Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4414 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11157/2024 R.G. Lav. avente ad
OGGETTO : rapporto lavoro subordinato e differenze retributive
TRA cf. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Cosomati, con il quale elettivamente domicilia in Napoli via Nuova San
Rocco n. 95, come da procura in atti
Ricorrente
E cf. e c.f. CP_1 C.F._2 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Biagio Vallefuoco e Federica C.F._3
Vallefuoco, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli via Morghen n. 36, come da procura in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 10.05.2024, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, e CP_1 [...]
al fine di sentire: accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro Pt_2 subordinato, per lo svolgimento di compiti di collaborazione domestica, tra essa ricorrente e i resistenti nel periodo dal febbraio 2023 al dicembre 2023, secondo gli orari specificati nell'atto introduttivo;
quindi, condannare i predetti “in solido o in alternativa tra di loro al pagamento in favore della sig.ra della somma di €400,00 quale importo Parte_1 relativo alla mensilità del mese di novembre 2023, indebitamente non versato;
condannare
1
A mezzo di unica memoria, si sono costituiti i convenuti che hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione di;
nel merito, hanno resistito alle Parte_2 domande, contestando la prospettazione di parte ricorrente circa le modalità concrete del rapporto e della sua cessazione, altresì i conteggi. Hanno concluso per sentire dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , in ogni caso il rigetto del ricorso, con Parte_2 vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** **
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Nelle note di trattazione scritta, depositate per l'odierna udienza, i procuratori hanno congiuntamente concluso con richiesta in tal senso, nelle more del giudizio essendo intervenuto tra le parti, in via stragiudiziale, verbale di conciliazione, con rinuncia da parte della ricorrente ai crediti azionati con il presente giudizio quindi accettazione di tale rinuncia da parte dei convenuti che, a loro volta, hanno offerto, e anche già liquidato, alla lavoratrice la somma di euro 776,45, somma comprensiva di contributo spese legali, come ivi meglio specificato (cfr. verbale in atti),.
Orbene, l'intervenuto componimento in sede stragiudiziale della lite determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie.
La cessazione della materia del contendere deve intendersi come una pronuncia meramente dichiarativa, atteso che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del giudice di merito del venire meno della pretesa di diritto sostanziale in esso fatto valere.
(cfr., in relazione alla avvenuta transazione,ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass.
1614/1994).
2 Non vi è ragione di dubitare della realtà dell'assetto dei rapporti così definito tra le parti, tenuto conto del contenuto del predetto verbale di conciliazione e delle richieste avanzate congiuntamente dai procuratori con le note in atti.
In base all'accordo raggiunto, le spese vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa le spese tra le parti.
Si comunichi
Napoli, 3.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
3