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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/05/2024, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 168 2017
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
, con l'avv. AMATO IGNAZIO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
) con l'avv. ZAPPALA' MARIO;
P.IVA_1
resistente nonché nei confronti di
, con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_2
contraddittore necessario avente ad oggetto: retribuzione le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
deduce: Parte_1
Pagina 1 di 7 - di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_3
dal 13.4.2015, pur essendo stato il rapporto
[...]
formalizzato solo il 6.6.2015, sino al 9.6.2016, data in cui la stessa ha rassegnato le dimissioni in ragione del mancato pagamento della retribuzione sin dall'ottobre 2015;
- che il contratto prevedeva il tempo parziale a 20 ore con inquadramento D1 del c.c.n.l. delle cooperative socio sanitarie e la qualifica di educatore professionale sociale;
- di avere lavorato per sei ore giornaliere per cinque giorni a settimana;
- di aver lavorato una domenica ogni tre nonché nelle festività del
24/25/26/31 dicembre 2015, il 6 gennaio 2016, la domenica di Pasqua del 2016, il 25 aprile e il 15 agosto;
- di aver chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo (non opposto dalla resistente) per il pagamento delle retribuzioni mancanti (tra cui la tredicesima) nonché il t.f.r., secondo i dati emergenti dai modelli
Pt_2
La ricorrente quantifica quindi la retribuzione ordinaria dovuta in €
18.486,99 lordi, a cui vanno detratti € 3.000,00 già percepiti per un risultato di € 15.282,16 netti comprensivi di ferie non godute, tredicesima e festività, cui vanno aggiunti € 967,89 a titolo di credito d'imposta ex d.l. 66/2014. Deve poi scomputarsi l'importo oggetto del decreto ingiuntivo, per un totale residuo di € 7.373,16. A titolo di retribuzione straordinaria, vanta un credito di € 1.765,92 lordi. Infine, pretende il pagamento di € 598,20 a titolo di differenze sul t.f.r., già detratto quanto oggetto del decreto ingiuntivo.
Chiede quindi la condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle dell'importo di € 9.737,28, o, in subordine, della minor somma ritenuta
Pagina 2 di 7 equa ai sensi dell'art. 36 Cost. oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva.
La resistente contesta lo svolgimento del rapporto in data CP_1
anteriore al 6.6.2015, essendosi trattato di mere prestazioni occasionali, retribuite con l'importo di € 400,00.
Deduce l'infondatezza delle ulteriori domande in ragione della mancata produzione del c.c.n.l. su cui si fondano i conteggi di parte ricorrente.
Allega di aver pagato al ricorrente la somma di € 3.250,00 in luogo di quella di € 3.000,00 indicata in ricorso;
che il credito ex d.l. 66/2014 è compreso nelle somme di cui al decreto ingiuntivo;
la mancanza di prova in ordine a ferie non goduti;
che la tredicesima mensilità è già stata corrisposta;
il difetto di legittimazione sostanziale con riferimento alla domanda di regolarizzazione contributiva.
Con ordinanza del 26.7.2019 è stato autorizzato il sequestro conservativo di quanto dovuto dal alla resistente, sino alla Controparte_4
concorrenza di € 15.000,00.
Successivamente è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell , nei confronti del quale deve necessariamente CP_2
svolgersi la domanda relativa al pagamento dei contributi previdenziali.
L si è costituito invocando la prescrizione del credito CP_5
contributivo, salva dimostrazione di interruzione da parte della ricorrente.
***
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
I testi e hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato che il rapporto è iniziato il 13.4.2015 e che nel periodo irregolare le mansioni sono state le stesse del periodo regolare.
Essendosi quindi accertato che le modalità di svolgimento del rapporto sono sempre state le stesse, sia prima che dopo la regolarizzazione;
ed
Pagina 3 di 7 essendo pacifica la natura subordinata del rapporto dopo la regolarizzazione;
deve concludersi per la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sin dal 13.4.2015.
Quanto alla consistenza del rapporto, può ritenersi provata l'articolazione dell'orario indicata dal ricorrente, in quanto confermata dai testi e e non smentite dagli altri, che non hanno Tes_1 Tes_1
saputo riferire precisamente sul punto. Lo stesso vale per le domeniche e le altre giornate festive.
Deve quindi ritenersi che la ricorrente abbia lavorato per la resistente dal
13.4.2015 al 9.6.2016 (in nero sino al 6.6.2015), per sei ore al giorno su cinque giorni lavorativi a settimana;
col medesimo orario (in assenza di allegazioni o elementi probatori di diverso tenore) una domenica ogni tre e nelle giornate festive di cui al ricorso.
La ricorrente ha quindi diritto alle relative differenze retributive.
La ricorrente ha inoltre diritto all'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti. Infatti, la tesi sino al recente passato assolutamente prevalente, che poneva l'onere della prova sul punto in capo al lavoratore (ex multis C. 12311/2003, 22751/2004, 26985/2009,
8521/2015, 7696/2020), è stata da ultimo superata dalle recentissime pronunce che hanno al contrario ritenuto tale onere gravante sul datore di lavoro (C. 21780/2022, 14268/2022, 13613/2020, 15652/2018).
L'orientamento più recente si fonda sull'esigenza di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione Europea. La citata pronuncia 21780/2022, infatti, afferma che “le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”; in
Pagina 4 di 7 particolare, il datore di lavoro deve provare “di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Tale conclusione si basa sulla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale al principio espresso dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia secondo cui il datore di lavoro deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (Corte di Giustizia UE, cause riunite C-569 e C-
570/2016 causa C-619/2016 Controparte_6 CP_7
; causa C- 684/2016 ).
[...] CP_8
Dovendo l'orientamento nazionale conformarsi a quello comunitario, non può che darsi seguito all'orientamento da ultimo espresso dalla
Corte di Cassazione, proprio in quanto conforme ai principi espressi dalla Corte di Giustizia.
Pertanto, non avendo la resistente assolto all'onere della prova, deve essere accolta anche la domanda relativa all'indennità per ferie non godute.
In ordine alla quantificazione, la stessa può invero essere effettuata in base al c.c.n.l. cooperative socio sanitarie, nonostante lo stesso non fosse allegato al ricorso. Infatti, l'onere del lavoratore di produrre il c.c.n.l. di cui invoca l'applicazione presuppone la contestazione, da parte del datore di lavoro, dell'esistenza e/o del contenuto dello stesso;
quando invece tale contestazione riguardi solo la sua applicabilità, esso può e deve essere acquisito d'ufficio (ex multis C. 18584/2008). Nel caso di
Pagina 5 di 7 specie, non vi è invero alcuna contestazione né dell'esistenza, né del contenuto, né dell'applicabilità del c.c.n.l. invocato dal ricorrente, essendosi la limitata ad invocare il rigetto della domanda in CP_1
ragione della mancata allegazione al ricorso. Mancando quindi il presupposto dell'onere di produzione del c.c.n.l. da parte del ricorrente, esso può essere conosciuto d'ufficio.
E la quantificazione secondo il detto c.c.n.l., applicabile per espressa previsione del contratto unilaterale come emerge dall , dovrà CP_9
riguardare anche il periodo di lavoro irregolare, perché si è accertato che il rapporto si è svolto sempre secondo le medesime modalità con la conseguenza che la giusta retribuzione ex art. 36 Cost., con riferimento al periodo di lavoro nero, non può che essere la stessa del periodo di lavoro regolare.
Sulla base di tali premesse, il nominato c.t.u., con valutazioni coerenti e non contestate dalle parti (se non con riferimento all'importo dei bonifici documentati dal datore di lavoro, su cui v. infra) ha così calcolato gli importi dovuti alla ricorrente:
- retribuzione ordinaria e straordinaria, tredicesima, ferie e permessi non goduti: € 19.168,41;
- t.f.r.: 1.352,44;
- credito d'imposta ex d.l. 66/2014: 967,89.
Per un totale di € 21.488,74, a cui vanno detratti € 7.909,00 già ottenuti dalla ricorrente in sede monitoria, nonché € 3.250,00 (anziché € 3.000,00 ritenuti dal c.t.u.) che risultano essere stati pagati dal datore di lavoro sulla scorta delle ricevute di bonifico allegate alla memoria di costituzione e non contestate dalla ricorrente, così ottenendosi l'importo totale di € 10.329,74. Interessi e rivalutazione maturano sugli importi relativi alle singole mensilità così come individuati nella relazione di
Pagina 6 di 7 c.t.u. Al pagamento dell'importo così determinato va quindi condannato il datore di lavoro.
La domanda di regolarizzazione contributiva è invece infondata essendo pacifico il decorso del termine di prescrizione e non avendo la ricorrente nemmeno allegato di averlo interrotto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna la a Controparte_3
pagare a la somma di € 10.329,74 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione sugli importi relativi alle singole mensilità come individuati nella relazione di c.t.u. nonché le spese di lite liquidate in €
6.500,00 (comprensivi della fase cautelare) oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, € 118,50 a titolo rimborso c.u., distratte a favore del suo procuratore;
- rigetta la domanda di regolarizzazione contributiva e condanna a rifondere all le spese di lite, liquidate in € Parte_1 CP_2
600,00;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della
[...]
. Controparte_3
27/05/2024
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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