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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Giulia Costantino Giudice
Dott.ssa AN ON Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 1094/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Dino Panicciari;
C.F._1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. dall'Avv. Claudia Pistocchi;
C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 25.03.2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Tivoli (RM) in data 27.09.1973 con
[...]
, matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello Stato Civile del CP_1
Comune di Tivoli (RM), alla parte 2, serie A, n. 362, anno 1973 e che dal matrimonio sono nati i figli , nata a [...] il [...], e , nato Persona_1 Persona_2
a Tivoli (RM) il 15.01.1977, ha rappresentato che con decreto n. 2784/2023, depositato in data 05.07.2023 (R.G. n. 1029/2023) il Tribunale di Tivoli ha omologato la separazione tra le parti (decreto omologa in atti), alle condizioni concordate;
da allora non è ripresa la convivenza, né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
L'accordo di separazione ha previsto, in particolare, l'assegnazione della casa familiare alla moglie e la previsione di un contributo mensile dovuto dal marito per il mantenimento della moglie di euro 400,00, sino alla estinzione del prestito (26.05.2026) gravante sulla propria pensione, e poi successivamente a tale data di estinzione la somma di € 450,00.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 13.06.2025 sono comparse personalmente le parti, le quali hanno rappresentato di aver raggiunto medio tempore un accordo in merito all'oggetto del giudizio.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte, i difensori delle parti hanno depositato l'accordo sottoscritto da entrambe in data
20.06.2025 e si sono riportate alle condizioni raggiunte insistendo sulle stesse. Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“I. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 27.09.1973 tra i sig.ri Pt_1
e , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di
[...] Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza;
II. disporre che:
1) La ex casa familiare - di proprietà , sita in Tivoli (RM) Via Enrico Fermi CP_2
n. 4 – rimane assegnata alla signora con tutto quanto ivi contenuto;
Controparte_1
2) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il 5 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, quale contributo al suo mantenimento, la somma di € 400,00 - oltre rivalutazione ISTAT - sino alla estinzione del prestito (26.05.2026) gravante sulla di lui pensione, e poi, successivamente a tale data di estinzione, la somma di € 450,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT;
III. spese compensate.”
Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili matrimonio celebrato dalle parti in data 27.09.1973, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 1094/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, contratto in data 27.09.1973 in Tivoli (RM), matrimonio trascritto Controparte_1 regolarmente presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Tivoli (RM), alla parte 2, serie A, n. 362, anno 1973;
- Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 16-12-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
AN ON.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa AN ON
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Giulia Costantino Giudice
Dott.ssa AN ON Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 1094/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Dino Panicciari;
C.F._1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. dall'Avv. Claudia Pistocchi;
C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 25.03.2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Tivoli (RM) in data 27.09.1973 con
[...]
, matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello Stato Civile del CP_1
Comune di Tivoli (RM), alla parte 2, serie A, n. 362, anno 1973 e che dal matrimonio sono nati i figli , nata a [...] il [...], e , nato Persona_1 Persona_2
a Tivoli (RM) il 15.01.1977, ha rappresentato che con decreto n. 2784/2023, depositato in data 05.07.2023 (R.G. n. 1029/2023) il Tribunale di Tivoli ha omologato la separazione tra le parti (decreto omologa in atti), alle condizioni concordate;
da allora non è ripresa la convivenza, né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
L'accordo di separazione ha previsto, in particolare, l'assegnazione della casa familiare alla moglie e la previsione di un contributo mensile dovuto dal marito per il mantenimento della moglie di euro 400,00, sino alla estinzione del prestito (26.05.2026) gravante sulla propria pensione, e poi successivamente a tale data di estinzione la somma di € 450,00.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 13.06.2025 sono comparse personalmente le parti, le quali hanno rappresentato di aver raggiunto medio tempore un accordo in merito all'oggetto del giudizio.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte, i difensori delle parti hanno depositato l'accordo sottoscritto da entrambe in data
20.06.2025 e si sono riportate alle condizioni raggiunte insistendo sulle stesse. Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“I. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 27.09.1973 tra i sig.ri Pt_1
e , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di
[...] Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza;
II. disporre che:
1) La ex casa familiare - di proprietà , sita in Tivoli (RM) Via Enrico Fermi CP_2
n. 4 – rimane assegnata alla signora con tutto quanto ivi contenuto;
Controparte_1
2) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il 5 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, quale contributo al suo mantenimento, la somma di € 400,00 - oltre rivalutazione ISTAT - sino alla estinzione del prestito (26.05.2026) gravante sulla di lui pensione, e poi, successivamente a tale data di estinzione, la somma di € 450,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT;
III. spese compensate.”
Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili matrimonio celebrato dalle parti in data 27.09.1973, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 1094/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, contratto in data 27.09.1973 in Tivoli (RM), matrimonio trascritto Controparte_1 regolarmente presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Tivoli (RM), alla parte 2, serie A, n. 362, anno 1973;
- Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 16-12-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
AN ON.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa AN ON
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia