TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2229
TAR
Ordinanza cautelare 2 marzo 2023
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TAR
Decreto collegiale 27 novembre 2023
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TAR
Sentenza 31 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Manifesta illogicità, abnormità, irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, motivazione carente, illogica e contraddittoria; omesso contraddittorio e insussistenza delle ragioni di urgenza

    Il Collegio ha ritenuto che il fatto contestato fosse circostanziato e ammesso dal ricorrente, la cui lesività è disancorata dalla presenza di persone in campo, dato il chiaro significato intimidatorio del lancio del petardo. La contestazione relativa alla mancata denuncia è stata smentita dalla produzione documentale. Il difetto di contraddittorio è stato giustificato dalla necessità di evitare la reiterazione dei comportamenti in occasione di futuri eventi sportivi.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustificata omissione e insussistenza delle ragioni di urgenza, mancata specificazione della gravità dei fatti, descrizione dettagliata della condotta e prove a fondamento

    Il Collegio ha ritenuto che l'omissione del contraddittorio fosse giustificata dalla necessità di prevenire la reiterazione dei comportamenti pericolosi, come ammesso dallo stesso ricorrente. La motivazione del Questore è stata ritenuta logica e non censurabile.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per mancato rispetto del principio di gradualità della sanzione e assenza di motivazione correlata alla durata della misura

    Il Collegio ha ritenuto la durata della misura proporzionata alla natura preventiva del provvedimento, alla discrezionalità dell'autorità, al fatto che il soggetto fosse pregiudicato e alla spiccata offensività delle condotte (istigazione a cori contro le forze dell'ordine e lancio di materiale esplodente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2229
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 2229
    Data del deposito : 31 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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