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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/06/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3960 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente: TR
, nata il [...] a [...] Parte_1 in Brasile) residente in [...], n. 470, ap.to 304, AN AO (Stato di AN AO in Brasile) e dimorante in Rua Amorim Girao, n. 117, 6° Dto, CU (Stato di Matosinhos in Portogallo);
nata il [...] a [...] in Parte_2 Brasile) residente in [...], n. 470, ap.to 304, AN AO (Stato di AN AO in Brasile) e dimorante in Rua Amorim Girao, n. 117, 6° Dto, CU (Stato di Matosinhos in Portogallo); tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Antonio Lorito del Foro di Catania (c.f.
) in ragione di procura presente in atti. C.F._1
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 28 maggio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_1 chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano (di Parte_3 Persona_1 e ), nato ad [...] il [...] (CS) ed emigrato Persona_2 in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti. In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che dall'unione (avvenuta il 03.10.1903) tra e nacque la Sig.ra Parte_3 Controparte_2 a AN AO (Stato di AN AO in Brasile) il 21.03.1911. Il Sig. Persona_3 morì a AN AO (Stato di AN AO in Brasile) il Parte_3 22.02.1962 (all. 2) e non fu mai naturalizzato brasiliano, giusto certificato negativo di naturalizzazione (tradotto e apostillato (all. 3).
si sposò a AN AO (Stato di AN AO in Brasile) l'8.11.1930 con Persona_3 il Sig. (e dopo sposata prese a chiamarsi Persona_4 Persona_5
). Ella mori a AN AO (Stato di AN AO in Brasile) il 20.05.1984 (all. 4).
[...]
1 Dal matrimonio di e è nata la Sig.ra Persona_5 Persona_4
a AN AO (Stato di AN AO in Brasile) il 25.08.1948. Quest'ultima Persona_6 si è sposata a AN AO (Stato di AN AO in Brasile) il 04.07.1972 con il Sig.
(e dopo sposata ha preso a chiamarsi Persona_7 Persona_8 (all. 5). Dal matrimonio di e è nata la Persona_8 Persona_7 ricorrente Sig.ra a AN AO (Stato di AN AO in Parte_1 Brasile) il 22.02.1975. Quest'ultima si è sposata a (Stato di AN AO in Per_9 Brasile) il 10.02.2001 con il Sig. (e dopo sposata ha preso a Persona_10 chiamarsi (all. 6). Dal matrimonio di Persona_11
e è nata la ricorrente Persona_11 Persona_10 Sig.ra a AN AO l'11.09.2003 (all. 7). Parte_2 Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_1 domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 28 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
**** In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Aieta (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. unitamente agli Parte_3 ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Sennonché. dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente nata il [...] si sposò l'8.11.1930 con il Sig. Persona_3 Per_4
e dopo sposata prese a chiamarsi .
[...] Persona_5 La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
2 Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima dell'1.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1° gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso
o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sentenza n. 4466 del 25.02.2009). Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
3 A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 27.6.2025. Il Giudice Pietro Caré
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