Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00628/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00654/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 654 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Franca Mastrogiorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. n. -OMISSIS-/D - Area I/ter del -OMISSIS-, notificato il 5.5.21, con il quale il Prefetto di Torino ha disposto, nei confronti del ricorrente, il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e materiale esplodente, ex art. 39 TULPS;
- del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- - Area 1 ter del -OMISSIS-, notificato il 11.5.21, con il quale il Prefetto di Torino ha disposto la revoca della licenza n. -OMISSIS- Area 1 bis, rilasciata il -OMISSIS-, per detenere presso la propria abitazione un numero di cartucce superiore ai limiti stabiliti (1500 cartucce cariche per arma corta e trasporto di 600 necessarie per lo svolgimento dell'attività di tiratore antagonista).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa OS PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 5.5.21, il Prefetto di Torino ha disposto, nei confronti del ricorrente, il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e materiale esplodente, ex art. 39 TULPS.
Detto provvedimento è stato adottato sulla base di una segnalazione del 21.2.21 dei Carabinieri di -OMISSIS-, con cui si comunicava il deferimento del ricorrente all’A.G. per il reato previsto e punito dall’art. 703 C.P. (accensioni ed esplosioni pericolose).
In particolare, a seguito di un intervento dei Carabinieri presso l’abitazione dell’odierno esponente - effettuato a seguito di segnalazione di esplosione di colpo d’arma da fuoco che dalla sua abitazione raggiungeva l’appartamento di un palazzo attiguo, andando a danneggiare un pensile della cucina dei vicini che si trovavano nel soggiorno adiacente - i militari procedevano immediatamente al sequestro penale delle armi detenute del ricorrente e, al contempo, deferivano l’interessato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose.
In seguito, con provvedimento Prot. n. -OMISSIS- - Area 1 ter del -OMISSIS-, notificato il 11.5.21, il Prefetto di Torino ha disposto la revoca della licenza n. -OMISSIS- Area 1 bis, rilasciata al ricorrente medesimo il 8.11.2012, per detenere presso la propria abitazione un numero di cartucce superiore ai limiti stabiliti (1500 cartucce cariche per arma corta e trasporto di 600 necessarie per lo svolgimento dell'attività di tiratore antagonista).
Il ricorrente ha censurato i suddetti provvedimenti lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
1)Violazione e erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 39, 11 e 43 TULPS, e agli artt. 3, 10, 10 bis della Legge n. 241/1990.
Eccesso di potere. Motivazione apparente, manifesta illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà; evidente sproporzionalità
Carenza di istruttoria:
I provvedimenti prefettizi si basano su un unico episodio accaduto, peraltro del tutto accidentale (esplosione durante il controllo del corretto inserimento dei proiettili nella camera di scoppio dell’arma acquisita la settimana prima), senza dare un minimo cenno anche ad aspetti positivi, quali quelli relativi all’affidabilità nel buon uso delle armi del ricorrente, che mai dal rilascio del nulla osta (40 anni fa) ha avuto incidenti.
Il ricorrente detiene armi per passione e le utilizza solo per gli eventi sportivi, ricoprendo incarichi di ruolo all’interno di tale attività sportiva.
Gli atti gravati sono privi di congrua motivazione e non sono stati preceduti da un’idonea istruttoria. 2) Violazione e erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 39, 11 e 43 TULPS
Eccesso di potere. Motivazione apparente, manifesta illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà; evidente sproporzionalità:
La valutazione di affidabilità deve costituire l’esito di un giudizio valutativo che deve investire la condotta di vita del soggetto interessato, non essendo sufficiente la pendenza di un procedimento
penale, la quale, in ogni caso, non elimina l’onere motivazionale da assolversi in punto di pericolosità e inaffidabilità della persona.
In data 2.8.2021 si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del -OMISSIS- Torino per resistere al ricorso e chiederne il rigetto, affidando le sue difese a successiva memoria del 31.8.2021 e a pertinente documentazione.
Con memoria del 25.4.2020 la parte ricorrente ha ulteriormente insistito nelle proprie deduzioni e conclusioni.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
Alla odierna udienza pubblica di smaltimento la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato per i motivi appresso indicati.
Quanto al primo gruppo di censure, osserva il Collegio come dall’esame del primo provvedimento impugnato emerga che la valutazione sfavorevole dell’Amministrazione è stata diretta conseguenza del giudizio di “ carenza del requisito di affidabilità richiesto per consentire la detenzione delle armi, non potendosi escludere in maniera assoluta che l’interessato possa abusare delle medesime armi detenute, reiterando tali condotte negligenti, con grave pericolo per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; giudizio formulato nei confronti del ricorrente a seguito e in considerazione della segnalazione dell’avvenuto deferimento del medesimo all’A.G. per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose - di cui all'articolo 703 del Codice Penale – e quindi per una condotta, al tempo stesso, non solo penalmente rilevante ma anche sintomatica di negligenza nella detenzione e nel maneggio delle armi, tale dunque da evidenziare un comportamento incompatibile con il possesso di un titolo di polizia in materia di armi.
Il concetto di affidabilità richiesto dagli artt. 10, 11 e 43 del T.U.L.P.S. ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi, postula, tra l’altro, il concorso di una condotta assolutamente irreprensibile del richiedente e di un assoluto equilibrio psicofisico dello stesso.
Ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3, del T.U.L.P.S., “ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione” .
L’art. 43, comma 2, T.U.L.P.S. prevede espressamente che “ la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle arm i”.
Anche effettuando una valutazione discrezionale ai sensi dell’art. 43, comma 2, T.U.L.P.S. in relazione ai requisiti di buona condotta e di affidabilità sul corretto uso delle armi, la decisione del Prefetto di vietare la detenzione di qualsiasi tipo di arma risulta immune da vizi di logicità e ragionevolezza, tenuto conto che l’uso delle armi può essere concesso ai soli soggetti privi di mende e tali da assicurare una serena e personale affidabilità circa il buon uso delle armi.
Quanto al secondo gruppo di doglianze, la censura attorea volta a contestare l’avvenuta adozione, nel caso di specie, del provvedimento gravato sulla base del solo deferimento del soggetto all’A.G. per una condotta penalmente rilevante, senza previamente procedere ad una autonoma, corretta ed adeguata istruttoria, può essere agevolmente confutata richiamando la condivisibile giurisprudenza secondo la quale: “ ai sensi degli artt. 39 e 43, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, che attribuiscono al prefetto e al questore, rispettivamente, la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e di ricusare la licenza di porto d’armi, i relativi poteri possono essere esercitati non solo quando le persone destinatarie dei predetti provvedimenti abbiano riportato condanne penali o siano sottoposte a procedimenti penali, ma anche quando le medesime, più semplicemente, siano ritenute capaci di abusarne o non diano affidamento di non abusare delle armi; di conseguenza anche episodi di modesto o di nessun rilievo criminale possono giustificare l’adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell’uso delle armi, allorché siano tali da ingenerare nell’Amministrazione anche il semplice sospetto che il detentore delle stesse ne possa abusare perché privo di un pieno autocontrollo ” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 14 luglio 2011, n. 778; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 9 marzo 2022, n. 358; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 26 settembre 2022, n. 1454; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 21 novembre 2022, n. 2109; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 23 novembre 2023, n. 6477).
E pertanto il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, in questa sede gravato, risulta immune dalle censure svolte.
Quanto poi al decreto prefettizio di revoca della licenza di detenzione e porto di cartucce in misura superiore ai limiti, le censure attoree vanno disattese, trattandosi, all’evidenza, dell’adozione di un atto dovuto rispetto al decreto di divieto di detenzione armi, ai sensi dell’art. 11, comma 3, T.U.L.P.S., che così recita: “ Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”.
Come chiaramente esplicitato nella motivazione del provvedimento, non è possibile consentire ad un soggetto gravato dal prefato provvedimento la titolarità di una licenza che permette l'acquisto e la detenzione e il porto d’armi e munizioni.
Il porto d’armi postula la detenzione e, se questa non è (più) possibile, viene meno una precondizione per il suo rilascio o mantenimento.
In definitiva, il ricorso deve essere nel suo complesso respinto, in quanto infondato.
Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS PE, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OS PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.