Versione
2 marzo 1965
2 marzo 1965
Art. 4.
E' demandato all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio di stabilire, sentite l'azienda e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, se e quanti coadiutori debba avere alle sue dipendenze il titolare di una assuntoria di stazione o fermata, tenuto conto delle prestazioni complessivamente necessarie per il funzionamento della assuntoria ed avuto riguardo, per i coadiutori, a quanto disposto dalla presente legge per i riposi e le ferie.
I coadiutori, che saranno assunti col consenso della azienda e possono essere persone di famiglia dell'assuntore, debbono possedere gli stessi requisiti che dall'articolo 5 sono prescritti per gli assuntori. Essi devono essere sostituiti, anche dietro richiesta dell'azienda, quando divengano fisicamente inidonei, si dimostrino incapaci e commettano irregolarita' o negligenze gravi.
L'assuntore e' responsabile rispetto alla direzione di esercizio dell'operato dei coadiutori.
E' demandato all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio di stabilire, sentite l'azienda e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, se e quanti coadiutori debba avere alle sue dipendenze il titolare di una assuntoria di stazione o fermata, tenuto conto delle prestazioni complessivamente necessarie per il funzionamento della assuntoria ed avuto riguardo, per i coadiutori, a quanto disposto dalla presente legge per i riposi e le ferie.
I coadiutori, che saranno assunti col consenso della azienda e possono essere persone di famiglia dell'assuntore, debbono possedere gli stessi requisiti che dall'articolo 5 sono prescritti per gli assuntori. Essi devono essere sostituiti, anche dietro richiesta dell'azienda, quando divengano fisicamente inidonei, si dimostrino incapaci e commettano irregolarita' o negligenze gravi.
L'assuntore e' responsabile rispetto alla direzione di esercizio dell'operato dei coadiutori.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Bari, sentenza 07/06/2021, n. 705Provvedimento: R.g. 897 /2019 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI BARI SEZIONE LAVORO composta dai magistrati: Dott. Sebastiano L. Gentile Presidente Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere Dott. ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n.897/19 TRA Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo De Leonardis APPELLANTE E Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv. ti Antonella Loiacono, Nicola Nero e Bruna Barreca APPELLATA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 Con sentenza definitiva in data 26.11.2018, il Tribunale di Bari 1) rigettava la domanda proposta da …Leggi di più...
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