Art. 26.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che consegne la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che consegne la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo.