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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3328/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa RI Vittoria TI Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3328/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Dolo, via Monte Asolone, n. 16, int. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Fraccalanza
(pec: , presso il cui studio – sito in Padova, via Email_1
Tommaseo, n. 70 – è elettivamente domiciliata,
e
, nato a [...], il [...] (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
a Zoppè di Cadore (BL), via Bortolot, n. 21, lett. B, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario
RE (pec: , presso il cui studio – sito in Email_2
Siracusa, viale S. Panagia, n. 136/e – è elettivamente domiciliato;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato il 18.07.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in data N. 3328/2025 V.G.
1.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata per il giorno 9.10.2025, che di seguito si riproducono:
“1. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con residenza Persona_1
prevalente presso la madre presso la sua residenza in Dolo (VE) via Monte Asolone n. 16/4, con facoltà per il padre di vederlo quando vuole, previo avviso telefonico, e di tenere con sé il figlio inizialmente senza pernottamento due giorni a settimana prelevando il minore dalle ore
10:00 circa sino alle 17:00 circa, senza previsione di un giorno specifico poiché il sig CP_1
subisce una costante variazione dei turni di lavoro essendo lavoratore stagionale, salvo diverso accordo tra i genitori. Resta inteso che il padre si recherà a prendere il figlio presso la residenza della madre o, qualora la madre fosse al lavoro o fuori casa, dei nonni materni.
Data la tenera età del figli , nato settimino, il padre dapprima eserciterà il suo diritto Per_1
di visita senza il pernottamento come sopra concordato sino al compimento del figlio dei due anni e mezzo, e precisamente dal 1/03/2027 il padre potrà tenere con sé il figlio con pernottamento per due fine settimana al mese, alternati o sulla base della turnazione lavorativa del padre, dal venerdì sera alla domenica sera e sarà dunque la sig.r a portare il figlio Pt_1
a Conegliano, ove verrà prelevato, il venerdì alle 18.00 e qui lo verrà a riprendere alle ore
18.00 della domenica, oltre ad un giorno durante la settimana senza pernottamento (data la distanza tra le abitazioni dei genitori) quando il padre si recherà a prendere il figlio presso la residenza materna.
Sempre dopo il 1/03/2027, il padre potrà altresì tenere con sé il figlio durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, da concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno, durante le festività natalizie una settimana alternando i periodi di anno in anno dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dall'1 al 6 gennaio con l'altro, durante le festività pasquali tre giorni alternando i periodi dal giorno di chiusura della scuola fino al giorno di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola con l'altro, nonché i ponti festivi a rotazione con un genitore o con l'altro e saranno altresì a rotazione, con un genitore o con l'altro, i giorni di Pasqua e di Natale;
Per quanto attiene ai compleanni del minore, i genitori concordano che ciascun genitore festeggerà il compleanno ad anni alterni ad eccezione del primo, che verrà festeggiato insieme da entrambi i genitori con il figlio, considerati i buoni e distesi rapporti tra le parti.
Le parti concordano che le decisioni di maggior interesse per il figlio e relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, per cui convengono che la documentazione medica, scolastica, scelte di scuole, asili e di salute e tutto N. 3328/2025 V.G.
quanto afferente il percorso di vita del figli dovrà essere condiviso tra i genitori che Per_1
assumeranno ogni determinazione consequenziale in maniera condivisa, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la potestà sarà esercitata separatamente da ciascun genitore.
I genitori stabiliscono che il Battesimo del figlio sarà effettuato a Zoppè e la scelta dei padrini verrà rimessa alla volontà dei genitori nella misura del 50% ciascuno mentre per gli altri
Sacramenti, secondo l'età del figlio, sarà quest'ultimo a decidere;
2.Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_2
mantenimento del figlio, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico, la somma mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglia, oltre a corrispondere il
50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Venezia a cui entrambi i genitori si dovranno attenere (doc. 12), e verserà altresì l'assegno unico dal medesimo percepito in quota parte pari a circa € 142,47 alla madre fin quando egli lo riceve, dopo di che sarà erogato per intero direttamente alla madre;
3. La sig.r , quale genitore collocatario, percepirà per intero l'assegno unico;
Pt_1
4. Spese della presente procedura interamente compensate.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Visto, parere favorevole.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da Parte_2
e ; Controparte_1
rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nato il figlio
(nato a [...] il [...]); Persona_1
rilevato che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
preso atto dell'intervento del P.M. che ha concluso come in epigrafe;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermate nelle note di trattazione scritta (dep. il 1/010/2025), in quanto conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
N. 3328/2025 V.G.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che per la natura della controversia e per l'accordo raggiunto le spese di lite vadano compensate;
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore (nato a [...] il Persona_1
15.08.2024) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
- Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa RI Vittoria TI
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa RI Vittoria TI Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3328/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Dolo, via Monte Asolone, n. 16, int. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Fraccalanza
(pec: , presso il cui studio – sito in Padova, via Email_1
Tommaseo, n. 70 – è elettivamente domiciliata,
e
, nato a [...], il [...] (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
a Zoppè di Cadore (BL), via Bortolot, n. 21, lett. B, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario
RE (pec: , presso il cui studio – sito in Email_2
Siracusa, viale S. Panagia, n. 136/e – è elettivamente domiciliato;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato il 18.07.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in data N. 3328/2025 V.G.
1.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata per il giorno 9.10.2025, che di seguito si riproducono:
“1. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con residenza Persona_1
prevalente presso la madre presso la sua residenza in Dolo (VE) via Monte Asolone n. 16/4, con facoltà per il padre di vederlo quando vuole, previo avviso telefonico, e di tenere con sé il figlio inizialmente senza pernottamento due giorni a settimana prelevando il minore dalle ore
10:00 circa sino alle 17:00 circa, senza previsione di un giorno specifico poiché il sig CP_1
subisce una costante variazione dei turni di lavoro essendo lavoratore stagionale, salvo diverso accordo tra i genitori. Resta inteso che il padre si recherà a prendere il figlio presso la residenza della madre o, qualora la madre fosse al lavoro o fuori casa, dei nonni materni.
Data la tenera età del figli , nato settimino, il padre dapprima eserciterà il suo diritto Per_1
di visita senza il pernottamento come sopra concordato sino al compimento del figlio dei due anni e mezzo, e precisamente dal 1/03/2027 il padre potrà tenere con sé il figlio con pernottamento per due fine settimana al mese, alternati o sulla base della turnazione lavorativa del padre, dal venerdì sera alla domenica sera e sarà dunque la sig.r a portare il figlio Pt_1
a Conegliano, ove verrà prelevato, il venerdì alle 18.00 e qui lo verrà a riprendere alle ore
18.00 della domenica, oltre ad un giorno durante la settimana senza pernottamento (data la distanza tra le abitazioni dei genitori) quando il padre si recherà a prendere il figlio presso la residenza materna.
Sempre dopo il 1/03/2027, il padre potrà altresì tenere con sé il figlio durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, da concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno, durante le festività natalizie una settimana alternando i periodi di anno in anno dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dall'1 al 6 gennaio con l'altro, durante le festività pasquali tre giorni alternando i periodi dal giorno di chiusura della scuola fino al giorno di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola con l'altro, nonché i ponti festivi a rotazione con un genitore o con l'altro e saranno altresì a rotazione, con un genitore o con l'altro, i giorni di Pasqua e di Natale;
Per quanto attiene ai compleanni del minore, i genitori concordano che ciascun genitore festeggerà il compleanno ad anni alterni ad eccezione del primo, che verrà festeggiato insieme da entrambi i genitori con il figlio, considerati i buoni e distesi rapporti tra le parti.
Le parti concordano che le decisioni di maggior interesse per il figlio e relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, per cui convengono che la documentazione medica, scolastica, scelte di scuole, asili e di salute e tutto N. 3328/2025 V.G.
quanto afferente il percorso di vita del figli dovrà essere condiviso tra i genitori che Per_1
assumeranno ogni determinazione consequenziale in maniera condivisa, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la potestà sarà esercitata separatamente da ciascun genitore.
I genitori stabiliscono che il Battesimo del figlio sarà effettuato a Zoppè e la scelta dei padrini verrà rimessa alla volontà dei genitori nella misura del 50% ciascuno mentre per gli altri
Sacramenti, secondo l'età del figlio, sarà quest'ultimo a decidere;
2.Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_2
mantenimento del figlio, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico, la somma mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglia, oltre a corrispondere il
50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Venezia a cui entrambi i genitori si dovranno attenere (doc. 12), e verserà altresì l'assegno unico dal medesimo percepito in quota parte pari a circa € 142,47 alla madre fin quando egli lo riceve, dopo di che sarà erogato per intero direttamente alla madre;
3. La sig.r , quale genitore collocatario, percepirà per intero l'assegno unico;
Pt_1
4. Spese della presente procedura interamente compensate.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Visto, parere favorevole.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da Parte_2
e ; Controparte_1
rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nato il figlio
(nato a [...] il [...]); Persona_1
rilevato che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
preso atto dell'intervento del P.M. che ha concluso come in epigrafe;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermate nelle note di trattazione scritta (dep. il 1/010/2025), in quanto conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
N. 3328/2025 V.G.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che per la natura della controversia e per l'accordo raggiunto le spese di lite vadano compensate;
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore (nato a [...] il Persona_1
15.08.2024) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
- Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa RI Vittoria TI
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca