Articolo 4 della Legge 3 febbraio 1965, n. 14
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 marzo 1965
Art. 4.
E' demandato all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio di stabilire, sentite l'azienda e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, se e quanti coadiutori debba avere alle sue dipendenze il titolare di una assuntoria di stazione o fermata, tenuto conto delle prestazioni complessivamente necessarie per il funzionamento della assuntoria ed avuto riguardo, per i coadiutori, a quanto disposto dalla presente legge per i riposi e le ferie.
I coadiutori, che saranno assunti col consenso della azienda e possono essere persone di famiglia dell'assuntore, debbono possedere gli stessi requisiti che dall'articolo 5 sono prescritti per gli assuntori. Essi devono essere sostituiti, anche dietro richiesta dell'azienda, quando divengano fisicamente inidonei, si dimostrino incapaci e commettano irregolarita' o negligenze gravi.
L'assuntore e' responsabile rispetto alla direzione di esercizio dell'operato dei coadiutori.
Entrata in vigore il 2 marzo 1965
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