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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/10/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA rapporto di agenzia, recesso per giusta causa,
In nome del Popolo italiano restituzione importi corrisposti a titolo di minimo provvigionale
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco ED, nella causa civile n. 138/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(già s.p.a.) (avv.ti Elisa Nembri e Parte_1 Parte_2
BI Poggiali)
- ricorrente contro
(avv.ti Francesca Polenzani e Fabrizio Foiani) CP_1
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno 14.10.2025
SENTENZA
1. (già si è rivolta a questo Parte_1 Parte_2 Pt_1
Tribunale, con ricorso depositato il 9.2.2023, per ottenere la condanna di CP_1
a corrisponderle l'importo di € 40.000,00 o il diverso importo ritenuto di
[...] giustizia, da maggiorarsi con interessi decorrenti dal 17.9.2021 al saldo. Ha riferito di svolgere attività di erogazione del credito e gestione del risparmio, avvalendosi, fra l'altro, di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con cui stipula contratti di agenzia e che un rapporto contrattuale di questo tipo è stato stipulato con il a decorrere dal 29.3.2021. Ha precisato che CP_1
l'accordo prevedeva l'erogazione di un importo mensile di € 8.000,00 per i primi
36 mesi a titolo di c.d. minimo provvigionale per incentivare la promozione degli affari ed allegato di avere versato al resistente, a detto titolo, la somma netta di € 40.000,00 e di avergliene chiesto la restituzione con la nota del 17.9.2021, con la quale ha intimato il recesso per giusta causa in conseguenza della cancellazione del all'albo nazionale dei consulenti finanziari. CP_1
La società preponente ha argomentato, in diritto, che, secondo le disposizioni contrattuali pattuite, il rapporto di agenzia doveva avere una durata minima di
72 mensilità e che, in qualunque ipotesi di recesso dell'agente o in caso di recesso della preponente motivato da giusta causa, a carico del primo sussisteva l'obbligo di rimborsare alla seconda le somme incassate a titolo di minimo provvigionale ed ha dedotto l'esistenza in concreto di questo diritto ai sensi degli artt. 5.1, lett. g, 5.4, 21 e 22 del contratto in ragione della cancellazione dall'albo che impediva al LP di proseguire la propria attività come consulente.
2. Costituitosi con memoria depositata il 30.1.2024, il ha confutato il CP_1 fondamento della pretesa della preponente, negando la sussistenza in fatto e in diritto di una giusta causa di interruzione del rapporto, in quanto, a suo dire, la cancellazione dall'albo dei consulenti era avvenuta transitoriamente per una dimenticanza di pagamento della quota di iscrizione da parte sua e, pertanto, in assenza di qualunque inadempimento, tantomeno grave o colposo dei propri obblighi contrattuali, rimarcando che la fiducia tra le parti non poteva essere e non era, nei fatti, venuta meno, visto che la ricorrente, pochi giorni dopo la cessazione, gli aveva formulato una proposta contrattuale per l'instaurazione di un altro rapporto di agenzia economicamente penalizzante rispetto alla situazione precedente. Ha contestato, inoltre, che sussistessero i presupposti della clausola risolutiva espressa a suo dire pure invocata nella comunicazione della sia perché non esisteva, a monte, CP_2 giusta causa di interruzione del rapporto, sia perché, in radice, la clausola in materia di rimborso era inefficace per omessa sottoscrizione ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c. ed ha allegato, in ogni caso, che un'eventuale risoluzione avrebbe avuto effetto ex nunc e non lo avrebbe privato del diritto di trattenere le somme già ricevute.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 9.2.2024 la causa è stata discussa dai procuratori delle parti richiamando le precedenti difese e, fra l'altro, la difesa della ricorrente ha contestato l'affermazione del resistente
22 secondo cui quest'ultimo avrebbe reso noto al suo referente di avere dimenticato di pagare la quota di iscrizione e del rischio di imminente cancellazione dall'albo, ricevendo rassicurazioni ed ha formulato sul punto istanze di prova.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni, avvenuta all'udienza del 17.5.2024 e successivamente rinviata per la discussione previo scambio di note.
3.1 Nelle note depositate il 26.9.2025 la ricorrente ha ribadito la fondatezza della pretesa di rimborso per le ragioni esposte, a suo dire rafforzate dall'esito della prova testimoniale, che avrebbe dimostrato che la non era stata CP_2 informata dal del problema dell'omesso pagamento e poi della CP_1 cancellazione dall'albo, bensì aveva appreso quest'ultima circostanza tramite accertamento eseguito ad iniziativa dei propri organismi di controllo.
3.2 Nelle note depositate il 25.9.25 il resistente ha riaffermato di non avere commesso alcuna inadempienza, tantomeno così grave da determinare la dissoluzione del rapporto fiduciario, come dimostrato dalla nuova proposta contrattuale fortemente peggiorativa che la preponente gli ha inviato il
28.9.2021 pochi giorni dopo l'intimazione del recesso, ha osservato che la prova testimoniale non ha fatto emergere dati rilevanti ed ha negato che sussistano i presupposti della clausola risolutiva espressa e della “risoluzione facoltativa” a suo dire pure invocate dalla società preponente nella lettera di recesso. Ha aggiunto che, in ogni caso, la pretesa restitutoria è infondata perché il rimborso non è regolato dal contratto, sicché devono applicarsi “…i principi generali in tema di operatività della clausola risolutiva espressa a cui consegue, nell'ipotesi di contratti ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione del contratto ex nunc con conseguente irripetibilità delle prestazioni eseguite…” e, da ultimo, ha ribadito l'inefficacia per omessa sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. della clausola contenuta nel punto 5, dell'Allegato 1.
4. Ciò posto, il ricorso è infondato e va respinto per le considerazioni dappresso brevemente esposte.
Con messaggio di posta certificata del 17.9.2021, la preponente ha intimato all'agente il recesso contrattuale “per fatto e colpa a Lei imputabili” a
33 decorrere dal 13.9.2021, spiegando di avere appreso che l'organismo di vigilanza aveva adottato un provvedimento di cancellazione del LP dall'albo dei consulenti e della conseguente perdita in capo a quest'ultimo dei requisiti per lo svolgimento di attività di promozione finanziaria dalla data indicata ed accusando il LP di non averla informata della circostanza, come dovuto in osservanza degli obblighi contrattuali. Ha, quindi, invitato l'agente, fra l'altro, a rimborsarle l'importo di € 40.000,00 “…a fronte degli importi a Lei corrisposti a titolo di minimo provvigionale non coperti dalle provvigioni da Lei maturate ai sensi del contratto in oggetto…”.
4.1 E' pacifico tra le parti che il stato cancellato dall'albo nazionale dei CP_1 consulenti finanziari a decorrere dal 13.9.2021 per avere saldato la quota di iscrizione all'albo con due settimane di ritardo rispetto al termine previsto per legge (cfr doc. 7 fasc. res.). La preponente ne ha tratto spunto per recedere dal contratto per causa imputabile all'agente in quanto il suddetto non possedeva più i requisiti previsti dalle norme di settore (art. 31, quarto comma, del d.lgs. 58/1998) e dal contratto individuale (art. 21) e gli ha, per l'effetto, richiesto il rimborso delle somme erogate a titolo di minimo provvigionale (€
8.000,00 mensili) per la parte risultata non coperta da provvigioni effettivamente maturate.
L'art. 4 dell'allegato n. 1 del contratto stipulato tra le parti, cui fa rinvio l'art. 3, prevede, nei limiti di interesse, che “Quale riconoscimento aggiuntivo per promuovere e realizzare il miglior sviluppo degli affari, fatto salvo quanto previsto dall'art.
3.10 del Contratto di Agenzia, la Banca riconoscerà al
Consulente Finanziario un trattamento provvigionale minimo…fino ad un importo massimo complessivo di Euro 288.000,00…al lordo delle trattenute di legge, per un periodo massimo – fermo restando le previsioni dell'art. 15 del
Contratto di Agenzia – di 36…mesi..., corrispondente a quote massime mensili pari a euro 8.000,00…, al lordo delle trattenute di legge…”; il successivo art. 5 stabilisce, sempre nei limiti di interesse, che “Nel caso in cui la cessazione del
Contratto avvenga, per recesso del Consulente Finanziario ovvero per recesso della per giusta causa, anteriormente al termine dei 72 mesi computati CP_2
a partire dal primo giorno del mede successivo a quello di inizio della
44 esecuzione del Contratto di Agenzia medesimo, il Consulente Finanziario dovrà restituire alla , senza necessità di formale richiesta da parte della CP_2 CP_2 stessa, gli importi allo stesso eventualmente già corrisposti a titolo di “Minimo provvigionale”…e gli ulteriori benefit…”.
4.2 Dal punto di vista formale, l'eccezione, sollevata dal resistente, di inefficacia della clausola riportata per omessa specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. va disattesa per l'assorbente ragione che la disposizione in esame trova applicazione ai soli casi di contratti conclusi sulla base di moduli e formulari predisposti unilateralmente da uno dei contraenti al fine di instaurare rapporti negoziali con una indefinita platea di contraenti, non bastando la predisposizione unilaterale di parte o di tutto il regolamento negoziale (e nel caso in esame una negoziazione almeno parziale risulta dalle deduzioni del resistente e dall'integrazione alla lettera di intenti prodotta sub doc. 4 fasc. res. in tema di obbligo di rimborso dell'indennizzo collegato al patto di non concorrenza col precedente datore di lavoro del LP), se destinato ad operare nei rapporti di un singolo contraente (cfr, ex multis, Cass., sez. VI-III,
17073/2013 e sez. lavoro, 4190/2020, quest'ultima pronunciata proprio con riferimento a fattispecie di rapporto contrattuale di agenzia intercorso fra una banca e un promotore finanziario).
Per mero scrupolo di motivazione si aggiunge, pertanto, che il diritto della preponente al rimborso di un importo minimo fisso in caso di recesso anticipato non integra alcuna delle fattispecie di clausole vessatorie indicate dall'art. 1341 c.c., non costituendo, in particolare, un limite alla facoltà di recesso contrattuale che rimane consentito nei termini dell'art. 1750 c.c., trattandosi unicamente di subordinare un meccanismo incentivante sganciato dalla promozione di affari (che costituisce elemento naturale del contratto di agenzia) ad un termine minimo di durata del rapporto, bilanciando così diritti ed obblighi delle parti.
4.3 Dal punto di vista sostanziale, la preponente, nell'economia del sinallagma, ha assunto l'obbligazione di dimensionare il corrispettivo dell'agente ad un livello minimo che prescinde dal numero e dal valore di affari realmente promossi ai sensi degli artt. 1742 e 1748 c.c. allo scopo di incentivare il
55 promovimento dei medesimi in una fase iniziale che si presume, per sua natura, meno produttiva di quelle successive, in cui l'agente può raccogliere i frutti del proprio lavoro di visita alla clientela. In quest'ottica, tuttavia, l'obbligazione è sottoposta alla condizione risolutiva dell'interruzione anticipata del rapporto contrattuale rispetto ad un termine minimo di durata che costituisce la contropartita in favore della preponente dell'incentivo previsto in favore dell'agente. Fa eccezione la fattispecie di recesso intimato dalla in CP_2 assenza di giusta causa, perché, ovviamente, in questo caso la preponente non potrebbe giovarsi di una propria decisione non determinata da un comportamento dell'agente. Tale comportamento deve consistere in un'inadempienza di gravità tale – in applicazione analogica dell'art. 2119 c.c.
– da non consentire la prosecuzione neppure temporanea della relazione e cioè deve essere idonea a far venir meno la fiducia su cui la relazione si basa.
4.4 Prima di verificare in concreto la sussistenza della giusta causa, va chiarito che la preponente ha interrotto il rapporto contrattuale intimando esclusivamente il recesso unilaterale a detto titolo, senza avvalersi di altre fattispecie risolutorie, sicché sono fuori centro i riferimenti fatti ad altri istituti dalla difesa del egli atti di causa. CP_1
4.5 Ciò posto, va osservato che la tesi dell'agente, secondo cui la cancellazione dall'albo dei consulenti finanziari prevista dall'art. 31 del d.lgs. n.
58/1998 non costituirebbe inadempienza di alcun obbligo contrattuale, sicché il recesso sarebbe illegittimo già in astratto e cioè prescindendo dalle circostanze del caso concreto, è manifestamente infondata. Nel contratto di agenzia si legge, infatti, (le enfasi sono apposte dallo scrivente in questa sede) che: (premesse) “…La intende avvalersi della collaborazione di CP_2 consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, in forza di appositi contratti di agenzia…Il Consulente finanziario dichiara ed attesta di essere iscritto all'BO
Unico dei Consulenti Finanziari (già BO Unico dei Promotori Finanziari) di cui all'art. 31, comma 4, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), alla sezione dedicata ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, con delibera di iscrizione CONSOB/APF/OCF n. 11357 del 28/04/1998 di non trovarsi nello stato di sospensione e/o radiazione dal predetto BO e/o impossibilitato all'esercizio
66 dell'offerta fuori sede dei Prodotti per altre cause ostative e di non avere in corso con la competente Autorità di Vigilanza alcuna delle procedure sanzionatorie previste nel TUF e nella Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre
2007 (il “Regolamento Intermediari”), o altri eventuali procedimenti civili, penali
o amministrativi che abbiano rilevanza con l'oggetto del contratto…”, all'art. 5
(obblighi del consulente finanziario), che “Il Consulente Finanziario deve: a) rispettare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e di intermediario assicurativo;…” nonché: “…g comunicare immediatamente alla Banca ogni causa sopravvenuta che impedisca la regolare prosecuzione nello svolgimento dell'attività oggetto del Contratto, ovvero il venir meno di uno o più requisiti previsti per l'iscrizione all'BO Unico dei Consulenti Finanziari e/o al
RUI…”.
Pertanto, il era tenuto, in base alla legge e per effetto delle clausole CP_1 contrattuali che gli obblighi di legge richiamavano, ad ottemperare le disposizioni legali e regolamentari, ivi comprese quelle afferenti al pagamento della quota di iscrizione, che gli consentivano di svolgere l'attività di consulente finanziario oggetto dell'incarico affidatogli ed è del tutto ovvio che l'inosservanza di dette disposizioni, implicante la perdita dell'abilitazione, costituiva inadempimento contrattuale grave perché preclusivo della possibilità di espletare l'attività oggetto dell'incarico.
Per quanto attiene agli obblighi informativi, le deposizioni testimoniali hanno riscontrato la versione dei fatti esposta dalla ricorrente, non essendo emersa prova del fatto che il avesse avvisato la preponente del problema CP_1 dell'omesso saldo della quota prima dell'adozione del provvedimento di cancellazione ed essendo stato confermato che la ebbe notizia della CP_2 cancellazione dall'albo non dal diretto interessato, bensì dagli organi di vigilanza (cfr deposizioni dei testi e rese all'udienza del Tes_1 Tes_2
17.5.2024).
4.6 Orbene, secondo il paradigma dell'art. 2119 c.c., “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è
a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo
77 indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto….”. Si tratta, cioè, di verificare, con riferimento alle circostanze del caso concreto, la sussistenza di un inadempimento contrattuale che, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione neppure temporanea della relazione e cioè, con una valutazione
“accentuativa” (cfr, ad es. Cass., sez. lavoro, 5280/2013) rispetto all'inadempimento di non scarsa importanza indicato nell'art. 1455 c.c., di riscontrare una situazione di dissoluzione dell'elemento fiduciario su cui riposa il rapporto contrattuale di lavoro, di talché il contraente (datore di lavoro, in questo caso preponente), alla luce dell'accaduto, da valutare anche in base all'intensità del dolo e al grado della colpa nonché tenendo conto del grado di affidamento richiesto dalle mansioni disimpegnate, non sia più in grado di confidare nell'adempimento futuro delle obbligazioni da parte del prestatore di lavoro (in questo caso agente).
Secondo l'orientamento costantemente espresso dal S.C., il concetto di giusta causa così elaborato può essere applicato anche all'interruzione unilaterale del rapporto di agenzia, seppur con i temperamenti dovuti alla diversa natura della relazione, che impongono una valutazione più ampia della fiducia, in favore del recedente: “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art.
2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.” (Cass., sez. lavoro, 29290/19; cfr anche, id, 11728/2014).
Ciò posto, il giudizio sulla gravità dell'inadempimento deve essere espresso ponderando il rilievo oggettivo della condotta serbata dall'agente rispetto all'interesse della preponente con l'aspetto soggettivo, che si concretizza nelle
88 condotte tenute dalle parti e nelle valutazioni che queste esprimono, anche implicitamente, in ordine al grado di importanza della lesione subìta nell'economia del sinallagma. Costante, sulla doverosità di tale duplice binario di valutazione dell'inadempimento, è l'orientamento espresso dal S.C.: “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità.” (Cass., sez. III, 22346/2014) “…questa Corte ha giù più volte evidenziato — e va qui ribadito — che «lo scioglimento del contratto per inadempimento - salvo che la risoluzione operi di diritto - consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguarda all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione
99 mancata o ritardata (Cass. n. 1773 del 07/02/2001; n. 7083 del 28/03/2006; n.
22346 del 22/10/2014; n. 10995 del 27/05/2015)…” (Cass., sez. VI-III, 8220/2021).
Stanti tali premesse, l'indiscutibile gravità, sul versante oggettivo dell'equilibrio sinallagmatico, dell'inerzia del nella cura della propria posizione, che ne CP_1 ha causato la perdita temporanea del titolo abilitativo indispensabile al fine di espletare l'incarico affidatogli per il tempo necessario a perfezionare una nuova iscrizione, è fortemente attenuata dalla valutazione espressa dalla preponente, che, soltanto undici giorni dopo l'intimazione del recesso, nella consapevolezza della possibilità di una nuova iscrizione all'albo, ha inviato al una proposta per la stipulazione di un nuovo contratto di agenzia, che CP_1 quest'ultimo ha legittimamente declinato, ritenendo le condizioni economiche peggiorative rispetto al rapporto appena cessato. Tale contegno dimostra, ad avviso di chi scrive, in modo assolutamente inequivocabile, che la preponente
(e di qui l'indispensabile vaglio della gravità sotto il profilo soggettivo) ha dimostrato, per facta concludentia, di non reputare affatto che la perdita del titolo, peraltro solamente temporanea e affrontabile con una nuova iscrizione, fosse inadempienza così grave da legittimare l'improseguibilità anche temporanea della relazione, tanto da proporre di riallacciare la medesima immediatamente, seppure attraverso un nuovo regolamento negoziale parzialmente diverso dal precedente.
5. Alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, i presupposti della giusta causa di recesso non sussistono e, di conseguenza, la domanda di condanna del resistente al rimborso del c.d. minimo provvigionale è infondata, visto il disposto dell'art. 5 dell'allegato 1 al contratto di agenzia che – regolando espressamente le conseguenze dell'interruzione del rapporto prima del termine di durata minima pattuita di 72 mesi – subordina il diritto della CP_2 preponente al rimborso degli importi erogati a titolo di minimo provvigionale al recesso intimato dalla stessa per giusta causa o all'interruzione del rapporto comunicata unilateralmente dall'agente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate ai sensi del
D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore e dell'impegno professionale
1100 richiesto dalla controversia alla luce degli incombenti effettivamente disimpegnati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 5.500,00 per compenso professionale, oltre r.f.
15%, IVA e CAP come per legge.
Perugia, il 14.10.2025
IL GIUDICE
Marco ED
1111
In nome del Popolo italiano restituzione importi corrisposti a titolo di minimo provvigionale
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco ED, nella causa civile n. 138/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(già s.p.a.) (avv.ti Elisa Nembri e Parte_1 Parte_2
BI Poggiali)
- ricorrente contro
(avv.ti Francesca Polenzani e Fabrizio Foiani) CP_1
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno 14.10.2025
SENTENZA
1. (già si è rivolta a questo Parte_1 Parte_2 Pt_1
Tribunale, con ricorso depositato il 9.2.2023, per ottenere la condanna di CP_1
a corrisponderle l'importo di € 40.000,00 o il diverso importo ritenuto di
[...] giustizia, da maggiorarsi con interessi decorrenti dal 17.9.2021 al saldo. Ha riferito di svolgere attività di erogazione del credito e gestione del risparmio, avvalendosi, fra l'altro, di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con cui stipula contratti di agenzia e che un rapporto contrattuale di questo tipo è stato stipulato con il a decorrere dal 29.3.2021. Ha precisato che CP_1
l'accordo prevedeva l'erogazione di un importo mensile di € 8.000,00 per i primi
36 mesi a titolo di c.d. minimo provvigionale per incentivare la promozione degli affari ed allegato di avere versato al resistente, a detto titolo, la somma netta di € 40.000,00 e di avergliene chiesto la restituzione con la nota del 17.9.2021, con la quale ha intimato il recesso per giusta causa in conseguenza della cancellazione del all'albo nazionale dei consulenti finanziari. CP_1
La società preponente ha argomentato, in diritto, che, secondo le disposizioni contrattuali pattuite, il rapporto di agenzia doveva avere una durata minima di
72 mensilità e che, in qualunque ipotesi di recesso dell'agente o in caso di recesso della preponente motivato da giusta causa, a carico del primo sussisteva l'obbligo di rimborsare alla seconda le somme incassate a titolo di minimo provvigionale ed ha dedotto l'esistenza in concreto di questo diritto ai sensi degli artt. 5.1, lett. g, 5.4, 21 e 22 del contratto in ragione della cancellazione dall'albo che impediva al LP di proseguire la propria attività come consulente.
2. Costituitosi con memoria depositata il 30.1.2024, il ha confutato il CP_1 fondamento della pretesa della preponente, negando la sussistenza in fatto e in diritto di una giusta causa di interruzione del rapporto, in quanto, a suo dire, la cancellazione dall'albo dei consulenti era avvenuta transitoriamente per una dimenticanza di pagamento della quota di iscrizione da parte sua e, pertanto, in assenza di qualunque inadempimento, tantomeno grave o colposo dei propri obblighi contrattuali, rimarcando che la fiducia tra le parti non poteva essere e non era, nei fatti, venuta meno, visto che la ricorrente, pochi giorni dopo la cessazione, gli aveva formulato una proposta contrattuale per l'instaurazione di un altro rapporto di agenzia economicamente penalizzante rispetto alla situazione precedente. Ha contestato, inoltre, che sussistessero i presupposti della clausola risolutiva espressa a suo dire pure invocata nella comunicazione della sia perché non esisteva, a monte, CP_2 giusta causa di interruzione del rapporto, sia perché, in radice, la clausola in materia di rimborso era inefficace per omessa sottoscrizione ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c. ed ha allegato, in ogni caso, che un'eventuale risoluzione avrebbe avuto effetto ex nunc e non lo avrebbe privato del diritto di trattenere le somme già ricevute.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 9.2.2024 la causa è stata discussa dai procuratori delle parti richiamando le precedenti difese e, fra l'altro, la difesa della ricorrente ha contestato l'affermazione del resistente
22 secondo cui quest'ultimo avrebbe reso noto al suo referente di avere dimenticato di pagare la quota di iscrizione e del rischio di imminente cancellazione dall'albo, ricevendo rassicurazioni ed ha formulato sul punto istanze di prova.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni, avvenuta all'udienza del 17.5.2024 e successivamente rinviata per la discussione previo scambio di note.
3.1 Nelle note depositate il 26.9.2025 la ricorrente ha ribadito la fondatezza della pretesa di rimborso per le ragioni esposte, a suo dire rafforzate dall'esito della prova testimoniale, che avrebbe dimostrato che la non era stata CP_2 informata dal del problema dell'omesso pagamento e poi della CP_1 cancellazione dall'albo, bensì aveva appreso quest'ultima circostanza tramite accertamento eseguito ad iniziativa dei propri organismi di controllo.
3.2 Nelle note depositate il 25.9.25 il resistente ha riaffermato di non avere commesso alcuna inadempienza, tantomeno così grave da determinare la dissoluzione del rapporto fiduciario, come dimostrato dalla nuova proposta contrattuale fortemente peggiorativa che la preponente gli ha inviato il
28.9.2021 pochi giorni dopo l'intimazione del recesso, ha osservato che la prova testimoniale non ha fatto emergere dati rilevanti ed ha negato che sussistano i presupposti della clausola risolutiva espressa e della “risoluzione facoltativa” a suo dire pure invocate dalla società preponente nella lettera di recesso. Ha aggiunto che, in ogni caso, la pretesa restitutoria è infondata perché il rimborso non è regolato dal contratto, sicché devono applicarsi “…i principi generali in tema di operatività della clausola risolutiva espressa a cui consegue, nell'ipotesi di contratti ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione del contratto ex nunc con conseguente irripetibilità delle prestazioni eseguite…” e, da ultimo, ha ribadito l'inefficacia per omessa sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. della clausola contenuta nel punto 5, dell'Allegato 1.
4. Ciò posto, il ricorso è infondato e va respinto per le considerazioni dappresso brevemente esposte.
Con messaggio di posta certificata del 17.9.2021, la preponente ha intimato all'agente il recesso contrattuale “per fatto e colpa a Lei imputabili” a
33 decorrere dal 13.9.2021, spiegando di avere appreso che l'organismo di vigilanza aveva adottato un provvedimento di cancellazione del LP dall'albo dei consulenti e della conseguente perdita in capo a quest'ultimo dei requisiti per lo svolgimento di attività di promozione finanziaria dalla data indicata ed accusando il LP di non averla informata della circostanza, come dovuto in osservanza degli obblighi contrattuali. Ha, quindi, invitato l'agente, fra l'altro, a rimborsarle l'importo di € 40.000,00 “…a fronte degli importi a Lei corrisposti a titolo di minimo provvigionale non coperti dalle provvigioni da Lei maturate ai sensi del contratto in oggetto…”.
4.1 E' pacifico tra le parti che il stato cancellato dall'albo nazionale dei CP_1 consulenti finanziari a decorrere dal 13.9.2021 per avere saldato la quota di iscrizione all'albo con due settimane di ritardo rispetto al termine previsto per legge (cfr doc. 7 fasc. res.). La preponente ne ha tratto spunto per recedere dal contratto per causa imputabile all'agente in quanto il suddetto non possedeva più i requisiti previsti dalle norme di settore (art. 31, quarto comma, del d.lgs. 58/1998) e dal contratto individuale (art. 21) e gli ha, per l'effetto, richiesto il rimborso delle somme erogate a titolo di minimo provvigionale (€
8.000,00 mensili) per la parte risultata non coperta da provvigioni effettivamente maturate.
L'art. 4 dell'allegato n. 1 del contratto stipulato tra le parti, cui fa rinvio l'art. 3, prevede, nei limiti di interesse, che “Quale riconoscimento aggiuntivo per promuovere e realizzare il miglior sviluppo degli affari, fatto salvo quanto previsto dall'art.
3.10 del Contratto di Agenzia, la Banca riconoscerà al
Consulente Finanziario un trattamento provvigionale minimo…fino ad un importo massimo complessivo di Euro 288.000,00…al lordo delle trattenute di legge, per un periodo massimo – fermo restando le previsioni dell'art. 15 del
Contratto di Agenzia – di 36…mesi..., corrispondente a quote massime mensili pari a euro 8.000,00…, al lordo delle trattenute di legge…”; il successivo art. 5 stabilisce, sempre nei limiti di interesse, che “Nel caso in cui la cessazione del
Contratto avvenga, per recesso del Consulente Finanziario ovvero per recesso della per giusta causa, anteriormente al termine dei 72 mesi computati CP_2
a partire dal primo giorno del mede successivo a quello di inizio della
44 esecuzione del Contratto di Agenzia medesimo, il Consulente Finanziario dovrà restituire alla , senza necessità di formale richiesta da parte della CP_2 CP_2 stessa, gli importi allo stesso eventualmente già corrisposti a titolo di “Minimo provvigionale”…e gli ulteriori benefit…”.
4.2 Dal punto di vista formale, l'eccezione, sollevata dal resistente, di inefficacia della clausola riportata per omessa specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. va disattesa per l'assorbente ragione che la disposizione in esame trova applicazione ai soli casi di contratti conclusi sulla base di moduli e formulari predisposti unilateralmente da uno dei contraenti al fine di instaurare rapporti negoziali con una indefinita platea di contraenti, non bastando la predisposizione unilaterale di parte o di tutto il regolamento negoziale (e nel caso in esame una negoziazione almeno parziale risulta dalle deduzioni del resistente e dall'integrazione alla lettera di intenti prodotta sub doc. 4 fasc. res. in tema di obbligo di rimborso dell'indennizzo collegato al patto di non concorrenza col precedente datore di lavoro del LP), se destinato ad operare nei rapporti di un singolo contraente (cfr, ex multis, Cass., sez. VI-III,
17073/2013 e sez. lavoro, 4190/2020, quest'ultima pronunciata proprio con riferimento a fattispecie di rapporto contrattuale di agenzia intercorso fra una banca e un promotore finanziario).
Per mero scrupolo di motivazione si aggiunge, pertanto, che il diritto della preponente al rimborso di un importo minimo fisso in caso di recesso anticipato non integra alcuna delle fattispecie di clausole vessatorie indicate dall'art. 1341 c.c., non costituendo, in particolare, un limite alla facoltà di recesso contrattuale che rimane consentito nei termini dell'art. 1750 c.c., trattandosi unicamente di subordinare un meccanismo incentivante sganciato dalla promozione di affari (che costituisce elemento naturale del contratto di agenzia) ad un termine minimo di durata del rapporto, bilanciando così diritti ed obblighi delle parti.
4.3 Dal punto di vista sostanziale, la preponente, nell'economia del sinallagma, ha assunto l'obbligazione di dimensionare il corrispettivo dell'agente ad un livello minimo che prescinde dal numero e dal valore di affari realmente promossi ai sensi degli artt. 1742 e 1748 c.c. allo scopo di incentivare il
55 promovimento dei medesimi in una fase iniziale che si presume, per sua natura, meno produttiva di quelle successive, in cui l'agente può raccogliere i frutti del proprio lavoro di visita alla clientela. In quest'ottica, tuttavia, l'obbligazione è sottoposta alla condizione risolutiva dell'interruzione anticipata del rapporto contrattuale rispetto ad un termine minimo di durata che costituisce la contropartita in favore della preponente dell'incentivo previsto in favore dell'agente. Fa eccezione la fattispecie di recesso intimato dalla in CP_2 assenza di giusta causa, perché, ovviamente, in questo caso la preponente non potrebbe giovarsi di una propria decisione non determinata da un comportamento dell'agente. Tale comportamento deve consistere in un'inadempienza di gravità tale – in applicazione analogica dell'art. 2119 c.c.
– da non consentire la prosecuzione neppure temporanea della relazione e cioè deve essere idonea a far venir meno la fiducia su cui la relazione si basa.
4.4 Prima di verificare in concreto la sussistenza della giusta causa, va chiarito che la preponente ha interrotto il rapporto contrattuale intimando esclusivamente il recesso unilaterale a detto titolo, senza avvalersi di altre fattispecie risolutorie, sicché sono fuori centro i riferimenti fatti ad altri istituti dalla difesa del egli atti di causa. CP_1
4.5 Ciò posto, va osservato che la tesi dell'agente, secondo cui la cancellazione dall'albo dei consulenti finanziari prevista dall'art. 31 del d.lgs. n.
58/1998 non costituirebbe inadempienza di alcun obbligo contrattuale, sicché il recesso sarebbe illegittimo già in astratto e cioè prescindendo dalle circostanze del caso concreto, è manifestamente infondata. Nel contratto di agenzia si legge, infatti, (le enfasi sono apposte dallo scrivente in questa sede) che: (premesse) “…La intende avvalersi della collaborazione di CP_2 consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, in forza di appositi contratti di agenzia…Il Consulente finanziario dichiara ed attesta di essere iscritto all'BO
Unico dei Consulenti Finanziari (già BO Unico dei Promotori Finanziari) di cui all'art. 31, comma 4, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), alla sezione dedicata ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, con delibera di iscrizione CONSOB/APF/OCF n. 11357 del 28/04/1998 di non trovarsi nello stato di sospensione e/o radiazione dal predetto BO e/o impossibilitato all'esercizio
66 dell'offerta fuori sede dei Prodotti per altre cause ostative e di non avere in corso con la competente Autorità di Vigilanza alcuna delle procedure sanzionatorie previste nel TUF e nella Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre
2007 (il “Regolamento Intermediari”), o altri eventuali procedimenti civili, penali
o amministrativi che abbiano rilevanza con l'oggetto del contratto…”, all'art. 5
(obblighi del consulente finanziario), che “Il Consulente Finanziario deve: a) rispettare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e di intermediario assicurativo;…” nonché: “…g comunicare immediatamente alla Banca ogni causa sopravvenuta che impedisca la regolare prosecuzione nello svolgimento dell'attività oggetto del Contratto, ovvero il venir meno di uno o più requisiti previsti per l'iscrizione all'BO Unico dei Consulenti Finanziari e/o al
RUI…”.
Pertanto, il era tenuto, in base alla legge e per effetto delle clausole CP_1 contrattuali che gli obblighi di legge richiamavano, ad ottemperare le disposizioni legali e regolamentari, ivi comprese quelle afferenti al pagamento della quota di iscrizione, che gli consentivano di svolgere l'attività di consulente finanziario oggetto dell'incarico affidatogli ed è del tutto ovvio che l'inosservanza di dette disposizioni, implicante la perdita dell'abilitazione, costituiva inadempimento contrattuale grave perché preclusivo della possibilità di espletare l'attività oggetto dell'incarico.
Per quanto attiene agli obblighi informativi, le deposizioni testimoniali hanno riscontrato la versione dei fatti esposta dalla ricorrente, non essendo emersa prova del fatto che il avesse avvisato la preponente del problema CP_1 dell'omesso saldo della quota prima dell'adozione del provvedimento di cancellazione ed essendo stato confermato che la ebbe notizia della CP_2 cancellazione dall'albo non dal diretto interessato, bensì dagli organi di vigilanza (cfr deposizioni dei testi e rese all'udienza del Tes_1 Tes_2
17.5.2024).
4.6 Orbene, secondo il paradigma dell'art. 2119 c.c., “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è
a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo
77 indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto….”. Si tratta, cioè, di verificare, con riferimento alle circostanze del caso concreto, la sussistenza di un inadempimento contrattuale che, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione neppure temporanea della relazione e cioè, con una valutazione
“accentuativa” (cfr, ad es. Cass., sez. lavoro, 5280/2013) rispetto all'inadempimento di non scarsa importanza indicato nell'art. 1455 c.c., di riscontrare una situazione di dissoluzione dell'elemento fiduciario su cui riposa il rapporto contrattuale di lavoro, di talché il contraente (datore di lavoro, in questo caso preponente), alla luce dell'accaduto, da valutare anche in base all'intensità del dolo e al grado della colpa nonché tenendo conto del grado di affidamento richiesto dalle mansioni disimpegnate, non sia più in grado di confidare nell'adempimento futuro delle obbligazioni da parte del prestatore di lavoro (in questo caso agente).
Secondo l'orientamento costantemente espresso dal S.C., il concetto di giusta causa così elaborato può essere applicato anche all'interruzione unilaterale del rapporto di agenzia, seppur con i temperamenti dovuti alla diversa natura della relazione, che impongono una valutazione più ampia della fiducia, in favore del recedente: “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art.
2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.” (Cass., sez. lavoro, 29290/19; cfr anche, id, 11728/2014).
Ciò posto, il giudizio sulla gravità dell'inadempimento deve essere espresso ponderando il rilievo oggettivo della condotta serbata dall'agente rispetto all'interesse della preponente con l'aspetto soggettivo, che si concretizza nelle
88 condotte tenute dalle parti e nelle valutazioni che queste esprimono, anche implicitamente, in ordine al grado di importanza della lesione subìta nell'economia del sinallagma. Costante, sulla doverosità di tale duplice binario di valutazione dell'inadempimento, è l'orientamento espresso dal S.C.: “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità.” (Cass., sez. III, 22346/2014) “…questa Corte ha giù più volte evidenziato — e va qui ribadito — che «lo scioglimento del contratto per inadempimento - salvo che la risoluzione operi di diritto - consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguarda all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione
99 mancata o ritardata (Cass. n. 1773 del 07/02/2001; n. 7083 del 28/03/2006; n.
22346 del 22/10/2014; n. 10995 del 27/05/2015)…” (Cass., sez. VI-III, 8220/2021).
Stanti tali premesse, l'indiscutibile gravità, sul versante oggettivo dell'equilibrio sinallagmatico, dell'inerzia del nella cura della propria posizione, che ne CP_1 ha causato la perdita temporanea del titolo abilitativo indispensabile al fine di espletare l'incarico affidatogli per il tempo necessario a perfezionare una nuova iscrizione, è fortemente attenuata dalla valutazione espressa dalla preponente, che, soltanto undici giorni dopo l'intimazione del recesso, nella consapevolezza della possibilità di una nuova iscrizione all'albo, ha inviato al una proposta per la stipulazione di un nuovo contratto di agenzia, che CP_1 quest'ultimo ha legittimamente declinato, ritenendo le condizioni economiche peggiorative rispetto al rapporto appena cessato. Tale contegno dimostra, ad avviso di chi scrive, in modo assolutamente inequivocabile, che la preponente
(e di qui l'indispensabile vaglio della gravità sotto il profilo soggettivo) ha dimostrato, per facta concludentia, di non reputare affatto che la perdita del titolo, peraltro solamente temporanea e affrontabile con una nuova iscrizione, fosse inadempienza così grave da legittimare l'improseguibilità anche temporanea della relazione, tanto da proporre di riallacciare la medesima immediatamente, seppure attraverso un nuovo regolamento negoziale parzialmente diverso dal precedente.
5. Alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, i presupposti della giusta causa di recesso non sussistono e, di conseguenza, la domanda di condanna del resistente al rimborso del c.d. minimo provvigionale è infondata, visto il disposto dell'art. 5 dell'allegato 1 al contratto di agenzia che – regolando espressamente le conseguenze dell'interruzione del rapporto prima del termine di durata minima pattuita di 72 mesi – subordina il diritto della CP_2 preponente al rimborso degli importi erogati a titolo di minimo provvigionale al recesso intimato dalla stessa per giusta causa o all'interruzione del rapporto comunicata unilateralmente dall'agente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate ai sensi del
D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore e dell'impegno professionale
1100 richiesto dalla controversia alla luce degli incombenti effettivamente disimpegnati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 5.500,00 per compenso professionale, oltre r.f.
15%, IVA e CAP come per legge.
Perugia, il 14.10.2025
IL GIUDICE
Marco ED
1111