Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr.ssa Federica Benvenuti - Giudice -
Dr. Matteo del Vesco - Giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel proc. RG n. 3135/2024 VG esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da (C.F. Parte_1
) e C.F. ) ex art. 473 bis 51 C.F._1 Parte_2 C.F._2
c.p.c.; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 3.09.2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia al N. 167 P. I S. / Anno 2022;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente il 27.11.2024;
ritenuto che
le condizioni congiunte depositate in data 19-20.11.2024 appaiano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e non appaiono porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto che
la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c., non definitivamente pronunciando
OMOLOGA
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ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 27.11.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Martellago (VE), in via Teresa Casati n. 12/c int.
1. In comproprietà tra le parti unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse della figlia Parte_2 minore ivi stabilmente convivente.
Piano Genitoriale
3. (Affidamento condiviso) La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali, in Persona_1 conformità ai principi dell'affidamento condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Per l'effetto, le decisioni di maggiore interesse per relative alla sua istruzione, educazione, salute, nonché alla scelta della R_ sua residenza abituale, o alla programmazione di eventuali viaggi all'estero, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. L'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria gestione/amministrazione spetterà singolarmente al genitore con cui si trovi, impegnandosi i genitori a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica della figlia in ogni R_ ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo stabili e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati in ordine alle questioni relative alla figlia. Il genitore con il quale essa si trovi potrà assumere i provvedimenti indifferibili ed urgenti nell'interesse della stessa, informando tempestivamente l'altro genitore. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, espressamente e reciprocamente, a tutelare l'altrui figura R_ genitoriale, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
4. (Regime di frequentazione dei genitori) La figlia resta collocata prevalentemente presso la madre, con R_ residenza anagrafica nell'abitazione coniugale alla stessa assegnata. Onde soddisfare la superiore esigenza (e il corrispondente ineludibile diritto della figlia) di conservare e garantire relazioni costanti, stabili, effettive e proficue con entrambi i genitori, i ricorrenti hanno concordemente stabilito il seguente regime temporale minimo da riservarsi alla frequentazione paterna di . Nello specifico, quest'ultima starà con il padre: R_
4/a fino al compimento dell'anno e mezzo d'età:
4/a.1 infrasettimanalmente: il lunedì e il mercoledì. Nei giorni di presenza all'asilo nido (attualmente frequentato da
), sarà cura del padre prendere contatto con la struttura per concordare l'orario di presa in consegna della R_
pagina 2 di 6 minore. Nei lunedì/mercoledì in cui per ragioni eccezionali l'asilo nido non sarà aperto, di non frequentazione dell'asilo- nido, l'orario di presa in consegna viene generalmente stabilito alle ore 8.00, salvo diversi accordi tra i genitori.
starà poi con il padre fino all'ora di cena (indicativamente: fino alle ore 19.30), allorquando sarà restituita R_ alla madre;
4/a.2 nel fine settimana: una domenica ogni due settimane, dalle ore 9.30 alle ore 19.30;
4/a.3 durante le vacanze estive (2024): per i seguenti ulteriori 6 giorni: 6 e 8 luglio, 5, 6, 7, 30 agosto, escluso il pernotto, dalle ore 9.30 alle ore 19.30, mentre la sig.ra terrà con sé la figlia per le vacanze estive durante la Pt_2 settimana di ferragosto e dal 2 all'8 settembre
4/a.4 durante le festività (tra esse ricomprendendosi tutte le ricorrenze, civili o religiose, per le quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche), in alternanza con la madre, dalle ore 9.30 alle ore19.30. Per il corrente anno
2024 sarà trascorsa da con la madre la festività del 15 agosto (giovedì), coincidente con la settimana di R_ vacanza materna, mentre sarà trascorsa con il padre la festività del giorno 1° novembre (venerdì).
4/b dopo l'anno e mezzo d'età e fino al compimento del terzo anno d'età:
4/b.1 infrasettimanalmente, come da punto 4/a.1 che precede;
4/b.2 nel fine settimana: un week end ogni due settimane, il sabato dalle ore 09:30 alle ore 16:00, e la domenica, dalle ore 9.30 alle ore 19.30;
4/b.3 durante le vacanze estive (2025): dieci giorni complessivi (senza pernotto ed anche non consecutivi) e pari periodo trascorrerà con la madre. I genitori concorderanno la decorrenza dei rispettivi periodi di vacanza con la R_ figlia entro il giorno 30.5. Ogni genitore comunicherà preventivamente all'altro/a l'indirizzo della località ove condurrà la figlia in vacanza;
4/b.4 durante le festività (come definite al p. 4/a.4 che precede): in alternanza con la madre, dalle ore 9.30 alle ore
19.30; per quanto riguarda le festività natalizie, in deroga al principio di alternanza, trascorrerà la R_ giornata del 24 dicembre con la madre, così come la mattina della giornata del 25 dicembre fino alle ore 15. Trascorrerà col padre il pomeriggio della giornata del 25 dicembre (dalle ore 15 alle ore 19.30), e l'intera giornata del giorno di
S.ST (dalle ore 9.30 alle ore 19.30). La bambina trascorrerà alternatamente con i genitori il giorno di Pasqua
(che nell'anno 2025 sarà trascorso con la madre) ed il Lunedì dell'Angelo (che nell'anno 2025 sarà trascorso con il padre). In deroga al regime di alternanza delle festività, il giorno del compleanno di (che cade il 2 giugno R_
– Festa della Repubblica) sarà trascorso con il genitore con cui il quale essa si troverà secondo la programmazione ordinaria, ma quest'ultimo consentirà all'altro genitore di incontrare la figlia per i festeggiamenti.
4/c dopo il terzo anno d'età:
pagina 3 di 6 4/c.1 infrasettimanalmente, come da punto 4/a.1 che precede. I ricorrenti rinviano a successive loro intese, in relazione al progredire dell'età della figlia, il prolungamento dei periodi infrasettimanali di frequentazione paterna fino a ricomprendervi il pernotto;
4/c.2 nel fine settimana: un week end ogni due settimane, per i primi tre mesi dal sabato (incluso pernotto presso il padre) alla domenica;
a partire dal quarto mese, continuativamente (pernotti inclusi) dal sabato al lunedì, allorquando sarà riaccompagnata all'asilo (o a scuola), ovvero (nei giorni di non frequentazione dell'asilo/della scuola) R_ sarà restituita alla madre. A partire dal quarto anno di età, starà con il padre, nei weekend di R_ frequentazione stabiliti, continuativamente (pernotti inclusi) dal termine della scuola, ovvero dalle 18.30 (quando non c'è scuola), del venerdì alla mattina del lunedì, allorquando sarà riaccompagnata all'asilo (o a scuola), ovvero (nei giorni di non frequentazione dell'asilo/della scuola) sarà restituita alla madre
4/c.3 durante le vacanze estive (a decorrere dall'anno 2026): due settimane (pernotti inclusi, come in generale si stabilisce per tutte le festività/periodi di vacanza), e pari periodo trascorrerà con la madre. Le parti R_ concordano di prevedere un'estensione del periodo estivo di vacanza esclusiva con il progredire dell'età di . I R_ genitori concorderanno la decorrenza dei rispettivi periodi di vacanza con la figlia entro il giorno 30.5. Ogni genitore comunicherà preventivamente all'altro/a l'indirizzo della località ove condurrà la figlia in vacanza;
4/c.4 durante le festività: in alternanza con la madre, mentre le festività natalizie saranno disciplinate come nel paragrafo 4/b.
4. Per il periodo di vacanza natalizia residuo dal 31 dicembre (fino al rientro all'asilo o a scuola) ad anni alterni, di anno in anno in alternanza con la madre. verrà riaccompagnata all'asilo (o a scuola) R_ ovvero verrà restituita all'altro genitore (qualora l'asilo o la scuola siano chiusi e la giornata sia di sua competenza in base alla programmazione ordinaria) il giorno seguente alla festività ovvero all'ultimo giorno di ponte/vacanza.
Durante le vacanze pasquali, la frequentazione avverrà come di seguito: da giovedì a domenica con il genitore con cui, secondo il principio di alternanza, trascorrerà la Pasqua;
dal lunedì a martedì con il genitore con cui R_ trascorrerà il lunedì di Pasquetta, per essere riaccompagnata a scuola (o all'asilo) il giorno successivo da parte dello stesso. Le vacanze scolastiche di carnevale saranno trascorse con uno dei genitori, alternatamente di anno in anno. Per il giorno del compleanno di varrà quanto già previsto al p. 4/b.4 che precede. R_
Disposizioni di carattere economico
5. Il padre provvederà a versare mensilmente alla madre, quale contributo al mantenimento della figlia, l'importo di €
600 (soggetto a rivalutazione ISTAT annuale) da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura, rispettivamente, del 70% a carico del Sig. e del 30% a carico della Signora Ferma la riferita ripartizione, ai fini della Pt_1 Pt_2 individuazione delle spese straordinarie, della distinzione, tra esse, di quelle che richiedono, o meno, il preventivo pagina 4 di 6 accordo, nonché alle modalità con cui esse devono essere disposte e rimborsate, i genitori fanno riferimento, integralmente
(e per quanto qui non diversamente previsto), alle corrispondenti disposizioni del Protocollo d'intesa in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia. Le parti indicheranno nelle rispettive dichiarazioni dei redditi di avere fiscalmente a carico la figlia al 50% ciascuno, mentre le detrazioni fiscali eventualmente previste per spese specifiche riguardanti la figlia saranno fruite dalle parti in percentuale equivalente alla quota di partecipazione effettiva alla spesa. Del pari, eventuali rimborsi o contributi pubblici previsti a copertura totale o parziale di spese da sostenersi per le esigenze della figlia spetteranno a ciascun genitore in misura pari alla percentuale di partecipazione effettiva alla spesa. I ricorrenti concordano altresì che l'Assegno Unico familiare sia interamente fruito, per le esigenze della figlia, dalla Signora Parte_2
Altre disposizioni economico-patrimoniali e finali
7. Dato atto delle condizioni economico/reddituali dei coniugi e del fatto che essi sono entrambi autosufficienti economicamente, fermo restando, per altro verso, che non ricorrono le circostanze per la previsione di un contributo al mantenimento a carico/favore dell'uno o dell'altra anche in rapporto della breve durata del matrimonio e, comunque, all'inalterata, adeguata capacità economica conservata da ciascun coniuge, si conviene che nessun mantenimento reciproco tra essi venga disposto.
8. Le parti ricorrenti danno atto che non sussistono pendenze tra loro in relazione ai reciproci rapporti di debito/credito; rappresentano di aver bonariamente risolto ogni altra questione e/o ragione di contenzioso - anche sotto il profilo economico - afferente al matrimonio e/o alla sua cessazione;
dichiarano che al riguardo non residua, perciò, tra esse alcun'altra vertenza o ragione di contesa e che null'altro ciascuna di esse ha da pretendere verso l'altra. Per l'effetto ciascuna parte qui contestualmente dichiara di rinunciare ed effettivamente rinuncia definitivamente a promuovere o coltivare nei confronti dell'altra qualsivoglia azione, anche di natura risarcitoria, funzionale all'accertamento di addebiti e/o comunque di responsabilità afferenti al fallimento della loro relazione e/o comunque alla separazione ed allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
9. I ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e degli altri documenti individuali equipollenti validi per l'espatrio, nonché dei documenti validi per l'espatrio della figlia.
10. Le parti dichiarano che fino al mese di maggio 2024 incluso sono stati interamente assolti gli obblighi economici gravanti su ciascuna di esse in relazione al mantenimento della figlia e che, perciò, null'altro residua, a R_ titolo di rimborso o contribuzione, a carico dell'uno nei confronti dell'altra e viceversa. I ricorrenti convengono di riconoscere efficacia alle disposizioni che precedono, sia con riguardo al regime di frequentazione genitoriale sia con riferimento alle corrispondenti condizioni economiche, con decorrenza dal mese di giugno 2024.”;
ORDINA
pagina 5 di 6 che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 27.11.2024.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
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