Ordinanza cautelare 2 marzo 2023
Decreto collegiale 27 novembre 2023
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02229/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Zagarese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Cosenza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento ex art. 6, l. 13 dicembre 1989 n. 401 e in ultimo le modifiche apportate dal d.l. n. 53 del 14 giugno 2019, conv. in l. 8.8.2019, n. 77, del c.d. d.a.spo., prot. n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2022, avente ad oggetto il divieto di accedere, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati della F.I.G.C., comprese le partite amichevoli e quelle disputate dalla nazionale italiana per un periodo di anni 3 (tre), notificato in data 2 dicembre 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Cosenza e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa LE PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, notificato all’amministrazione resistente, l’istante è insorto avverso il provvedimento emesso dalla Questura di Cosenza in data 2 dicembre 2022, recante il divieto di accesso, su tutto il territorio nazionale, presso i luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati della F.I.G.C., comprese le partite amichevoli e quelle disputate dalla nazionale italiana per un periodo di anni tre.
Ha premesso in fatto che, dal provvedimento impugnato, emerge che il ricorrente, in occasione di un incontro calcistico avvenuto il 27 novembre 2022 tra “ A.S.D. -OMISSIS- vs -OMISSIS- -OMISSIS- " valevole per il campionato di calcio categoria " Promozione" NE " A " tenutosi presso il campo sportivo “-OMISSIS-” sito nel comune di -OMISSIS---OMISSIS-, avrebbe svolto il ruolo di trascinatore nei confronti degli ultrà locali e che avrebbe dato inizio ai cori offensivi anche contro la Polizia e avrebbe lanciato, a fine partita, un petardo, caduto ed esploso sul rettangolo di gioco, nei pressi della panchina della squadra ospite. Dal medesimo provvedimento emerge che lo stesso sarebbe stato coadiuvato, su sua richiesta, dagli ultrà della squadra di appartenenza al fine di scongiurarne l’identificazione, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza intervenuta, tuttavia avvenuta.
2. A fondamento del ricorso ha proposto i seguenti motivi:
1) Manifesta illogicità, abnormità, irragionevolezza, palese travisamento dei fatti a corredo del provvedimento impugnato. Motivazione carente illogica e contraddittoria, posto che a seguito dell’identificazione il ricorrente non è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, nonché per l’omesso contraddittorio e insussistenza delle ragioni di urgenza;
2) Eccesso di potere: difetto di istruttoria, attesa l’ingiustificata omissione e comunque insussistenza delle ragioni di urgenza, difettando peraltro una specificazione della gravità dei fatti, della descrizione dettagliata della condotta, della mancata indicazione della presenza di persone in campo, delle prove a fondamento del fatto riferito.
3) Violazione di legge ed eccesso di potere per mancato rispetto del principio di gradualità della sanzione, posto che non vi è una motivazione correlata ad una misura di così ampia durata.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Cosenza insistendo per il rigetto del ricorso nonché dell’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
4. Con ordinanza assunta il 1° marzo 2023 il Collegio ha negato la tutela cautelare per assenza del requisito del periculum in mora .
5. All’udienza del 5 novembre 2025 il Collegio ha trattenuto il giudizio per la decisione.
DIRITTO
1. I motivi di ricorso, poiché connessi, possono essere trattati congiuntamente.
2. Giova premettere, per quanto rileva ai fini del decidere, che l’art. 6, comma 1, lett. a) e b), della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 stabilisce che “ Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a) ”.
Secondo la giurisprudenza del Giudice di appello (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 aprile 2022, n. 3389) la misura in esame, stante l’attribuzione al Questore di un potere interdittivo esercitabile nei confronti di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta violenta o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica, può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo: dalla norma, infatti, traspaiono in tutta evidenza gli interessi tutelati (pubblica sicurezza e tutela dell’ordine pubblico), nonché la finalità preventiva/punitiva di quelle condotte suscettibili di ledere l’uno e/o l’altro di tali beni.
Il pericolo per i beni tutelati costituisce, quindi, il presupposto applicativo della misura di prevenzione – con finalità anche di dissuasione dal compimento di ulteriori atti di violenza - che può ritenersi sussistente ogniqualvolta l’interessato non neghi fondatamente il proprio coinvolgimento negli episodi di violenza, rendendo così del tutto superfluo ogni ulteriore sforzo probatorio da parte dell’Autorità.
Per tale ragione, l'art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, considera rilevante non solo il compimento diretto di atti di violenza, e quindi di atti che hanno prodotto un danno all'integrità delle cose o all'incolumità delle persone, ma anche la semplice partecipazione attiva a episodi di violenza o l’aver “ incitato, inneggiato o indotto alla violenza ”, in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
In tale quadro normativo, poi, ai fini della legittima applicazione delle divieto in esame, non occorre la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, del comportamento violento del soggetto, risultando sufficiente anche un quadro indiziario univoco ed evidente; trattandosi di misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato e che agisce nell’ottica di impedire la reiterazione, infatti, è sufficiente l'accertamento di un “ fumus ” di attribuibilità delle condotte rilevanti al fine della verifica della pericolosità del soggetto (vds. Cass. Pen., Sez. Un. 12 novembre 2004, n. 44273; Cass. Pen., Sez. I, 2 luglio 2004, n. 29114; Cass., Pen., sez. I, 21 febbraio 1996, n. 1165; Consiglio di Stato, Sez. III, 23 dicembre 2011, n. 6808; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2572).
Il potere di cui è titolare il Questore “...si connota di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto, in vista della tutela dell'ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva in caso di pericolo anche solo potenziale di lesione. Ne consegue che il divieto di accesso negli stadi non richiede un oggettivo ed accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto sulla base dei suoi precedenti non dia affidamento di tenere una condotta scevra da ulteriori episodi di violenza, accertamento che resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9074).
A fronte delle ragioni di urgenza del provvedere, l'art. 7, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - onde non compromettere la cura con carattere di immediatezza dell'interesse di rilievo pubblico cui il provvedimento stesso è preordinato - consente all'Amministrazione di omettere la fase preliminare di comunicazione dell'avvio del procedimento al destinatario dell'atto finale ai fini della partecipazione a tutela delle situazioni soggettive coinvolte (cfr. Cons. Stato, VI, n. 3468 dell'8 giugno 2009; n. 6128 del 16 ottobre 2006).
3. Tanto premesso giova rimarcare che, nel caso di specie, come emerge dalla segnalazione rilasciata dalla Divisione Anticrimine di Cosenza il 7 febbraio 2023, nel corso della manifestazione sportiva in epigrafe indicata, il ricorrente, già noto per essere stato tratto in arresto nel mese di ottobre 2018 per flagranza nel reato di spaccio per stupefacenti, ha dapprima dato inizio a cori degli ultrà, anche ai danni della Polizia di Stato, e successivamente ha lanciato in campo un petardo, nelle vicinanze della panchina degli ospiti. Risulta inoltre, e tale circostanza è omessa in ricorso, che nonostante il tentativo, risultato vano, di impedire l’identificazione mediante il coinvolgimento degli altri ultrà, lo stesso ricorrente ha ammesso il fatto chiedendo di essere esentato dalle conseguenze da parte del personale di Polizia, in cambio della promessa di non farlo più.
4. Il ricorso è infondato e va respinto.
Va in primo luogo evidenziato che il fatto contestato risulta circostanziato nella sua dimensione oggettivo/cronologica essendo indicate le circostanze di luogo, di tempo e l’ubi consistam la condotta contestata, peraltro ammessa dallo stesso ricorrente, la cui lesività peraltro è del tutto disancorata dalla circostanza che, in campo, al momento non fossero presenti persone, atteso che il lancio di un petardo, dal chiaro significato intimidatorio, ai danni della panchina della squadra ospite, integra in sé un comportamento antisportivo e pericoloso.
5. Quanto all’asserita violazione del disposto di cui all’art. 6 della L. 401 del 189 per non essere stato il ricorrente denunciato per il fatto indicato nel provvedimento, la circostanza è smentita dalla produzione documentale di parte resistente che, acclusa alla segnalazione della Divisione Anticrimine di Cosenza, riporta il protocollo dell’annotazione della notizia di reato.
6. Neppure è condivisibile il denunciato difetto di contraddittorio (e di istruttoria) ventilato con il secondo motivo di ricorso, posto che la giurisprudenza ammette, come detto, tale omissione purché adeguatamente motivata. Nel caso di specie il Questore della Provincia di Cosenza ha giustificato, in maniera logica e non censurabile, l’adozione del provvedimento (del 13 dicembre 2022), peraltro avvenuta a pochi giorni dal fatto (risalente al 27 novembre 2022) sulla ritenuta necessità di evitare che il comportamento assunto fosse reiterato nei successivi eventi sportivi che avrebbero di lì a breve impegnato la squadra locale supportata dall’interessato, o altre squadre partecipanti al campionato in corso. V’è peraltro da ribadire che la condotta costituente il cuore del provvedimento impugnato, ossia il lancio del petardo, risulta anche ammessa dal ricorrente nell’immediatezza degli eventi.
Tanto è quindi sufficiente a respingere anche tale ulteriore profilo di doglianza.
7. Quanto, infine, alla ritenuta assenza di proporzionalità, tenuto conto della natura preventiva – e non già afflittiva - del provvedimento, la decisione, rimessa alla discrezionalità dell’autorità preposta, di infliggere il divieto per un periodo di tre anni non risulta altresì censurabile tenuto conto che il soggetto attinto risulta pregiudicato e che le condotte poste in essere sono dotate di una spiccata offensività nei confronti dell’ordine pubblico sub specie di istigazione a inneggiare cori contro le forze dell’ordine e di lancio di materiale esplodente in campo. Nei limiti del sindacato proprio rimesso al giudice amministrativo rispetto alla discrezionalità esercitata dall’amministrazione, in altri termini, la durata della misura risulta logica e proporzionata alle condotte assunte, peraltro ammesse dallo stesso ricorrente.
8. Quanto riportato è quindi sufficiente a respingere integralmente il ricorso.
9. Alla stregua anche dell’avvenuto esaurirsi della durata della disposta misura preventiva possono compensarsi le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’interessato.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE TR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
LE PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE PA | GE TR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.