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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 3824/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3824/2024, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni SANTIMONE (C.F.
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._1
Largo 4 Agosto 1943 n. 4 di Eboli (Sa) attore-opponente contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 di in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Enrico FRONTICELLI (C.F. CP_4
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._2
Roma, Via Lima n. 5 convenuta-opposta OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con opposizione, ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., notificata in data 19.05.2024, la impugnava l'intimazione di pagamento n. Parte_1
10020249004008425/00, notificatale, a mezzo pec in data 07.03.2024, da
[...]
, cui erano sottese n. 23 cartelle di pagamento e n. 12 avvisi di Controparte_1 addebito per l'importo complessivo di € 81.004,24. Eccepiva l'opponente - premesso un breve cenno sulla competenza del giudice adito e sulla proponibilità dell'opposizione – la mancata notifica di ogni atti portato dalla intimazione opposta, nonché, in ogni caso, la prescrizione di tutti i crediti ivi indicati, essendo trascorsi tra la pretesa data di notifica e la comunicazione della intimazione de qua ben più di 5 anni, senza che nessun atto interruttivo fosse intervenuto nelle more. Concludeva domandando all'adito Tribunale, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione dei ruoli e delle cartelle opposte, e, in via principale: “b. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dalla opposta e quindi il diritto dell' (Agente per la Riscossione per la Provincia di Controparte_1
Salerno) a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartelle opposta, e, conseguentemente, dichiarare che l'importo di € 81.004,24 quale sommatoria delle cartelle in premessa, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato documento n°100 2024 90040084 25/00 non sono dovuti dall'esponente stante l'intervenuta prescrizione;
ovvero dichiarare la inesistente e/o omessa notifica della impugnata intimazione di pagamento secondo i modi prescritti dalla legge;
c. dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui al presente ricorso in opposizione ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella/intimazione de qua;
d. per l'effetto ed in ogni caso, condannare la (Agente per la Riscossione per la Controparte_1
Provincia di Salerno), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge”. 1.1 Si instaurava ritualmente il contraddittorio verso l' Controparte_1 che, in via preliminare, eccepiva difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, in riferimento alle seguenti cartelle di pagamento, poiché relative a Tasse e Imposte varie: n. 10020130013537086000, n. 10020130022983361000, n. 10020130023138835000, n. 10020140009769458000, n. 10020140028684850000, n. 10020140044940745000, n. 10020150016577849000, n. 10020160001497171000, n. 10020160001497272000, n. 10020160009564117000, n. 10020160017749632000 , n. 10020160021645524000, n. 10020170001174785000, n. 10020170005052885000, n. 10020170008630052000, n. 10020170010387752000, n. 10020170022072701000, n. 10020180011315917000, n. 10020180019708860000, n. 10020190002854314000, n. 10020200021129092000. Eccepiva, altresì, la incompetenza funzionale, in favore del Giudice di pace, in riferimento alla cartella di pagamento n. 10020120033694756000, poiché relativa a violazioni del Codice della Strada, nonché in relazione ai n. 12 avvisi di addebito ed alla cartella di pagamento n. 10020160014370189000, inerenti, rispettivamente, a contributi previdenziali ed a contributi INAIL, per le quali sosteneva la competenza del Giudice del Lavoro. Soggiungeva che la domanda fosse tardiva, laddove il mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento e la contestazione dei vizi di forma di essa, integravano una opposizione agli atti esecutivi, da proporre, nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ.. Soggiungeva il proprio difetto di legittimazione passiva, individuando come soggetto legittimato ciascun ente impositore, del quale richiedeva la chiamata in causa. Nel merito, deduceva la regolarità delle notifiche effettuate, il che aveva impedito il compiersi del periodo prescrizionale in riferimento ai crediti in parola e, in riferimento alla cartella di pagamento n. 10020150016577849000 (contributi consortili), evidenziava che questa era stata parzialmente riscossa, con susseguente acquiescenza da parte del ricorrente ad ogni contestazione. Concludeva, pertanto, domandando al Tribunale di: “ in via pregiudiziale dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario;
dichiarare il difetto di competenza funzionale;
in via preliminare ai sensi degli artt. 106 e 209 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa dell'ente impositore […]dichiarare la assenza di responsabilità e la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alle attività riconducibili all'ente impositore e, nel merito Controparte_5 rigettare la domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnativa avversa, accertata e dichiarata la legittimità del comportamento tenuto dall'Agente per la riscossione […] si richiede di voler tenere indenne e/o manlevare da ogni consequenziale pronuncia di condanna a favore dell'attrice, con Controparte_1 accertamento di responsabilità unicamente a carico dell'ente impositore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D. Lgs. n.112/99”, vinte le spese con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario.
1.2 Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., celebrata in data 26.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. In apertura mette conto precisare come in ordine agli avvisi di addebito, attesa la domanda di integrazione del contraddittorio spiegata dall'Ente convenuto, sia necessario disporre la chiamata in causa del medesimo, afferendo le doglianze alla fase di formazione della pretesa impositiva e del ruolo, sol successivamente consegnato ad (“La notifica CP_6 avviene direttamente ad opera dell'ente impositore, dunque qualsiasi doglianza relativa alla medesima, così come tutte le questioni relative alla debenza della pretesa, devono essere rivolte nei confronti dello stesso. ha richiesto integrarsi il contraddittorio”(cfr. pag. 8) e formulando, a tal proposito, apposita “istanza di chiamata in causa, ex art. 39 D.lgs. n.112/99 e art. 269 c.p.c., dell'ente impositore contraddittore necessario del presente giudizio in relazione alle domande svolte ex adverso”, cfr. pag. 12)). Ed infatti, nel contesto del recupero dei crediti contributivi da parte dell' il sistema CP_7 dell'iscrizione a ruolo è stato superato dall'introduzione dell'avviso di addebito immediatamente esecutivo, che ha sostituito la precedente cartella di pagamento utilizzata per il recupero dei crediti previdenziali (Dlgs 46/1999): l' è ora incaricata di notificare CP_7 questo titolo direttamente, prima di inviarlo all' per il Controparte_1 recupero effettivo. Questo sistema si applica esclusivamente ai crediti dell' e non ad CP_7 altri enti previdenziali pubblici, ed è operativo per il recupero dei crediti accertati dall' a partire dal 1° gennaio 2011, anche se relativi a periodi precedenti. L'avviso CP_8 di addebito, sostituendo e accorpando in sé le funzioni sia della formazione del ruolo (titolo esecutivo) che della cartella di pagamento (assimilabile all'atto di precetto), ha attribuito all' uno strumento immediato – gestibile direttamente, senza la necessaria CP_7 collaborazione con altri soggetti – per la creazione in suo favore di un titolo esecutivo stragiudiziale, come espressamente previsto dal prescritto legislativo. E così, contestualmente alla notifica al contribuente, l'avviso di addebito viene inviato dall' al CP_7 concessionario per la riscossione, il quale – decorso il termine di 60 giorni senza che sia intervenuto uno spontaneo pagamento – può, senz'altro avviso, avviare le procedure di espropriazione forzata a carico del contribuente. Da tanto consegue che sia solo l' a CP_7 poter fornire la prova della regolare notifica degli avvisi de quo. In conseguenza il Tribunale ritiene di dover disporre la prosecuzione del giudizio, rimettendo la causa sul ruolo, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti dell' CP_7
Di contro, con riguardo alla residua materia del contendere, la convenuta rimane CP_6
l'unica legittimata contradditrice, afferendo la opposizione alla fase di riscossione coattiva del ruolo e, pertanto, interessando direttamente il soggetto che esercita materialmente la sua riscossione. A tanto si addiviene tenendo conto anche della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024, con cui è stato ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La Cassazione ha infatti rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione". Peraltro, non può sottacersi come il fenomeno di scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, in caso di riscossione a mezzo ruolo, sia previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, per il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre sia agevole da individuare per l'intimato, né sia sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore. Alla luce di quanto esposto, può procedersi alla valutazione della lite. 2. Sempre in via preliminare, si deve scandagliare la questione di giurisdizione in relazione a taluni dei crediti richiamati nell'atto di intimazione odiernamente opposto, giacché afferenti a pretese di natura tributaria. Più in dettaglio, l'intimazione concerne n. 23 cartelle di pagamento relative a mancato pagamento di crediti di varia specie, di cui n. 21 cartelle di pagamento concernono crediti tributari: segnatamente le cartelle di pagamento n. 10020130013537086000, n. 10020130022983361000, n. 10020130023138835000, n. 10020140009769458000, n. 10020140028684850000, n. 10020140044940745000, n. 10020150016577849000, n. 10020160001497171000, n. 10020160001497272000, n. 10020160009564117000, n. 10020160017749632000 , n. 10020160021645524000, n. 10020170001174785000, n. 10020170005052885000, n. 10020170008630052000, n. 10020170010387752000, n. 10020170022072701000, n. 10020180011315917000, n. 10020180019708860000, n. 10020190002854314000, n. 10020200021129092000, afferiscono a crediti per mancato pagamento di contributi dovuti al , Controparte_9 diritti annuali dovuti all' IVA, IRES, imposta di registro e IRAP, Controparte_10 verso cui l'attore eccepisce l'illegittimità della pretesa fiscale, per essere maturata la prescrizione dei crediti fino alla notificazione dell'atto di intimazione odiernamente impugnato e l'inesistenza dei crediti non essendo state mai notificate le cartelle esattoriali riportate nell'avviso ed ogni altro atto ad esse prodromico. Orbene, è possibile ravvisare un nesso di subordinazione tra le contestazioni di parte attorea, concernenti l'invalidità della notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione del credito successivamente alle stesse. La giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dall'intimazione di pagamento concerna crediti di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice competente a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento. Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). Per i crediti quali quelli sopra richiamati va, dunque, riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, atteso che l'opposizione spiegata dall'attore verte su atto di intimazione afferente anche ad entrate di natura tributaria, e che la dedotta omessa/invalida notifica di atti prodromici e l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione delle presupposte cartelle, rientrano nella giurisdizione di quel giudicante, non risultando qualificabile la controversia come meramente esecutiva. Da tanto discende che il Tribunale adito deve dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992, a mente del quale la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione.
3. Sempre in limine litis, si rileva la tempestiva eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla parte convenuta (cfr pag. 4 comparsa di costituzione – “Con riferimento, alla cartella di pagamento n. 10020120033694756000, relativa a somme per violazione al Codice della Strada, si eccepisce la incompetenza funzionale del Giudice adito, essendo la competenza demandata al Giudice di Pace”): secondo il disposto dell'art. 38 comma 1 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 4 l. n. 353 del 1990 in vigore dal 30 aprile 1995, in base alle disposizioni transitorie di cui all'art. 90 della stessa legge e successive modificazioni, l'incompetenza per materia - al pari di quella per valore e di quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. – il giudice è tenuto al rilievo officioso entro la prima udienza, salvo esaminare l'eventuale eccezione ritualmente proposta dalle parti - cfr. Cassazione civile sez. III, 16/10/2012, n.17705). A tale riguardo va, invero, riconosciuto, il parziale difetto di competenza del Tribunale in ordine ai crediti afferenti a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada - cartella di pagamento n. 10020120033694756000- spettanti al Giudice di Pace, quale autorità giurisdizionale cui è riservata la competenza esclusiva per materia in ordine a crediti di tale specie. In proposito, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 3156/2017) ha chiarito che in tema di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cognizione sulle opposizioni all'intimazione di pagamento per violazioni del codice della strada è devoluta alla competenza del giudice di pace in base ad un criterio composito che, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, è individuato prioritariamente con riguardo alla materia e solo in via sussidiaria con riferimento al valore;
ne deriva l'assoluta irrilevanza del cumulo degli importi delle cartelle impugnate unitariamente dal debitore ingiunto, atteso che esso potrebbe comportare, in virtù degli artt. 10 e 104 c.p.c., la deroga esclusivamente alla competenza per valore, ma non anche a quella per materia, non dando luogo, così, ad una nuova controversia per la quale – in ragione della sommatoria di controversie tutte di competenza per materia del giudice di pace – torni ad essere rilevante il criterio della competenza per valore. Peraltro, gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati da Cass. S.U. 22/7/2015 n. 15354 (vd. Cass., SS.UU., sent. n. 10261 2018). Nella specie, la domanda spiegata dall'opponente va qualificata quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c., per cui sussiste, secondo il dettato della Suprema Corte, la competenza per materia del Giudice di pace in relazione agli art. 6 e 7 D. Lgs. 150/2011. Di contro, non sussiste difettosa competenza nei del giudice del lavoro: a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio. Infatti, è consolidato il principio secondo cui la ripartizione, all'interno del medesimo ufficio, degli affari alle sezioni specializzate in materia di impresa, lavoro e fallimento non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale, di talché, non mettendo capo tale ripartizione a questioni di competenza per materia, trattandosi di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio giudiziario, non è configurabile rispetto ai provvedimenti che vi danno luogo il ricorso per regolamento di competenza (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 14137 del 2018, 13138 del 2017, 12326 del 2015, 21668 del 2013, 24656 del 2011). 4. Venendo a scrutinare nel merito la domanda attorea per come residua ed, in particolare, la questione relativa alla sopravvenuta prescrizione dei crediti per cui vi è giurisdizione ordinaria si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari. Innanzitutto, si precisa che l'accertamento da compiersi in tal sede concerne i soli crediti portati dalla cartella di pagamento n. 10020160014370189000 e dagli avvisi di addebito n.ri 40020140006152052000, 40020150000135137000, 40020160002390366000, 40020160003641927000, 40020160004057801000, 40020160007867763000, 40020170000209907000, 40020170001327422000, 40020170001327523000, 40020170005929407000, 40020170005929508000, 40020170007417811000. Tali crediti concernono sia il mancato pagamento di rata premio INAIL (la cartella) e sia crediti contributivi (gli avvisi di addebito). CP_7
A fronte della notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020249004008425/00 l'opponente nega la legittimità dell'azione esecutiva per inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo, cagionata dal fatto estintivo dei crediti, decorso successivamente alla notifica della prodromica cartella di pagamento da una parte e degli avvisi di addebito dall'altra, contestando, quindi, il diritto dell'esattore a procedere ad esecuzione forzata. Stando al compendio documentale in atti, quanto alla cartella n. 10020160014370189000 (relativa a premi Inail), bisogna premettere che è l'esattore che è tenuto a fornire, al lume dell'art. 2697 c.c., prova adeguata di aver ritualmente proceduto a notificare gli atti asseritamente interruttivi della prescrizione, nel rispetto della disciplina legale in tema di notificazione di atti impositivi. La norma esprime, in tema di prove civili, il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Tuttavia, nell'ipotesi quale quella al caso di specie, il principio dispositivo va correlato col principio di vicinanza della prova, in base al quale l'onere probatorio grava sulla parte che, per ragioni di prossimità ai fatti da valutare, abbia disponibilità dei mezzi probatori. È evidente che siffatto onere ricada sull'agente della riscossione che in qualità di incaricato del servizio esegue le notificazioni presso i contribuenti, e che dunque è tenuto a produrre in giudizio le copie dei plichi spediti e notificati al debitore nonché le relative relate o avvisi di ricevimento. Ciò posto, l'opposizione spiegata avverso la citata cartella di pagamento si stima essere infondata: risultano infatti ritualmente notificati sia la cartella di cui si discute e sia gli avvisi di intimazione relativi, tra l'altro, ad essa, (ovvero i n.ri 10020179014162839000 – notificato il 20.09.2017 - n. 10020199005598212000 notificato il 26.04.2019 – n. 10020199017046916000 – notificato il 09.10.2019 – e n. 10020229001520208000 – notificato il 23.06.2022), nonché comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. 10076201900001664000, notificata il 09.07.2019). Risulta, ancora, essere stata depositata, ex art. 26 co. 2 DPR 602/1973 (non essendo andata a buon fine la notifica pec per indirizzo non valido), presso la Camera di Commercio di Salerno, deposito regolarmente comunicato con raccomandata ricevuta in data 30.09.2016 da “addetto alla casa Ufficio o Azienda”. Pertanto, per tale pretesa creditoria, il decorso della prescrizione risulta ritualmente interrotto dalla notificazione dei plurimi avvisi di intimazione richiamati, comunicati successivamente alla notificazione della prodromica cartella di pagamento, dai quali si ricava agilmente la indicazione del soggetto obbligato,, l'esplicitazione delle pretese richiamate negli estremi e l'intimazione di adempimento idonea ad esprimere in maniera non equivoca la volontà del creditore di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituire in mora il debitore in relazione alla cartella oggetto di scrutinio. Ne consegue che il fatto estintivo dedotto dall'attore nell'atto introduttivo di lite non può apprezzarsi e che l'opposizione promossa da quegli in ordine a detta cartella va rigettata, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore doglianza spiegata dalle parti. Con riguardo alla lamentata omessa notifica di ogni atto supposto all'atto di intimazione n. 10020249004008425/00, quale vizio formale dell'intimazione impugnata, il motivo refluisce nell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., soggetta al termine decadenziale dei 20 giorni dalla notifica dell'atto e risulta, dunque, tardivamente eccepito. Il principio è del tutto pacifico nell'elaborazione giurisprudenziale (per un'applicazione nella giurisprudenza del Distretto cfr. Trib. Reggio Calabria n. 265 del 25/02/2020) e trova esaustivo riscontro argomentativo nel rilievo che in siffatta ipotesi l'opponente si duole della modalità della procedura di riscossione, del rispetto della giusta sequela procedurale, e non anche dell'esistenza stessa della posizione debitoria. Essendo l'intimazione opposta notificata alla in data 07.03.2024 e l'atto Parte_1 di citazione in opposizione notificato - da questi all'agente della riscossione - in data 19.05.2024, risulta elasso il termine imposto perentoriamente dall'art. 617 comma 1 c.p.c.. La opposizione pertanto non può essere accolta. Deve, invece, disporsi la prosecuzione del giudizio, con separata ordinanza, per il residuo oggetto costituito dagli avvisi di addebito n.ri 40020140006152052000, 40020150000135137000, 40020160002390366000, 40020160003641927000, 40020160004057801000, 40020160007867763000, 40020170000209907000, 40020170001327422000, 40020170001327523000, 40020170005929407000, 40020170005929508000, 40020170007417811000, per come anticipato in apertura. Si rinvi la regolamentazione delle spese alla decisione definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, parzialmente decidendo sulla domanda proposta, così provvede: 1. dichiara il proprio difetto parziale di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, per i crediti di cui in parte motiva sub. 2 concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2. dichiara la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace di Salerno, per i crediti di cui in parte motiva sub. 3, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
3. rigetta l'opposizione in riferimento al credito portato nella cartella di pagamento n. 10020160014370189000, sottesa all'intimazione n. 10020249004008425/00; 4. dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza, per la residua materia, costituita dagli avvisi di addebito n.ri 40020140006152052000, 40020150000135137000, 40020160002390366000, 40020160003641927000, 40020160004057801000, 40020160007867763000, 40020170000209907000, 40020170001327422000, 40020170001327523000, 40020170005929407000, 40020170005929508000, 40020170007417811000; 6. spese al definitivo. Così deciso in Salerno, lì 12.03.25 Il Giudice (Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3824/2024, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni SANTIMONE (C.F.
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._1
Largo 4 Agosto 1943 n. 4 di Eboli (Sa) attore-opponente contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 di in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Enrico FRONTICELLI (C.F. CP_4
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._2
Roma, Via Lima n. 5 convenuta-opposta OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con opposizione, ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., notificata in data 19.05.2024, la impugnava l'intimazione di pagamento n. Parte_1
10020249004008425/00, notificatale, a mezzo pec in data 07.03.2024, da
[...]
, cui erano sottese n. 23 cartelle di pagamento e n. 12 avvisi di Controparte_1 addebito per l'importo complessivo di € 81.004,24. Eccepiva l'opponente - premesso un breve cenno sulla competenza del giudice adito e sulla proponibilità dell'opposizione – la mancata notifica di ogni atti portato dalla intimazione opposta, nonché, in ogni caso, la prescrizione di tutti i crediti ivi indicati, essendo trascorsi tra la pretesa data di notifica e la comunicazione della intimazione de qua ben più di 5 anni, senza che nessun atto interruttivo fosse intervenuto nelle more. Concludeva domandando all'adito Tribunale, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione dei ruoli e delle cartelle opposte, e, in via principale: “b. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dalla opposta e quindi il diritto dell' (Agente per la Riscossione per la Provincia di Controparte_1
Salerno) a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartelle opposta, e, conseguentemente, dichiarare che l'importo di € 81.004,24 quale sommatoria delle cartelle in premessa, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato documento n°100 2024 90040084 25/00 non sono dovuti dall'esponente stante l'intervenuta prescrizione;
ovvero dichiarare la inesistente e/o omessa notifica della impugnata intimazione di pagamento secondo i modi prescritti dalla legge;
c. dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui al presente ricorso in opposizione ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella/intimazione de qua;
d. per l'effetto ed in ogni caso, condannare la (Agente per la Riscossione per la Controparte_1
Provincia di Salerno), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge”. 1.1 Si instaurava ritualmente il contraddittorio verso l' Controparte_1 che, in via preliminare, eccepiva difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, in riferimento alle seguenti cartelle di pagamento, poiché relative a Tasse e Imposte varie: n. 10020130013537086000, n. 10020130022983361000, n. 10020130023138835000, n. 10020140009769458000, n. 10020140028684850000, n. 10020140044940745000, n. 10020150016577849000, n. 10020160001497171000, n. 10020160001497272000, n. 10020160009564117000, n. 10020160017749632000 , n. 10020160021645524000, n. 10020170001174785000, n. 10020170005052885000, n. 10020170008630052000, n. 10020170010387752000, n. 10020170022072701000, n. 10020180011315917000, n. 10020180019708860000, n. 10020190002854314000, n. 10020200021129092000. Eccepiva, altresì, la incompetenza funzionale, in favore del Giudice di pace, in riferimento alla cartella di pagamento n. 10020120033694756000, poiché relativa a violazioni del Codice della Strada, nonché in relazione ai n. 12 avvisi di addebito ed alla cartella di pagamento n. 10020160014370189000, inerenti, rispettivamente, a contributi previdenziali ed a contributi INAIL, per le quali sosteneva la competenza del Giudice del Lavoro. Soggiungeva che la domanda fosse tardiva, laddove il mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento e la contestazione dei vizi di forma di essa, integravano una opposizione agli atti esecutivi, da proporre, nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ.. Soggiungeva il proprio difetto di legittimazione passiva, individuando come soggetto legittimato ciascun ente impositore, del quale richiedeva la chiamata in causa. Nel merito, deduceva la regolarità delle notifiche effettuate, il che aveva impedito il compiersi del periodo prescrizionale in riferimento ai crediti in parola e, in riferimento alla cartella di pagamento n. 10020150016577849000 (contributi consortili), evidenziava che questa era stata parzialmente riscossa, con susseguente acquiescenza da parte del ricorrente ad ogni contestazione. Concludeva, pertanto, domandando al Tribunale di: “ in via pregiudiziale dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario;
dichiarare il difetto di competenza funzionale;
in via preliminare ai sensi degli artt. 106 e 209 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa dell'ente impositore […]dichiarare la assenza di responsabilità e la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alle attività riconducibili all'ente impositore e, nel merito Controparte_5 rigettare la domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnativa avversa, accertata e dichiarata la legittimità del comportamento tenuto dall'Agente per la riscossione […] si richiede di voler tenere indenne e/o manlevare da ogni consequenziale pronuncia di condanna a favore dell'attrice, con Controparte_1 accertamento di responsabilità unicamente a carico dell'ente impositore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D. Lgs. n.112/99”, vinte le spese con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario.
1.2 Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., celebrata in data 26.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. In apertura mette conto precisare come in ordine agli avvisi di addebito, attesa la domanda di integrazione del contraddittorio spiegata dall'Ente convenuto, sia necessario disporre la chiamata in causa del medesimo, afferendo le doglianze alla fase di formazione della pretesa impositiva e del ruolo, sol successivamente consegnato ad (“La notifica CP_6 avviene direttamente ad opera dell'ente impositore, dunque qualsiasi doglianza relativa alla medesima, così come tutte le questioni relative alla debenza della pretesa, devono essere rivolte nei confronti dello stesso. ha richiesto integrarsi il contraddittorio”(cfr. pag. 8) e formulando, a tal proposito, apposita “istanza di chiamata in causa, ex art. 39 D.lgs. n.112/99 e art. 269 c.p.c., dell'ente impositore contraddittore necessario del presente giudizio in relazione alle domande svolte ex adverso”, cfr. pag. 12)). Ed infatti, nel contesto del recupero dei crediti contributivi da parte dell' il sistema CP_7 dell'iscrizione a ruolo è stato superato dall'introduzione dell'avviso di addebito immediatamente esecutivo, che ha sostituito la precedente cartella di pagamento utilizzata per il recupero dei crediti previdenziali (Dlgs 46/1999): l' è ora incaricata di notificare CP_7 questo titolo direttamente, prima di inviarlo all' per il Controparte_1 recupero effettivo. Questo sistema si applica esclusivamente ai crediti dell' e non ad CP_7 altri enti previdenziali pubblici, ed è operativo per il recupero dei crediti accertati dall' a partire dal 1° gennaio 2011, anche se relativi a periodi precedenti. L'avviso CP_8 di addebito, sostituendo e accorpando in sé le funzioni sia della formazione del ruolo (titolo esecutivo) che della cartella di pagamento (assimilabile all'atto di precetto), ha attribuito all' uno strumento immediato – gestibile direttamente, senza la necessaria CP_7 collaborazione con altri soggetti – per la creazione in suo favore di un titolo esecutivo stragiudiziale, come espressamente previsto dal prescritto legislativo. E così, contestualmente alla notifica al contribuente, l'avviso di addebito viene inviato dall' al CP_7 concessionario per la riscossione, il quale – decorso il termine di 60 giorni senza che sia intervenuto uno spontaneo pagamento – può, senz'altro avviso, avviare le procedure di espropriazione forzata a carico del contribuente. Da tanto consegue che sia solo l' a CP_7 poter fornire la prova della regolare notifica degli avvisi de quo. In conseguenza il Tribunale ritiene di dover disporre la prosecuzione del giudizio, rimettendo la causa sul ruolo, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti dell' CP_7
Di contro, con riguardo alla residua materia del contendere, la convenuta rimane CP_6
l'unica legittimata contradditrice, afferendo la opposizione alla fase di riscossione coattiva del ruolo e, pertanto, interessando direttamente il soggetto che esercita materialmente la sua riscossione. A tanto si addiviene tenendo conto anche della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024, con cui è stato ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La Cassazione ha infatti rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione". Peraltro, non può sottacersi come il fenomeno di scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, in caso di riscossione a mezzo ruolo, sia previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, per il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre sia agevole da individuare per l'intimato, né sia sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore. Alla luce di quanto esposto, può procedersi alla valutazione della lite. 2. Sempre in via preliminare, si deve scandagliare la questione di giurisdizione in relazione a taluni dei crediti richiamati nell'atto di intimazione odiernamente opposto, giacché afferenti a pretese di natura tributaria. Più in dettaglio, l'intimazione concerne n. 23 cartelle di pagamento relative a mancato pagamento di crediti di varia specie, di cui n. 21 cartelle di pagamento concernono crediti tributari: segnatamente le cartelle di pagamento n. 10020130013537086000, n. 10020130022983361000, n. 10020130023138835000, n. 10020140009769458000, n. 10020140028684850000, n. 10020140044940745000, n. 10020150016577849000, n. 10020160001497171000, n. 10020160001497272000, n. 10020160009564117000, n. 10020160017749632000 , n. 10020160021645524000, n. 10020170001174785000, n. 10020170005052885000, n. 10020170008630052000, n. 10020170010387752000, n. 10020170022072701000, n. 10020180011315917000, n. 10020180019708860000, n. 10020190002854314000, n. 10020200021129092000, afferiscono a crediti per mancato pagamento di contributi dovuti al , Controparte_9 diritti annuali dovuti all' IVA, IRES, imposta di registro e IRAP, Controparte_10 verso cui l'attore eccepisce l'illegittimità della pretesa fiscale, per essere maturata la prescrizione dei crediti fino alla notificazione dell'atto di intimazione odiernamente impugnato e l'inesistenza dei crediti non essendo state mai notificate le cartelle esattoriali riportate nell'avviso ed ogni altro atto ad esse prodromico. Orbene, è possibile ravvisare un nesso di subordinazione tra le contestazioni di parte attorea, concernenti l'invalidità della notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione del credito successivamente alle stesse. La giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dall'intimazione di pagamento concerna crediti di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice competente a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento. Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). Per i crediti quali quelli sopra richiamati va, dunque, riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, atteso che l'opposizione spiegata dall'attore verte su atto di intimazione afferente anche ad entrate di natura tributaria, e che la dedotta omessa/invalida notifica di atti prodromici e l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione delle presupposte cartelle, rientrano nella giurisdizione di quel giudicante, non risultando qualificabile la controversia come meramente esecutiva. Da tanto discende che il Tribunale adito deve dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992, a mente del quale la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione.
3. Sempre in limine litis, si rileva la tempestiva eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla parte convenuta (cfr pag. 4 comparsa di costituzione – “Con riferimento, alla cartella di pagamento n. 10020120033694756000, relativa a somme per violazione al Codice della Strada, si eccepisce la incompetenza funzionale del Giudice adito, essendo la competenza demandata al Giudice di Pace”): secondo il disposto dell'art. 38 comma 1 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 4 l. n. 353 del 1990 in vigore dal 30 aprile 1995, in base alle disposizioni transitorie di cui all'art. 90 della stessa legge e successive modificazioni, l'incompetenza per materia - al pari di quella per valore e di quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. – il giudice è tenuto al rilievo officioso entro la prima udienza, salvo esaminare l'eventuale eccezione ritualmente proposta dalle parti - cfr. Cassazione civile sez. III, 16/10/2012, n.17705). A tale riguardo va, invero, riconosciuto, il parziale difetto di competenza del Tribunale in ordine ai crediti afferenti a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada - cartella di pagamento n. 10020120033694756000- spettanti al Giudice di Pace, quale autorità giurisdizionale cui è riservata la competenza esclusiva per materia in ordine a crediti di tale specie. In proposito, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 3156/2017) ha chiarito che in tema di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cognizione sulle opposizioni all'intimazione di pagamento per violazioni del codice della strada è devoluta alla competenza del giudice di pace in base ad un criterio composito che, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, è individuato prioritariamente con riguardo alla materia e solo in via sussidiaria con riferimento al valore;
ne deriva l'assoluta irrilevanza del cumulo degli importi delle cartelle impugnate unitariamente dal debitore ingiunto, atteso che esso potrebbe comportare, in virtù degli artt. 10 e 104 c.p.c., la deroga esclusivamente alla competenza per valore, ma non anche a quella per materia, non dando luogo, così, ad una nuova controversia per la quale – in ragione della sommatoria di controversie tutte di competenza per materia del giudice di pace – torni ad essere rilevante il criterio della competenza per valore. Peraltro, gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati da Cass. S.U. 22/7/2015 n. 15354 (vd. Cass., SS.UU., sent. n. 10261 2018). Nella specie, la domanda spiegata dall'opponente va qualificata quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c., per cui sussiste, secondo il dettato della Suprema Corte, la competenza per materia del Giudice di pace in relazione agli art. 6 e 7 D. Lgs. 150/2011. Di contro, non sussiste difettosa competenza nei del giudice del lavoro: a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio. Infatti, è consolidato il principio secondo cui la ripartizione, all'interno del medesimo ufficio, degli affari alle sezioni specializzate in materia di impresa, lavoro e fallimento non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale, di talché, non mettendo capo tale ripartizione a questioni di competenza per materia, trattandosi di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio giudiziario, non è configurabile rispetto ai provvedimenti che vi danno luogo il ricorso per regolamento di competenza (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 14137 del 2018, 13138 del 2017, 12326 del 2015, 21668 del 2013, 24656 del 2011). 4. Venendo a scrutinare nel merito la domanda attorea per come residua ed, in particolare, la questione relativa alla sopravvenuta prescrizione dei crediti per cui vi è giurisdizione ordinaria si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari. Innanzitutto, si precisa che l'accertamento da compiersi in tal sede concerne i soli crediti portati dalla cartella di pagamento n. 10020160014370189000 e dagli avvisi di addebito n.ri 40020140006152052000, 40020150000135137000, 40020160002390366000, 40020160003641927000, 40020160004057801000, 40020160007867763000, 40020170000209907000, 40020170001327422000, 40020170001327523000, 40020170005929407000, 40020170005929508000, 40020170007417811000. Tali crediti concernono sia il mancato pagamento di rata premio INAIL (la cartella) e sia crediti contributivi (gli avvisi di addebito). CP_7
A fronte della notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020249004008425/00 l'opponente nega la legittimità dell'azione esecutiva per inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo, cagionata dal fatto estintivo dei crediti, decorso successivamente alla notifica della prodromica cartella di pagamento da una parte e degli avvisi di addebito dall'altra, contestando, quindi, il diritto dell'esattore a procedere ad esecuzione forzata. Stando al compendio documentale in atti, quanto alla cartella n. 10020160014370189000 (relativa a premi Inail), bisogna premettere che è l'esattore che è tenuto a fornire, al lume dell'art. 2697 c.c., prova adeguata di aver ritualmente proceduto a notificare gli atti asseritamente interruttivi della prescrizione, nel rispetto della disciplina legale in tema di notificazione di atti impositivi. La norma esprime, in tema di prove civili, il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Tuttavia, nell'ipotesi quale quella al caso di specie, il principio dispositivo va correlato col principio di vicinanza della prova, in base al quale l'onere probatorio grava sulla parte che, per ragioni di prossimità ai fatti da valutare, abbia disponibilità dei mezzi probatori. È evidente che siffatto onere ricada sull'agente della riscossione che in qualità di incaricato del servizio esegue le notificazioni presso i contribuenti, e che dunque è tenuto a produrre in giudizio le copie dei plichi spediti e notificati al debitore nonché le relative relate o avvisi di ricevimento. Ciò posto, l'opposizione spiegata avverso la citata cartella di pagamento si stima essere infondata: risultano infatti ritualmente notificati sia la cartella di cui si discute e sia gli avvisi di intimazione relativi, tra l'altro, ad essa, (ovvero i n.ri 10020179014162839000 – notificato il 20.09.2017 - n. 10020199005598212000 notificato il 26.04.2019 – n. 10020199017046916000 – notificato il 09.10.2019 – e n. 10020229001520208000 – notificato il 23.06.2022), nonché comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. 10076201900001664000, notificata il 09.07.2019). Risulta, ancora, essere stata depositata, ex art. 26 co. 2 DPR 602/1973 (non essendo andata a buon fine la notifica pec per indirizzo non valido), presso la Camera di Commercio di Salerno, deposito regolarmente comunicato con raccomandata ricevuta in data 30.09.2016 da “addetto alla casa Ufficio o Azienda”. Pertanto, per tale pretesa creditoria, il decorso della prescrizione risulta ritualmente interrotto dalla notificazione dei plurimi avvisi di intimazione richiamati, comunicati successivamente alla notificazione della prodromica cartella di pagamento, dai quali si ricava agilmente la indicazione del soggetto obbligato,, l'esplicitazione delle pretese richiamate negli estremi e l'intimazione di adempimento idonea ad esprimere in maniera non equivoca la volontà del creditore di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituire in mora il debitore in relazione alla cartella oggetto di scrutinio. Ne consegue che il fatto estintivo dedotto dall'attore nell'atto introduttivo di lite non può apprezzarsi e che l'opposizione promossa da quegli in ordine a detta cartella va rigettata, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore doglianza spiegata dalle parti. Con riguardo alla lamentata omessa notifica di ogni atto supposto all'atto di intimazione n. 10020249004008425/00, quale vizio formale dell'intimazione impugnata, il motivo refluisce nell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., soggetta al termine decadenziale dei 20 giorni dalla notifica dell'atto e risulta, dunque, tardivamente eccepito. Il principio è del tutto pacifico nell'elaborazione giurisprudenziale (per un'applicazione nella giurisprudenza del Distretto cfr. Trib. Reggio Calabria n. 265 del 25/02/2020) e trova esaustivo riscontro argomentativo nel rilievo che in siffatta ipotesi l'opponente si duole della modalità della procedura di riscossione, del rispetto della giusta sequela procedurale, e non anche dell'esistenza stessa della posizione debitoria. Essendo l'intimazione opposta notificata alla in data 07.03.2024 e l'atto Parte_1 di citazione in opposizione notificato - da questi all'agente della riscossione - in data 19.05.2024, risulta elasso il termine imposto perentoriamente dall'art. 617 comma 1 c.p.c.. La opposizione pertanto non può essere accolta. Deve, invece, disporsi la prosecuzione del giudizio, con separata ordinanza, per il residuo oggetto costituito dagli avvisi di addebito n.ri 40020140006152052000, 40020150000135137000, 40020160002390366000, 40020160003641927000, 40020160004057801000, 40020160007867763000, 40020170000209907000, 40020170001327422000, 40020170001327523000, 40020170005929407000, 40020170005929508000, 40020170007417811000, per come anticipato in apertura. Si rinvi la regolamentazione delle spese alla decisione definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, parzialmente decidendo sulla domanda proposta, così provvede: 1. dichiara il proprio difetto parziale di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, per i crediti di cui in parte motiva sub. 2 concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2. dichiara la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace di Salerno, per i crediti di cui in parte motiva sub. 3, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
3. rigetta l'opposizione in riferimento al credito portato nella cartella di pagamento n. 10020160014370189000, sottesa all'intimazione n. 10020249004008425/00; 4. dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza, per la residua materia, costituita dagli avvisi di addebito n.ri 40020140006152052000, 40020150000135137000, 40020160002390366000, 40020160003641927000, 40020160004057801000, 40020160007867763000, 40020170000209907000, 40020170001327422000, 40020170001327523000, 40020170005929407000, 40020170005929508000, 40020170007417811000; 6. spese al definitivo. Così deciso in Salerno, lì 12.03.25 Il Giudice (Dott.ssa Alessia Pecoraro)