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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/05/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza, promossa da:
Pt_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La domanda è improcedibile.
Letto il ricorso si rende opportuno delineare per cenni il quadro che regola la materia delle notificazioni del ricorso introduttivo del giudizio introdotto nelle forme del cd rito lavoro a norma degli artt. 414 e seguenti c.p.c..
Secondo l'ormai consolidato orientamento della S.C. di Cassazione in materia, nel rito del lavoro, in caso di omessa, inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, o di nullità della notificazione, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica nulla o tardiva, ovvero per dare corso a quella omessa, sempre che la parte ricorrente chieda al giudicante la relativa autorizzazione, in quanto l'.applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n.
1483/2015). Ed infatti, se la parte non compare al giudice è preclusa la possibilità di disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte, posto che tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui quest'ultima non si sia costituita in giudizio (Cass. n. 3251/2003). In particolare, la Cassazione, con la sentenza n. 12333 pubblicata in data 17 giugno 2016, in virtù della rinnovata giurisprudenza formatasi sul punto, afferma il seguente principio di diritto: “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti”. Ciò sia perché l'art. 415 c.p.c. non contiene un'esplicita sanzione per l'omessa notifica del ricorso introduttivo -e del decreto di fissazione dell'udienza-, sia perché in siffatti casi non si è ancora instaurato il contraddittorio e, pertanto, non vi è alcuna esigenza della controparte da tutelare, né ciò potrebbe in qualche modo collidere con il principio del cd. giusto processo, se si valuta la vicenda processuale dall'ottica della situazione giuridica sostanziale sottostante, in considerazione del fatto che, una sentenza di inammissibilità per omessa notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, ha certamente natura di pronuncia in rito il che non preclude la riproposizione del ricorso in assenza di un giudicato nel merito della pretesa originaria. Purtuttavia è bene precisare che alla rinnovazione omessa o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, consegue l'improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere l'assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, attesa la perentorietà di quello già concesso. Inoltre, in caso di mancato rispetto del termine perentorio indicato dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., resta irrilevante l'eventuale successiva costituzione della parte destinataria della notifica, non potendosi con ciò superarsi la decadenza dal compimento dell'atto comminata in via generale dagli artt. 152 e 153 c.p.c. per esigenze di ordine pubblico attinenti al corretto e regolare funzionamento del processo. In tal senso, la Suprema Corte anche di recente ha affermato i seguenti principi di diritto “sulla base del principio espresso dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 20604 del 2008, richiamata dagli stessi giudici di seconde cure, in virtù del quale “nel rito lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito -alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111 co. 2 Cost. – al giudice di assegnare, ex art. 421 cpc, all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cpc, ha ulteriormente precisato che il vizio di notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato
(con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità) non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto non compiuto o giuridicamente inesistente” (Cass.
9.9.2013 n. 20613; Cass n. 19191 del
2016).
Venendo, quindi, al caso in esame, questo giudicante all'udienza 4.3.2025, visto l'art. 291 c.p.c., e tenuto conto della giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, autorizzava la rinnovazione della notifica del ricorso - unitamente al verbale di udienza - fissando quale termine perentorio per procedere alla notifica il 10.04.2025, e rinviava per il prosieguo all'udienza del 13.05.2025.
All'odierna udienza di discussione la parte ricorrente, già onerata di offrire prova della regolarità della notifica (cfr. verbale di udienza del 18.02.25) e poi autorizzata ad eseguire il rinnovo della stessa (cfr. verbale di udienza del 04.03.25), a fronte della mancata costituzione della parte resistente, non ha prodotto la copia notificata del ricorso introduttivo.
Il principio della ragionevole durata del processo e di economicità del giudizio, riconosciuto dall'art. 111 Cost. costituisce "parametro di costituzionalità" della normativa processuale in materia, per essere oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello di un giudizio equo ed imparziale (v. Corte Cost. 78-02). Gli interessi coinvolti non sono quindi disponibili dalle parti processuali e in relazione ad essi sussiste un “ordine
- pubblico" processuale, fermo restando il solo diritto alla remissione in termini, ampliata ai sensi dell'art.153 n.t. cpc, ove ne ricorrano i presupposti (v. Case. SS UU n. 8202-05).
Nessuna preclusione all'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. è configurabile atteso che, in maniera assorbente, la domanda definita con declaratoria di improcedibilità e riproponibile.
Non va applicato l'art. 181 cpc, che presuppone un contraddittorio integro.
Atteso l'esito del giudizio e tenuto conto della mancata costituzione della parte resistente, non è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile la domanda.
Brindisi, 13/05/2025
Il Giudice Gabriella Puzzovio