Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/12/2025, n. 9919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9919 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09919/2025REG.PROV.COLL.
N. 08225/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8225 del 2024, proposto da
LI IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, n. 67;
contro
Comune di Alzate Brianza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione Dell’Ambiente della Lombardia, MA EA, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2331/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alzate Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il Cons. NN LL e uditi per le parti gli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Domenico Dodaro in sostituzione dell'avv. Lorenzo Spallino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. LI IT S.p.A. (di seguito anche solo “LI”), operatore di rete mobile attivo sul mercato italiano, ha presentato, in data 10 gennaio 2023, al Comune di Alzate Brianza e all’A.R.P.A. della Lombardia un’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 43 e 44 d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile da realizzarsi su un terreno privato ubicato nel territorio del medesimo Comune, in Via G. Matteotti, snc. presso un parcheggio privato, catastalmente identificato al N.C.T. foglio 9, mappale 951.
1.1 In data 6 febbraio 2023 LI ha ricevuto il provvedimento prot. n. 661/SUAP del S.U.A.P. dei Comuni di Alzate Brianza, Anzano del Parco, Alserio Brenna, Lurago d’Erba, Merone, Monguzzo e Orsenigo, recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990; detto preavviso di rigetto ha, in particolare, richiamato il parere contrario del Comune di Alzate Brianza prot. n. 1759 del 3 febbraio 2023 (allegato) nel quale si è evidenziato che:
- “l’area […] oggetto di intervento è classificata nel vigente P.G.T. in «Ambiti per Servizi di interesse generale – P Parcheggi»; è indicata nella pratica edilizia n. C/16/87 rilasciata in data 20/04/1988 alla Società San Paolo S.n.c. di ER e VE TI (vecchi proprietari) avente ad oggetto la ristrutturazione di edificio a destinazione commerciale, come «area ceduta a standard» legata all’intervento; su detta area il Comune di Alzate Brianza ha realizzato, a propria cura e spese, un parcheggio pubblico (certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 30/12/1991); il parcheggio realizzato, delimitato da aiuole e cordonatura in cemento, pavimentato in conglomerato bituminoso, dotato di sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, illuminato con impianto di pubblica illuminazione, la cui gestione e manutenzione è in carico al Comune, ancorché non ancora ceduto formalmente al Comune è da considerarsi assoggettato ad uso pubblico. Infatti l’area è usata ad opera della collettività e pertanto il bene viene ad assumere le caratteristiche intrinseche analoghe a quelle di un bene demaniale (art. 825 del Codice Civile)”;
- l’installazione della stazione radio base de qua limita il «fine collettivo» dell’area. Infatti non è possibile limitare o comprimere la natura di «opera di urbanizzazione» dei parcheggi. La rivendicazione di un uso riservato di una porzione dell’area prevista nel progetto non può rientrare nella logica dominicale né in quella funzionale (che preclude la sottrazione all’uso generale delle opere di urbanizzazione, specie nei casi in cui i parcheggi risultano realizzati a soddisfazione dei necessari standard urbanistici imposti dalla legge)”.
1.2 A seguito delle osservazioni presentate da LI, il Comune ha comunicato, in data 18 febbraio 2023, il provvedimento prot. n. 661/SUAP del 18 febbraio 2023 recante il diniego definitivo basato sulle medesime ragioni già oggetto di preavviso.
2. Con ricorso notificato il 19 aprile 2023 e depositato in pari data LI ha impugnato dinanzi al T.A.R per la Lombardia – sede di Milano, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:
- il provvedimento del S.U.A.P. “I Gelsi” del Comune di Alzate Brianza prot. n. 663/SUAP del 18 febbraio 2023;
- la nota del Comune di Alzate Brianza prot. n. 661/SUAP del 18 febbraio 2023, come richiamata nel provvedimento del SUAP “I Gelsi” del 18 febbraio 2023;
- il provvedimento del Comune di Alzate Brianza prot. n. 451/SUAP del 6 febbraio 2023;
- l'art. 40, comma 13, delle Regole di attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, approvato con delibera del Consiglio del Comune di Alzate Brianza n. 18 del 22 luglio 2013, come modificate dalla variante di giugno del 2017;
- tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
2.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha indicato i seguenti motivi:
1) indebito diniego in ragione della destinazione dell’area di installazione dell’impianto: violazione e falsa applicazione dell’art. 97 costituzione, degli artt. 43 e ss. d.lgs. 259/2003, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. difetto di istruttoria e motivazione. incompetenza ;
2) sulla mancata indicazione di una localizzazione alternativa dell’impianto da parte del comune: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 43 e ss. d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. difetto di istruttoria e motivazione. incompetenza .
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha:
- dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum spiegato da EA MA, proprietario del terreno su cui l’opera dovrebbe essere realizzata;
- respinto nel merito il ricorso.
4. Con ricorso notificato il 4 novembre 2024 e depositato il 5 novembre 2024 LI ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
4.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) sull’indebito diniego in ragione della destinazione dell’area di installazione dell’impianto: error in iudicando. omessa pronuncia. violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 14-bis e 17-bis della legge n. 241/1990, degli art. 43 e ss. d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. difetto di istruttoria e motivazione. incompetenza ;
2) sulla mancata indicazione di una localizzazione alternativa dell’impianto da parte del comune: omessa pronuncia. violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e ss. del d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 8 e 14 della legge n. 36/2001. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. difetto di istruttoria e motivazione .
5. In data 7 gennaio 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Alzate Brianza chiedendo la reiezione del gravame.
6. Il 31 ottobre 2025 il Comune ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a.
7. Il 13 novembre 2025 LI ha depositato memorie in replica.
8. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale è stata dedotta l’illegittimità dei provvedimenti gravati in prime cure laddove hanno rilevato che l’impianto di che trattasi sarebbe:
- incompatibile con la destinazione a parcheggio del sito di installazione;
- collocato in una zona assoggettata ad uso pubblico.
In particolare, si evidenzia che il primo giudice avrebbe confermato la legittimità di un diniego disposto dal Comune unicamente sulla base di una aprioristica incompatibilità tra l’impianto e la destinazione a parcheggio dell’area di installazione, a tal fine ritenendo superflua e irrilevante qualsiasi valutazione in concreto sulla compatibilità dell’Impianto con la destinazione del sito di inserimento, dando altresì per assunta la sussistenza della destinazione a standard urbanistico dell’area in questione.
2.1 Quanto al primo profilo relativo alla incompatibilità con la destinazione a parcheggio del sito di installazione, parte appellante deduce che la posizione del T.A.R. e del Comune sarebbe manifestamente erronea nella parte in cui si fonda su una incompatibilità a priori tra l’installazione dell’Impianto e una determinata destinazione urbanistica dell’area in questione, senza svolgere alcuna valutazione in concreto al riguardo. In proposito si evoca un precedente di questa Sezione (Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio 2024, n. 5890) che ha dichiarato l’illegittimità di un provvedimento con cui un Comune si era opposto a priori all’installazione di una stazione radio base della stessa LI per il solo fatto che la stessa fosse ubicata in un’area destinata a parcheggio, senza motivare le ragioni di tale presunta incompatibilità.
Osserva ancora parte appellante che detto arresto si inserisce del consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce che l’installazione di una stazione radio base è compatibile con qualsiasi zona e destinazione del territorio comunale, in ragione della sua qualificazione come opera di urbanizzazione primaria (art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003) destinata alla fornitura di un servizio di pubblica utilità come quello della telefonia mobile (art. 51 d.lgs. n. 259/2003)
Si aggiunge che, nel caso di specie, l’art. 22 delle Regole di attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. del Comune stesso prevede espressamente che “Le attrezzature al servizio delle reti tecnologiche (elettrica, telefonica, acquedotto, fognatura, gas metano), comprese le cabine secondarie di trasformazione, sono ammesse in tutti gli ambiti del territorio comunale e non vengono considerate ai fini del rispetto degli indici degli ambiti omogenei”.
Inoltre, secondo parte appellante, la presenza di una stazione radio base in un’area di parcheggio non inciderebbe per definizione o potrebbe limitare in alcun modo l’utilizzo dell’area di installazione come parcheggio. Ciò è una diretta conseguenza del fatto che le stazioni radio base hanno, come noto, una struttura filiforme e che si sviluppa in altezza, determinando quindi un’occupazione minima del suolo, che nel caso di specie non impedirebbe od ostacola la fruizione della ben più ampia area di parcheggio.
2.2 Quanto al secondo profilo relativo alla destinazione ad uso pubblico dell’area, parte appellante deduce che l’affermazione del T.A.R. secondo cui “il territorio [è] già integralmente conformato e l’antenna in progetto [è] incompatibile con le altre opere di urbanizzazione presenti nel sito” sarebbe errata atteso che, dalla documentazione versata in atti emergerebbe che l’area di installazione dell’impianto non è di proprietà pubblica, né asservita ad uso pubblico, come dimostrato dal fatto che né la visura catastale, né le ispezioni ipotecarie eseguite sull’area oggetto di intervento contengono riferimenti al presunto atto di cessione a standard che richiama il Comune nei propri scritti difensivi (Comune che avrebbe riconosciuto espressamente di non essere proprietario dell’area oggetto di intervento – così nella missiva del 22 aprile 2024 inviata al sig. EA con la quale si richiedeva al privato la cessione dell’area medesima).
3. Le suddette doglianze non colgono nel segno.
L’indubbia peculiarità del caso di specie vale a rendere inconferente il richiamo operato da parte appellante ai precedenti di questa Sezione e rende, invece, condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
Infatti, nella vicenda che occupa non viene in rilievo un’astratta ovvero futura destinazione funzionale dell’area alla soddisfazione di un interesse pubblico (come nella fattispecie decisa in Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio 2024, n. 5890 la quale si riferisce ad un parcheggio “realizzando”), ma una situazione in cui sulla area richiesta risulta già compiutamente realizzata un’altra opera di urbanizzazione.
Ne discende che l’installazione dell’impianto di che trattasi avrebbe come effetto di frustrare una destinazione già in essere.
In particolare, l’area in questione è classificata nel vigente P.G.T. in “Ambiti per Servizi di interesse generale – P Parcheggi” ed è indicata nel titolo edilizio n. C/16/87 rilasciato il 20 aprile 1988 alla Società San Paolo S.n.c. di ER e VE TI come “area ceduta a standard” (doc. 15 della produzione in primo grado del Comune del 17 maggio 2023). Ma soprattutto su di essa l’amministrazione comunale ha già realizzato, a propria cura e spese in forza di delibera C.C. n. 84 del 17 marzo 1990 n. 84, un parcheggio pubblico, come da certificato di regolare esecuzione sottoscritto il 30 dicembre 1991 (doc. 18 della produzione in primo grado del Comune del 17 maggio 2023), la cui gestione e manutenzione è in carico al Comune stesso.
In questa prospettiva appare, peraltro, irrilevante che il Comune non risulti formalmente proprietario dell’area assumendo, per converso, importanza che sulla stessa insista, da più di un ventennio, un parcheggio, essendo ciò sufficiente ad integrare la sua destinazione, in concreto, ad uso pubblico.
3.1 L’area di che trattasi risulta dunque, quantomeno de facto , conformata e destinata, nella sua integralità, a parcheggio con la conseguenza che la realizzazione dell’antenna la sottrarrebbe, anche solo in parte, a tale uso pubblico con conseguente lesione dei connessi standard.
Più segnatamente gli stalli sacrificati sarebbero quelli posizionati nell’angolo sud del parcheggio (v. tavola allegata alla Relazione paesistica del progetto, doc. 6 della produzione in primo grado del Comune del 17 maggio 2023, e immagine di copertina dell’Analisi di Impatto Elettromagnetico, doc. 3 della medesima produzione – pag. 10 in particolare).
3.2 Le considerazioni che precedono mettono fuori fuoco il richiamo, pure operato da parte appellante, all’art. 22 delle Regole di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T., le quali si limitano a stabilire la compatibilità dell’installazione delle “attrezzature al servizio delle reti tecnologiche” con ogni tipizzazione urbanistica, ma non autorizzano certo con ciò a frustrare a posteriori la diversa concreta destinazione già impressa ad una determina area.
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il secondo motivo del ricorso di primo grado promosso da LI, avente ad oggetto alla mancata indicazione di una possibile localizzazione alternativa all’Impianto.
Secondo il T.A.R.:
- “non rileva il fatto che nel giugno 2022 LI avesse chiesto al Comune una localizzazione su area pubblica per la propria antenna, poiché non è oggetto del provvedimento impugnato la legittimità dell’affermata «inerzia» del Comune, avverso la quale la società non ha proposto ricorso”;
- non sarebbe ravvisabile nell’art. 40 del Piano delle Regole “un obbligo del Comune di reperire gli spazi per l’installazione delle antenne. Piuttosto, è consentito alle Regioni di individuare criteri localizzativi ed è vietato introdurre limitazioni consistenti in criteri distanziali e generici […], fattispecie tutte che non ricorrono nel caso in esame”.
Secondo parte appellante dette statuizioni non sarebbero condivisibili in quanto:
- il silenzio serbato dall’amministrazione comunale che LI non ha impugnato non sarebbe inquadrabile in un formale procedimento (tant’è che la richiesta di LI sarebbe anteriore alla presentazione dell’istanza di autorizzazione all’installazione dell’Impianto), ma sarebbe invece indicativo dell’illegittimità del diniego da parte dell’Amministrazione che, pur a fronte delle richieste (e dei solleciti) di LI, non ha reso disponibile alcuna localizzazione alternativa;
- la valutazione sulla possibile concessione di una deroga costituirebbe uno specifico obbligo a carico del Comune che, nel caso di specie, non ha invece fornito alcun riscontro.
4.1 La doglianza è infondata.
Quello serbato dal Comune sull’istanza di localizzazione su area pubblica dell’impianto avanzata dalla società appellante è un’inerzia in senso tecnico ex art. 2 della l. n. 241 del 1990 formatasi su un formale atto di impulso da cui è scaturito un autonomo procedimento amministrativo (distinto da quello poi attivato con la successiva istanza di autorizzazione). Ne discende che era onere del privato insorgere avverso tale comportamento proponendo i mezzi all’uopo predisposti dall’ordinamento (e, anzitutto, sussistendone le condizioni, l’azione ex art. 31 c.p.a.).
5. Per le ragioni esposte l’appello è infondato e va respinto.
6. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 26 c.p.a. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante LI IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore del Comune di Alzate Brianza, in persona del Sindaco pro tempore, della somma di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE De LI, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
NN LL, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN LL | SE De LI |
IL SEGRETARIO