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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 25/07/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 730/2024 promossa da:
C.F. , con l'avv. MARIA CRISTINA Parte_1 C.F._1
OSERA;
- Ricorrente -
, C.F. , con gli avv.ti ALESSANDRO ZANELLI Controparte_1 C.F._2
e FILIPPO ROSSI;
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno precisato conclusioni congiunte come da note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025 in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale Parte_1 di Piacenza, , chiedendo di dichiarare la separazione personale dei Coniugi;
di Controparte_1 affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre Per_1 nella casa familiare sita in Pontenure (PC), Via Aldo Moro n. 11 da assegnare alla Ricorrente;
di disciplinare il diritto di visita paterno come in Ricorso;
di porre a carico del Resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € 650,00, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie per lo stesso occorrenti nonché un assegno di mantenimento in proprio favore della somma di € 200,00.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Piacenza in data 05 settembre 2009 (atto n. 80, P. II, S. A., anno 2009), in regime di comunione legale dei beni e dall'unione nasceva a Fiorenzuola Per_1
D'Arda (PC) il 15 giugno 2013; - il rapporto tra i si deteriorava a causa di grave Per_2 pregiudizio dell'affectio maritalis, dovuto a comportamenti caratterizzati da mancanza di rispetto nei confronti della moglie e non curanza degli obblighi coniugali oltre che familiari da parte del marito che intratteneva una relazione extraconiugale con una collega;
- nonostante il tentativo della moglie di provare a risanare il rapporto, il resistente continuava a non cambiare comportamento e al culmine di una lite, a marzo 2023 usciva definitivamente dalla casa coniugale;
- la situazione provava anche il figlio che viveva momenti di tristezza, ma anche di rabbia verso il padre Per_1
e la nonna paterna, cui andava a far visita una volta a settimana accompagnato dalla madre o dalla nonna materna;
- il Resistente si recava ogni domenica mattina presso la casa coniugale per stare con il figlio liberamente, mentre la madre si recava in un'altra stanza, in quanto il ragazzo non voleva rimanere da solo con il padre;
- da agosto 2021 era dipendente part-time della ditta Tecmu
Automazione S.r.l. in Ponte dell'Olio (PC), con contratto a tempo indeterminato e con una retribuzione di circa € 1.100,00 mensili;
- era proprietaria al 50% della casa coniugale, oltre autorimessa, sita in Pontenure (PC), su cui gravava mutuo con rate mensili di € 530,00 mentre il resistente era dipendente come operaio specializzato con contratto a tempo indeterminato presso la ditta EL.IN. Elettronica Industriale S.r.l., con un reddito di circa 30.000 € annui ed era proprietario al 50% con la moglie della casa coniugale, oltre a possedere la quota di ¼ di una autorimessa sita in Piacenza, Via Dionigi Carli.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del
Presidente di Sezione civile, dott.ssa Marisella Gatti, del 2 maggio 2024, ne veniva assegnata la pagina 2 di 6 trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Mariachiara Vanini, la quale fissava per la comparizione personale delle Parti l'udienza del 3 settembre 2024, assegnando alla Ricorrente il termine utile per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla
Controparte, nonché termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 chiedeva di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
di affidare il figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale sita in Pontenure (Pc),
Via Aldo Moro n. 11; di assegnare la stessa casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, in uso alla ricorrente fino all'indipendenza economica del figlio di disciplinare il diritto di Per_1 visita paterno come da comparsa;
di porre a proprio carico il versamento, a titolo di mantenimento per il figlio della somma di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso Per_1 occorrenti, preventivamente comunicate all'altro genitore ove previsto e mediante rimborso al genitore anticipatario che disponga di idonea documentazione in tal senso.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - la crisi matrimoniale si verificava già dopo un anno di matrimonio, quando il marito sospettava che la Ricorrente intrattenesse una relazione extraconiugale;
- a far tempo dall'anno 2022, la moglie non mostrava alcun interesse nei confronti del marito ed i rapporti si raffreddavano;
- non aveva mai intrattenuto alcuna relazione extraconiugale;
- a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale, assisteva ad un distacco emotivo da parte del figlio nei propri confronti e lo stesso faticava ad avere un rapporto sereno con il minore, percependo da quest'ultimo che la madre e la nonna materna lo colpevolizzavano della fine del matrimonio;
- percepiva uno stipendio medio pari a circa € 1.900,00 mensili.
Alla prima udienza, rinviata d'ufficio al 24 settembre 2024, tenutasi dinanzi al Giudice dott.ssa
Laura Ventriglia, la quale subentrava nella gestione del fascicolo per effetto del provvedimento del
Presidente del Tribunale n. 24/2024, dopo ampia discussione, i Procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo provvisorio, come da foglio allegato al verbale d'udienza e chiedevano al Giudice di disporre in conformità; di talché il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza e ritenuto l'accordo raggiunto dalle Parti rispondente all'interesse del minore disponeva in conformità allo stesso, Per_1 rinviando per la prosecuzione all'udienza del 28 gennaio 2025.
Alla predetta udienza, i Procuratori delle parti davano atto che l'accordo provvisorio raggiunto all'udienza precedente veniva rispettato dalle parti con riferimento agli aspetti di carattere economico, mentre maggiori difficoltà si riscontravano nel rapporto padre-figlio e chiedevano un pagina 3 di 6 rinvio al fine di valutare se avviare un percorso di sostegno psicologico nell'interesse del Minore e il Giudice rinviava la causa all'udienza del 27 maggio 2025, in occasione della quale, i Procuratori delle Parti dichiaravano che le stesse avevano raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione e chiedevano fissarsi udienza di discussione per poter precisare conclusioni congiunte;
di talché, veniva fissata l'udienza del 12 giugno 2025, per trattenere la causa in decisione, la quale si svolgeva in modalità cartolare.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice, dando atto del deposito delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Preliminarmente, occorre rilevare che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Segnatamente, le circostanze dedotte dalle Parti e gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano la sussistenza di una grave ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale, posto che nel corso degli ultimi anni la convivenza tra i è stata caratterizzata da numerosi litigi ed Per_2 incomprensioni, che hanno reso impossibile ed intollerabile la prosecuzione della stessa.
Ciò posto, va rilevato altresì che, nel corso del presente giudizio, le Parti hanno raggiunto un accordo definitivo, in ordine alle condizioni di separazione, come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale, tali conclusioni risultano congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse del minore e vanno, pertanto, integralmente accolte. Per_1
***
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche sotto tale profilo, va disposta la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati, scegliendo ognuno una propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
− affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la Per_1 casa familiare sita in Pontenure (PC), Via Aldo Moro n. 11, ove rimarrà a vivere pagina 4 di 6 stabilmente con la madre. Le decisioni di maggior interesse per il figlio stesso relative alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua salute saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del Minore;
− fermo restando che i Genitori potranno concordare fra loro anche variazioni alla programmazione di seguito indicata, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, con le esigenze e i desideri del figlio e con accordo tra gli stessi, in conformità all'accordo raggiunto dalle Parti, dispone che:
1. I week-end saranno alternati fra i Genitori dal sabato mattina h.
9.00 o dall'uscita da scuola sino alla domenica sera h.20.00; quando spetterà al padre, il figlio potrà decidere di fermarsi o meno a dormire da lui, secondo i desideri di Quando la settimana termina con il week-end spettante alla madre, il Per_1 padre avrà con sé il figlio due pomeriggi non consecutivi alla settimana, previo preavviso di almeno un giorno, da quando egli esce dal lavoro e sino alle h. 20,00, ma il figlio, se lo desidera potrà pernottare dal padre, che lo riaccompagnerà il giorno dopo. Quando la settimana termina con il week-end spettante al padre, questi avrà con sé il figlio un pomeriggio alla settimana, previo preavviso di almeno un giorno, da quando egli esce dal lavoro e sino alle h. 20,00, ma il figlio, se lo desidera potrà pernottare dal padre, che lo riaccompagnerà il giorno dopo. In caso di variazione di tali accordi, per esigenze lavorative o impegni personali, il genitore che ne avesse necessità dovrà comunicarlo all'altro almeno con un giorno di preavviso (fatti naturalmente salvi i casi di imprevedibilità o reale urgenza). Per il periodo estivo, sempre nel rispetto e in accordo con i desideri del figlio, durante le vacanze estive il padre, dando un preavviso di almeno venti giorni, potrà trascorrere con lo stesso quindici giorni consecutivi;
lo stesso la madre. Il figlio trascorrerà le festività alternativamente con l'uno o con l'altro dei genitori di anno in anno;
− pone a carico di l'obbligo di corrispondere in via anticipata alla moglie a Controparte_1 mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore somma da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2026
− dispone che le spese straordinarie relative al figlio da individuarsi secondo le Per_1 linee guida formalizzate in data 29/11/2017 dal Consiglio Nazionale Forense, saranno a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%;
pagina 5 di 6 − pone a carico di l'obbligo di corrispondere in via anticipata alla Controparte_1
Ricorrente a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €
100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2026;
− assegna alla madre, che vi abiterà insieme al figlio, la casa coniugale ed il garage, cointestati ai coniugi in parti uguali, sita in Pontenure (PC), Via Aldo Moro n. 11, con gli arredi e le suppellettili ivi allocate;
− dà atto che entrambi i continueranno a pagare in quote uguali le restanti rate del Per_2
mutuo a suo tempo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 22 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 730/2024 promossa da:
C.F. , con l'avv. MARIA CRISTINA Parte_1 C.F._1
OSERA;
- Ricorrente -
, C.F. , con gli avv.ti ALESSANDRO ZANELLI Controparte_1 C.F._2
e FILIPPO ROSSI;
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno precisato conclusioni congiunte come da note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025 in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale Parte_1 di Piacenza, , chiedendo di dichiarare la separazione personale dei Coniugi;
di Controparte_1 affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre Per_1 nella casa familiare sita in Pontenure (PC), Via Aldo Moro n. 11 da assegnare alla Ricorrente;
di disciplinare il diritto di visita paterno come in Ricorso;
di porre a carico del Resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € 650,00, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie per lo stesso occorrenti nonché un assegno di mantenimento in proprio favore della somma di € 200,00.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Piacenza in data 05 settembre 2009 (atto n. 80, P. II, S. A., anno 2009), in regime di comunione legale dei beni e dall'unione nasceva a Fiorenzuola Per_1
D'Arda (PC) il 15 giugno 2013; - il rapporto tra i si deteriorava a causa di grave Per_2 pregiudizio dell'affectio maritalis, dovuto a comportamenti caratterizzati da mancanza di rispetto nei confronti della moglie e non curanza degli obblighi coniugali oltre che familiari da parte del marito che intratteneva una relazione extraconiugale con una collega;
- nonostante il tentativo della moglie di provare a risanare il rapporto, il resistente continuava a non cambiare comportamento e al culmine di una lite, a marzo 2023 usciva definitivamente dalla casa coniugale;
- la situazione provava anche il figlio che viveva momenti di tristezza, ma anche di rabbia verso il padre Per_1
e la nonna paterna, cui andava a far visita una volta a settimana accompagnato dalla madre o dalla nonna materna;
- il Resistente si recava ogni domenica mattina presso la casa coniugale per stare con il figlio liberamente, mentre la madre si recava in un'altra stanza, in quanto il ragazzo non voleva rimanere da solo con il padre;
- da agosto 2021 era dipendente part-time della ditta Tecmu
Automazione S.r.l. in Ponte dell'Olio (PC), con contratto a tempo indeterminato e con una retribuzione di circa € 1.100,00 mensili;
- era proprietaria al 50% della casa coniugale, oltre autorimessa, sita in Pontenure (PC), su cui gravava mutuo con rate mensili di € 530,00 mentre il resistente era dipendente come operaio specializzato con contratto a tempo indeterminato presso la ditta EL.IN. Elettronica Industriale S.r.l., con un reddito di circa 30.000 € annui ed era proprietario al 50% con la moglie della casa coniugale, oltre a possedere la quota di ¼ di una autorimessa sita in Piacenza, Via Dionigi Carli.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del
Presidente di Sezione civile, dott.ssa Marisella Gatti, del 2 maggio 2024, ne veniva assegnata la pagina 2 di 6 trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Mariachiara Vanini, la quale fissava per la comparizione personale delle Parti l'udienza del 3 settembre 2024, assegnando alla Ricorrente il termine utile per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla
Controparte, nonché termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 chiedeva di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
di affidare il figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale sita in Pontenure (Pc),
Via Aldo Moro n. 11; di assegnare la stessa casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, in uso alla ricorrente fino all'indipendenza economica del figlio di disciplinare il diritto di Per_1 visita paterno come da comparsa;
di porre a proprio carico il versamento, a titolo di mantenimento per il figlio della somma di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso Per_1 occorrenti, preventivamente comunicate all'altro genitore ove previsto e mediante rimborso al genitore anticipatario che disponga di idonea documentazione in tal senso.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - la crisi matrimoniale si verificava già dopo un anno di matrimonio, quando il marito sospettava che la Ricorrente intrattenesse una relazione extraconiugale;
- a far tempo dall'anno 2022, la moglie non mostrava alcun interesse nei confronti del marito ed i rapporti si raffreddavano;
- non aveva mai intrattenuto alcuna relazione extraconiugale;
- a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale, assisteva ad un distacco emotivo da parte del figlio nei propri confronti e lo stesso faticava ad avere un rapporto sereno con il minore, percependo da quest'ultimo che la madre e la nonna materna lo colpevolizzavano della fine del matrimonio;
- percepiva uno stipendio medio pari a circa € 1.900,00 mensili.
Alla prima udienza, rinviata d'ufficio al 24 settembre 2024, tenutasi dinanzi al Giudice dott.ssa
Laura Ventriglia, la quale subentrava nella gestione del fascicolo per effetto del provvedimento del
Presidente del Tribunale n. 24/2024, dopo ampia discussione, i Procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo provvisorio, come da foglio allegato al verbale d'udienza e chiedevano al Giudice di disporre in conformità; di talché il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza e ritenuto l'accordo raggiunto dalle Parti rispondente all'interesse del minore disponeva in conformità allo stesso, Per_1 rinviando per la prosecuzione all'udienza del 28 gennaio 2025.
Alla predetta udienza, i Procuratori delle parti davano atto che l'accordo provvisorio raggiunto all'udienza precedente veniva rispettato dalle parti con riferimento agli aspetti di carattere economico, mentre maggiori difficoltà si riscontravano nel rapporto padre-figlio e chiedevano un pagina 3 di 6 rinvio al fine di valutare se avviare un percorso di sostegno psicologico nell'interesse del Minore e il Giudice rinviava la causa all'udienza del 27 maggio 2025, in occasione della quale, i Procuratori delle Parti dichiaravano che le stesse avevano raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione e chiedevano fissarsi udienza di discussione per poter precisare conclusioni congiunte;
di talché, veniva fissata l'udienza del 12 giugno 2025, per trattenere la causa in decisione, la quale si svolgeva in modalità cartolare.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice, dando atto del deposito delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Preliminarmente, occorre rilevare che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Segnatamente, le circostanze dedotte dalle Parti e gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano la sussistenza di una grave ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale, posto che nel corso degli ultimi anni la convivenza tra i è stata caratterizzata da numerosi litigi ed Per_2 incomprensioni, che hanno reso impossibile ed intollerabile la prosecuzione della stessa.
Ciò posto, va rilevato altresì che, nel corso del presente giudizio, le Parti hanno raggiunto un accordo definitivo, in ordine alle condizioni di separazione, come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale, tali conclusioni risultano congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse del minore e vanno, pertanto, integralmente accolte. Per_1
***
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche sotto tale profilo, va disposta la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati, scegliendo ognuno una propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
− affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la Per_1 casa familiare sita in Pontenure (PC), Via Aldo Moro n. 11, ove rimarrà a vivere pagina 4 di 6 stabilmente con la madre. Le decisioni di maggior interesse per il figlio stesso relative alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua salute saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del Minore;
− fermo restando che i Genitori potranno concordare fra loro anche variazioni alla programmazione di seguito indicata, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, con le esigenze e i desideri del figlio e con accordo tra gli stessi, in conformità all'accordo raggiunto dalle Parti, dispone che:
1. I week-end saranno alternati fra i Genitori dal sabato mattina h.
9.00 o dall'uscita da scuola sino alla domenica sera h.20.00; quando spetterà al padre, il figlio potrà decidere di fermarsi o meno a dormire da lui, secondo i desideri di Quando la settimana termina con il week-end spettante alla madre, il Per_1 padre avrà con sé il figlio due pomeriggi non consecutivi alla settimana, previo preavviso di almeno un giorno, da quando egli esce dal lavoro e sino alle h. 20,00, ma il figlio, se lo desidera potrà pernottare dal padre, che lo riaccompagnerà il giorno dopo. Quando la settimana termina con il week-end spettante al padre, questi avrà con sé il figlio un pomeriggio alla settimana, previo preavviso di almeno un giorno, da quando egli esce dal lavoro e sino alle h. 20,00, ma il figlio, se lo desidera potrà pernottare dal padre, che lo riaccompagnerà il giorno dopo. In caso di variazione di tali accordi, per esigenze lavorative o impegni personali, il genitore che ne avesse necessità dovrà comunicarlo all'altro almeno con un giorno di preavviso (fatti naturalmente salvi i casi di imprevedibilità o reale urgenza). Per il periodo estivo, sempre nel rispetto e in accordo con i desideri del figlio, durante le vacanze estive il padre, dando un preavviso di almeno venti giorni, potrà trascorrere con lo stesso quindici giorni consecutivi;
lo stesso la madre. Il figlio trascorrerà le festività alternativamente con l'uno o con l'altro dei genitori di anno in anno;
− pone a carico di l'obbligo di corrispondere in via anticipata alla moglie a Controparte_1 mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore somma da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2026
− dispone che le spese straordinarie relative al figlio da individuarsi secondo le Per_1 linee guida formalizzate in data 29/11/2017 dal Consiglio Nazionale Forense, saranno a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%;
pagina 5 di 6 − pone a carico di l'obbligo di corrispondere in via anticipata alla Controparte_1
Ricorrente a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €
100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2026;
− assegna alla madre, che vi abiterà insieme al figlio, la casa coniugale ed il garage, cointestati ai coniugi in parti uguali, sita in Pontenure (PC), Via Aldo Moro n. 11, con gli arredi e le suppellettili ivi allocate;
− dà atto che entrambi i continueranno a pagare in quote uguali le restanti rate del Per_2
mutuo a suo tempo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 22 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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