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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1573/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9615/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027047333000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1450/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugna la cartella di pagamento n. 028/2025/00270473/33/000, notificata in data25.03.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativamente agli avvisi di accertamento relativi al bollo auto emessi dalla Regione Campania per gli anni
2019,di seguito riportati:
n. 964131576889 presuntivamente notificato il 10.11.2022;
n. 964073388613 presuntivamente notificato il 20.10.2022.
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti e la prescrizione triennale del credito vantato, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce la carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda le eccezioni del ricorrente, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La Regione Campania non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Per quanto riguarda il bollo auto l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Da quanto su esposto il bollo auto per l'anno 2019 doveva essere richiesto entro il 31.12.2022
Con la mancata costituzione la Regione Campania non ha documentato e provato la notifica di atti propedeutici l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza solo per la Regione Campania, nulla per l'ADER di cui si riconosce la carenza di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice unico accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alle spese di lite liquidate in € 200,00 (duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti in favore dell'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
Napoli li 27 gennaio 2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9615/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027047333000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1450/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugna la cartella di pagamento n. 028/2025/00270473/33/000, notificata in data25.03.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativamente agli avvisi di accertamento relativi al bollo auto emessi dalla Regione Campania per gli anni
2019,di seguito riportati:
n. 964131576889 presuntivamente notificato il 10.11.2022;
n. 964073388613 presuntivamente notificato il 20.10.2022.
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti e la prescrizione triennale del credito vantato, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce la carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda le eccezioni del ricorrente, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La Regione Campania non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Per quanto riguarda il bollo auto l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Da quanto su esposto il bollo auto per l'anno 2019 doveva essere richiesto entro il 31.12.2022
Con la mancata costituzione la Regione Campania non ha documentato e provato la notifica di atti propedeutici l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza solo per la Regione Campania, nulla per l'ADER di cui si riconosce la carenza di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice unico accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alle spese di lite liquidate in € 200,00 (duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti in favore dell'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
Napoli li 27 gennaio 2026