Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00356/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00565/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Ancona, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’annullamento
previa sospensione
del provvedimento del Questore di Ancona datato -OMISSIS-, recante il c.d. D.A.SPO. “urbano”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. SO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna con il presente ricorso il provvedimento adottato nei suoi riguardi dal Questore di Ancona in data -OMISSIS-, recante il c.d. D.A.SPO. urbano, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Con tale provvedimento al sig. -OMISSIS- è stato ingiunto il divieto di accedere all’interno di esercizi pubblici o locali di pubblico trattenimento, ubicati in -OMISSIS-, con divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi per un periodo di un anno.
2. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Ancona.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il T.A.R. ha respinto la domanda cautelare, evidenziando che “ …allo stato attuale la domanda cautelare va respinta anzitutto per carenza di fumus boni iuris.
Va infatti considerato che:
a) l’art. 13-bis, comma 1, del D.L. n. 14/2017 stabilisce che il c.d. D.A.SPO. “urbano” può essere irrogato nei confronti di persone “…denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza soggetti…” (e nella specie non vi è alcun dubbio sul fatto che il ricorrente sia stato deferito all’A.G. penale per reati che incidono sicuramente sulla pubblica sicurezza);
b) il rapporto della Compagnia Carabinieri di Ancona depositato in giudizio dall’Avvocatura erariale aggiunge elementi molto più significativi rispetto alla documentazione fotografica allegata al ricorso.
La posizione del ricorrente sarà ovviamente suscettibile di rivalutazione laddove all’esito dell’interrogatorio richiesto al giudice penale dovesse emergere la sua totale estraneità ai fatti;
- quanto al periculum in mora va invece osservato che:
c) il divieto qui avversato riguarda ovviamente solo i locali ubicati nelle vie/piazze menzionate nel provvedimento impugnato e gli orari della c.d. movida;
d) in ogni caso, il ricorrente potrà chiedere al Questore la concessione di deroghe puntuali o generalizzate al divieto che siano giustificate da comprovati motivi di lavoro o di famiglia… ”.
In vista dell’udienza di trattazione del merito, fissata per il 13 marzo 2026, parte ricorrente ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione di merito – ancorché il provvedimento impugnato abbia medio tempore esaurito i propri effetti – in quanto i provvedimenti di polizia costituiscono comunque “precedenti” che potrebbero essere posti a fondamenti di ulteriori analoghe misure. Con riguardo al merito della vicenda, parte ricorrente ha invece depositato la sentenza del Tribunale di Ancona n. -OMISSIS-, recante l’assoluzione dal reato di rissa di cui si dirà infra .
3. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.
3.1. Il sig. -OMISSIS- all’epoca dei fatti era un giovane di 24 anni, incensurato, che conduceva una vita tranquilla e che svolgeva due diverse attività lavorative (presso un ristorante di -OMISSIS- e saltuariamente presso il bar di proprietà della madre, quest’ultimo ubicato in una delle -OMISSIS-interessate dal D.A.SPO.).
L’unica menda era costituita da un’infrazione al codice della strada di rilievo penale commessa nel 2019 (guida in stato di ebbrezza), per la quale il sig. -OMISSIS- aveva ottenuto però la declaratoria di estinzione del reato a seguito dell’esito positivo dello svolgimento di lavori di pubblica utilità.
3.2. Ciò premesso, il provvedimento odiernamente impugnato è l'evidente frutto di un banale “scambio di persona” ad opera degli agenti che ebbero a condurre le indagini su una rissa avvenuta ad -OMISSIS-, alla quale gli agenti non avevano assistito e a cui il sig. -OMISSIS- era rimasto completamente estraneo.
Infatti, come risulta dagli atti di causa, l’odierno ricorrente non è stato né fermato né segnalato dalle forze dell’ordine nella piazza in cui è avvenuta la rissa (piazza che peraltro è solitamente pattugliata da Polizia o Carabinieri nelle ore della c.d. movida ) o nelle immediate vicinanze e nell’orario in cui la rissa si è verificata, bensì alcune ore dopo (ossia alle 4:00 del mattino circa) e in una -OMISSIS- abbastanza lontana dal centro storico. In occasione del controllo di polizia al sig. -OMISSIS- veniva contestata la guida in stato di ebbrezza, ossia un reato assolutamente diverso dalla rissa.
Dagli atti del procedimento sembra che il ricorrente sia stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza collocate a -OMISSIS-, ma viene indicato come un soggetto molto corpulento che indossava un vistoso giaccone e maglia e pantaloni chiari, mentre quella sera, come emerge dalla foto allegata al ricorso (doc. n. 8), il sig. -OMISSIS- (che è alto ma non corpulento) indossava i jeans, una maglia nera e una felpa azzurra.
4. Questi i motivi di ricorso:
a) violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 13- bis del D.L. n. 14/2017, così come novellato dal D.L. n. 130/2020. Eccesso di potere per: carenza o errata valutazione dei presupposti, errore e/o travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, motivazione lacunosa, incongrua e contraddittoria, manifesta illogicità.
Con questo articolato motivo il ricorrente espone che:
- il provvedimento impugnato è illegittimo perché adottato in difetto dei presupposti di legge. Infatti l’art. 13- bis D.L. n. 14/2017, come modificato dal D.L. n. 130/2020, prevede che “ Fuori dai casi di cui all’art. 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’art. 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificatamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificatamente indicate ”. Pertanto, ai fini dell’irrogazione del c.d. D.A.SPO. urbano è necessario che: i) l’interessato sia stato denunciato, negli ultimi tre anni, per una delle fattispecie indicate dalla norma; ii) in ogni caso, dalla condotta del soggetto possa derivare un pericolo per la sicurezza pubblica; iii) il divieto di accesso deve specificatamente indicare i pubblici esercizi o i locali di pubblico trattenimento in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati (ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, da indicare specificatamente);
- applicando tali disposizioni al caso di specie, si deve in primo luogo rilevare che il ricorrente non ha preso parte alla rissa e non è stato fermato nell’immediatezza della stessa, né è stato segnalato dagli agenti di Polizia presenti in -OMISSIS-, né tantomeno vi sono elementi dai quali desumere che lo stesso fosse in stato di ubriachezza molesta, come erroneamente ritenuto dal Questore nella parte in cui si evidenzia che il sig. -OMISSIS- sarebbe stato “ …segnalato dal Comando alla locale Procura della Repubblica per il delitto di rissa e ubriachezza molesta… ”. In realtà, come detto, il ricorrente è stato individuato attraverso le immagini delle telecamere di vigilanza, ma in parte qua si è in presenza di un evidente errore di persona, il che del resto trova conferma nelle circostanze di tempo e di luogo in cui il sig. -OMISSIS- è stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri. Tali circostanze di luogo, poi, rendono il provvedimento impugnato del tutto irragionevole, visto che, nonostante il ricorrente sia stato fermato in -OMISSIS-, il divieto di accesso riguarda numerose vie del centro-OMISSIS- (per cui manca qualsiasi collegamento spaziale fra il luogo in cui è stata realizzata la condotta asseritamente illecita e i luoghi per i quali vale il D.A.SPO.);
- irrilevanti sono invece i precedenti richiamati nel provvedimento (alcuni dei quali, peraltro, in modo generico e senza individuazione degli estremi delle segnalazioni di polizia, delle eventuali denunce, etc.), visto che essi attengono a condotte che non denotano di per sé pericolosità sociale. In ogni caso, e salvo il reato di cui si è detto nella parte in fatto, ormai estinto, all’epoca dei fatti il sig. -OMISSIS- era incensurato. Ne consegue che è del tutto apodittica la prognosi operata dal Questore circa la “ …particolare tendenza a condotte antisociali e proclivi alla violazione delle più banali norme del vivere civile… ” che connoterebbe lo stile di vita del ricorrente;
- ne consegue che anche la ritenuta pericolosità sociale dell’interessato non poggia su basi solide, visto che, anche a voler ritenere che in subiecta materia il Questore disponga di un ampio potere discrezionale, tale potere va esercitato sempre tenendo conto della specifica situazione del destinatario dell’atto, atto che indice su primari diritti costituzionali. In ogni caso il Questore deve dare conto delle ragioni per cui la condotta del soggetto sia da ritenere potenzialmente pericolosa per la sicurezza pubblica (non essendo consentito un automatismo fra denuncia penale e D.A.SPO.), il che nella specie è mancato;
- il provvedimento impugnato, come in parte già detto, si pone anche in violazione del parametro della “connessione territoriale”, visto che il divieto riguarda non solo i locali di intrattenimento e le zone immediatamente adiacenti, ma numerose vie del centro-OMISSIS- nelle quali sono ubicati locali in alcun modo collegati a quelli esistenti a -OMISSIS-. Peraltro, una di queste vie è quella in cui è ubicato lo studio del difensore che assiste il sig. -OMISSIS- nel presente giudizio, il che dimostra vieppiù la irragionevolezza anche in parte qua del D.A.SPO. Inoltre non sono specificati in maniera esatta i limiti del divieto, il che espone il ricorrente a conseguenze di natura penale non prevedibili ex ante ;
- anche la durata del divieto è immotivata, non essendo stato spiegato il motivo per cui si è ritenuto di applicare una durata superiore al minimo edittale (che all’epoca dei fatti era di sei mesi);
b) violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 3, 7 e 8 L. n. 241/1990. Omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Difetto di istruttoria: Eccesso di potere per: assenza del presupposto dell’urgenza, difetto di motivazione, motivazione lacunosa e insufficiente, conseguente carenza di istruttoria.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative, in quanto è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento, sul presupposto che fosse necessario “ …impedire per il futuro, analoghe gravissime condotte ”. Peraltro, e in disparte l’apoditticità di tale motivazione, l’urgenza di provvedere è smentita dal notevole lasso temporale che è trascorso fra la data di commissione dei presunti reati (-OMISSIS-) e la data di adozione del provvedimento (-OMISSIS-). Nella specie, poi, essendosi in presenza di un potere discrezionale, la partecipazione dell’interessato avrebbe potuto portare ad un esito diverso, stanti le circostanze di fatto che il sig. -OMISSIS- ha enunciato in ricorso;
c) violazione del principio di proporzionalità (art. 1, comma 1, L. n. 241/1990). Eccesso di potere per irragionevolezza e inadeguatezza della misura disposta in relazione al canone della proporzionalità amministrativa.
Con il terzo motivo, il ricorrente, anche in conseguenze delle precedenti censure, deduce la violazione del principio di proporzionalità, essendo il D.A.SPO. del tutto eccessivo rispetto agli interessi che il Questore ha inteso tutelare. Infatti, una volta assodato che il sig. -OMISSIS- non ha preso parte alla rissa e che lo stesso non annovera precedenti penali o pregiudizi di polizia “specifici”, vengono meno tutte le esigenze di tutela della sicurezza pubblica poste a base del divieto.
5. Il ricorso va accolto, alla luce delle seguenti considerazioni.
Si deve premettere che, anche ad avviso del Tribunale, il sig. -OMISSIS- ha ancora interesse alla decisione di merito, sia perché il D.A.SPO. costituisce comunque un “pregiudizio di polizia”, sia perché sussiste quantomeno l’interesse morale del ricorrente a veder preservata la propria onorabilità.
5.1. Tornando dunque al merito, il Collegio, anche per ragioni di necessaria sinteticità, ritiene di prendere le mosse dal contenuto dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, in cui, come si è visto, il Tribunale aveva:
- anzitutto rilevato che, alla data di adozione del provvedimento impugnato, il sig. -OMISSIS- era stato indubbiamente segnalato all’A.G. per un reato ricompreso fra quelli rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’applicazione dell’art. 13- bis del D.L. 14/2017 e s.m.i. Inoltre, nell’ordinanza il T.A.R. aveva evidenziato la rilevanza della proposta di adozione del D.A.SPO. formulata dalla Compagnia Carabinieri di Ancona, dalla quale emergevano pregiudizi di polizia per reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti (ad esempio deferimento del -OMISSIS- per lesioni personali e attentato alla sicurezza dei trasporti oppure segnalazione per deturpamento di opere pubbliche);
- evidenziato tuttavia che, anche in relazione alle censure in punto di fatto sollevate in ricorso, la posizione del sig. -OMISSIS- sarebbe stata oggetto di rivalutazione (o da parte dell’amministrazione o da parte del T.A.R. in sede di merito) laddove in sede penale egli fosse stato scagionato dall’accusa di aver partecipato ad una rissa.
Va infine aggiunto che, come emerge dalla sentenza del giudice penale di cui si dirà subito appresso, il sig. -OMISSIS- era stato destinatario di decreto penale di condanna adottato il -OMISSIS-, il che conferma vieppiù che in sede cautelare il presente ricorso non pareva assistito dal requisito del fumus boni iuris .
5.2. Ebbene, la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- dalla difesa del ricorrente ha inverato la suddetta “condizione”, essendo emerso che in sede penale la pubblica accusa non è riuscita a comprovare che il soggetto ripreso dalle telecamere di sorveglianza di -OMISSIS- fosse il sig. -OMISSIS-.
Anche a causa dell’assenza di memorie conclusionali della difesa erariale il Tribunale non è condizioni di sapere a cosa è stato dovuto tale scambio di persona, ma è certo che questa sopravvenienza fa cadere il presupposto principale posto a base dell’impugnato D.A.SPO. Infatti, seppure è vero che i pregiudizi menzionati nella proposta di adozione del provvedimento avrebbero potuto costituire valido supporto motivazionale ai fini del giudizio prognostico di pericolosità sociale, è altrettanto vero che il D.A.SPO. è stato adottato in assenza di un presupposto fondamentale attuale, ossia la partecipazione alla rissa del -OMISSIS-. Gli altri episodi richiamati nella proposta di irrogazione del divieto impugnato, infatti, sono risalenti nel tempo e dunque, in assenza dell’ultimo episodio del 2022, non sarebbero sufficienti a sorreggere il giudizio di pericolosità, anche perché il D.A.SPO. deve intervenire tempestivamente rispetto alle condotte illecite tenute dal destinatario.
Per quanto appena detto, inoltre, nel caso odierno non può trovare applicazione il principio secondo cui la legittimità di un provvedimento deve essere valutata tenendo conto dello stato di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione, e ciò anche in relazione alla indubbia lesione dei diritti partecipativi del destinatario del provvedimento.
5.3. Non sono invece fondate le doglianze con cui si deduce la violazione del principio di proporzionalità, visto che:
- il divieto è stato contenuto entro un limite che, seppure superiore al minimo edittale, è comunque pari alla metà del massimo edittale vigente all’epoca dei fatti. Inoltre, è evidente che il Questore non ha potuto applicare il minimo edittale una volta ritenuti esistenti vari pregiudizi di polizia;
- in casi del genere il D.A.SPO. deve necessariamente riguardare tutta l’area della c.d. movida (-OMISSIS-, a quanto è dato sapere al Tribunale, si sviluppa proprio a -OMISSIS- e nelle vie e piazze adiacenti), perché altrimenti non sarebbe garantito l’effetto di deterrenza. Per il destinatario dell’atto, infatti, sarebbe agevole trasferirsi in una via o piazza diversa da quella in cui ha posto in essere le condotte socialmente pericolose, evitando così in sostanze le conseguenze del D.A.SPO. Suggestivo ma inconferente è l’argomento secondo cui non vi è collegamento territoriale fra il luogo in cui il ricorrente è stato fermato e le vie a cui si applica il divieto. Va in effetti considerato che il D.A.SPO. è stato irrogato sul presupposto che il sig. -OMISSIS- avesse preso parte alla rissa (il che sarebbe comprovato dalla ferita che egli aveva sul volto al momento dell’accesso al pronto soccorso) e che si fosse poi allontanato con la propria autovettura, per cui il luogo in cui egli è stato controllato dai Carabinieri è irrilevante;
- in generale, poi, il divieto non impedisce in assoluto l’accesso nei luoghi interdetti laddove ciò sia necessario per comprovate ragioni di salute, lavoro, assistenza legale, etc.
6. Per quanto precede, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio si possono però compensare, anche alla luce degli esiti della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
SO AN, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.