Art. 4.
La facolta' prevista dall'art. 3, potra' essere esercitata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per adeguare l'ordinamento interno italiano in materia alla regolamentazione internazionale della sanita'.
La facolta' prevista dall'art. 3, potra' essere esercitata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per adeguare l'ordinamento interno italiano in materia alla regolamentazione internazionale della sanita'.