Art. 4.
Sono autorizzate, per l'esercizio 1950-51, la spesa di lire 500.000.000 per il reclutamento, l'avviamento e l'assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero, e la spesa di lire 80.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati.
Sono autorizzate, per l'esercizio 1950-51, la spesa di lire 500.000.000 per il reclutamento, l'avviamento e l'assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero, e la spesa di lire 80.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati.