TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente rel.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
Dott. Luca Angioi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo 187-1/2024 del registro dei procedimenti unitari, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
C.F. , con sede in Cagliari via Alghero 40, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sanna;
proposta da rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Soldati, presso il cui studio in Modena Parte_2
ha eletto domicilio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.10.2024 l'istante, ritenuti sussistenti i presupposti di insolvenza della società resistente, ha domandato in via principale l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa e, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata.
ha allegato e/o provato: a) la sussistenza di un credito nei confronti della Parte_2
resistente accertato con sentenza pubblicata dal Tribunale di Cagliari in data 21 dicembre 2022, nella misura di 279.800,00, oltre IVA ed interessi legali;
b) il mancato adempimento, da parte della resistente, dell'obbligo di pagamento delle spese di registrazione della sentenza, pari ad € 11.133,79;
c) il persistente inadempimento della resistente, nonostante i ripetuti solleciti, ultimo dei quali con diffida del 23 luglio 2024; d) il mancato deposito da parte della resistente dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2021 e 2023, che non le ha consentito l'accertamento del superamento delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. 14 del 2019.
2. La società convenuta si è costituita in giudizio con memoria del 13.12.2024 e non ha contestato l'esistenza del debito nei confronti della ricorrente. Ha, invece, contestato il superamento dei limiti dimensionali di cui agli articoli 121 e 2, comma 1, lettera d), del CCII.
Al riguardo, ha prodotto i bilanci relativi agli anni di esercizio 2021 e 2023, nonché i libri IVA e il libro giornale per ogni anno dal 2021 al 2024.
La convenuta non ha contestato, invece, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.
3. Alla luce degli esiti dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve essere rigettata.
Dalla documentazione agli atti e, in particolare, dalla visura camerale, è emerso che la resistente esercita un'attività commerciale avente ad oggetto la costruzione e ristrutturazione di beni immobili.
In quanto tale, rientra tra le imprese astrattamente assoggettabili a liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, tuttavia, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00,
nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Stando al disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) CCII grava sul resistente.
Nel caso di specie, la resistente ha dato prova del mancato superamento dei requisiti di cui alla norma da ultimo citata nei tre esercizi precedenti l'anno in cui è stata domandata l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti. Infatti, dai bilanci prodotti e depositati presso la Camera di Commercio
per gli anni 2021, 2022 e 2023 è emerso che la società non ha avuto un attivo Parte_1
patrimoniale superiore a € 300.000 (dai bilanci risulta un attivo patrimoniale di 119.784,00 € per il
2021; di 102.055,00 per il 2022; di 14.103,00 per il 2023). Del pari, non ha avuto un'esposizione debitoria superiore a € 500.000 (dai bilanci risultano debiti per € 143.821,00 per il 2021; per € 139.477
per il 2022; per € 457.243,00 per il 2023), né ricavi superiori ad € 200.000 (€ 5.976,00 per il 2021; €
0 per il 2022; € 314,00 per il 2023).
Pertanto, non possono ritenersi sussistenti in capo alla resistente i requisiti di legge per il suo assoggettamento alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
4. Deve essere accolta, invece, l'istanza volta all'aperura della liquidazione controllata nei confronti della resistente.
Presupposti per l'applicazione della disciplina sulla liquidazione controllata sono lo stato di insolvenza del debitore e la titolarità di debiti scaduti per un ammontare non inferiore a € 50.000,00.
4.1. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lettera b) CCII,
risulta provato in forza: a) della consistente esposizione debitoria della società resistente, che per l'anno 2023 ammonta, nel complesso, a € 457.243,00; b) delle perdite conseguite nell'esercizio 2023,
pari a € 405.499,00; c) della mancata contestazione da parte della stessa resistente, nella comparsa di costituzione, della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.
4.2. Sussiste, altresì, il secondo presupposto di cui all'art. 268 CCII, ovvero la titolarità di debiti scaduti per almeno € 50.000,00. La sussistenza di questo presupposto è stata provata dal ricorrente mediante il deposito di copia della sentenza di condanna della resistente al pagamento di una somma pari a € 279.800,00, emessa dal Tribunale di Cagliari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, 1. rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società per Parte_1
le ragioni di cui alla parte motiva;
2. dichiara l'apertura della liquidazione controllata della cod. Pt_1 Parte_1
fisc. , con sede in Cagliari, via Alghero 40; P.IVA_1
3. nomina il dott. Gaetano Savona Giudice Delegato alla procedura e quale Liquidatore la dott.ssa ; Persona_1
4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 (si applica l'art. 10, comma
III, d.lgs. 14 del 2019);
6. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia e la pubblicazione presso il registro delle imprese;
8. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.
9. che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.
Si notifichi al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.
Cagliari, 3 marzo 2025
Il Presidente est.
dott. Gaetano Savona