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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 28.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4561 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 12.02.1982 in TORRE del GRECO ed ivi residente, Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in TORRE del GRECO alla via CodiceFiscale_1
CIMAGLIA n.46, presso lo studio dell'avv. Francesco RUSSO che la rappresenta e difende come da mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile;
benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, com. 3°.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo iscritta al R. G. in data 24.07.2023 la sig.ra , sulla scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, Parte_1 si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari funzionali alla pensione o all'assegno previsti dalla Legge n.118/971 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai benefici previsti dall'art. 3, com. 3°, Lex n.104/1992.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva CP_1 comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
1 Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 25 luglio 2024 la sig.ra introduceva la Parte_1 domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per “inammissibilità” o, comunque, per asserita asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, veniva mandata prontamente in decisione, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445, 6° comma, C.P.C.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 28.02.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza. (2)
La pretesa azionata è infondata e, pertanto, va disattesa.
Deve preliminarmente osservarsi che risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti il riconoscimento di uno status invalidante legittimante la pensione o l'assegno previsti dalla Legge n.118/971 e successive modifiche e integrazioni e i benefici di cui alla Legge n.104/1992, art. 3, com. 3°. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 1.7.2024 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 17.06.2024;
◼ il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il giorno 25.07.2024 e, quindi, nei trenta giorni successivi al “dissenso”;
◼ l'iniziativa attorea contiene la specificazione, almeno teorica, dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase “preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo.
2 L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia “censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Quindi, se del caso, valorizzare il responso medico legale di riferimento secondo le coordinate tecniche desumibili dalle emergenze di causa. (4)
Nella fattispecie de qua il dr. ha accertato, a carico della Persona_1 sig.ra , una condizione clinica così sintetizzata: endometriosi in Parte_1 soggetto con esiti di ovariectomia sinistra;
sindrome ansioso-depressiva ed attacchi di panico in terapia farmacologica continua;
bradicardia sinusale trattata con impianto di loop-recorder; tireopatia in terapia farmacologica. Il perito annette a detto quadro patologico una percentuale invalidante pari al 60%, inidonea, pertanto, a portare in emersione il requisito sanitario evocato dall'interessata. L'intrinseca gravità del complesso menomativo riscontrato non è inoltre coerente, secondo il C.T.U., con la situazione psico-fisica normata legittimante i benefici previsti dall'art. 3, com. 3°, Lex n.104/1992.
I rilievi attorei restano incentrati sull'asserito mancato apprezzamento della patologia cardiologica, di quella neurologica e di quella allergologica, nonchè sulla asserita maggiore gravità della situazione patologica generale.
<… le conclusioni espresse dal c.t.u. non possono essere condivise in quanto la documentazione sanitaria esibita e gli ulteriori accertamenti richiesti e prodotti presentano un quadro complessivo ben più grave di come prospettato dallo stesso ctu in quanto la percentuale invalidante attribuibile all'istante è ben maggiore del 60% in quanto il calcolo
3 riduzionistico applicato dal ctu è totalmente in difetto;
inoltre il ctu non tiene in alcun conto la patologia allergologica, cardiologica e neurologica documentata in atti.> (5)
La … sinteticità delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo di lite ha indotto il resistente a planare, prioritariamente, sulla inammissibilità dell'iniziativa “post- CP_1 dissenso” per difetto di contestazioni mirate al responso peritale. L'eccezione dell'ente previdenziale, del tutto condivisibile da una prospettiva sostanziale, non può essere invece recepita e tradotta in decisione sentenziale.
Ed invero, ferma restando l'evidente mancanza di rilievi apprezzabili in senso
“tecnico-medico-legale”, deve convenirsi che la ricorrente pone due problemi da affrontare “nel merito”, ad onta della loro genericità. (6)
La prima questione concerne l'asserito mancato riscontro di tre patologie. L'obiezione è chiaramente infondata e per due delle patologie rasenta il pretestuoso. Il dr. ha diagnosticato e valorizzato anche in ottica percentile sia il Persona_1 vulnus cardiologico sia quello neurologico (cfr. supra). Il fatto che, molto verosimilmente, non sia giunto ad un apprezzamento di tali patologie in linea con le aspettative attoree non interferisce con l'obiezione così come confezionata in ricorso. Anche perchè nulla si chiarisce su eventuali ed ipotetici “errori” del perito nella valutazione della loro gravità.
Per quanto di interesse, può in questa sede segnalarsi che il percorso tecnico- argomentativo seguito dal C.T.U. si lascia apprezzare per la sua esaustività e per la coerenza anche sistemica della progressione metodologica privilegiata nello sforzo valutativo, progressione che correttamente premia l'analisi comparata del corredo cartolare e delle risultanze cliniche desunte dall'esame obiettivo. Si legge nella relazione scritta depositata dal dr. Persona_2
Apparato cardio-circolatorio. Assenza di bozze o rientranze in regione pre-cordiale. Itto della punta non visibile e non palpabile. Non fremiti. Toni cardiaci puri con assenza di soffi
o altri rumori aggiunti. Polso radiale ritmico e valido della frequenza di 60 bpm'. Pressione arteriosa omerale 100/60 mm Hg. Arterie accessibili alla palpazione (carotidi, radiali, femorali poplitee, tibiali posteriori e pedidie) normalmente pulsanti. Presenza di lieve varicosità superficiale agli arti inferiori. Assenza di edemi perimalleolari. Presenza di piccola cicatrice toracica per esiti di impianto di dispositivo loop recorder. … Sistema nervoso. Non dolenti alla palpazione i punti di emergenza dei nervi cranici. Pupille isocoriche ed eucicliche, normoreagenti alla luce ed all'accomodazione. ROT vivaci agli arti superiori ed inferiori. Prova di Romberg negativa: prove di eumetria indice-naso eseguite correttamente. Esame psichico Soggetto ben orientato nel tempo e nello spazio. Curata nella persona e nell'abbigliamento. Accesso al colloquio con atteggiamento collaborante, si esprime in forma dialettale. Pensiero ed ideazione normali e coerenti. La memoria di fissazione e di rievocazione sono indenni. Le funzioni intellettive appaiono nei limiti della norma per l'età ed il livello di istruzione. Il tono dell'umore, valutato con la tecnica del libero colloquio, è apparso deflesso con polarizzazione del pensiero sul proprio vissuto patologico e su riferiti recenti lutti familiari. Ha manifestato ansia libera durante le operazioni peritali. Vive in casa con il marito ed i figli.
… La seconda patologia, documentata sin dalla data della domanda amministrativa, può essere riferita, per analogia, alla voce tabellata “Sindrome depressiva endoreattiva media” (cod.2205, 25%). Considerando le informazioni raccolte in anamnesi patologica
4 (problematiche di salute, lutti familiari, etc.), la documentazione medica disponibile e le evidenze dell'esame clinico (tono dell'umore deflesso, ansia libera, tremori alle mani, etc.) nonostante la terapia farmacologica prescritta ed assunta, appare congruo attribuire alla stessa una percentuale di invalidità pari al 25% (venticinque percento). La terza patologia è documentata sin dall'epoca della domanda amministrativa può essere riferita, per analogia, alla voce tabellata “Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (1° classe NYHA)” (cod. 6441, 21-30%). Nel caso di specie, considerando la presenza di bradicardia sinusale che ha richiesto l'impianto di dispositivo loop-recorder e l'attuale sufficiente controllo emodinamico, appare congruo attribuire una percentuale di invalidità pari al 25% (venticinque percento)>
Come si vede, le osservazioni medico-legali del perito seguono un iter assolutamente coerente che, muovendo dalle risultanze cliniche, analizzate anche alla luce della anamnesi raccolta, e passando attraverso la verifica della documentazione sanitaria sottoposta al C.T.U., giunge ad un responso ben preciso rimasto impermeabile alle critiche attoree.
Quanto invece alla denunciata patologia “allergologica” deve segnalarsene l'assenza di tracce visibili. Questa non rientra fra le menomazioni indicate nel ricorso per ATP che, di contro, rimanda esattamente al quadro clinico fotografato dal dr. P. Per_1
Non sono stati indicati, né risultano reperibili, referti medici immediatamente rappresentativi di un tale vulnus. La sua stessa evocazione in ricorso è del tutto generica e non consente di delinearne i contorni minimi. Ragion per cui anche tale obiezione non trova riscontro nelle emergenze di causa. E ciò senza contare che la mera evocazione di un vulnus menomativo ancora non è sintomatica della emersione di una patologia rilevante sul piano medico-legale, appartenendosi al notorio la necessità di una valutazione “tecnica” idonea a rendere ragione della pregnanza, appunto medico-legale, di quel vulnus. (7)
La seconda questione posta dall'istante, a sua volta in un contesto espositivo addirittura laconico, concerne il “fatto” della prodizione di nuova documentazione sanitaria.
In argomento va subito segnalato che la ricorrente non valorizza in maniera diretta ed autonoma la pregnanza, più o meno “risolutiva” di questi referti, prodotti senza alcuna specificazione “individualizzante” contenuta nell'atto introduttivo del ricorso “post- ATP”. Per come riscontrabile alla lettura dei passaggi del ricorso già letteralmente riportati. Ciò implica che non è dato cogliere il dato di “novità” che dovrebbe caratterizzare i referti in questione. Senza il quale alcuna incidenza sul responso medico legale del perito è predicabile.
Un'analisi “atecnica” della documentazione in disamina rivela che la stessa rimane attinente alle menomazioni già diagnosticate e valutate dal dr. P. e Per_1 che nessun passaggio descrittivo interno sembra portare in emersione situazioni di peggioramento clinico da sottoporre all'attenzione di un perito. Del resto -deve necessariamente ribadirsi- nessun peggioramento è stato espressamente allegato nell'atto introduttivo della fase “post-dissenso”.
<… la documentazione sanitaria esibita e gli ulteriori accertamenti richiesti e prodotti presentano un quadro complessivo ben più grave di come prospettato dallo stesso ctu in quanto la percentuale invalidante attribuibile all'istante è ben maggiore del 60%> E nessuna denuncia di peggioramento si ricava dalle note sostitutive con cui la ricorrente ha veicolato gli ultimi due referti.
5 Prodotti insomma senza alcuna esplicitazione “ulteriormente invalidante”. Consegue che la sollecitazione attorea di nuovo approfondimento peritale, essenzialmente basata sui nuovi referti, si traduce in una istanza meramente esplorativa in quanto non accompagnata da allegazioni basate su situazioni “peggiorative a derivazione documentale”. Una tale istanza, pertanto, non è accoglibile. (8)
A margine va segnalato che, a stretto rigore, i rilievi inerenti i benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, com. 3°, mancano del tutto, l'istante non avendo chiarito a quale titolo e per quali ragioni il quadro clinico menomativo desumibile dall'indagine peritale, ancorchè modificato in adesione alle critiche attoree, debba trasbordare nella situazione medico-legale legittimante detti benefici. Situazione peraltro nemmeno evocata in ricorso.
Non residuano, pertanto, margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice il ricorrente non è tale da integrare gli estremi per il riconoscimento del requisito sanitario invocato.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge avuto riguardo alle documentate allegazioni attoree.
Le spese di consulenza tecnica, già liquidate con pregresso provvedimento, restano definitivamente a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese inerenti la consulenza tecnica CP_1 espletata durante la fase preventiva, già liquidate con separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 4/3/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 28.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4561 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 12.02.1982 in TORRE del GRECO ed ivi residente, Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in TORRE del GRECO alla via CodiceFiscale_1
CIMAGLIA n.46, presso lo studio dell'avv. Francesco RUSSO che la rappresenta e difende come da mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile;
benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, com. 3°.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo iscritta al R. G. in data 24.07.2023 la sig.ra , sulla scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, Parte_1 si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari funzionali alla pensione o all'assegno previsti dalla Legge n.118/971 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai benefici previsti dall'art. 3, com. 3°, Lex n.104/1992.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva CP_1 comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
1 Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 25 luglio 2024 la sig.ra introduceva la Parte_1 domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per “inammissibilità” o, comunque, per asserita asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, veniva mandata prontamente in decisione, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445, 6° comma, C.P.C.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 28.02.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza. (2)
La pretesa azionata è infondata e, pertanto, va disattesa.
Deve preliminarmente osservarsi che risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti il riconoscimento di uno status invalidante legittimante la pensione o l'assegno previsti dalla Legge n.118/971 e successive modifiche e integrazioni e i benefici di cui alla Legge n.104/1992, art. 3, com. 3°. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 1.7.2024 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 17.06.2024;
◼ il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il giorno 25.07.2024 e, quindi, nei trenta giorni successivi al “dissenso”;
◼ l'iniziativa attorea contiene la specificazione, almeno teorica, dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase “preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo.
2 L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia “censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Quindi, se del caso, valorizzare il responso medico legale di riferimento secondo le coordinate tecniche desumibili dalle emergenze di causa. (4)
Nella fattispecie de qua il dr. ha accertato, a carico della Persona_1 sig.ra , una condizione clinica così sintetizzata: endometriosi in Parte_1 soggetto con esiti di ovariectomia sinistra;
sindrome ansioso-depressiva ed attacchi di panico in terapia farmacologica continua;
bradicardia sinusale trattata con impianto di loop-recorder; tireopatia in terapia farmacologica. Il perito annette a detto quadro patologico una percentuale invalidante pari al 60%, inidonea, pertanto, a portare in emersione il requisito sanitario evocato dall'interessata. L'intrinseca gravità del complesso menomativo riscontrato non è inoltre coerente, secondo il C.T.U., con la situazione psico-fisica normata legittimante i benefici previsti dall'art. 3, com. 3°, Lex n.104/1992.
I rilievi attorei restano incentrati sull'asserito mancato apprezzamento della patologia cardiologica, di quella neurologica e di quella allergologica, nonchè sulla asserita maggiore gravità della situazione patologica generale.
<… le conclusioni espresse dal c.t.u. non possono essere condivise in quanto la documentazione sanitaria esibita e gli ulteriori accertamenti richiesti e prodotti presentano un quadro complessivo ben più grave di come prospettato dallo stesso ctu in quanto la percentuale invalidante attribuibile all'istante è ben maggiore del 60% in quanto il calcolo
3 riduzionistico applicato dal ctu è totalmente in difetto;
inoltre il ctu non tiene in alcun conto la patologia allergologica, cardiologica e neurologica documentata in atti.> (5)
La … sinteticità delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo di lite ha indotto il resistente a planare, prioritariamente, sulla inammissibilità dell'iniziativa “post- CP_1 dissenso” per difetto di contestazioni mirate al responso peritale. L'eccezione dell'ente previdenziale, del tutto condivisibile da una prospettiva sostanziale, non può essere invece recepita e tradotta in decisione sentenziale.
Ed invero, ferma restando l'evidente mancanza di rilievi apprezzabili in senso
“tecnico-medico-legale”, deve convenirsi che la ricorrente pone due problemi da affrontare “nel merito”, ad onta della loro genericità. (6)
La prima questione concerne l'asserito mancato riscontro di tre patologie. L'obiezione è chiaramente infondata e per due delle patologie rasenta il pretestuoso. Il dr. ha diagnosticato e valorizzato anche in ottica percentile sia il Persona_1 vulnus cardiologico sia quello neurologico (cfr. supra). Il fatto che, molto verosimilmente, non sia giunto ad un apprezzamento di tali patologie in linea con le aspettative attoree non interferisce con l'obiezione così come confezionata in ricorso. Anche perchè nulla si chiarisce su eventuali ed ipotetici “errori” del perito nella valutazione della loro gravità.
Per quanto di interesse, può in questa sede segnalarsi che il percorso tecnico- argomentativo seguito dal C.T.U. si lascia apprezzare per la sua esaustività e per la coerenza anche sistemica della progressione metodologica privilegiata nello sforzo valutativo, progressione che correttamente premia l'analisi comparata del corredo cartolare e delle risultanze cliniche desunte dall'esame obiettivo. Si legge nella relazione scritta depositata dal dr. Persona_2
Apparato cardio-circolatorio. Assenza di bozze o rientranze in regione pre-cordiale. Itto della punta non visibile e non palpabile. Non fremiti. Toni cardiaci puri con assenza di soffi
o altri rumori aggiunti. Polso radiale ritmico e valido della frequenza di 60 bpm'. Pressione arteriosa omerale 100/60 mm Hg. Arterie accessibili alla palpazione (carotidi, radiali, femorali poplitee, tibiali posteriori e pedidie) normalmente pulsanti. Presenza di lieve varicosità superficiale agli arti inferiori. Assenza di edemi perimalleolari. Presenza di piccola cicatrice toracica per esiti di impianto di dispositivo loop recorder. … Sistema nervoso. Non dolenti alla palpazione i punti di emergenza dei nervi cranici. Pupille isocoriche ed eucicliche, normoreagenti alla luce ed all'accomodazione. ROT vivaci agli arti superiori ed inferiori. Prova di Romberg negativa: prove di eumetria indice-naso eseguite correttamente. Esame psichico Soggetto ben orientato nel tempo e nello spazio. Curata nella persona e nell'abbigliamento. Accesso al colloquio con atteggiamento collaborante, si esprime in forma dialettale. Pensiero ed ideazione normali e coerenti. La memoria di fissazione e di rievocazione sono indenni. Le funzioni intellettive appaiono nei limiti della norma per l'età ed il livello di istruzione. Il tono dell'umore, valutato con la tecnica del libero colloquio, è apparso deflesso con polarizzazione del pensiero sul proprio vissuto patologico e su riferiti recenti lutti familiari. Ha manifestato ansia libera durante le operazioni peritali. Vive in casa con il marito ed i figli.
… La seconda patologia, documentata sin dalla data della domanda amministrativa, può essere riferita, per analogia, alla voce tabellata “Sindrome depressiva endoreattiva media” (cod.2205, 25%). Considerando le informazioni raccolte in anamnesi patologica
4 (problematiche di salute, lutti familiari, etc.), la documentazione medica disponibile e le evidenze dell'esame clinico (tono dell'umore deflesso, ansia libera, tremori alle mani, etc.) nonostante la terapia farmacologica prescritta ed assunta, appare congruo attribuire alla stessa una percentuale di invalidità pari al 25% (venticinque percento). La terza patologia è documentata sin dall'epoca della domanda amministrativa può essere riferita, per analogia, alla voce tabellata “Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (1° classe NYHA)” (cod. 6441, 21-30%). Nel caso di specie, considerando la presenza di bradicardia sinusale che ha richiesto l'impianto di dispositivo loop-recorder e l'attuale sufficiente controllo emodinamico, appare congruo attribuire una percentuale di invalidità pari al 25% (venticinque percento)>
Come si vede, le osservazioni medico-legali del perito seguono un iter assolutamente coerente che, muovendo dalle risultanze cliniche, analizzate anche alla luce della anamnesi raccolta, e passando attraverso la verifica della documentazione sanitaria sottoposta al C.T.U., giunge ad un responso ben preciso rimasto impermeabile alle critiche attoree.
Quanto invece alla denunciata patologia “allergologica” deve segnalarsene l'assenza di tracce visibili. Questa non rientra fra le menomazioni indicate nel ricorso per ATP che, di contro, rimanda esattamente al quadro clinico fotografato dal dr. P. Per_1
Non sono stati indicati, né risultano reperibili, referti medici immediatamente rappresentativi di un tale vulnus. La sua stessa evocazione in ricorso è del tutto generica e non consente di delinearne i contorni minimi. Ragion per cui anche tale obiezione non trova riscontro nelle emergenze di causa. E ciò senza contare che la mera evocazione di un vulnus menomativo ancora non è sintomatica della emersione di una patologia rilevante sul piano medico-legale, appartenendosi al notorio la necessità di una valutazione “tecnica” idonea a rendere ragione della pregnanza, appunto medico-legale, di quel vulnus. (7)
La seconda questione posta dall'istante, a sua volta in un contesto espositivo addirittura laconico, concerne il “fatto” della prodizione di nuova documentazione sanitaria.
In argomento va subito segnalato che la ricorrente non valorizza in maniera diretta ed autonoma la pregnanza, più o meno “risolutiva” di questi referti, prodotti senza alcuna specificazione “individualizzante” contenuta nell'atto introduttivo del ricorso “post- ATP”. Per come riscontrabile alla lettura dei passaggi del ricorso già letteralmente riportati. Ciò implica che non è dato cogliere il dato di “novità” che dovrebbe caratterizzare i referti in questione. Senza il quale alcuna incidenza sul responso medico legale del perito è predicabile.
Un'analisi “atecnica” della documentazione in disamina rivela che la stessa rimane attinente alle menomazioni già diagnosticate e valutate dal dr. P. e Per_1 che nessun passaggio descrittivo interno sembra portare in emersione situazioni di peggioramento clinico da sottoporre all'attenzione di un perito. Del resto -deve necessariamente ribadirsi- nessun peggioramento è stato espressamente allegato nell'atto introduttivo della fase “post-dissenso”.
<… la documentazione sanitaria esibita e gli ulteriori accertamenti richiesti e prodotti presentano un quadro complessivo ben più grave di come prospettato dallo stesso ctu in quanto la percentuale invalidante attribuibile all'istante è ben maggiore del 60%> E nessuna denuncia di peggioramento si ricava dalle note sostitutive con cui la ricorrente ha veicolato gli ultimi due referti.
5 Prodotti insomma senza alcuna esplicitazione “ulteriormente invalidante”. Consegue che la sollecitazione attorea di nuovo approfondimento peritale, essenzialmente basata sui nuovi referti, si traduce in una istanza meramente esplorativa in quanto non accompagnata da allegazioni basate su situazioni “peggiorative a derivazione documentale”. Una tale istanza, pertanto, non è accoglibile. (8)
A margine va segnalato che, a stretto rigore, i rilievi inerenti i benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, com. 3°, mancano del tutto, l'istante non avendo chiarito a quale titolo e per quali ragioni il quadro clinico menomativo desumibile dall'indagine peritale, ancorchè modificato in adesione alle critiche attoree, debba trasbordare nella situazione medico-legale legittimante detti benefici. Situazione peraltro nemmeno evocata in ricorso.
Non residuano, pertanto, margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice il ricorrente non è tale da integrare gli estremi per il riconoscimento del requisito sanitario invocato.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge avuto riguardo alle documentate allegazioni attoree.
Le spese di consulenza tecnica, già liquidate con pregresso provvedimento, restano definitivamente a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese inerenti la consulenza tecnica CP_1 espletata durante la fase preventiva, già liquidate con separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 4/3/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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