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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 16001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16001 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al n25394 2024 e vertente
TRA
, parte Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'Avv. PALMA ANTONELLA , che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
E
, parte elettivamente domiciliata in CP_1
Roma, alla Via Marco Decumio n. 19, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Fiore, con la quale agisce d'intesa NI
IC AB AB che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: intimazione di sfratto per finita locazione
All'udienza del giorno 28.10.2025, a seguito della discussione orale della causa, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06.05.2024, l'odierna attrice intimava alla convenuta, conduttrice dell'immobile sito in Roma, via De
Furi, n. 29 int. 7, sfratto per finita locazione, ai sensi
1 dell'art. 657 c.p.c. , per la scadenza contrattuale del
29.02.2024, contestualmente citandola a comparire dinanzi al Tribunale di Roma per l'udienza del 18.06.2024.
In data 14.06.2024, si costituiva la Sig.ra la CP_1
quale si opponeva alla convalida per tutte le motivazioni contenute nei propri atti.
Il Giudice, ritenute non fondate su prova scritta le eccezioni dell'opponente, emetteva ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. e disponeva il mutamento del rito, assegnando alle parti i termini per il deposito di memorie integrative.
La causa, veniva istruita documentalmente;
in data
25.11.2024 la difesa di parte convenuta depositava rinuncia al mandato. All'udienza del 22.05.2025 nessuno compariva per la convenuta, la causa veniva quindi rinviata per la decisione all'udienza al 28 ottobre 2025, con concessione di note riassuntive con termine per deposito sino al 16 ottobre
2025.
Parte attrice rappresenta che a seguito di esecuzione forzata per rilascio, l'immobile de quo è stato rilasciato in data
01.02.2025.
Deve ribadirsi in questa sede quanto già affermato da questo giudice nell'ordinanza di mutamento del rito e quindi che, in via preliminare, non è possibile accogliere, né nella fase sommaria, né nella successiva fase di merito, la domanda formulata da parte attrice relativamente all'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto l'inadempimento che la stessa deduce e per il quale chiede la risoluzione del contratto, ha ad oggetto la permanenza
2 all'interno dell'immobile del conduttore oltre i termini stabiliti nel contratto e non la morosità della stessa.
In modo specifico, nel caso che ci occupa, la permanenza della conduttrice oltre il termine indicato a seguito del recesso dalla stessa inviato a parte locatrice. Del pari non sono accoglibili le istanze formulate da parte convenuta che abbiano ad oggetto il quantum dovuto da parte conduttrice, perché non trattasi di richiesta di sfratto afferente a morosità ma a decorso termine della locazione.
Deve rilevarsi a tal fine che risulta pacifico tra le parti che la conduttrice abbia consegnato alla locatrice una raccomandata a mani contenente la disdetta anticipata del contratto, raccomandata versata agli atti informatici, con la quale dichiarava di voler rilasciare l'immobile libero da persone e da cose a far data dal 29.02.2024.
P.Q.M
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda di sfratto per finita locazione proposta da ai danni della Sig.ra CP_1 CP_1
così provvede:
[...]
respinge l'opposizione proposta da parte convenuta;
accoglie la domanda formulata da parte attrice e per l'effetto dichiara risolto per finita locazione in data
29.02.2024 il contratto avente ad oggetto la porzione di immobile sito in Roma, alla via Dei Furi, 29 int. 7, unità censita al foglio 915, mappale 108, sub. 505, categoria A/2, rendita catastale 790.18, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile, avvenuto in data 1.02.2025;
3 condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice che quantifica in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per compensi, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, 28.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Scoppetta
4
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al n25394 2024 e vertente
TRA
, parte Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'Avv. PALMA ANTONELLA , che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
E
, parte elettivamente domiciliata in CP_1
Roma, alla Via Marco Decumio n. 19, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Fiore, con la quale agisce d'intesa NI
IC AB AB che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: intimazione di sfratto per finita locazione
All'udienza del giorno 28.10.2025, a seguito della discussione orale della causa, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06.05.2024, l'odierna attrice intimava alla convenuta, conduttrice dell'immobile sito in Roma, via De
Furi, n. 29 int. 7, sfratto per finita locazione, ai sensi
1 dell'art. 657 c.p.c. , per la scadenza contrattuale del
29.02.2024, contestualmente citandola a comparire dinanzi al Tribunale di Roma per l'udienza del 18.06.2024.
In data 14.06.2024, si costituiva la Sig.ra la CP_1
quale si opponeva alla convalida per tutte le motivazioni contenute nei propri atti.
Il Giudice, ritenute non fondate su prova scritta le eccezioni dell'opponente, emetteva ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. e disponeva il mutamento del rito, assegnando alle parti i termini per il deposito di memorie integrative.
La causa, veniva istruita documentalmente;
in data
25.11.2024 la difesa di parte convenuta depositava rinuncia al mandato. All'udienza del 22.05.2025 nessuno compariva per la convenuta, la causa veniva quindi rinviata per la decisione all'udienza al 28 ottobre 2025, con concessione di note riassuntive con termine per deposito sino al 16 ottobre
2025.
Parte attrice rappresenta che a seguito di esecuzione forzata per rilascio, l'immobile de quo è stato rilasciato in data
01.02.2025.
Deve ribadirsi in questa sede quanto già affermato da questo giudice nell'ordinanza di mutamento del rito e quindi che, in via preliminare, non è possibile accogliere, né nella fase sommaria, né nella successiva fase di merito, la domanda formulata da parte attrice relativamente all'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto l'inadempimento che la stessa deduce e per il quale chiede la risoluzione del contratto, ha ad oggetto la permanenza
2 all'interno dell'immobile del conduttore oltre i termini stabiliti nel contratto e non la morosità della stessa.
In modo specifico, nel caso che ci occupa, la permanenza della conduttrice oltre il termine indicato a seguito del recesso dalla stessa inviato a parte locatrice. Del pari non sono accoglibili le istanze formulate da parte convenuta che abbiano ad oggetto il quantum dovuto da parte conduttrice, perché non trattasi di richiesta di sfratto afferente a morosità ma a decorso termine della locazione.
Deve rilevarsi a tal fine che risulta pacifico tra le parti che la conduttrice abbia consegnato alla locatrice una raccomandata a mani contenente la disdetta anticipata del contratto, raccomandata versata agli atti informatici, con la quale dichiarava di voler rilasciare l'immobile libero da persone e da cose a far data dal 29.02.2024.
P.Q.M
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda di sfratto per finita locazione proposta da ai danni della Sig.ra CP_1 CP_1
così provvede:
[...]
respinge l'opposizione proposta da parte convenuta;
accoglie la domanda formulata da parte attrice e per l'effetto dichiara risolto per finita locazione in data
29.02.2024 il contratto avente ad oggetto la porzione di immobile sito in Roma, alla via Dei Furi, 29 int. 7, unità censita al foglio 915, mappale 108, sub. 505, categoria A/2, rendita catastale 790.18, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile, avvenuto in data 1.02.2025;
3 condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice che quantifica in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per compensi, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, 28.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Scoppetta
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