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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2692/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4820/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240143608074000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso rivolto a questa Corte, Ricorrente_1 ha dedotto che in data 11.02.2025 gli era stata notificata una cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate CO, avente ad oggetto la tassa di circolazione del 2017 che vede quale ente creditore la Regione Campania.
Ha dedotto che l'atto è illegittimo e pertanto, va annullato alla stregua dei seguenti motivi: 1) Prescrizione per il decorso del termine triennale, violazione dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 06.01.1986.
2) Illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
3) Illegittimità per inesistenza dell'attività del Concessionario, mandato del Concessionario cessato, violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62 e della delibera AUTORITA'
ANTICORRUZIONE n. 576/21 (ANAC). Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
Quindi, in data 13/3/2025 si è costituito, depositando, unitamente al ricorso e alla procura, la relazione di notifica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – riscossione, la ricevuta di accettazione pec verso quest'ultima e la ricevuta di consegna pec a quest'ultima effettuata quel giorno stesso, l'atto impugnato e la relativa notificazione.
In data 2/4/2025 ha depositato l'accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna della notificazione indirizzata alla regione Campania, effettuato quello stesso giorno.
2. Né l'Agenzia delle entrate - CO né la regione si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile.
4. L'art. 22 d. lgs. 546 del 1992 dispone che «All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso
».
Da questa disposizione – che fa seguito al precetto che «il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale» - risulta che il ricorrente è tenuto ad individuare sin dall'introduzione del processo la o le parti contro cui ricorre, a notificare loro il ricorso introduttivo e a depositare la prova della notificazione nel momento in cui procede al deposito nella segreteria della Corte e, soprattutto, ad indicare la o le parti medesime nella nota d'iscrizione a ruolo.
Nel caso in esame è, invece, accaduto che il ricorrente: a) ha impugnato un atto dell'agente della riscossione contestando l'omessa notifica dell'atto presupposto emesso dalla regione Campania;
b) non ha indicato la regione nel ricorso come parte avversa;
c) ha redatto la relazione di notifica indicando la sola Agenzia delle
Entrate – riscossione e le ha notificato il ricorso;
d) solo a distanza di tempo ha notificato il ricorso anche alla regione Campania, provvedendo al relativo deposito in data ovviamente successiva a quella dell'originaria iscrizione a ruolo.
Ne consegue l'inammissibilità ex art. 22 d. lgs. 546 del 1992, dal momento che: a) il ricorso, pur proposto contro la parte che ha emesso l'atto impugnato, non è stato notificato nei confronti dell'ente emittente l'atto sottostante;
b) la sua successiva notificazione alla parte emittente l'avviso di accertamento, pur se effettuata nei 60 giorni dalla notifica della cartella, non è stata seguita dal deposito del ricorso in segreteria accompagnato da un'autonoma e distinta nota d'iscrizione a ruolo, diversa da quella originaria che conteneva l'indicazione di una parte diversa, ma è stato effettuato come mera produzione nel presente processo al pari di qualsiasi altro atto o documento;
c) il ricorrente ha, così facendo, proceduto alla non consentita estensione del contraddittorio ad una parte diversa ed ulteriore da quella indicata nella nota d'iscrizione a ruolo, così eludendo il principio, desumibile dall'art. 14 e dall'art. 23 d. lgs. 546 del 1992, che riserva alla sola Corte
l'adozione dei provvedimenti per effetto dei quali alle parti del processo originarie possano aggiungersene altre nel suo corso;
d) ha violato l'art. 22 sotto il profilo dell'omesso deposito della nota d'iscrizione a ruolo contenente l'indicazione di tutte le parti evocate in giudizio, il che è confermato proprio dall'eccezione svolta sul punto dall'Agenzia delle entrate – CO, che ha per l'appunto lamentato la mancata evocazione in lite della Regione, nonché dalla mancata costituzione di quest'ultima.
Come se non bastasse, il ricorrente ha notificato il ricorso ad indirizzi pec non corrispondenti al domicilio digitale di Agenzia delle entrate – CO ovvero a quello indicato per la regione da Agenzia delle entrate - CO medesima nella cartella di pagamento.
5. Nulla per le spese vista la contumacia delle resistenti.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, il 16/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4820/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240143608074000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso rivolto a questa Corte, Ricorrente_1 ha dedotto che in data 11.02.2025 gli era stata notificata una cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate CO, avente ad oggetto la tassa di circolazione del 2017 che vede quale ente creditore la Regione Campania.
Ha dedotto che l'atto è illegittimo e pertanto, va annullato alla stregua dei seguenti motivi: 1) Prescrizione per il decorso del termine triennale, violazione dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 06.01.1986.
2) Illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
3) Illegittimità per inesistenza dell'attività del Concessionario, mandato del Concessionario cessato, violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62 e della delibera AUTORITA'
ANTICORRUZIONE n. 576/21 (ANAC). Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
Quindi, in data 13/3/2025 si è costituito, depositando, unitamente al ricorso e alla procura, la relazione di notifica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – riscossione, la ricevuta di accettazione pec verso quest'ultima e la ricevuta di consegna pec a quest'ultima effettuata quel giorno stesso, l'atto impugnato e la relativa notificazione.
In data 2/4/2025 ha depositato l'accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna della notificazione indirizzata alla regione Campania, effettuato quello stesso giorno.
2. Né l'Agenzia delle entrate - CO né la regione si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile.
4. L'art. 22 d. lgs. 546 del 1992 dispone che «All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso
».
Da questa disposizione – che fa seguito al precetto che «il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale» - risulta che il ricorrente è tenuto ad individuare sin dall'introduzione del processo la o le parti contro cui ricorre, a notificare loro il ricorso introduttivo e a depositare la prova della notificazione nel momento in cui procede al deposito nella segreteria della Corte e, soprattutto, ad indicare la o le parti medesime nella nota d'iscrizione a ruolo.
Nel caso in esame è, invece, accaduto che il ricorrente: a) ha impugnato un atto dell'agente della riscossione contestando l'omessa notifica dell'atto presupposto emesso dalla regione Campania;
b) non ha indicato la regione nel ricorso come parte avversa;
c) ha redatto la relazione di notifica indicando la sola Agenzia delle
Entrate – riscossione e le ha notificato il ricorso;
d) solo a distanza di tempo ha notificato il ricorso anche alla regione Campania, provvedendo al relativo deposito in data ovviamente successiva a quella dell'originaria iscrizione a ruolo.
Ne consegue l'inammissibilità ex art. 22 d. lgs. 546 del 1992, dal momento che: a) il ricorso, pur proposto contro la parte che ha emesso l'atto impugnato, non è stato notificato nei confronti dell'ente emittente l'atto sottostante;
b) la sua successiva notificazione alla parte emittente l'avviso di accertamento, pur se effettuata nei 60 giorni dalla notifica della cartella, non è stata seguita dal deposito del ricorso in segreteria accompagnato da un'autonoma e distinta nota d'iscrizione a ruolo, diversa da quella originaria che conteneva l'indicazione di una parte diversa, ma è stato effettuato come mera produzione nel presente processo al pari di qualsiasi altro atto o documento;
c) il ricorrente ha, così facendo, proceduto alla non consentita estensione del contraddittorio ad una parte diversa ed ulteriore da quella indicata nella nota d'iscrizione a ruolo, così eludendo il principio, desumibile dall'art. 14 e dall'art. 23 d. lgs. 546 del 1992, che riserva alla sola Corte
l'adozione dei provvedimenti per effetto dei quali alle parti del processo originarie possano aggiungersene altre nel suo corso;
d) ha violato l'art. 22 sotto il profilo dell'omesso deposito della nota d'iscrizione a ruolo contenente l'indicazione di tutte le parti evocate in giudizio, il che è confermato proprio dall'eccezione svolta sul punto dall'Agenzia delle entrate – CO, che ha per l'appunto lamentato la mancata evocazione in lite della Regione, nonché dalla mancata costituzione di quest'ultima.
Come se non bastasse, il ricorrente ha notificato il ricorso ad indirizzi pec non corrispondenti al domicilio digitale di Agenzia delle entrate – CO ovvero a quello indicato per la regione da Agenzia delle entrate - CO medesima nella cartella di pagamento.
5. Nulla per le spese vista la contumacia delle resistenti.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, il 16/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello