Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00228/2026REG.PROV.COLL.
N. 00145/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2024, proposto da A&P s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Greco, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo, sito in Palermo, via Francesco Ferrara n. 8;
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
di Pubblicittà s.n.c. di DE ZO & PP IT, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la parziale riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione terza) n. 2190 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il cons. PP La CA;
Nessuno per la parte appellante presente all’udienza pubblica del 25 marzo 2026;
Rilevato in fatto e ritenuto diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- La società A&P s.r.l. chiedeva, con il ricorso introduttivo di prime cure, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Palermo sull’istanza di voltura presentata dalla sua dante causa, Pubblicittà s.n.c., in data 14 giugno 2021.
1.2.- Con successivo ricorso per motivi aggiunti chiedeva l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 5051 del 18 Maggio 2022 con cui il Comune di Palermo aveva pronunciato la decadenza « dell’autorizzazione degli impianti pubblicitari risultanti dal censimento disposto dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 18 del 29.3.2011, intestati alla società A&P s.r.l., in relazione ai quali il Consiglio comunale […] ha disposto di considerarli come regolarmente autorizzati fino alla nuova assegnazione di spazi a seguito di procedura pubblica, fatta eccezione per i 10 impianti sopra elencati e per i quali ci si riserva di pronunciare la decadenza sulla base della disponibilità del subentrante a corrispondere i tributi non pagati ».
1.3.- Deduceva, con i predetti motivi aggiunti, che il tenore della prodromica comunicazione di avvio del 9 dicembre 2021 (all. 6 produzione di parte ricorrente in primo grado, in data 14 luglio 2022) sarebbe stato nel senso di annunciare un possibile « formale provvedimento di decadenza dell’autorizzazione » (ai sensi dell’art. 40, comma 3 del Regolamento comunale sulla pubblicità e affissioni) per i soli n. 10 impianti ivi indicati, poi, invece, esclusi dalla dichiarazione di decadenza.
1.4.- La ricorrente lamentava, dunque, la sostanziale assenza di una comunicazione di avvio del procedimento per gli impianti oggetto di dichiarazione di decadenza, l’omessa indicazione delle ragioni di interesse pubblico a presidio dell’esercizio del potere di autotutela, il difetto di motivazione (il quale non sarebbe stato soddisfatto neppure dal richiamo dell’art. 6, comma 3 del regolamento, considerato che gli impianti di cui è stata pronunciata la decadenza sarebbero quelli estranei alla richiesta di voltura), oltre che la mancata considerazione della intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria.
1.5.- Con sentenza n. 2190 del 2023 il T.a.r. per la Sicilia, sez. III, accoglieva la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. e rigettava la domanda caducatoria sulla base di un iter argomentativo incentrato sulla circostanza che la decadenza per mancato pagamento dell’imposta sarebbe conseguita e automaticamente all’omissione del pagamento del previsto tributo locale per quattro trimestralità consecutive, ritenendo non necessaria l’iscrizione a ruolo delle relative somme ai fini della riscossione coattiva. Il T.a.r. rigettava anche la doglianza volta a censurare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento facendo applicazione dell’art. 21- octies l. n. 241 del 1990; sotto altro profilo, riteneva inapplicabile la disciplina dell’autotutela a una fattispecie di « decadenza ».
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la parte privata la quale ne ha chiesto la parziale riforma sulla base di due motivi:
1) Violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241 del 1990, omessa comunicazione di avvio del procedimento. Sostiene l’appellante società che ove essa fosse stata previamente informata (con la comunicazione di avvio del procedimento) dell’intendimento dell’Amministrazione comunale di voler adottare un provvedimento di decadenza anche degli ulteriori impianti pubblicitari (diversi rispetto a quelli indicati), avrebbe comunque potuto rappresentare e provare nel corso del procedimento di aver richiesto la c.d. « rottamazione » dei tributi, con il pagamento della seconda rata;
2) Mancanza dei presupposti. La società avrebbe aderito alla definizione agevolata dei tributi (nella specie l’imposta di pubblicità) di cui il T.a.r. non avrebbe tenuto conto; con riferimento ai tributi per annualità diverse rispetto a quelle oggetto di definizione agevolata, i relativi atti non sarebbero mai stati a essa notificati dall’ente impositore, né sarebbero risultati avere carattere « esecutivo », né iscritti a ruolo.
3.- Il Comune di Palermo, così come Pubblicità s.n.c., sebbene ritualmente intimati a mezzo posta elettronica certificata, non si sono costituiti in giudizio.
4.- All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5.- L’appello è fondato nei sensi appresso specificati.
6.- Il Comune di Palermo ha adottato il provvedimento impugnato dopo aver comunicato l’avvio del procedimento di decadenza con riferimento a impianti diversi da quelli per i quali la decadenza è stata poi effettivamente dichiarata. In tal modo, ha impedito alla società di esercitare pienamente le proprie facoltà partecipative, nonostante le rilevanti questioni connesse alla possibile definizione agevolata dei tributi richiesti. Con nota datata 9 dicembre 2021 (cfr. all. 5 produzione di parte ricorrente in primo grado in data 26 maggio 2022) il Comune aveva, infatti, comunicato alla società A&P s.r.l. l’intendimento di « adottare un formale provvedimento di decadenza dell’autorizzazione » per n. 10 impianti ivi indicati. Successivamente ha adottato il provvedimento di decadenza unicamente per altri, diversi, impianti, tutti non contemplati nella predetta comunicazione di avvio, pur avendo la società frattanto comunicato (in data 13 dicembre 2021) una – astrattamente rilevante ai fini del decidere – intervenuta definizione agevolata delle somme (cfr. all. 7 produzione di parte ricorrente in primo grado in data 26 maggio 2022).
7.- Ciò detto, la doglianza volta a censurare la violazione degli art. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990, nell’omologo testo declinato dalla legislazione regionale (l.r. n. 7 del 2019), si rivela fondata in ragione della carenza dei presupposti applicativi dell’art. 21- octies della medesima l. n. 241 del 1990: tale previsione – di cui sempre s’impone un’esegesi restrittivamente rigorosa – non poteva qui neutralizzare il vizio discendente dalla omessa comunicazione di avvio per gli ulteriori impianti.
8.- L’obbligo d’invio della comunicazione d’avvio del procedimento può subire un ridimensionamento in una pluralità di ipotesi: a) nei casi di « particolari esigenze di celerità del procedimento » e in relazione ai provvedimenti cautelari, per i quali può essere differita (cfr. art. 9, l.r. n. 7 del 2019, con formulazione parzialmente diversa dall’art. 7 l. n. 241 del 1990); b) nelle ipotesi di attività vincolata; c) in tutti i casi in cui l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato, ai sensi dell’art. 21- octies l. n. 241 del 1990, applicabile in forza del rinvio a essa operato dall’art. 36 l.r. n. 7 del 2019.
Tuttavia, la valorizzazione del principio sostanzialistico espresso dall’art. 21- octies della legge n. 241 del 1990, cit., a cui ha fatto riferimento il T.a.r. non deve mai tradursi in una sostanziale disapplicazione di tale obbligo, allorché l’omissione della comunicazione di avvio impedisca al privato di apportare elementi istruttori rilevanti. Detto obbligo non è posto soltanto a garanzia del cittadino, attraverso la promozione della partecipazione procedimentale (e, in alcuni casi, del contraddittorio), ma anche a tutela della corretta realizzazione degli interessi pubblici affidati alla cura dell’amministrazione.
9.- La comunicata adesione alla definizione agevolata da parte della società appellante imponeva nel caso di specie al Comune di consentire, per tutti gli impianti, l’attività partecipativa della stessa società su un punto essenziale quale era, all’evidenza, quello relativo alla persistenza o meno del debito tributario inteso quale causa di decadenza dall’autorizzazione. Di qui l’illegittimità del provvedimento finale.
10.- Conclusivamente, in ragione della assorbente fondatezza del primo motivo, l’appello va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento impugnato in prime cure. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune di Palermo all’esito dell’eventuale riesercizio del potere.
11.- Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico del soccombente Comune di Palermo e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; le spese del doppio grado vanno dichiarate invece irripetibili nei confronti di Pubblicittà s.n.c., non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti in tale sede impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune di Palermo.
Condanna il Comune di Palermo alla rifusione, in favore di A&P s.r.l., delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge. Dichiara irripetibili le spese del doppio grado nei confronti di Pubblicittà s.n.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NN de RA, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
PP La CA, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP La CA | NN de RA |
IL SEGRETARIO