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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/10/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1027/2024 promossa da: con gli Avv.ti Kustermann Francesca e Michele Gioia (PEC: Parte_1
, Email_1 Email_2 ATTORE contro con l'Avv. CECI PAOLO (PEC Controparte_1
) Email_3 CONVENUTO
e
Controparte_2
CONVENUTO
Controparte_3 CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Velletri n. 1730/2023 del 12.10.2022, pubblicata il 25.07.2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Regolarità del contraddittorio Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_3 Quanto alla regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti della va Controparte_2 rilevato che, a un attento esame della documentazione versata in atti, l'appellante ha notificato l'atto di citazione in appello, invece che all'Avvocatura dello Stato in alla all'indirizzo pec CP_2 CP_2
“protocollo.prefr. terno.it” indirizzandolo pertanto la notifica direttamente all'amministrazione. Em_4 Tuttavia, secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, qui condiviso, “In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli pagina 1 di 4 successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 12/06/2018, n. 15263 ripresa anche da Ord., 24/05/2023, n. 14273). Posta la nullità della notifica del ricorso questo giudice ritiene di non disporre la rinnovazione della stessa, aderendo all'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, in applicazione del principio costituzionale della durata ragionevole del processo, secondo cui: “Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 12 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti” (cfr. Cass. civ., sez. 6 – 3, n. 800/2020; negli stessi termini: Cass. civ., sez. 2, n. 11287/2018; Cass. civ., sez. 3, n. 15106/2013; Cass., Sez. Un., ord. n. 6826/2010).
2. Merito dell'appello. La difesa di costituendosi in giudizio ha eccepito la decadenza dell'impugnazione per tardiva CP_4 notifica dell'atto di citazione in appello, oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.. Sul punto osserva il tribunale che, conformemente al condiviso indirizzo nomofilattico (cfr. Cass. 20354/2020) “Le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla previsione dell'art. 96 c.p.c. la richiesta, avanzata dalla parte contro l'agente della riscossione, di risarcimento del danno derivante da una illegittima iscrizione di ipoteca, qualificata come domanda accessoria rispetto a quella, principale, di opposizione all'esecuzione concernente le cartelle di pagamento sulla base delle quali la menzionata iscrizione era avvenuta)”. Nel caso di specie la difesa dell'appellante allega a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione che
“Contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte nel caso di specie, si tratta di giudizio avente a oggetto un avviso di pagamento, e non già di una opposizione all'esecuzione, sicché trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali. Come è noto, il giudice non è vincolato dal "nomen iuris" dell' atto ma deve valutare lo stesso basandosi sui fatti e sulla volontà reale delle parti (contenuto), che prevale sulla forma e sull'etichetta usata. Nel caso di specie, risulta, per tabulas, dalla lettura dell' atto introduttivo del primo grado che l' oggetto dell' impugnazione era senz' altro l' avviso di pagamento n. 097 20189060045669000”. L'eccezione è fondata e deve essere accolta con conseguente inammissibilità dell'appello, notificato il 21.2.2024 oltre il termine di sei mesi decorrente ex art 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza del giudice di pace (25.7.2023). Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa appellante, in primo grado l'odierno appellante ha promosso opposizione avverso l'avviso di pagamento n. 097 20189060045669000 contestando il pagina 2 di 4 diritto di a procedere ad esecuzione forzata per il mancato pagamento delle cartelle esattoriali CP_4 oggetto dell'avviso eccependo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 615 c.p.c., l'intervenuta prescrizione del relativo credito sotteso alle cartelle. Ne segue che l'opposizione non può che essere qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Ed infatti, con riferimento ai rimedi esperibili dai contribuenti contro gli atti dell' Controparte_1
– cartella di pagamento/intimazione di pagamento – in tema di violazione del codice della
[...] strada, la Suprema Corte ha espresso i seguenti principi:
- “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Pertanto, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2017, n. 22080); le medesime Sezioni Unite citate hanno precisato che
“Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. Civ.”;
- In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito) (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 02/07/2024, n. 18152 e, nello stesso senso, cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024).
- Il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, ord. n. 20694/21)" (così Cass., Sez. Un., n. 26283 del 6/09/2022). Le spese di lite, nei rapporti con costituita in giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate CP_4 come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e con applicazione dei parametri medi e la riduzione di cui all'art.4 comma 9 DM 55/2014 smi per la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia del Controparte_3 dichiara inammissibile l'appello; Condanna la parte appellante a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € 1.270,00 per CP_4 onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
pagina 3 di 4 Velletri, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1027/2024 promossa da: con gli Avv.ti Kustermann Francesca e Michele Gioia (PEC: Parte_1
, Email_1 Email_2 ATTORE contro con l'Avv. CECI PAOLO (PEC Controparte_1
) Email_3 CONVENUTO
e
Controparte_2
CONVENUTO
Controparte_3 CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Velletri n. 1730/2023 del 12.10.2022, pubblicata il 25.07.2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Regolarità del contraddittorio Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_3 Quanto alla regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti della va Controparte_2 rilevato che, a un attento esame della documentazione versata in atti, l'appellante ha notificato l'atto di citazione in appello, invece che all'Avvocatura dello Stato in alla all'indirizzo pec CP_2 CP_2
“protocollo.prefr. terno.it” indirizzandolo pertanto la notifica direttamente all'amministrazione. Em_4 Tuttavia, secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, qui condiviso, “In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli pagina 1 di 4 successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 12/06/2018, n. 15263 ripresa anche da Ord., 24/05/2023, n. 14273). Posta la nullità della notifica del ricorso questo giudice ritiene di non disporre la rinnovazione della stessa, aderendo all'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, in applicazione del principio costituzionale della durata ragionevole del processo, secondo cui: “Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 12 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti” (cfr. Cass. civ., sez. 6 – 3, n. 800/2020; negli stessi termini: Cass. civ., sez. 2, n. 11287/2018; Cass. civ., sez. 3, n. 15106/2013; Cass., Sez. Un., ord. n. 6826/2010).
2. Merito dell'appello. La difesa di costituendosi in giudizio ha eccepito la decadenza dell'impugnazione per tardiva CP_4 notifica dell'atto di citazione in appello, oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.. Sul punto osserva il tribunale che, conformemente al condiviso indirizzo nomofilattico (cfr. Cass. 20354/2020) “Le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla previsione dell'art. 96 c.p.c. la richiesta, avanzata dalla parte contro l'agente della riscossione, di risarcimento del danno derivante da una illegittima iscrizione di ipoteca, qualificata come domanda accessoria rispetto a quella, principale, di opposizione all'esecuzione concernente le cartelle di pagamento sulla base delle quali la menzionata iscrizione era avvenuta)”. Nel caso di specie la difesa dell'appellante allega a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione che
“Contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte nel caso di specie, si tratta di giudizio avente a oggetto un avviso di pagamento, e non già di una opposizione all'esecuzione, sicché trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali. Come è noto, il giudice non è vincolato dal "nomen iuris" dell' atto ma deve valutare lo stesso basandosi sui fatti e sulla volontà reale delle parti (contenuto), che prevale sulla forma e sull'etichetta usata. Nel caso di specie, risulta, per tabulas, dalla lettura dell' atto introduttivo del primo grado che l' oggetto dell' impugnazione era senz' altro l' avviso di pagamento n. 097 20189060045669000”. L'eccezione è fondata e deve essere accolta con conseguente inammissibilità dell'appello, notificato il 21.2.2024 oltre il termine di sei mesi decorrente ex art 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza del giudice di pace (25.7.2023). Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa appellante, in primo grado l'odierno appellante ha promosso opposizione avverso l'avviso di pagamento n. 097 20189060045669000 contestando il pagina 2 di 4 diritto di a procedere ad esecuzione forzata per il mancato pagamento delle cartelle esattoriali CP_4 oggetto dell'avviso eccependo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 615 c.p.c., l'intervenuta prescrizione del relativo credito sotteso alle cartelle. Ne segue che l'opposizione non può che essere qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Ed infatti, con riferimento ai rimedi esperibili dai contribuenti contro gli atti dell' Controparte_1
– cartella di pagamento/intimazione di pagamento – in tema di violazione del codice della
[...] strada, la Suprema Corte ha espresso i seguenti principi:
- “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Pertanto, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2017, n. 22080); le medesime Sezioni Unite citate hanno precisato che
“Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. Civ.”;
- In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito) (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 02/07/2024, n. 18152 e, nello stesso senso, cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024).
- Il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, ord. n. 20694/21)" (così Cass., Sez. Un., n. 26283 del 6/09/2022). Le spese di lite, nei rapporti con costituita in giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate CP_4 come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e con applicazione dei parametri medi e la riduzione di cui all'art.4 comma 9 DM 55/2014 smi per la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia del Controparte_3 dichiara inammissibile l'appello; Condanna la parte appellante a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € 1.270,00 per CP_4 onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
pagina 3 di 4 Velletri, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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