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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 320 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] in data [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Catalano, presso il cui studio a Palermo, via
Galletti n. 111, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Aiello, presso il cui studio a Bagheria (PA), via
Consolare n. 17, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 22/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 07/09/1991 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra riportato.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/03/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 9044/2023, emesso da questo Tribunale in data 30-31/10/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso del
22/01/2025, con cui, in particolare hanno chiesto soltanto la pronuncia di status e la conferma delle condizioni della separazione, che si riportano integralmente:
“- I coniugi vivranno separati secondo legge e resteranno liberi di stabilire la propria residenza, ove riterranno opportuno con il solo obbligo di comunicarsi a mezzo racc. A.R. le eventuali variazioni di domicilio e ciò anche ai fini del recapito e delle eventuali comunicazioni che si dovessero rendere necessarie;
- I coniugi si danno atto di non avere nulla a che pretendere l'un l'altro da adesso in poi;
- i coniugi si danno atto, altresì, di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale;
- I coniugi, fin d'ora, prestano il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti per
l'estero, sia per turismo che per lavoro o della carta d'identità valida per l'espatrio, e la presente potrà servire come nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli”.
I figli nati dall'unione coniugale (1993), (1995) e (1999) sono tutti Per_1 Per_2 Per_3
ampiamente maggiorenni.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 07/09/1991 da , nato a [...] in data [...] Parte_1
( e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
28/05/1968 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
22/01/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto
2 di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 234, parte II, serie A, dell'anno 1991).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 14/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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