TRIB
Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6473/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 6473/2022 promosso da
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'AVV. ESPOSITO GENNARO, C.F. , ed elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA CARMELO PATANE' ROMEO n. 28, CATANIA;
opponente contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'AVV. AUGELLO GIUSEPPE, C.F. , ed C.F._3
elettivamente domiciliato in PIAZZA TRENTO n. 2, CATANIA;
opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita forzata fallimentare – decreto ai sensi dell'art. 587 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice all'udienza del 23.09.2024, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. Parte_1
1167/2022 emesso dal Tribunale di Catania, con cui la medesima è stata condannata a corrispondere al euro 29.800,00, in ragione del mancato Controparte_1
versamento del saldo prezzo relativo ad una vendita forzata immobiliare in sede fallimentare e della conseguente c.d. vendita in danno, con diritto del fallimento a percepire la differenza tra il prezzo offerto dalla suddetta e quello ottenuto dalla nuova aggiudicazione. Pt_1 L'opponente ha formulato i seguenti motivi: inmmissibilità del ricorso monitorio, essendo di competenza del G.E. (e, dunque, nelle vendite fallimentari, del G.D.) l'emissione del decreto ai sensi degli artt. 587 c.p.c.. e 177 disp att. c.p.c.; abuso del processo, violazione dei criteri di correttezza e buona fede e aggravamento ingiustificato della posizione del debitore a causa di tale violazione;
inapplicabilità dell'art. 587 c.p.c., in quanto il mancato versamento del saldo prezzo, la decadenza dell'aggiudicazione e la conseguente vendita in danno derivano dal carattere erroneo della perizia posta alla base dell'avviso di vendita, circostanza confermata dall'esecuzione di nuova perizia e della redazione di nuovo avviso (con indicazione di nuovo prezzo) e dalla quale deriva l'esclusione del nesso di consequanzialità tra la vendita rispetto alla cui aggiudicazione l'opponente
è stata dichiarata decaduta e quella eseguita in danno;
illegittimità della richiesta di interessi sul prezzo della prima aggiudicazione e a decorrere dalla data dell'udienza di vendita senza incanto
(16.03.2021).
ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile il Decreto ingiuntivo n. 1167/2022 per violazione del combinato disposto degli artt. 587 C.p.c. e 177 disp. att. C.p.c. e, per l'effetto, procedere alla revoca dello stesso;
NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto ingiuntivo n. 1167/2022 emesso dal Tribunale di Catania in data 7.03.2022 (…) e, per l'effetto, procedere alla revoca dello stesso”.
La curatela dal fallimento si è costituita in giudizio Controparte_1
deducendo quanto segue: ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il provvedimento ai sensi dell'art. 587 c.p.c., in quanto l'art. 177 disp. att. c.p.c. fa riferimento al solo
Giudice dell'esecuzione e non al Giudice delegato e, in ogni caso, dal sistema non si evince il carattere esclusivo del mezzo previsto dalla disciplina richiamata;
sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno subito dalla curatela;
carattere dovuto degli interessi.
La curatela opposta ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, per tutti i motivi e presupposti sopra esposti, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1167 del 6 marzo 2022, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile;
- nel merito dichiarare: a) legittimo il mezzo processuale selezionato e inammissibile
l'opposizione, in quanto finalizzata a ottenere una nuova pronunzia in violazione della regola del giudicato, b) del tutto infondata l'opposizione proposta, c) in ogni caso, rigettarla, confermando il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e statuizione. In estremo subordine, nell'ipotesi, all'esito del giudizio, di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso l'opponente al risarcimento dei danni subiti e al pagamento in favore del Fallimento opposto della differenza tra i prezzi di aggiudicazione, oltre accessori e spese, nella misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio”.
Con ordinanza emessa in data 11.01.2023 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Va innanzitutto chiarito che la disciplina della vendita in danno, contenuta negli artt. 587 c.p.c. e
177 disp. att. c.p.c., trova applicazione alla vendita fallimentare in esame, in quanto avvenuta, ai sensi dell'art. 107 co. II c.p.c. ratione temporis vigente, “secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili” (Cass. civ., Sez. I, 05.03.2012, n. 3405 e ord. 16.05.2018, n.
11957; si veda oggi l'art. 124 del d.lgs. n. 14/2019, codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).
Ciò si ricava parzialmente dal verbale di aggiudicazione allegato alla comparsa di costituzione della curatela ed al ricorso monitorio e si desume compiutamente dalla documentazione tempestivamente prodotta dalla curatela in allegato alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. e, in particolare, dal programma di liquidazione, dall'ordinanza di vendita e dal relativo avviso, dalle quali si ricava che in sede fallimentare è stata disposta una vendita senza incanto ai sensi dell'art. 570 ss. c.p.c. Tale modalità costituisce presupposto dell'applicazione dell'istituto della vendita c.d. in danno, in quanto non incompatibile con la procedura fallimentare.
Tanto premesso, il ricorso monitorio deve ritenersi ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente.
Infatti, il sistema previsto dagli artt. 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., in sé, prevede che il decreto di condanna dell'aggiudicatario decaduto deve essere emesso dal Giudice dell'esecuzione all'interno della procedura ed in fase distributiva, nella forma del decreto munito di efficacia endoesecutiva, impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi (o, nella procedura fallimentare, mediante reclamo avverso i provvedimenti del G.D. ai sensi dell'art. 26 l.f.). Tanto si ricava dall'intepretazione letterale delle norme in esame. L'art. 587 c.p.c. prevede infatti che “se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto” (prima parte del co. I) e che “per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti” e “se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza” (co. II), mentre l'art. 177 disp. att. c.p.c. prevede che “l'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita” (co. I) e che “il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato” (co. II). Tale decreto, costituendo un titolo esecutivo che non può essere emesso a favore del ceto creditorio nel suo complesso, ma di uno o più creditori cui viene assegnato il credito al medesimo corrispondente, deve dunque essere emesso nella fase distributiva (o, secondo un'opinione, anche prima di tale fase, ma quale titolo in incertam personam, da integrare in sede di riparto); tale sistema fa da sfondo alle pronunce sul tema, tra cui, nella giurisprudenza di legittimità più recente, Cass. civ., Sez. III, 07.06.2024, n. 15985, Sez. VI, 05.08.2021, n. 22343, Sez. VI,
24.05.2018, n. 13043 e, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Varese, Sez. II, 20.02.2020 (sul tema si veda già Cass. civ., Sez. III, 23.01.1985, n. 291). Infatti, solamente quando sia stato redatto il progetto di distribuzione il Giudice dell'esecuzione ha la possibilità di stabilire, tenuto conto del piano di graduazione, a quale dei creditori possa essere attribuito il credito, di natura sostanzialmente risarcitoria (profilo sul quale si tornerà a breve), previsto dal suddetto articolo 177 disp. att. c.p.c.
Tuttavia, il sistema sopra esposto non implica né un'automatica applicabilità dello stesso sistema alla procedura fallimentare, rispetto alla quale l'estensione delle norme sulla procedura esecutiva avviene in via intepretativa, né, in ogni caso, il carattere esclusivo del procedimento sopra esposto.
In altri termini, il decreto emesso dal G.E. ha efficacia endoesecutiva, consente al creditore assegnatario di ottenere in via semplificata il ristoro del danno subito ed è soggetto ad impugnazione mediante opposizione agli atti ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ma, anche qualora si ritenesse sussistente analogo potere in capo al G.D., ciò non comporta l'esclusione della possibilità della curatela di agire in via autonoma per ottenere analoga condanna, anche mediante ricorso monitorio. Conferma di tale impostazione si trae da Cass. civ., Sez. I, 06.09.2006, n. 19142, che ha esaminato nel merito, senza analizzare la questione dell'ammissibilità del mezzo prescelto, la richiesta di condanna al risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c. azionata dal creditore addirittura con atto di citazione autonomo, per ottenere forme di risarcimento più ampie rispetto a quelle oggetto del decreto richiamato. E, si aggiunga, anche qualora si ritenga condivisibile la soluzione che propende per il carattere esclusivo del decreto del G.E. ai sensi degli artt. 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. nel campo dell'esecuzione individuale, in relazione alla volontà del legislatore di far risolvere tutto nell'ambito del processo esecutivo – essendo previsto che il provvedimento del
Giudice dell'esecuzione costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori aventi diritto al riparto – la stessa esigenza non è immediatamente replicabile nel caso di vendita disposta in sede fallimentare, in cui è il curatore l'unico legittimato, in quanto rappresentante della massa dei creditori concorsuali, che non potrebbero (diversamente da quanto prospettato dall'opponente) agire uti singuli. Sul punto, non risulta dirimente neanche la doglianza di parte opponente relativa all'aggravio di spese che sarebbe derivato dal ricorso al procedimento monitorio autonomo, in quanto il regime delle spese non è di per sé decisivo al fine di individuare il mezzo di tutela ammissiible e, in ogni caso, anche un'eventuale opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avrebbe potuto determinare spese a carico dell'aggiudicatario decaduto (nonché a carico della curatela, ai sensi dell'art. 31 l.f.).
Tanto chiarito in punto di ammissibilità del mezzo e passando all'esame del merito, il secondo motivo di opposizione non può essere condiviso. Infatti, nell'odierna sede, pur non potendosi considerare formato alcun giudicato ai sensi dell'art. 26 l.f., risulta irrilevante che l'immobile oggetto del successivo tentativo di vendita sia “diverso”, secondo la prospettazione dell'opponente, rispetto a quello oggetto della prima aggiudicazione. Infatti, tenuto conto della natura risarcitoria del credito di cui si controverte, ciò che rileva, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., è solo che il mancato adempimento del precedente aggiudicatario abbia determinato l'assenza di un certo realizzo per il ceto creditorio e una successiva vendita ad un prezzo minore;
in altri termini, i differenti prezzi base dei tentativi di vendita non incidono sul diritto della curatela ad ottenere il risarcimento del danno subito.
Infine, deve rigettarsi anche il terzo motivo di opposizione, mediante il quale Parte_1
ha eccepito che l'art. 587 c.p.c non prevederebbe il diritto del creditore di chiedere
[...] all'aggiudicatario decaduto anche gli interessi legali maturati sul prezzo di aggiudicazione dal primo incanto sino alla data della successiva vendita.
Infatti, la norma delinea una forma di risarcimento del danno, predeterminando i criteri per quantificazione, e su tale importo maturano gli interessi legali, quale naturale componente ex art. 1223 c.c. In altri termini, trattandosi di risarcimento del danno (in questo senso Cass. civ., Sez. I,
13.08.1999, n. 8631 e la sopracitata 06.09.2006, n. 19142), il quantum deve includere sia la differenza tra i prezzi di aggiudicazione delle due vendite (art. 587 c.p.c.), sia le ulteriori componenti del danno che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ex art. 1223
c.c. Quanto al profilo relativo alla contestazione della decorrenza degli ulteriori interessi legali dalla data dell'udienza di vendita senza incanto anziché dalla data del versamento del saldo prezzo, il carattere irrisorio dell'importo (quantificato dalla curatela, in maniera incontestata, in circa 20 euro) rende inammissibile la doglianza, in ossequio ai principi c.d. di irrisarcibilità dei danni bagattellari o di carenza di interesse rispetto ai crediti di importo irrisorio (sui quali si rinvia, rispettivamente, a
Cass. civ., Sez. III, 13.10.2016, n. 20615 e 03.03.2025, n. 4228).
Per tutti i suesposti motivi, l'opposizione deve essere rigettata, ritenuta ammissibile la tutela monitoria e ritenuti susstenti i presupposti del credito.
La novità della questione, sulla quale non si rinvengono specifici precedenti editi, costituisce presupposto per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale intepretato da Corte cost., n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 6473/2022, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1167/2022 emesso dal Tribunale di Catania;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 06/01/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 6473/2022 promosso da
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'AVV. ESPOSITO GENNARO, C.F. , ed elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA CARMELO PATANE' ROMEO n. 28, CATANIA;
opponente contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'AVV. AUGELLO GIUSEPPE, C.F. , ed C.F._3
elettivamente domiciliato in PIAZZA TRENTO n. 2, CATANIA;
opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita forzata fallimentare – decreto ai sensi dell'art. 587 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice all'udienza del 23.09.2024, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. Parte_1
1167/2022 emesso dal Tribunale di Catania, con cui la medesima è stata condannata a corrispondere al euro 29.800,00, in ragione del mancato Controparte_1
versamento del saldo prezzo relativo ad una vendita forzata immobiliare in sede fallimentare e della conseguente c.d. vendita in danno, con diritto del fallimento a percepire la differenza tra il prezzo offerto dalla suddetta e quello ottenuto dalla nuova aggiudicazione. Pt_1 L'opponente ha formulato i seguenti motivi: inmmissibilità del ricorso monitorio, essendo di competenza del G.E. (e, dunque, nelle vendite fallimentari, del G.D.) l'emissione del decreto ai sensi degli artt. 587 c.p.c.. e 177 disp att. c.p.c.; abuso del processo, violazione dei criteri di correttezza e buona fede e aggravamento ingiustificato della posizione del debitore a causa di tale violazione;
inapplicabilità dell'art. 587 c.p.c., in quanto il mancato versamento del saldo prezzo, la decadenza dell'aggiudicazione e la conseguente vendita in danno derivano dal carattere erroneo della perizia posta alla base dell'avviso di vendita, circostanza confermata dall'esecuzione di nuova perizia e della redazione di nuovo avviso (con indicazione di nuovo prezzo) e dalla quale deriva l'esclusione del nesso di consequanzialità tra la vendita rispetto alla cui aggiudicazione l'opponente
è stata dichiarata decaduta e quella eseguita in danno;
illegittimità della richiesta di interessi sul prezzo della prima aggiudicazione e a decorrere dalla data dell'udienza di vendita senza incanto
(16.03.2021).
ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile il Decreto ingiuntivo n. 1167/2022 per violazione del combinato disposto degli artt. 587 C.p.c. e 177 disp. att. C.p.c. e, per l'effetto, procedere alla revoca dello stesso;
NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto ingiuntivo n. 1167/2022 emesso dal Tribunale di Catania in data 7.03.2022 (…) e, per l'effetto, procedere alla revoca dello stesso”.
La curatela dal fallimento si è costituita in giudizio Controparte_1
deducendo quanto segue: ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il provvedimento ai sensi dell'art. 587 c.p.c., in quanto l'art. 177 disp. att. c.p.c. fa riferimento al solo
Giudice dell'esecuzione e non al Giudice delegato e, in ogni caso, dal sistema non si evince il carattere esclusivo del mezzo previsto dalla disciplina richiamata;
sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno subito dalla curatela;
carattere dovuto degli interessi.
La curatela opposta ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, per tutti i motivi e presupposti sopra esposti, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1167 del 6 marzo 2022, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile;
- nel merito dichiarare: a) legittimo il mezzo processuale selezionato e inammissibile
l'opposizione, in quanto finalizzata a ottenere una nuova pronunzia in violazione della regola del giudicato, b) del tutto infondata l'opposizione proposta, c) in ogni caso, rigettarla, confermando il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e statuizione. In estremo subordine, nell'ipotesi, all'esito del giudizio, di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso l'opponente al risarcimento dei danni subiti e al pagamento in favore del Fallimento opposto della differenza tra i prezzi di aggiudicazione, oltre accessori e spese, nella misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio”.
Con ordinanza emessa in data 11.01.2023 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Va innanzitutto chiarito che la disciplina della vendita in danno, contenuta negli artt. 587 c.p.c. e
177 disp. att. c.p.c., trova applicazione alla vendita fallimentare in esame, in quanto avvenuta, ai sensi dell'art. 107 co. II c.p.c. ratione temporis vigente, “secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili” (Cass. civ., Sez. I, 05.03.2012, n. 3405 e ord. 16.05.2018, n.
11957; si veda oggi l'art. 124 del d.lgs. n. 14/2019, codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).
Ciò si ricava parzialmente dal verbale di aggiudicazione allegato alla comparsa di costituzione della curatela ed al ricorso monitorio e si desume compiutamente dalla documentazione tempestivamente prodotta dalla curatela in allegato alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. e, in particolare, dal programma di liquidazione, dall'ordinanza di vendita e dal relativo avviso, dalle quali si ricava che in sede fallimentare è stata disposta una vendita senza incanto ai sensi dell'art. 570 ss. c.p.c. Tale modalità costituisce presupposto dell'applicazione dell'istituto della vendita c.d. in danno, in quanto non incompatibile con la procedura fallimentare.
Tanto premesso, il ricorso monitorio deve ritenersi ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente.
Infatti, il sistema previsto dagli artt. 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., in sé, prevede che il decreto di condanna dell'aggiudicatario decaduto deve essere emesso dal Giudice dell'esecuzione all'interno della procedura ed in fase distributiva, nella forma del decreto munito di efficacia endoesecutiva, impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi (o, nella procedura fallimentare, mediante reclamo avverso i provvedimenti del G.D. ai sensi dell'art. 26 l.f.). Tanto si ricava dall'intepretazione letterale delle norme in esame. L'art. 587 c.p.c. prevede infatti che “se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto” (prima parte del co. I) e che “per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti” e “se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza” (co. II), mentre l'art. 177 disp. att. c.p.c. prevede che “l'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita” (co. I) e che “il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato” (co. II). Tale decreto, costituendo un titolo esecutivo che non può essere emesso a favore del ceto creditorio nel suo complesso, ma di uno o più creditori cui viene assegnato il credito al medesimo corrispondente, deve dunque essere emesso nella fase distributiva (o, secondo un'opinione, anche prima di tale fase, ma quale titolo in incertam personam, da integrare in sede di riparto); tale sistema fa da sfondo alle pronunce sul tema, tra cui, nella giurisprudenza di legittimità più recente, Cass. civ., Sez. III, 07.06.2024, n. 15985, Sez. VI, 05.08.2021, n. 22343, Sez. VI,
24.05.2018, n. 13043 e, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Varese, Sez. II, 20.02.2020 (sul tema si veda già Cass. civ., Sez. III, 23.01.1985, n. 291). Infatti, solamente quando sia stato redatto il progetto di distribuzione il Giudice dell'esecuzione ha la possibilità di stabilire, tenuto conto del piano di graduazione, a quale dei creditori possa essere attribuito il credito, di natura sostanzialmente risarcitoria (profilo sul quale si tornerà a breve), previsto dal suddetto articolo 177 disp. att. c.p.c.
Tuttavia, il sistema sopra esposto non implica né un'automatica applicabilità dello stesso sistema alla procedura fallimentare, rispetto alla quale l'estensione delle norme sulla procedura esecutiva avviene in via intepretativa, né, in ogni caso, il carattere esclusivo del procedimento sopra esposto.
In altri termini, il decreto emesso dal G.E. ha efficacia endoesecutiva, consente al creditore assegnatario di ottenere in via semplificata il ristoro del danno subito ed è soggetto ad impugnazione mediante opposizione agli atti ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ma, anche qualora si ritenesse sussistente analogo potere in capo al G.D., ciò non comporta l'esclusione della possibilità della curatela di agire in via autonoma per ottenere analoga condanna, anche mediante ricorso monitorio. Conferma di tale impostazione si trae da Cass. civ., Sez. I, 06.09.2006, n. 19142, che ha esaminato nel merito, senza analizzare la questione dell'ammissibilità del mezzo prescelto, la richiesta di condanna al risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c. azionata dal creditore addirittura con atto di citazione autonomo, per ottenere forme di risarcimento più ampie rispetto a quelle oggetto del decreto richiamato. E, si aggiunga, anche qualora si ritenga condivisibile la soluzione che propende per il carattere esclusivo del decreto del G.E. ai sensi degli artt. 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. nel campo dell'esecuzione individuale, in relazione alla volontà del legislatore di far risolvere tutto nell'ambito del processo esecutivo – essendo previsto che il provvedimento del
Giudice dell'esecuzione costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori aventi diritto al riparto – la stessa esigenza non è immediatamente replicabile nel caso di vendita disposta in sede fallimentare, in cui è il curatore l'unico legittimato, in quanto rappresentante della massa dei creditori concorsuali, che non potrebbero (diversamente da quanto prospettato dall'opponente) agire uti singuli. Sul punto, non risulta dirimente neanche la doglianza di parte opponente relativa all'aggravio di spese che sarebbe derivato dal ricorso al procedimento monitorio autonomo, in quanto il regime delle spese non è di per sé decisivo al fine di individuare il mezzo di tutela ammissiible e, in ogni caso, anche un'eventuale opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avrebbe potuto determinare spese a carico dell'aggiudicatario decaduto (nonché a carico della curatela, ai sensi dell'art. 31 l.f.).
Tanto chiarito in punto di ammissibilità del mezzo e passando all'esame del merito, il secondo motivo di opposizione non può essere condiviso. Infatti, nell'odierna sede, pur non potendosi considerare formato alcun giudicato ai sensi dell'art. 26 l.f., risulta irrilevante che l'immobile oggetto del successivo tentativo di vendita sia “diverso”, secondo la prospettazione dell'opponente, rispetto a quello oggetto della prima aggiudicazione. Infatti, tenuto conto della natura risarcitoria del credito di cui si controverte, ciò che rileva, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., è solo che il mancato adempimento del precedente aggiudicatario abbia determinato l'assenza di un certo realizzo per il ceto creditorio e una successiva vendita ad un prezzo minore;
in altri termini, i differenti prezzi base dei tentativi di vendita non incidono sul diritto della curatela ad ottenere il risarcimento del danno subito.
Infine, deve rigettarsi anche il terzo motivo di opposizione, mediante il quale Parte_1
ha eccepito che l'art. 587 c.p.c non prevederebbe il diritto del creditore di chiedere
[...] all'aggiudicatario decaduto anche gli interessi legali maturati sul prezzo di aggiudicazione dal primo incanto sino alla data della successiva vendita.
Infatti, la norma delinea una forma di risarcimento del danno, predeterminando i criteri per quantificazione, e su tale importo maturano gli interessi legali, quale naturale componente ex art. 1223 c.c. In altri termini, trattandosi di risarcimento del danno (in questo senso Cass. civ., Sez. I,
13.08.1999, n. 8631 e la sopracitata 06.09.2006, n. 19142), il quantum deve includere sia la differenza tra i prezzi di aggiudicazione delle due vendite (art. 587 c.p.c.), sia le ulteriori componenti del danno che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ex art. 1223
c.c. Quanto al profilo relativo alla contestazione della decorrenza degli ulteriori interessi legali dalla data dell'udienza di vendita senza incanto anziché dalla data del versamento del saldo prezzo, il carattere irrisorio dell'importo (quantificato dalla curatela, in maniera incontestata, in circa 20 euro) rende inammissibile la doglianza, in ossequio ai principi c.d. di irrisarcibilità dei danni bagattellari o di carenza di interesse rispetto ai crediti di importo irrisorio (sui quali si rinvia, rispettivamente, a
Cass. civ., Sez. III, 13.10.2016, n. 20615 e 03.03.2025, n. 4228).
Per tutti i suesposti motivi, l'opposizione deve essere rigettata, ritenuta ammissibile la tutela monitoria e ritenuti susstenti i presupposti del credito.
La novità della questione, sulla quale non si rinvengono specifici precedenti editi, costituisce presupposto per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale intepretato da Corte cost., n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 6473/2022, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1167/2022 emesso dal Tribunale di Catania;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 06/01/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone