CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1328/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUCIFORA FRANCESCO, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 56/2024 depositato il 04/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210046128117 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'AdeR con p.e.c. consegnata in data 7.9.2023, è impugnata la cartella di pagamento n. 293 2021 00461281 17/000, notificata il 08/06/2023, per l'IMU dell'anno 2013.
Il ricorrente deduce come unico motivo la decadenza deriva dalla mancata notifica dell'atto presupposto.
Il resistente controdeduce il difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni inerenti al merito della pretesa fiscale.
Il collegio, alla pubblica udienza del 13.01.2025, udito il relatore e le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Manca la prova dell'avventa notifica dell'avviso di accertamento indicato nella cartella di pagamento.
La cartella impugnata è pertanto illegittima.
Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.
(Ordinanza n. 21220 del 28 novembre 2012 - della Cassazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. Cicala M. - Est.
EL M - Rel. EL M - Pm. Sorrentino F. (Conf.) In applicazione del principio stabilito dall'art. 15 d.lgs. 546/92, i ricorrenti in solido vanno condannati alle spese di lite che, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva posta in essere nel corso del giudizio, in applicazione del d.m.
55/2014, si liquidano in complessivi euro 1.558,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa, oltre il diritto alla restituzione del contributo unificato, se corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro
1.55800, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUCIFORA FRANCESCO, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 56/2024 depositato il 04/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210046128117 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'AdeR con p.e.c. consegnata in data 7.9.2023, è impugnata la cartella di pagamento n. 293 2021 00461281 17/000, notificata il 08/06/2023, per l'IMU dell'anno 2013.
Il ricorrente deduce come unico motivo la decadenza deriva dalla mancata notifica dell'atto presupposto.
Il resistente controdeduce il difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni inerenti al merito della pretesa fiscale.
Il collegio, alla pubblica udienza del 13.01.2025, udito il relatore e le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Manca la prova dell'avventa notifica dell'avviso di accertamento indicato nella cartella di pagamento.
La cartella impugnata è pertanto illegittima.
Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.
(Ordinanza n. 21220 del 28 novembre 2012 - della Cassazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. Cicala M. - Est.
EL M - Rel. EL M - Pm. Sorrentino F. (Conf.) In applicazione del principio stabilito dall'art. 15 d.lgs. 546/92, i ricorrenti in solido vanno condannati alle spese di lite che, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva posta in essere nel corso del giudizio, in applicazione del d.m.
55/2014, si liquidano in complessivi euro 1.558,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa, oltre il diritto alla restituzione del contributo unificato, se corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro
1.55800, oltre spese generali ed accessori come per legge.