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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 974/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Tiziana Longu Presidente rel.
dott. Paolo Dau Giudice
dott. Salvatore Falzoi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al 974 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
MAGLIOCCHETTI ANGELO, elettivamente domiciliati in VIA CONVENTO 60
NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Galtellì in Via Bologna nr
13, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a . Parte_2 Piano genitoriale per i figli minorenni:
3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia minore resta collocata prevalentemente presso la dimora Per_1
materna in Galtellì in Via G. Deledda nr 43, fintanto che la sig.ra non troverà Pt_1
altro immobile presso il comune di Oliena, ove si trasferirà con la figlia minore, ove pur abiterà la figlia maggiorenne , non ancora autosufficiente ed il padre potrà Per_2
esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a. il martedì, giovedì e sabato dalle ore 16 alle ore 20 con impegno della madre che la accompagnerà/riaccompagnerà presso il domicilio paterno in Galtellì.
4/b. durante le festività comandate di Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia minore seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le Per_1
vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di 7 giorni, Per_1
anche non consecutivi, da concordarsi entro il 15 luglio di ogni anno;
5. Il sig. verserà a l'assegno di Parte_2 Parte_1 mantenimento per i figli, pari nel complesso ad € 600,00, di cui € 250,00 per ed € Per_1
350,00 per , assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al Per_2
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione e divorzio. Tale importo sarà erogato mediante corresponsione diretta da parte dell' , ed il sig. con la sottoscrizione del presente accordo CP_1 Parte_2
presta specifico consenso.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a le spese per la retta scolastica, per l'iscrizione all'università, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica ed il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, della palestra di taekwondo e delle trasferte nel territorio nazionale, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
Pag. 2 di 5 6/b le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Altre disposizioni patrimoniali:
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi,
(che ha percepito un TFR di € 65.000,00) dichiara di versare, in data Parte_2
odierna, a tramite accredito sul c/c a lei intestato IBAN Parte_1
[...] acceso presso Banco di Sardegna Spa filiale di
Galtellì un contributo una tantum pari ad € 10.250,00 e la sig.ra dichiara di Pt_1
rinunciare ad ogni miglioria apportata sulla casa coniugale.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione della parti., rimettere la causa nel suolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di separazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 01.11.2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.11.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio il 12.10.2002, annotato nei registri dello stato civile del comune di Oliena al n. 20, parte II, serie A dell'anno 2002; che dall'unione coniugale sono nati i figli (nata il [...]) e (nata il [...]); che Per_1 Per_2
la dimora coniugale, fissata a Galtellì in via Bologna n. 13 è di proprietà dei genitori del e nel corso del matrimonio i coniugi hanno finito di edificare l'immobile, Pt_2
acquistando anche gli arredi necessari;
che la figlia frequenta il secondo anno Per_2
Pag. 3 di 5 della facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Cagliari, mentre frequenta Per_1 la terza media a Galtellì; che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetti di incomprensioni maturate negli anni, è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente e a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e divorzio.
All'udienza del 17.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti le figlie della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della vita coniugale.
Pertanto va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
Ritiene il Collegio che la posizione della figlia minore sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo.
Considerato che i coniugi hanno proposto altresì la domanda per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si ritiene che la causa debba essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in ricorso;
[...]
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 3 gennaio 2025.
Pag. 4 di 5 Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Tiziana Longu Presidente rel.
dott. Paolo Dau Giudice
dott. Salvatore Falzoi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al 974 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
MAGLIOCCHETTI ANGELO, elettivamente domiciliati in VIA CONVENTO 60
NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Galtellì in Via Bologna nr
13, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a . Parte_2 Piano genitoriale per i figli minorenni:
3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia minore resta collocata prevalentemente presso la dimora Per_1
materna in Galtellì in Via G. Deledda nr 43, fintanto che la sig.ra non troverà Pt_1
altro immobile presso il comune di Oliena, ove si trasferirà con la figlia minore, ove pur abiterà la figlia maggiorenne , non ancora autosufficiente ed il padre potrà Per_2
esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a. il martedì, giovedì e sabato dalle ore 16 alle ore 20 con impegno della madre che la accompagnerà/riaccompagnerà presso il domicilio paterno in Galtellì.
4/b. durante le festività comandate di Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia minore seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le Per_1
vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di 7 giorni, Per_1
anche non consecutivi, da concordarsi entro il 15 luglio di ogni anno;
5. Il sig. verserà a l'assegno di Parte_2 Parte_1 mantenimento per i figli, pari nel complesso ad € 600,00, di cui € 250,00 per ed € Per_1
350,00 per , assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al Per_2
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione e divorzio. Tale importo sarà erogato mediante corresponsione diretta da parte dell' , ed il sig. con la sottoscrizione del presente accordo CP_1 Parte_2
presta specifico consenso.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a le spese per la retta scolastica, per l'iscrizione all'università, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica ed il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, della palestra di taekwondo e delle trasferte nel territorio nazionale, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
Pag. 2 di 5 6/b le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Altre disposizioni patrimoniali:
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi,
(che ha percepito un TFR di € 65.000,00) dichiara di versare, in data Parte_2
odierna, a tramite accredito sul c/c a lei intestato IBAN Parte_1
[...] acceso presso Banco di Sardegna Spa filiale di
Galtellì un contributo una tantum pari ad € 10.250,00 e la sig.ra dichiara di Pt_1
rinunciare ad ogni miglioria apportata sulla casa coniugale.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione della parti., rimettere la causa nel suolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di separazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 01.11.2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.11.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio il 12.10.2002, annotato nei registri dello stato civile del comune di Oliena al n. 20, parte II, serie A dell'anno 2002; che dall'unione coniugale sono nati i figli (nata il [...]) e (nata il [...]); che Per_1 Per_2
la dimora coniugale, fissata a Galtellì in via Bologna n. 13 è di proprietà dei genitori del e nel corso del matrimonio i coniugi hanno finito di edificare l'immobile, Pt_2
acquistando anche gli arredi necessari;
che la figlia frequenta il secondo anno Per_2
Pag. 3 di 5 della facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Cagliari, mentre frequenta Per_1 la terza media a Galtellì; che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetti di incomprensioni maturate negli anni, è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente e a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e divorzio.
All'udienza del 17.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti le figlie della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della vita coniugale.
Pertanto va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
Ritiene il Collegio che la posizione della figlia minore sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo.
Considerato che i coniugi hanno proposto altresì la domanda per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si ritiene che la causa debba essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in ricorso;
[...]
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 3 gennaio 2025.
Pag. 4 di 5 Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
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