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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 22 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1838 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, con gli Avv.ti Pier Luigi e Matteo Panici Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Daniela Peri Controparte_1
Appellata
NONCHE'
, con l'Avv. Clotilde Controparte_2
Mazza
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 6535/2023 del
21.6.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 per l'appellante: “in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 6535/2023 pubblicata il 21.06.2023, confermata per quanto attiene al rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da controparte, voglia accogliere le seguenti conclusioni 1. accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 02.02.2014 (o dalla data successiva che si riterrà di giustizia) al 30.06.2019 tra il sig.
e con diritto dell'appellante Parte_1 Controparte_1 all'inquadramento nel IV livello del CCNL Pubblici Esercizi;
2. per l'effetto condannare la ditta appellata, in persona della titolare sig.ra al pagamento in favore del sig. CP_1 della somma di € 87.702,69 o della somma maggiore o minore che vorrà liquidare, Parte_1 anche con valutazione equitativa, per i titoli dedotti nel ricorso e risultanti dal conteggio allegato al presente atto, oltre al completo versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
Con rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e interessi sulle somme rivalutate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a, di entrambi i gradi del giudizio.”; per l'appellata ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Roma, contrariis rejectis dichiarare inammissibile e/o improcedibile ovvero respingere l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6335/2023 - Rg.
1569/2020 perché infondata in fatto ed in diritto. Con condanna del signor al Parte_1 pagamento delle spese processuali del presente giudizio”; per l'appellato : “Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, IN VIA CP_2
PRINCIPALE E NEL MERITO, nel caso in cui dovesse essere riformata la sentenza del
Tribunale, in accoglimento delle ragioni dell'appellante, l' procederà, entro i termini CP_2 prescrizionali, al recupero dei rispettivi contributi evasi, dovuti ex lege per il relativo periodo di competenza ovvero alla richiesta di pagamento delle sanzioni e/o di eventuali ed ulteriori somme che saranno quantificate dall' o dall'eventuale CTU contabile, sempre entro i CP_2 limiti della prescrizione, in rapporto a quanto riconosciuto al Sig. per il rispettivo Parte_1 periodo di riferimento. In ogni caso si chiede la condanna della parte che risulterà soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell' .”. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO aveva evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, quale Parte_1 CP_1 titolare della ditta individuale , deducendo di Controparte_1 avere lavorato alle dipendenze della stessa dal 2.2.2014 al 30.6.2019, data in cui era stato
2 licenziato, senza regolarizzazione e con mansioni riconducibili al IV livello del CCNL
Pubblici Esercizi, senza adeguata retribuzione e dunque maturando crediti a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, festività, ferie, permessi non goduti, TFR, per un totale di euro 87.702,69 oltre alla regolarizzazione contributiva. aveva replicato di non averlo mai avuto alle proprie dipendenze e aveva CP_1 instato per il rigetto della domanda;
in via riconvenzionale, aveva chiesto la condanna del a risarcirla del pregiudizio subito alla propria reputazione e alla propria immagine Pt_1 professionale.
Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso rilevando la carenza della legittimazione passiva della convenuta, dal momento che gli stessi testimoni indotti dal ricorrente, i colleghi ed avevano dichiarato sì che il lavorava nel locale, Controparte_3 Testimone_1 Pt_1 ma anche che prendeva ordini, come tutti loro, da padre di e Persona_1 CP_1 dalla figlia sorella di che invece non lavorava nel locale bensì vi compariva Per_2 CP_1 saltuariamente.
Il Tribunale ha anche respinto la domanda riconvenzionale per la sua genericità e per l'impossibilità di configurare un danno all'immagine o reputazionale scaturiti dalla mera decisione di agire in giudizio a tutela del proprio diritto.
In definitiva (assorbita dal tenore della decisione ogni questione con l' ), sia il ricorso CP_2 che la domanda riconvenzionale sono stati respinti e le spese di lite interamente compensate fra tutte le parti. ha appellato la sentenza. Resiste la ditta già convenuta, che preliminarmente Parte_1 eccepisce l'inammissibilità del gravame. L' si è costituito anche nel presente grado. CP_2
Con ordinanza del 18.12.2025, il Collegio ha invitato l'appellante a depositare conteggi delle spettanze considerate dovute sulla scorta dei parametri (periodo di lavoro, inquadramento, orario, percepito, indennità ed emolumenti dovuti) individuati dal Collegio medesimo come congrui rispetto al rapporto come emerso dagli atti di causa, inclusa l'istruttoria svolta in primo grado.
Depositati i conteggi, contestati con memoria di parte appellata del 30.5.2025, all'odierna udienza, alla presenza dei difensori delle parti (che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe), la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Occorre prendere le mosse dall'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata quale titolare della ditta ”: essa è CP_1 Controparte_1 infondata. Ritiene l'appellata che l'appello non abbia “alcuna ragionevole probabilità di essere accolto secondo una valutazione prognostica operata dal Giudice per mancanza di fumus boni iuris anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., novellato, mancando il “percorso logico giuridico alternativo a quello di primo grado”.
Ma così non è: l'appello, come vedremo, è fondato nel merito per quanto di ragione e dunque, a fortiori, esso è assistito da elementi in fatto ed in diritto che già prima facie conducono al superamento di eventuali filtri decisionali, che peraltro non possono spingersi sino a negare l'accesso alla giustizia: la parte appellante ha infatti posto il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. In altre parole, a giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
Passando al merito dell'appello, con un primo motivo di appello deduce l'erronea Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie con riguardo all'individuazione del legittimato passivo: i familiari da cui è emerso che prendesse ordini il ricorrente erano infatti niente altro che dei preposti della titolare (artt. 2094 e 2082 c.c.), essendo ben possibile per il titolare di una ditta individuale di avvalersi di altri collaboratori per gestire l'impresa senza che questi ultimi diventino, per ciò solo, i datori di lavoro dei dipendenti. Ed infatti dalla visura camerale emerge che la sede legale della ditta è nel luogo ove il ha lavorato, in Largo Pt_1 degli Oschi 22 A/B/C.
Con un secondo motivo di appello si censura l'omessa valutazione delle prove che hanno fatto emergere la sussistenza di tutte le caratteristiche della subordinazione (artt. 116 c.p.c. e
2094 c.c.), sottolineando in particolare:
- le foto del ricorrente al lavoro, allegate al ricorso, una delle quali pubblicata sui social proprio da con riferimento a ”; Parte_2 Pt_1
- le dichiarazioni articolate e ricche di dettagli rilevanti dei testimoni indotti dal ricorrente (i citati colleghi – e clienti - e;
CP_3 Tes_1
4 - che i testi quelli indotti dalla convenuta siano apparsi invece inattendibili laddove un cliente
( ) ha genericamente negato di avere visto il al lavoro e Persona_3 Pt_1 Persona_1
(padre della titolare e individuato come soggetto che impartiva le direttive ai lavoranti, per questo inattendibile) ha genericamente affermato di non conoscerlo;
- che la convenuta non aveva mosso specifiche contestazioni ai conteggi;
- che la prova dei presupposti per l'accoglimento dell'originaria domanda può, se del caso, essere integrata in appello con l'escussione di ulteriori testimoni ovvero con il raccoglimento dell'interrogatorio formale della titolare della ditta appellata.
Replica l'appellata che lo stesso ha smentito l'affermazione del di avere lavorato CP_2 Pt_1 in nero;
che i conteggi allegati al ricorso erano stati tempestivamente contestati nell'an e nel quantum; che era stato allegato che la titolare lavorasse all'interno dei locali;
che l'esistenza stessa del rapporto di lavoro era stata smentita dai testi;
che i testi sono inattendibili in quanto:
- il teste aveva riferito che la finestra della sua abitazione affacciava su Largo degli CP_3
Osci mentre dalla piantina allegata alla querela per falsa testimonianza nei confronti dell' risulta l'opposto; CP_3
- la teste nulla poteva riferire per ben tre anni della complessiva durata del preteso Tes_1 rapporto.
Lamenta inoltre la confusione della difesa del fra le nozioni di “ditta” e società” Pt_1
I due motivi di gravame, come del resto ha fatto anche la difesa dell'appellata, possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi: in entrambi si fa questione dell'errata valutazione delle emergenze istruttorie da parte del giudice di prime cure, che erroneamente ed ingiustamente avrebbe respinto la domanda per carenza della legittimazione passiva della resistente, con conseguente omesso esame della prova della subordinazione e delle concrete caratteristiche del rapporto, aspetti lumeggiati dalla documentazione e dall'escussione dei due testi di parte ricorrente.
L'appello, come accennato, è fondato per quanto di ragione.
Va premesso che una certa confusione terminologica fra le nozioni di “società” e di “ditta individuale” (in alcuni punti degli atti del le due dizioni vengono utilizzate Pt_1 promiscuamente, essendo corretto, come è pacifico ed evidente, solo l'utilizzo della seconda) non vizia le difese del lavoratore, che in entrambi i gradi ha individuato univocamente la propria controparte nella ditta individuale , Controparte_1
5 con conseguente applicazione (iura novit curia) del relativo regime civilistico e di diritto commerciale.
È condivisibile la censura mossa alla sentenza di prime cure in merito alla questione della legittimazione passiva: è infatti noto che qualsiasi imprenditore, anche individuale, può avvalersi di preposti e collaboratori: pertanto la mera circostanza che i poteri datoriali venissero esercitati da e (peraltro padre e sorella della titolare) in luogo Per_1 Parte_2 della titolare medesima, all'opposto di quanto ritenuto dal Tribunale, nulla dimostra in merito alla corretta individuazione della controparte processuale.
Ed invero essa va effettivamente individuata nella ditta individuale “
[...]
, poiché era proprio detta ditta, come dimostrato Controparte_1 documentalmente, ad esercitare l'attività di ristorazione e bar in quei locali (ove è stato visto lavorare da due dei quattro testimoni e ove è stato fotografato intento al lavoro con immagine riprodotta persino da sui propri social). La sentenza pertanto non appare Parte_2 condivisibile.
Infatti non è emerso alcun elemento che corrobori la singolare tesi articolata da CP_1
secondo la quale, a prescindere dall'esistenza del rapporto di lavoro, esso sarebbe
[...] comunque intercorso non già con la titolare della Ditta che, in base alla visura camerale e come pacifico, esercita la ristorazione nel locale di Largo degli Osci 22 A/B/C (che ne è perfino la sede legale), bensì con il padre e la sorella della titolare che, non si sa bene a quale titolo, avrebbero assunto, nei medesimi locali, la veste di datori di lavoro del ricorrente solo perché ne dirigevano la prestazione. Si tratta di una tesi totalmente inconsistente (che, per esemplificare, condurrebbe qualsiasi maître nella condizione di poter essere additato dai camerieri come effettivo datore di lavoro), non supportata da alcun elemento nemmeno indiziario: con il che è a dirsi che la dimostrazione (di cui si dirà) che il ha Pt_1 effettivamente lavorato nel locale di Largo degli Osci 22 A/B/C - rendendo una prestazione eterodiretta da o da soggetti che possono ritenersi suoi preposti - di per sé CP_1 implica che il detto rapporto si sia instaurato con la ditta individuale di cui è titolare l'odierna appellata e non già con altri.
Orbene, dall'istruttoria compiuta in primo grado può dirsi presuntivamente dimostrata sia la sussistenza del rapporto sia la sua natura di rapporto di lavoro subordinato sia infine alcune delle caratteristiche con le quali lo stesso è stato descritto nel ricorso introduttivo.
In primo luogo rileva il reperto fotografico che ritrae il dietro il bancone, non contestato Pt_1
(anche quanto alla sua divulgazione sui social di ) da parte appellata. Parte_2
6 Sul punto, poi, deve rilevarsi che dei quattro testi deve ritenersi il meno Persona_1 attendibile in quanto padre della titolare della ditta e soggetto esercente di fatto i poteri datoriali (a detta dei testi ed ), per cui occorre particolare rigore nel valutare Tes_1 CP_3 la sue deposizione;
il teste deve ritenersi meno informato dei testi e Per_3 CP_3
dal momento che era mero cliente del locale ma non ha specificato l'intensità e la Tes_1 frequenza dei suoi passaggi nel locale stesso, per cui la sua deposizione è poco più di una suggestione laddove informa di non avere mai visto il ricorrente quando si è recato nei luoghi a consumare. I due testimoni si sono limitati a riferire di non avere mai visto il nel locale Pt_1
e, il , ad aggiungere che il locale era “gestito da mia figlia” (circostanza smentita dai CP_1 testi e concordi). CP_3 Tes_1
Maggior peso deve essere dunque attribuito ai testimoni indotti da parte ricorrente in quanto colleghi, vale a dire soggetti sotto la cui diretta percezione cadeva l'attività del (sia pure Pt_1 per un intervallo o intervalli non coincidenti con il rapporto del ricorrente) ed inoltre in quanto avevano continuato a frequentare il locale anche come clienti.
Non inficia l'attendibilità dell' l'imprecisione sulla visibilità del locale dal proprio CP_3 affaccio, avendo il teste riferito circostanze che ben avrebbe potuto apprendere in via diretta in quanto ex dipendente, in quanto cliente ed in quanto, in ogni caso, passava di lì quasi quotidianamente. L'avere eventualmente mentito sulla collocazione del proprio alloggio, in altre parole, non priva la testimonianza di una sua efficacia probatoria trattandosi di un teste particolarmente informato e le cui dichiarazioni coincidono, per gran parte, con quelle della
Tes_1
Anche la è attendibile e rilevante sul piano probatorio anche se ha lavorato per la Tes_1 ditta appellata per un periodo non coincidente con quello del poiché per il tratto di Pt_1 rapporto comune ben può riferire ciò che ha percepito in via diretta;
tanto più che, a carico di questa teste, non constano denunce, né in questa sede viene contestata la falsità intrinseca di dichiarazioni che parte appellata è così incline a sottoporre al vaglio penale (avendo denunciato sia il che l' per avere dichiarato il falso sulla prestazione di lavoro Pt_1 CP_3 non regolarizzato): e pur avendo dichiarato, la di avere lavorato anch'essa “in Tes_1 nero”.
Orbene, i due colleghi del con deposizioni, lo si ripete, intrinsecamente ed Pt_1 estrinsecamente coerenti, riferiscono:
1) L'LI: “Sono e mi chiamo nato a [...] il [...] Controparte_3 residente a [...]. Indifferente. Ho lavorato anche io dal
7 dicembre 2015 al giugno 2016 presso il ristorante ed in Controparte_1 precedenza l'ho frequentato come cliente dal 2011 al 2015 in quanto studiavo all'università di Roma nel quartiere . Avevo mansioni di banconista e CP_1 cameriere e per tale ragione ho conosciuto il Sig. che lavorava con me. Anzi Pt_1 preciso che lo avevo già conosciuto da cliente del locale in precedenza. Lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 15.00 e venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle
2-3.00. arrivava prima di me intorno alle 09.00 ed usciva dopo che io Pt_1 terminavo di lavorare, intorno alle 18.00 perché si occupava della preparazione degli ingredienti, si occupava del buffet dell'aperitivo per la sera e dei piatti espressi per il pranzo. Ho riferito degli orari osservati dal ricorrente perché quello era il turno che gli era stato assegnato da quello che mi è stato presentato come titolare del ristorante e cioè Io vedevo il ricorrente al lavoro in quanto era presente tutti i Persona_1 giorni in cui lavoravo anche io. Nei giorni feriali eravamo presenti solo io e il ricorrente a lavorare mentre nel fine settimana c'erano e la figlia Persona_1 Pt_2
oltre alla madre di Era che ci diceva cosa fare. Non ricordo
[...] Per_2 Persona_1 che abbia rivolto rimproveri al ricorrente né che quest'ultimo si sia Persona_1 assentato per ferie o malattia. Dal 2016 ad inizio 2018 ho frequentato CP_1 perché lavoravo lì e abitavo in zona in Via dei Latini 76 e la mia finestra si affacciava su Largo Degli Osci. Il mio contratto di locazione non era registrato. Ho frequentato il locale quasi ogni giorno intorno alle 15.00 in quanto passavo lì davanti per tornare a casa ed entravo a consumare, vedevo il ricorrente lavorare all'interno del ristorante.
Mi è capitato di frequentare il locale anche la sera e comunque quasi quotidianamente passavo lì davanti e mi è capitato di vedere il sig. che spesso mi serviva al tavolo. Pt_1
ADR ho lavorato per la convenuta senza essere regolarizzato. Credo che quando sono andato via sia stata assunta una ragazza con il mio stesso orario e le stesse mansioni ma io non l'ho mai conosciuta perché lavoravo fino alle 15.00, orario in cui anche lei staccava. ADR nel periodo in cui ho lavorato la Sig. che riconosco in CP_1 aula, non lavorava nel locale anche se mi è stata presentata come la figlia del Sig
ADR quando mi recavo come cliente presso il locale dopo le 15.00 era Persona_1 sempre il ricorrente a servirmi mentre quando andavo lì la sera nel fine settimana mi servivano anche la Sig. e sua madre di cui non ricordo il nome.”. Parte_2
2) La “Sono nata a [...] il [...] residente a [...]in Tes_1 Testimone_1
Via Montorio Al Vomano 12. Indifferente. Sono a conoscenza dei fatti di causa in
8 quanto anche io ho lavorato nella taverna di dal luglio del 2017 fino al CP_1 settembre 2018. Lavoravo 3 giorni a settimana ed ogni settimana mi venivano consegnati differenti turni di lavoro con riferimento alle giornate di lavoro. Lavoravo dalle 18.00 fino alle 2/3.00 per 3 giorni a settimana che potevano variare. Io facevo la barman ma anche la cameriera in quanto servivo i clienti ai tavoli. Il ricorrente ha iniziato a lavorare a settembre 2017 e faceva i miei stessi orari, inizialmente anche lui lavorava 3 giorni a settimana e dopo qualche tempo sono diventati 4. Non ricordo dopo quanto tempo. Lui ci aiutava nello scarico della merce, preparava i cibi per gli aperitivi, nella serata ci aiutava dietro al bancone e a fine serata ci aiutava a sparecchiare i tavoli. Dopo che io sono andata via mi è capitato di frequentare il locale come cliente e di incontrare il ricorrente a lavoro. Io sono andata al locale 2/3 volte come cliente fino al gennaio/febbraio 2019 sempre di sera. È capitato che quando io e il ricorrente abbiamo lavorato presso il locale lui abbia avuto necessità di qualche giorno di ferie o permessi che chiedeva al Sig. Ricordo che Persona_1 una o due volte il sig. non ha concesso il permesso o le ferie. Non ricordo se nel CP_1 corso del rapporto il ricorrente si sia mai ammalato, non ricordo di rimproveri al ricorrente. Era il sig. e la figlia a dirci cosa dover fare. La Sig Persona_1 Per_2 era spesso con me al bancone e anche sua madre. ADR ho lavorato senza essere Per_2 regolarizzata. ADR conosco la sig. che vedo in aula, ma non era lei CP_1 che ci impartiva le direttive di lavoro né ha mai lavorato con noi, l'ho conosciuta perché veniva presso il locale con il compagno o con il figlio e veniva a salutare il padre.”.
In merito, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui elemento essenziale per la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è l'etero-determinazione unitamente allo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale. Rilevano altresì, altri criteri cd. sussidiari, di per sé soli insufficienti a configurare un rapporto subordinato. Infatti essi, singolarmente considerati, ben potrebbero risultare compatibili anche con il lavoro autonomo (Cass. Civ. sez. lav. n. 3594/2011) o parasubordinato (Cass.
Civ. sez. lav. n. 10064/2000). Nel caso di specie entrambi i testi hanno fatto riferimento sia ad una presenza costante del negli anni del rapporto e sia, soprattutto, al ruolo di Pt_1 Per_1
, che deve ritenersi preposto dalla titolare, e che confezionava i turni, dava ordini e
[...] direttive, concedeva (e in qualche caso negava) permessi e ferie.
9 Da tali ampie deposizioni si evince, poi, che rispetto alle allegazioni del ricorso introduttivo sono stati oggetto di conferma, anche presuntiva, il periodo di lavoro (2.2.2014 – 30.6.2019), le mansioni di “cuoco – barman – cameriere” meglio descritte in ricorso e dai due testimoni;
e in parte anche l'orario di lavoro nei cinque distinti periodi al cui interno esso era variato, come da ordinanza di richiesta di conteggi subordinati, ordinanza che recepisce, appunto, le indicazioni dei testi (laddove concordi) in punto di orario osservato.
La ditta appellata non ha poi mai specificamente contestato l'importo del percepito, il quale pertanto deve dirsi pari a quanto dichiarato dal lavoratore (poiché, se avesse dichiarato di non avere percepito alcunché, avrebbe dovuto essere interamente retribuito in questa sede).
Non sono emersi, invece, i presupposti di fatto per il riconoscimento dell'indennità per ferie e permessi non goduti, del compenso per il lavoro straordinario e della quattordicesima mensilità, tutti istituti i cui presupposti andavano dimostrati da parte del lavoratore.
Infatti:
- Quattordicesima mensilità: in difetto di elementi di prova indicativi dell'assoggettamento del rapporto di lavoro de quo alla disciplina collettiva invocata, tenuto conto che la ditta non risulta avere personale dipendente né è in alcun modo evincibile l'adesione ad un determinato CCNL, i parametri retributivi di cui al CCNL invocato possono essere richiamati al solo fine di individuare la retribuzione minima spettante ai lavoratori in conformità del dettato di cui all'art. 36 Cost., mentre non possono essere riconosciuti quegli ulteriori vantaggi – come la quattordicesima mensilità - che derivano ai lavoratori dalla forza contrattuale delle parti collettive, più che nel soddisfacimento delle esigenze del lavoratore tutelate dal precetto costituzionale, salvo che la loro valutazione non sia dimostrata come essenziale per rendere adeguata e giusta la retribuzione, a norma dell'art. 36 cit. (Cass. 12520/2004).
- Lavoro straordinario: è pacifica la giurisprudenza nel ritenere che è il soggetto che agisce per ottenere la corresponsione dei compensi previsti per il lavoro straordinario a essere gravato dell'onere di fornire prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia la prova dell'articolazione di tale prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa. La giurisprudenza è ferma nell'escludere in tale caso che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass.
10 1389/2003), pur essendo ammesso il ricorso a presunzione semplici. Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Alla valutazione equitativa, infatti, il giudice può fare ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta (Cass. 8006/1998), non già quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che avrebbero dovuto essere dimostrate dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.;
- Ferie non godute: il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore;
- Permessi non goduti: non spetta l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti, perché
l'appellante non ha articolato le circostanze di fatto dalle quali il c.c.n.l. invocato fa discendere il diritto ai permessi.
A parte questi rilievi d'ufficio in merito all'assenza di presupposti per il riconoscimento di specifici istituti, la parte appellata non ha specificamente contestato i conteggi, se non con riferimento all'insussistenza del rapporto (da respingere per quanto detto) e alle chiusure che sarebbero state imposte nel tempo da tre ordinanze della Sindaca di Roma che, a ben guardare, si limitano a vietare, nei periodi descritti, la vendita di alcolici dopo le ore 24 senza disporre alcuna chiusura.
Conclusivamente, sulla scorta dei conteggi depositati che appaiono immuni da errori di calcolo, conformi ai criteri enunciati nell'ordinanza e basati sulle tabelle retributive del
CCNL invocato quanto ai minimi in ossequio all'art. 36 Cost., la parte appellata va condannata a pagare all'appellante la somma complessiva di euro 44.832,39, di cui euro
8.671,76 a titolo di TFR, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione come per legge.
11 La condanna al pagamento delle differenze retributive, tuttavia, non assorbe né elimina l'evidente interesse del lavoratore a veder regolarizzata la propria posizione contributiva e previdenziale (soprattutto nel caso di specie di totale omissione contributiva) e ad ottenere, così, una sentenza di condanna (sia pur generica) alla regolarizzazione. Infatti l'omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l'uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile;
l'altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge n.1338 del 1962. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod.civ.; prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod.civ. ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso. Di conseguenza va pronunciata altresì condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente/appellante per l'intero periodo del rapporto di lavoro, tenuto conto che, nel costituirsi in appello, l' ne CP_2 ha già preannunciato l'attività di recupero nei limiti della prescrizione.
La sentenza gravata, infine, è da confermare quanto al rigetto della domanda riconvenzionale, passaggio non gravato da alcuna impugnazione.
Le spese di lite nei rapporti fra l' e le altre parti del giudizio meritano compensazione CP_2 posto che nessuna domanda è stata proposta, nel grado, nei confronti dell' e tale CP_2 circostanza è stata opportunamente ed espressamente evidenziata nell'atto di gravame. La notifica del ricorso in appello è stata, dunque, effettuata al solo fine di garantire l'integrità del contraddittorio sotto il profilo processuale (tenuto conto delle parti convenute innanzi al
Tribunale), ovvero come “editio actionis”.
Per il resto, attesa la soccombenza che si delinea all'esito dei due gradi di giudizio, esse vanno poste a carico di parte appellata e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
12 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 20.7.2023 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 6535/2023 del 21.6.2023 Parte_1 nei confronti di e dell' , così provvede: Controparte_1 CP_2
- In totale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, accerta che fra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato fra il 2.2.2014 e il 30.6.2019 con diritto dell'appellante all'inquadramento nel IV livello del CCNL Pubblici Esercizi e per l'effetto condanna la ditta appellata al pagamento in favore dell'appellante di euro 44.832,39, di cui euro 8.671,76 a titolo di
TFR, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione come per legge e oltre alla regolarizzazione contributiva per il predetto periodo nei limiti della prescrizione;
- Compensa le spese di lite fra l' e le altre parti del giudizio;
CP_2
- Condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese di lite del doppio grado, liquidate quanto al primo grado in euro 7.000,00 e quanto al presente grado in euro
5.000,00, sempre oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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