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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 669 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
, rappresentati e difesi dall'avv. Pier Luigi Panici e Parte_1 Parte_2 dall'avv. Chiara Panici giusta delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via Germanico n. 172 -
00192.
Appellante
E rapp.to e difeso, giusta procura Controparte_1 generale ad lites per notar di Roma del 30 settembre 2021 rep. Persona_1
n. 7881 racc. 4419, dal prof. avv. Claudio Scognamiglio e presso il suo studio elett.te dom.to in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 326
Appellato Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. n. 10164 depositata in data 02.12.2021
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Roma, quale Giudice del lavoro, gli attuali appellante e hanno chiesto di voler accogliere le seguenti Parte_1 Pt_2 conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare - previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto e/o di una somministrazione irregolare - che tra , Parte_1 Parte_2
e NL – BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. sussiste ed è tuttora in
[...] essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in mancanza di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo sin dal 01.06.2015 per il sig. dal Parte_1
01.02.2017 per il sig. (o dalla diversa data che dovesse risultare di Pt_2 giustizia); con diritto dei ricorrenti all'inquadramento nella 2° area, 3° livello retributivo del CCNL per il settore del CREDITO e per l'effetto:
2. accertare l'obbligo e condannare la NL – BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti a partire dalla domanda (data di deposito del presente ricorso) le ordinarie retribuzioni previste dal suddetto CCNL sulla base di € 2.123,77 mensili lordi oltre scatti di anzianità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi,
a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate. Con vittoria di onorari di lite, oltre IVA e CAP, oltre 15% per spese generali, come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato”. A fondamento delle riportate conclusioni allegavano gli appellanti di aver prestato senza soluzione di continuità e dalle date indicate la propria attività lavorativa “in favore della resistente”, presso l'Archivio NL di Pratica di Mare;
di essere stati solo formalmente dipendenti di società intermediarie che si sono succedute nel tempo “ma che sono sempre state estranee alla concreta direzione e organizzazione della prestazione lavorativa”, con qualifica di “operaio magazziniere (il ” Parte_1
e, tuttavia, con mansioni di “archivista” (occupandosi di apertura corriere, suddivisione documentazione per tipologia, catalogazione della documentazione e consegna al reparto NL Censimento per l'archiviazione dei documenti nonché restando a disposizione per le varie richieste a voce o per e-mail di ricerca documentale provenienti dai dipendenti NL addetti all'Archivio), assegnati dalla fine dell'anno 2019 il al Reparto Consultazione Documenti e il Parte_1 Pt_2 alla c.d. normalizzazione, con orario, per entrambi, full time per cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 16,45).
Ribadivano di essere stati, per tutto il periodo lavorato, sostanzialmente dipendenti della convenuta NL S.p.A. perché avevano sempre ricevuto direttive sul lavoro da svolgere direttamente ed unicamente dai dipendenti NL, e ciò sia a voce
(principalmente) che tramite mail, così come tutti i corrispondenti dipendenti;
tutta l'attrezzatura e i mezzi per svolgere tali mansioni erano stati forniti da NL;
che l'assegnazione delle mansioni era avvenuta “direttamente ed unicamente dai dipendenti NL”, restando estranea la società intermediaria (Italarchivi), formale datrice di lavoro, alla concreta direzione e organizzazione della loro prestazione lavorativa, della quale non aveva mai provveduto a determinare le modalità di svolgimento;
che non esistevano contratti d'appalto o subappalto tra la NL e la società della quale essi ricorrenti erano stati dipendenti per l'intero periodo lavorativo presso la resistente;
che le mansioni svolte erano da ricondurre alla 2° area professionale - 3° livello retributivo del CCNL Credito, applicato dalla Banca resistente;
che dovevano ritenersi sussistenti tutti gli elementi tipici dell'appalto illecito, stante peraltro l'evidente inesistenza del rischio d'impresa e di know-how in capo all'appaltatore nonché l'assoluta fungibilità delle mansioni svolte da essi ricorrenti con quelle dei dipendenti dalla resistente addetti alle medesime mansioni.
Si costituiva in giudizio la NL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. la quale, prospettata una diversa versione dei fatti - infondati quanto all'inesistenza Cont di contratti d'appalto stipulati tra e successivamente da NL e la società Italarchivi - denunciando la carenza di allegazioni del ricorso in punto sottoposizione dei ricorrenti al potere direttivo della Banca o di suoi rappresentanti o delegati, resisteva alla domanda chiedendone l'integrale il rigetto. Deduceva in particolare la resistente l'assoluta genuinità - della quale evidenziava gli indici rivelatori - del contratto di appalto intercorso tra essa società e le società appaltatrici nonché di quello di subappalto tra quest'ultima e la datrice di lavoro dei ricorrenti, sottolineando la libertà di forme per i contratti oggetto di giudizio. All'esito dell'istruttoria sia documentalmente e tramite prova testimoniale il primo giudice ha così statuito: < le spese di giudizio>>. Con atto di appello gli originari ricorrenti hanno diffusamente censurato la decisione chiedendone la riforma con accoglimento delle originarie conclusioni.
Si è costituita la NL resistendo al gravame chiedendone il rigetto. All'udienza odierna, depositate note autorizzate, la causa è stata decisa. Con il primo motivo si lamenta l'omessa valutazione della testimonianza resa dal dipendente che avrebbe condizionato la decisione portando Controparte_3 il Tribunale ad effettuare < di causa>>.
La deposizione sarebbe <> perché coincidente con quella resa dal teste
. Testimone_1
Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe omesso < resa dal dipendente indifferente, …. a diretta conoscenza dei Controparte_3 fatti di causa avendo lavorato nello stesso ufficio dei ricorrenti ed avendo impartito egli stesso le direttive e l'assegnazione delle mansioni da svolgere…>>
Quindi sarebbe erroneo anche quanto ritenuto dal primo giudice dove scrive <
“l'unica indicazione” in ordine alla direttive ricevute dai ricorrenti sarebbe quella fornita dalla teste : “priva di riscontro è rimasta l'affermazione di Testimone_1 parte ricorrente quanto alla inesistenza del potere direttivo organizzativo delle società appaltatrici che sarebbero sempre state estranee alla concreta organizzazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti i quali avrebbero ricevuto direttive ed unicamente dipendenti Bnl… Unica Indicazione Specifica in ordine alle concrete “direttive” ricevute dei ricorrenti dipendenti Bnl è quella fornita dalla teste la quale ha dichiarato che sostanzialmente il e il (dipendenti Tes_1 Per_2 Per_3
Bnl) fornivano istruzioni su dove sistemare i documenti”… Sulla base di tale omissione e valutazione erronea, a pag. 15 della sentenza si legge: “..quanto emerso dalle risultanze testimoniali sopra riportate non consente di ritenere accertato che la committente Bnl abbia impartito ai ricorrenti odierne disposizioni riconducibili alle concrete modalità di svolgimento delle sue prestazioni lavorative, non potendo rientrare nel novero di dette concrete modalità il solo fatto di indicare dove sistemare le pratiche, essendo dette indicazioni e la supervisione dei dipendenti Bnl affatto compatibili con un appalto genuino…>> Si legge nella deposizione del teste come riportata dagli appellanti CP_3
< intendenza archivi di pratica di Mare dove, da dipendente Bnl, ho svolto le ultime mansioni” …Confermo le mansioni di cui al cap. 9 e anche che erano a disposizione per le varie richieste a voce o per e-mail di ricerca documentale provenienti dai dipendenti Bnl, anche da parte mia…. “ho visto spesso i miei colleghi dire loro cosa dovevano fare;
li ho visti personalmente istruirli e dare loro ordini. Confermo che e dipendenti Bnl, impartivano loro le direttive sul Parte_3 Parte_4 lavoro da svolgere, fornivano le istruzioni e le procedure da osservare. “Confermo che anche e predisponevano assieme al le Tes_2 Testimone_3 Per_2 procedure l'organizzazione del lavoro dei ricorrenti, le modalità di archiviazione e posizionamento che e dovevano osservare. Ciò per averlo visto Parte_1 Pt_2 personalmente perché lavoravo con loro in un ambiente di lavoro unico…. le direttive venivano impartite a voce”… “tutti i mezzi e le strumentazioni erano gli stessi che usavamo noi ed erano tutti di Bnl. Loro usavano gli strumenti operativi Bnl così come noi come le procedure Bnl accessibili attraverso la rete intranet aziendale”>>. Le tesi degli appellanti, viste alla luce e con l'integrazione della deposizione del sarebbero provate anche per essere < CP_3 documentale (numerose e-mail attraverso le quali i dipendenti Bnl impartivano direttive ai ricorrenti, riportate a pagina 5 e 6 del ricorso e allegate allo stesso) … affermazioni del sono altresì confermate dalle registrazioni CP_3 fonografiche in atti (doc. da 8 a 34) mai disconosciute>>
Per contro ancora erroneamente sarebbero state valorizzate le deposizioni rese da due testi di NL che, secondo la critica, non erano a conoscenza di causa e non
< con la NL ( Italarchivi che lavorava in Parte_5 un'altra stanza, dirigente NL che lavorava in 3 sedi NL, e Tes_2 sporadicamente presso quella dei ricorrenti, peraltro in altro ufficio!)
Con il secondo motivo si lamenta che il giudice avrebbe formulato una erronea declaratoria della mancata prova da parte dei ricorrenti della direzione ed organizzazione della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti NL, dove le
< in forme elementari>>.
Quindi sarebbe non corretto ritenere, anche solo in forza della motivazione resa, la insussistenza del potere direttivo e conformativo della prestazione dei ricorrenti da parte dei dipendenti NL addetti allo stesso ufficio (pag. 15 della sentenza dove si legge “…quanto emerso dalle risultanze testimoniali sopra riportate non consente di ritenere accertato che la committente Bnl abbia impartito ai ricorrenti odierne disposizioni riconducibili alle concrete modalità di svolgimento delle sue prestazioni lavorative, non potendo rientrare nel novero di dette concrete modalità il solo fatto di indicare dove sistemare le pratiche, essendo dette indicazioni e la supervisione dei dipendenti Bnl affatto compatibili con un appalto genuino..” ) Invece secondo la giurisprudenza di legittimità negli appalti di manodopera endoaziendali non deve sussistere qualsivoglia interferenza tra i dipendenti dell'appaltante e i dipendenti dell'appaltatrice La tesi dell'appellante è nel senso che essendo le mansioni dei ricorrenti semplici, altrettanto semplici risultano essere state le indicazioni e le istruzioni dei dipendenti NL per l'organizzazione del loro lavoro. Anche in questa censura si richiama la principale ovvero la precedente e l'erronea e parziale valutazione delle risultanze istruttorie (testimonianze dei testi e . Testimone_1 Controparte_3
Per contro, sempre ad integrazione del primo motivo di appello, si critica la decisione per come sono state valutate le deposizioni dei testi e Parte_5
con enfatizzazione dei c.d. atti di gestione amministrativa del Tes_2 rapporto compiuti dall'appaltatore. Per gli appellanti da un lato la circostanza che NL non si occupasse della predisposizione dei turni sarebbe giuridicamente irrilevante, dall'altro, come in effetti già detto nel primo motivo, sarebbero inattendibili e non a diretta conoscenza dei fatti di causa. Ed infatti, per come riportate dall'appellante il teste ha riferito: “Non sono Pt_5 al corrente del fatto che prendessero indicazioni dei dipendenti Bnl. Io ero presente sul posto, non dove lavoravano loro fisicamente ma in un altro ufficio. Tra il 2015
e 2018 sono stato presente, poi sono stato spostato e andavo solo sporadicamente sul sito di pratica di Mare così come ancora oggi”; il teste : “Io li vedevo Tes_2 saltuariamente perché fisicamente ero da un'altra parte… ero anche presso altre due sedi”; < importanti vicoli economici alla NL… è dirigente NL ai vertici aziendali Tes_2
e lavora su 3 sedi NL;
è un vertice aziendale Italarchivi, società che Pt_5 lavora su appalti ed è fortemente legata da vincoli economici alla Banca, essendo la NL la principale “cliente” della Italarchivi, per cui non sarebbe credibile che
, che < Pt_5 in altro ufficio/stanza, abbia realmente impartito “quotidianamente” le direttive ai ricorrenti, non condividendo con essi neppure lo spazio lavorativo…. stesso [per] che dichiara espressamente di aver visto i ricorrenti solo saltuariamente Per_4 perché rendeva la prestazione in un altro ufficio e addirittura presso altre due altre sedi NL ma, senza alcuna conoscenza diretta dei fatti “esclude qualsiasi interazione dei ricorrenti con il personale NL” (cfr. pag. 9 sentenza)>>. Non sarebbe decisiva e neppure indice di legittimità dell'appalto endoaziendale quanto ritenuto in fatto ovvero che gli appellanti < assegnati dalla Italarchivi ed orari affatto diversi da quelli dipendenti Bnl, con i quali ragionevolmente dovessero coincidere in ragione della natura del lavoro da svolgere presso i relativi siti di pertinenza della banca”>> Con ulteriore ragione di censura si lamenta l'omessa valutazione della fungibilità delle mansioni svolte dai ricorrenti e dai dipendenti bnl.
Secondo la difesa degli appellanti, gli originari ricorrenti, non svolgendo alcun
“servizio diverso” bensì l'ordinaria attività di Archivio NL, così fornendo ausilio collaborativo al personale dipendente NL, si limitano ad integrare l'organico NL. Tale circostanza, pacifica, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a pervenire a soluzione diametralmente opposta, unitamente alla valutazione delle altre circostanze, rispetto a quella cui è giunto. Nell'appalto de quo non vi sarebbe stata alcuna < rischio di impresa, nessuna opera/o servizio da realizzare in favore di NL se non l'ordinaria attività di NL ad integrazione dell'organico già presente in NL addetto al reparto accettazione e smistamento dell'Archivio NL.
Ancora ci si duole della erronea valutazione della documentazione prodotta con il ricorso e delle registrazioni fonografiche (errore nella valutazione delle email inviate dai dipendenti NL ai ricorrenti;
omessa valutazione le registrazioni fonografiche). Non sarebbe condivisibile poi la valutazione del Tribunale circa l'inconfigurabilità di “ordini” laddove la richiesta, come nel caso in esame, sia accompagnata da locuzioni di cortesia “per favore, si chiede cortesemente, appena puoi...” Si aggiunge che nella valutazione del Tribunale sarebbe mancato il rilievo dell'assenza di rischio di impresa, dell'organizzazione di mezzi, del know how del formale datore di lavoro.
Come correttamente sintetizzato nelle note autorizzate dalla difesa degli appellanti secondo le critiche rivolte dalla pronuncia, il Tribunale < complessivamente tutti gli elementi rivelatori dell'illecito appalto endoaziendale, unitamente alla prova documentale, ignorando i più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di illecito appalto. Tali elementi, valutati fra loro dimostrano l'illiceità dell'appalto: l'inesistenza di un “servizio diverso” da realizzare rispetto all'ordinaria attività aziendale di Archiviazione svolta pacificamente dai dipendenti NL;
la fungibilità di funzioni e prestazioni dei ricorrenti rispetto ad alcune mansioni svolte dai dipendenti NL;
l'inesistenza di qualsivoglia know how (essendo i ricorrenti stati assunti dalla pseduo appaltatrice lo stesso giorno di assegnazione alle mansioni presso l'Archivio NL) e utilizzando i ricorrenti le procedure di archiviazione NL e i sistemi operativi NL;
l'interferenza dei dipendenti NL nello svolgimento delle mansioni svolte dai ricorrenti: è circostanza documentale che i dipendenti NL inviassero mail direttamente ai ricorrenti contenenti mansioni da svolgere e procedure di
Archiviazione NL da osservare. Il Tribunale ha erroneamente valutato le risultanze della prova testimoniale e documentale. Ritenendo legittimo il
“coordinamento” dei ricorrenti da parte dei dipendenti NL poiché avente ad oggetto direttive elementari;
ritenendo decisiva la gestione amministrativa del rapporto di lavoro da parte della pseudo appaltatrice (turni, ferie, retribuzione); ritenendo maggiormente attendibili le testimonianze del vertice aziendale
[...]
– neppure quotidianamente presente presso NL- e il vertice CP_4 aziendale della soc. intermediaria : entrambi legati alla NL da Parte_5 ingenti interessi economici essendo la Bnl il principale e praticamente unico
“cliente” di Italarchivi pseudo appaltatrice>>. In sostanza, i più articolati motivi cospirano tutti nell'evidenziare una illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto a quelle che sono state le valutazioni sull'espletata istruttoria, così come svolte dal primo giudice. Anche se le doglianze sono parcellizzate e quindi suddivise e versate in singoli motivi, in ultima analisi, quello che viene contestato è che si sia data prevalenza alle deposizioni di parte datoriale (al dipendente NL preposto dall'appaltatore in luogo di quelle rese dai testi indotti dai ricorrenti oggi appellanti).
Le censure ruotano tutte su questo aspetto perché gli ulteriori motivi sono integrativi del primo sotto il profilo, per esempio, della mancata valorizzazione delle mail aventi contenuto ordinatorio e precettivo e non, invece, di mera sollecitazione ed appartenenti a richieste di mera cortesia provenienti da NL. Anche all'esito della rilettura critica, alla luce dei motivi di appello, la sentenza di primo grado non può che ricevere conferma. Le doglianze degli appellanti risultano, infatti, prive di pregio considerando l'esito delle prove assunte nel giudizio di primo grado delle quali il Giudice ha fatto buongoverno esaminandole tutte, dando conto della loro valutazione e ponendole a fondamento del proprio convincimento.
Alla luce delle prospettazioni degli appellanti e delle censure formulate, va valutato anche in questa sede, se sia o meno configurabile un appalto illecito.
Perché si possa parlare di un vero e proprio contratto di appalto di opere o servizi, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, e secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, è fondamentale che sia l'appaltatore, cui è stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro — e non il committente — a esercitare il controllo e la direzione sui lavoratori impiegati (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1403).
Questo significa che il potere di organizzare il lavoro e di dare istruzioni deve appartenere all'appaltatore. Tuttavia, la presenza di un normale scambio di informazioni o di coordinamento tra appaltatore e committente durante lo svolgimento del servizio non rende automaticamente l'appalto illegittimo, il quale non viene integrato nemmeno qualora il contratto (o capitolato) descriva nel dettaglio le modalità del servizio, purché, nella pratica, sia sempre l'appaltatore a gestire il proprio personale. Viceversa, secondo la giurisprudenza della Cassazione, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, “non è sufficiente…la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto” (Cass. n. 9139/2018; conformi: Cass. n. 15615/2011; Cass. n. 12201/2011): potere direttivo che, come ripetutamente affermato dalla S.C., “deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative”, sia pure nella necessaria considerazione della specificità dell'incarico conferito e del modo della sua attuazione (Cass. n. 12348/2003, fra le molte conformi).
Fatta questa premessa e venendo alle doglianze manifestate, con il primo motivo di appello, lamentano i ricorrenti che il Giudice non abbia adeguatamente valutato la testimonianza resa dal teste al fine di configurare l'illegittimità Controparte_3 dell'appalto, ovvero la soggezione degli appellanti al potere direttivo dei dipendenti NL.
Posto che la censura appare ictu oculi infondata, in quanto, contrariamente alla tesi sostenuta degli appellanti nell'atto introduttivo del giudizio, essa è stata non solo valutata ma, addirittura, trascritta dal giudice nella sentenza impugnata, giova ribadire che il contenuto della testimonianza è inidonea a dimostrare gli assunti delle parti ricorrenti.
Il Giudice infatti ha, unitamente alle altre testimonianze, correttamente rilevato che le mansioni svolte dagli odierni appellanti integravano perfettamente quelle indicate nei contratti di appalto tra NL e Italarchivi, peraltro ritualmente prodotti e non contestati, e che nei contratti labour intensive, “caratterizzati dalla prevalenza delle prestazioni lavorative, può configurarsi un appalto genuino anche in caso di utilizzo di strumenti di proprietà del committente, nonché di disposizioni impartite dall'appaltante agli ausiliari dell'appaltatore, purché quest'ultimo eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori organizzati”. L'interazione tra i dipendenti della Banca e i lavoratori dell'appaltatrice, evocata dagli appellanti quale indice di eterodirezione, anche alla luce della testimonianza del è risultata tuttavia marginale, occasionale e priva di contenuto CP_3 direttivo in senso proprio. Come già statuito in analoghe controversie (cfr. Corte
Appello Roma n. 1733/2024), la mera interlocuzione funzionale alla buona esecuzione del servizio non integra esercizio del potere direttivo datoriale.
Le comunicazioni intercorrenti fra gli appellanti e i dipendenti NL lungi dal costituire manifestazione dell'esercizio del potere gerarchico e direttivo da parte di Bnl risultano piuttosto frutto del fisiologico controllo del committente sul servizio appaltato e sugli interventi effettuati. Il Giudice, pertanto, ben ha qualificato le predette comunicazioni come esercizio di un potere di controllo compatibile con un regolare contratto di appalto, soprattutto, endoaziendale e tali da non travalicare i limiti di un coordinamento volto ad assicurare il risultato.
A tal proposito prive di rilevanza appaiono il contenuto delle mail e le registrazioni fonografiche (della cui mancata valutazione si dolgono gli appellanti nel quinto motivo di censura) atteso che la maggior parte delle prime sono indirizzate per conoscenza anche al responsabile e le seconde, che riguardano Controparte_5 solo il sono attivate sempre dallo stesso. Parte_1
La circostanza che le direttive fossero impartite direttamente dai dipendenti NL è stata, peraltro, negata dal teste , la cui presenza fissa presso l'Archivio di Pt_5
Pratica di Mare per otto ore al giorno è stata dimostrata. Lo stesso dicasi per il teste secondo il quale: e durante i Tes_2 Parte_1 Pt_2 due appalti hanno sempre operato in ossequio alle direttive di ”. Pt_5 La prova che i dipendenti di NL dovessero riferirsi esclusivamente al referente di Italarchivi per qualsiasi attività legata all'appalto è stata confermata in sede giudiziaria, con la sentenza n. 4748/2023 del Tribunale di Roma, del 10 maggio
2023 (cfr. doc. 1 memoria di costituzione NL), laddove è stata riconosciuta come legittima la sanzione disciplinare inflitta dalla Banca ad aprile 2021 al sig.
[...]
consistente nella sospensione dal servizio e dallo stipendio per due giorni, Tes_3 perché in qualità di Responsabile dell'Unità Produttiva per NL, aveva Pt_6 violato le direttive aziendali riguardanti il modo corretto di gestire i rapporti con il
IT e con i dipendenti di Italarchivi.
Nel corso di un altro processo (n. 17210/20) assimilabile a quello che ci occupa — in cui un dipendente di Italarchivi, aveva chiesto di accertare Persona_5 l'illegittimità dell'appalto e il riconoscimento di un rapporto di lavoro con NL — aveva infatti ammesso, durante la sua testimonianza, di essersi rivolto Tes_3 direttamente da un dipendente Italarchivi per l'esecuzione di alcune attività. A questo riguardo parimenti infondate risultano le doglianze espresse nel terzo motivo di censura, connesse al primo, circa il valore probatorio assegnato alle dichiarazioni rese dai testi e dalle quali il giudice di prime cure ha Pt_5 Tes_2 addirittura dichiarato di poter prescindere giungendo comunque a riconoscere come non provati i fatti dedotti dai ricorrenti in ordine al tipo di attività svolta.
Alla luce di quanto precede il Collegio ritiene meritevoli di conferma le conclusioni già raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla insussistenza nel presente caso di specie, in ragione del complessivo contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nella precedente fase del giudizio e del complessivo contenuto della documentazione prodotta in atti, della prospettata somministrazione irregolare di manodopera, conclusioni che trovano infatti puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie sopra riportate.
In relazione alla lamentata omessa valutazione della fungibilità delle mansioni svolte dai ricorrenti formulata, come terzo motivo di censura, questa Corte rileva che la circostanza mai ha formato oggetto di prova nel corso del giudizio di primo grado e, quindi, è rimasta asserzione di parte.
Allo stesso modo non si ritiene siano stati provati gli assunti degli appellanti anche in relazione ai mezzi usati per l'espletamento dell'appalto e, conseguentemente, alla dedotta inesistenza sia di know how che del rischio di impresa della società appaltatrice, come lamentato nel sesto motivo di appello.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte (si veda ad esempio Cass Civ. Sez.
Lav. del 25 giugno 2020 n. 12807 e Cass Civ. Sez. VI. ord. del 26 giugno 2020 n.
12207) è necessario che sussistano in contemporanea tutti i tre requisiti stabiliti dall'art. 1655 c.c. e dell'art. 29 del dlgs 276/2003, quindi l'organizzazione autonoma, il rischio d'impresa e l'esercizio direttivo del personale impiegato nell'appalto da parte dell'appaltatore. Poiché, in taluni casi accertare la sussistenza di tali tre requisiti può costituire un'operazione ardua da svolgersi, in quanto il contratto d'appalto è finalizzato a rendere un servizio ed un'opera a favore del committente, la giurisprudenza con varie sfumature ammette una correlazione tra quest'ultimo e l'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto. Ad esempio, è possibile che l'appaltatore possa utilizzare alcuni strumenti del committente senza che ciò implichi un'assenza di capacità organizzativa (cfr Cass. Civ. Sez. Lav, ord. del 16 marzo 2022 n.8567). La controprova costituisce sempre nel fatto che l'appaltatore, a prescindere dal singolo appalto, sia in grado di fornire un servizio o un appalto. Nel caso in esame conferma che “avevamo i mezzi per trasportare le Pt_5 scatole, il muletto e i pc;
operavamo anche con i pc della banca;
i taglierini per aprire le buste, i tagliacarte, i levapunti, e ditali di gomma li fornivamo tutti noi così come tutta la cancelleria. Il Dweb 838 è un sistema di Italarchivi;
Gaf portal invece
è un sistema operativo di NL sul quale avevamo delle credenziali. non lo Pt_2 usava ma per un breve periodo sì, forse per uno o due mesi.” Conferma Parte_1 poi che l'orario era di otto ore al giorno più un'ora di pausa e che le modalità per chiedere ferie e permessi erano quelle relative alla sola Italarchivi. Il capitolo confermato dal teste così era formulato: “Le comunicazioni relative a malattie, così come le richieste di fruizione di permessi o di ferie sono state sempre inviate dai ricorrenti a mezzo email al referente (cfr doc.7a) ed inserite su un apposito Pt_5 programma Italarchivi definito “Some Times”, che consente ad ogni dipendente Italarchivi di poter accedere (mediante inserimento di user e password) ad un applicativo web e richiedere al proprio responsabile la relativa autorizzazione (cfr doc. 7a e 7b)”. In sostanza, quindi, le prove hanno dimostrato la ricorrenza del requisito della capacità organizzativa non smentita nemmeno dall'uso del portale di NL che era funzionale all'attività di data entry prevista nel contratto di appalto. È stato inoltre dimostrato che i ricorrenti siano stati formati da Italarchivi attraverso corsi base erogati periodicamente ai propri dipendenti, come risulta dalla documentazione versata in atti.
Né a sostegno delle censure mosse dagli appellanti giova il richiamo alla sentenza resa nel giudizio di appello rg 2013/2021 definita negativamente per la banca appellata in quanto riferita ad altra vicenda giudiziaria, tra società diverse con le quali NL aveva stipulato contratti di appalto aventi ad oggetto servizi diversi da quelli della presente controversia.
Nella sentenza richiamata, infatti, la mancata produzione in giudizio degli accordi tra le società appaltatrici e subappaltatrici, la produzione di contratti di appalto non aventi ad oggetto le sedi ove il ricorrente reclamava di aver svolto la propria attività lavorativa, hanno indotto il Tribunale a ritenere insussistente una genuina intermediazione di manodopera, tenuto conto dell'insegnamento della Suprema Corte contenuto nella pronuncia n. 29889 del 2019: “il giudice di legittimità ha, in particolare, ritenuto – nell'ambito della funzione nomofilattica che le è propria - essere onere del datore di lavoro dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto o di somministrazione), laddove la riscontrata assenza di accordi tra la società utilizzatrice della prestazione dei lavoratori e la società intermediaria che ha proceduto alle assunzioni, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa, in base alla norma inderogabile dettata dall'arrt. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione “nell'impresa” alle dipendenze dell'”imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione”. Appare palese che, nel caso all'esame di questa Corte i presupposti di fatto emersi dall'istruttoria non possano giustificare l'applicazione degli stessi principi enunciati dalla sentenza richiamata dagli appellanti. Alla stregua delle esposte considerazioni l'appello dovrà pertanto essere respinto. L'esito complessivo della lite e la natura delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite. Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228,
per il raddoppio del contributo unificato se dovuto
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 22.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 669 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
, rappresentati e difesi dall'avv. Pier Luigi Panici e Parte_1 Parte_2 dall'avv. Chiara Panici giusta delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via Germanico n. 172 -
00192.
Appellante
E rapp.to e difeso, giusta procura Controparte_1 generale ad lites per notar di Roma del 30 settembre 2021 rep. Persona_1
n. 7881 racc. 4419, dal prof. avv. Claudio Scognamiglio e presso il suo studio elett.te dom.to in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 326
Appellato Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. n. 10164 depositata in data 02.12.2021
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Roma, quale Giudice del lavoro, gli attuali appellante e hanno chiesto di voler accogliere le seguenti Parte_1 Pt_2 conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare - previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto e/o di una somministrazione irregolare - che tra , Parte_1 Parte_2
e NL – BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. sussiste ed è tuttora in
[...] essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in mancanza di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo sin dal 01.06.2015 per il sig. dal Parte_1
01.02.2017 per il sig. (o dalla diversa data che dovesse risultare di Pt_2 giustizia); con diritto dei ricorrenti all'inquadramento nella 2° area, 3° livello retributivo del CCNL per il settore del CREDITO e per l'effetto:
2. accertare l'obbligo e condannare la NL – BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti a partire dalla domanda (data di deposito del presente ricorso) le ordinarie retribuzioni previste dal suddetto CCNL sulla base di € 2.123,77 mensili lordi oltre scatti di anzianità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi,
a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate. Con vittoria di onorari di lite, oltre IVA e CAP, oltre 15% per spese generali, come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato”. A fondamento delle riportate conclusioni allegavano gli appellanti di aver prestato senza soluzione di continuità e dalle date indicate la propria attività lavorativa “in favore della resistente”, presso l'Archivio NL di Pratica di Mare;
di essere stati solo formalmente dipendenti di società intermediarie che si sono succedute nel tempo “ma che sono sempre state estranee alla concreta direzione e organizzazione della prestazione lavorativa”, con qualifica di “operaio magazziniere (il ” Parte_1
e, tuttavia, con mansioni di “archivista” (occupandosi di apertura corriere, suddivisione documentazione per tipologia, catalogazione della documentazione e consegna al reparto NL Censimento per l'archiviazione dei documenti nonché restando a disposizione per le varie richieste a voce o per e-mail di ricerca documentale provenienti dai dipendenti NL addetti all'Archivio), assegnati dalla fine dell'anno 2019 il al Reparto Consultazione Documenti e il Parte_1 Pt_2 alla c.d. normalizzazione, con orario, per entrambi, full time per cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 16,45).
Ribadivano di essere stati, per tutto il periodo lavorato, sostanzialmente dipendenti della convenuta NL S.p.A. perché avevano sempre ricevuto direttive sul lavoro da svolgere direttamente ed unicamente dai dipendenti NL, e ciò sia a voce
(principalmente) che tramite mail, così come tutti i corrispondenti dipendenti;
tutta l'attrezzatura e i mezzi per svolgere tali mansioni erano stati forniti da NL;
che l'assegnazione delle mansioni era avvenuta “direttamente ed unicamente dai dipendenti NL”, restando estranea la società intermediaria (Italarchivi), formale datrice di lavoro, alla concreta direzione e organizzazione della loro prestazione lavorativa, della quale non aveva mai provveduto a determinare le modalità di svolgimento;
che non esistevano contratti d'appalto o subappalto tra la NL e la società della quale essi ricorrenti erano stati dipendenti per l'intero periodo lavorativo presso la resistente;
che le mansioni svolte erano da ricondurre alla 2° area professionale - 3° livello retributivo del CCNL Credito, applicato dalla Banca resistente;
che dovevano ritenersi sussistenti tutti gli elementi tipici dell'appalto illecito, stante peraltro l'evidente inesistenza del rischio d'impresa e di know-how in capo all'appaltatore nonché l'assoluta fungibilità delle mansioni svolte da essi ricorrenti con quelle dei dipendenti dalla resistente addetti alle medesime mansioni.
Si costituiva in giudizio la NL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. la quale, prospettata una diversa versione dei fatti - infondati quanto all'inesistenza Cont di contratti d'appalto stipulati tra e successivamente da NL e la società Italarchivi - denunciando la carenza di allegazioni del ricorso in punto sottoposizione dei ricorrenti al potere direttivo della Banca o di suoi rappresentanti o delegati, resisteva alla domanda chiedendone l'integrale il rigetto. Deduceva in particolare la resistente l'assoluta genuinità - della quale evidenziava gli indici rivelatori - del contratto di appalto intercorso tra essa società e le società appaltatrici nonché di quello di subappalto tra quest'ultima e la datrice di lavoro dei ricorrenti, sottolineando la libertà di forme per i contratti oggetto di giudizio. All'esito dell'istruttoria sia documentalmente e tramite prova testimoniale il primo giudice ha così statuito: < le spese di giudizio>>. Con atto di appello gli originari ricorrenti hanno diffusamente censurato la decisione chiedendone la riforma con accoglimento delle originarie conclusioni.
Si è costituita la NL resistendo al gravame chiedendone il rigetto. All'udienza odierna, depositate note autorizzate, la causa è stata decisa. Con il primo motivo si lamenta l'omessa valutazione della testimonianza resa dal dipendente che avrebbe condizionato la decisione portando Controparte_3 il Tribunale ad effettuare < di causa>>.
La deposizione sarebbe <> perché coincidente con quella resa dal teste
. Testimone_1
Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe omesso < resa dal dipendente indifferente, …. a diretta conoscenza dei Controparte_3 fatti di causa avendo lavorato nello stesso ufficio dei ricorrenti ed avendo impartito egli stesso le direttive e l'assegnazione delle mansioni da svolgere…>>
Quindi sarebbe erroneo anche quanto ritenuto dal primo giudice dove scrive <
“l'unica indicazione” in ordine alla direttive ricevute dai ricorrenti sarebbe quella fornita dalla teste : “priva di riscontro è rimasta l'affermazione di Testimone_1 parte ricorrente quanto alla inesistenza del potere direttivo organizzativo delle società appaltatrici che sarebbero sempre state estranee alla concreta organizzazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti i quali avrebbero ricevuto direttive ed unicamente dipendenti Bnl… Unica Indicazione Specifica in ordine alle concrete “direttive” ricevute dei ricorrenti dipendenti Bnl è quella fornita dalla teste la quale ha dichiarato che sostanzialmente il e il (dipendenti Tes_1 Per_2 Per_3
Bnl) fornivano istruzioni su dove sistemare i documenti”… Sulla base di tale omissione e valutazione erronea, a pag. 15 della sentenza si legge: “..quanto emerso dalle risultanze testimoniali sopra riportate non consente di ritenere accertato che la committente Bnl abbia impartito ai ricorrenti odierne disposizioni riconducibili alle concrete modalità di svolgimento delle sue prestazioni lavorative, non potendo rientrare nel novero di dette concrete modalità il solo fatto di indicare dove sistemare le pratiche, essendo dette indicazioni e la supervisione dei dipendenti Bnl affatto compatibili con un appalto genuino…>> Si legge nella deposizione del teste come riportata dagli appellanti CP_3
< intendenza archivi di pratica di Mare dove, da dipendente Bnl, ho svolto le ultime mansioni” …Confermo le mansioni di cui al cap. 9 e anche che erano a disposizione per le varie richieste a voce o per e-mail di ricerca documentale provenienti dai dipendenti Bnl, anche da parte mia…. “ho visto spesso i miei colleghi dire loro cosa dovevano fare;
li ho visti personalmente istruirli e dare loro ordini. Confermo che e dipendenti Bnl, impartivano loro le direttive sul Parte_3 Parte_4 lavoro da svolgere, fornivano le istruzioni e le procedure da osservare. “Confermo che anche e predisponevano assieme al le Tes_2 Testimone_3 Per_2 procedure l'organizzazione del lavoro dei ricorrenti, le modalità di archiviazione e posizionamento che e dovevano osservare. Ciò per averlo visto Parte_1 Pt_2 personalmente perché lavoravo con loro in un ambiente di lavoro unico…. le direttive venivano impartite a voce”… “tutti i mezzi e le strumentazioni erano gli stessi che usavamo noi ed erano tutti di Bnl. Loro usavano gli strumenti operativi Bnl così come noi come le procedure Bnl accessibili attraverso la rete intranet aziendale”>>. Le tesi degli appellanti, viste alla luce e con l'integrazione della deposizione del sarebbero provate anche per essere < CP_3 documentale (numerose e-mail attraverso le quali i dipendenti Bnl impartivano direttive ai ricorrenti, riportate a pagina 5 e 6 del ricorso e allegate allo stesso) … affermazioni del sono altresì confermate dalle registrazioni CP_3 fonografiche in atti (doc. da 8 a 34) mai disconosciute>>
Per contro ancora erroneamente sarebbero state valorizzate le deposizioni rese da due testi di NL che, secondo la critica, non erano a conoscenza di causa e non
< con la NL ( Italarchivi che lavorava in Parte_5 un'altra stanza, dirigente NL che lavorava in 3 sedi NL, e Tes_2 sporadicamente presso quella dei ricorrenti, peraltro in altro ufficio!)
Con il secondo motivo si lamenta che il giudice avrebbe formulato una erronea declaratoria della mancata prova da parte dei ricorrenti della direzione ed organizzazione della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti NL, dove le
< in forme elementari>>.
Quindi sarebbe non corretto ritenere, anche solo in forza della motivazione resa, la insussistenza del potere direttivo e conformativo della prestazione dei ricorrenti da parte dei dipendenti NL addetti allo stesso ufficio (pag. 15 della sentenza dove si legge “…quanto emerso dalle risultanze testimoniali sopra riportate non consente di ritenere accertato che la committente Bnl abbia impartito ai ricorrenti odierne disposizioni riconducibili alle concrete modalità di svolgimento delle sue prestazioni lavorative, non potendo rientrare nel novero di dette concrete modalità il solo fatto di indicare dove sistemare le pratiche, essendo dette indicazioni e la supervisione dei dipendenti Bnl affatto compatibili con un appalto genuino..” ) Invece secondo la giurisprudenza di legittimità negli appalti di manodopera endoaziendali non deve sussistere qualsivoglia interferenza tra i dipendenti dell'appaltante e i dipendenti dell'appaltatrice La tesi dell'appellante è nel senso che essendo le mansioni dei ricorrenti semplici, altrettanto semplici risultano essere state le indicazioni e le istruzioni dei dipendenti NL per l'organizzazione del loro lavoro. Anche in questa censura si richiama la principale ovvero la precedente e l'erronea e parziale valutazione delle risultanze istruttorie (testimonianze dei testi e . Testimone_1 Controparte_3
Per contro, sempre ad integrazione del primo motivo di appello, si critica la decisione per come sono state valutate le deposizioni dei testi e Parte_5
con enfatizzazione dei c.d. atti di gestione amministrativa del Tes_2 rapporto compiuti dall'appaltatore. Per gli appellanti da un lato la circostanza che NL non si occupasse della predisposizione dei turni sarebbe giuridicamente irrilevante, dall'altro, come in effetti già detto nel primo motivo, sarebbero inattendibili e non a diretta conoscenza dei fatti di causa. Ed infatti, per come riportate dall'appellante il teste ha riferito: “Non sono Pt_5 al corrente del fatto che prendessero indicazioni dei dipendenti Bnl. Io ero presente sul posto, non dove lavoravano loro fisicamente ma in un altro ufficio. Tra il 2015
e 2018 sono stato presente, poi sono stato spostato e andavo solo sporadicamente sul sito di pratica di Mare così come ancora oggi”; il teste : “Io li vedevo Tes_2 saltuariamente perché fisicamente ero da un'altra parte… ero anche presso altre due sedi”; < importanti vicoli economici alla NL… è dirigente NL ai vertici aziendali Tes_2
e lavora su 3 sedi NL;
è un vertice aziendale Italarchivi, società che Pt_5 lavora su appalti ed è fortemente legata da vincoli economici alla Banca, essendo la NL la principale “cliente” della Italarchivi, per cui non sarebbe credibile che
, che < Pt_5 in altro ufficio/stanza, abbia realmente impartito “quotidianamente” le direttive ai ricorrenti, non condividendo con essi neppure lo spazio lavorativo…. stesso [per] che dichiara espressamente di aver visto i ricorrenti solo saltuariamente Per_4 perché rendeva la prestazione in un altro ufficio e addirittura presso altre due altre sedi NL ma, senza alcuna conoscenza diretta dei fatti “esclude qualsiasi interazione dei ricorrenti con il personale NL” (cfr. pag. 9 sentenza)>>. Non sarebbe decisiva e neppure indice di legittimità dell'appalto endoaziendale quanto ritenuto in fatto ovvero che gli appellanti < assegnati dalla Italarchivi ed orari affatto diversi da quelli dipendenti Bnl, con i quali ragionevolmente dovessero coincidere in ragione della natura del lavoro da svolgere presso i relativi siti di pertinenza della banca”>> Con ulteriore ragione di censura si lamenta l'omessa valutazione della fungibilità delle mansioni svolte dai ricorrenti e dai dipendenti bnl.
Secondo la difesa degli appellanti, gli originari ricorrenti, non svolgendo alcun
“servizio diverso” bensì l'ordinaria attività di Archivio NL, così fornendo ausilio collaborativo al personale dipendente NL, si limitano ad integrare l'organico NL. Tale circostanza, pacifica, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a pervenire a soluzione diametralmente opposta, unitamente alla valutazione delle altre circostanze, rispetto a quella cui è giunto. Nell'appalto de quo non vi sarebbe stata alcuna < rischio di impresa, nessuna opera/o servizio da realizzare in favore di NL se non l'ordinaria attività di NL ad integrazione dell'organico già presente in NL addetto al reparto accettazione e smistamento dell'Archivio NL.
Ancora ci si duole della erronea valutazione della documentazione prodotta con il ricorso e delle registrazioni fonografiche (errore nella valutazione delle email inviate dai dipendenti NL ai ricorrenti;
omessa valutazione le registrazioni fonografiche). Non sarebbe condivisibile poi la valutazione del Tribunale circa l'inconfigurabilità di “ordini” laddove la richiesta, come nel caso in esame, sia accompagnata da locuzioni di cortesia “per favore, si chiede cortesemente, appena puoi...” Si aggiunge che nella valutazione del Tribunale sarebbe mancato il rilievo dell'assenza di rischio di impresa, dell'organizzazione di mezzi, del know how del formale datore di lavoro.
Come correttamente sintetizzato nelle note autorizzate dalla difesa degli appellanti secondo le critiche rivolte dalla pronuncia, il Tribunale < complessivamente tutti gli elementi rivelatori dell'illecito appalto endoaziendale, unitamente alla prova documentale, ignorando i più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di illecito appalto. Tali elementi, valutati fra loro dimostrano l'illiceità dell'appalto: l'inesistenza di un “servizio diverso” da realizzare rispetto all'ordinaria attività aziendale di Archiviazione svolta pacificamente dai dipendenti NL;
la fungibilità di funzioni e prestazioni dei ricorrenti rispetto ad alcune mansioni svolte dai dipendenti NL;
l'inesistenza di qualsivoglia know how (essendo i ricorrenti stati assunti dalla pseduo appaltatrice lo stesso giorno di assegnazione alle mansioni presso l'Archivio NL) e utilizzando i ricorrenti le procedure di archiviazione NL e i sistemi operativi NL;
l'interferenza dei dipendenti NL nello svolgimento delle mansioni svolte dai ricorrenti: è circostanza documentale che i dipendenti NL inviassero mail direttamente ai ricorrenti contenenti mansioni da svolgere e procedure di
Archiviazione NL da osservare. Il Tribunale ha erroneamente valutato le risultanze della prova testimoniale e documentale. Ritenendo legittimo il
“coordinamento” dei ricorrenti da parte dei dipendenti NL poiché avente ad oggetto direttive elementari;
ritenendo decisiva la gestione amministrativa del rapporto di lavoro da parte della pseudo appaltatrice (turni, ferie, retribuzione); ritenendo maggiormente attendibili le testimonianze del vertice aziendale
[...]
– neppure quotidianamente presente presso NL- e il vertice CP_4 aziendale della soc. intermediaria : entrambi legati alla NL da Parte_5 ingenti interessi economici essendo la Bnl il principale e praticamente unico
“cliente” di Italarchivi pseudo appaltatrice>>. In sostanza, i più articolati motivi cospirano tutti nell'evidenziare una illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto a quelle che sono state le valutazioni sull'espletata istruttoria, così come svolte dal primo giudice. Anche se le doglianze sono parcellizzate e quindi suddivise e versate in singoli motivi, in ultima analisi, quello che viene contestato è che si sia data prevalenza alle deposizioni di parte datoriale (al dipendente NL preposto dall'appaltatore in luogo di quelle rese dai testi indotti dai ricorrenti oggi appellanti).
Le censure ruotano tutte su questo aspetto perché gli ulteriori motivi sono integrativi del primo sotto il profilo, per esempio, della mancata valorizzazione delle mail aventi contenuto ordinatorio e precettivo e non, invece, di mera sollecitazione ed appartenenti a richieste di mera cortesia provenienti da NL. Anche all'esito della rilettura critica, alla luce dei motivi di appello, la sentenza di primo grado non può che ricevere conferma. Le doglianze degli appellanti risultano, infatti, prive di pregio considerando l'esito delle prove assunte nel giudizio di primo grado delle quali il Giudice ha fatto buongoverno esaminandole tutte, dando conto della loro valutazione e ponendole a fondamento del proprio convincimento.
Alla luce delle prospettazioni degli appellanti e delle censure formulate, va valutato anche in questa sede, se sia o meno configurabile un appalto illecito.
Perché si possa parlare di un vero e proprio contratto di appalto di opere o servizi, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, e secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, è fondamentale che sia l'appaltatore, cui è stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro — e non il committente — a esercitare il controllo e la direzione sui lavoratori impiegati (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1403).
Questo significa che il potere di organizzare il lavoro e di dare istruzioni deve appartenere all'appaltatore. Tuttavia, la presenza di un normale scambio di informazioni o di coordinamento tra appaltatore e committente durante lo svolgimento del servizio non rende automaticamente l'appalto illegittimo, il quale non viene integrato nemmeno qualora il contratto (o capitolato) descriva nel dettaglio le modalità del servizio, purché, nella pratica, sia sempre l'appaltatore a gestire il proprio personale. Viceversa, secondo la giurisprudenza della Cassazione, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, “non è sufficiente…la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto” (Cass. n. 9139/2018; conformi: Cass. n. 15615/2011; Cass. n. 12201/2011): potere direttivo che, come ripetutamente affermato dalla S.C., “deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative”, sia pure nella necessaria considerazione della specificità dell'incarico conferito e del modo della sua attuazione (Cass. n. 12348/2003, fra le molte conformi).
Fatta questa premessa e venendo alle doglianze manifestate, con il primo motivo di appello, lamentano i ricorrenti che il Giudice non abbia adeguatamente valutato la testimonianza resa dal teste al fine di configurare l'illegittimità Controparte_3 dell'appalto, ovvero la soggezione degli appellanti al potere direttivo dei dipendenti NL.
Posto che la censura appare ictu oculi infondata, in quanto, contrariamente alla tesi sostenuta degli appellanti nell'atto introduttivo del giudizio, essa è stata non solo valutata ma, addirittura, trascritta dal giudice nella sentenza impugnata, giova ribadire che il contenuto della testimonianza è inidonea a dimostrare gli assunti delle parti ricorrenti.
Il Giudice infatti ha, unitamente alle altre testimonianze, correttamente rilevato che le mansioni svolte dagli odierni appellanti integravano perfettamente quelle indicate nei contratti di appalto tra NL e Italarchivi, peraltro ritualmente prodotti e non contestati, e che nei contratti labour intensive, “caratterizzati dalla prevalenza delle prestazioni lavorative, può configurarsi un appalto genuino anche in caso di utilizzo di strumenti di proprietà del committente, nonché di disposizioni impartite dall'appaltante agli ausiliari dell'appaltatore, purché quest'ultimo eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori organizzati”. L'interazione tra i dipendenti della Banca e i lavoratori dell'appaltatrice, evocata dagli appellanti quale indice di eterodirezione, anche alla luce della testimonianza del è risultata tuttavia marginale, occasionale e priva di contenuto CP_3 direttivo in senso proprio. Come già statuito in analoghe controversie (cfr. Corte
Appello Roma n. 1733/2024), la mera interlocuzione funzionale alla buona esecuzione del servizio non integra esercizio del potere direttivo datoriale.
Le comunicazioni intercorrenti fra gli appellanti e i dipendenti NL lungi dal costituire manifestazione dell'esercizio del potere gerarchico e direttivo da parte di Bnl risultano piuttosto frutto del fisiologico controllo del committente sul servizio appaltato e sugli interventi effettuati. Il Giudice, pertanto, ben ha qualificato le predette comunicazioni come esercizio di un potere di controllo compatibile con un regolare contratto di appalto, soprattutto, endoaziendale e tali da non travalicare i limiti di un coordinamento volto ad assicurare il risultato.
A tal proposito prive di rilevanza appaiono il contenuto delle mail e le registrazioni fonografiche (della cui mancata valutazione si dolgono gli appellanti nel quinto motivo di censura) atteso che la maggior parte delle prime sono indirizzate per conoscenza anche al responsabile e le seconde, che riguardano Controparte_5 solo il sono attivate sempre dallo stesso. Parte_1
La circostanza che le direttive fossero impartite direttamente dai dipendenti NL è stata, peraltro, negata dal teste , la cui presenza fissa presso l'Archivio di Pt_5
Pratica di Mare per otto ore al giorno è stata dimostrata. Lo stesso dicasi per il teste secondo il quale: e durante i Tes_2 Parte_1 Pt_2 due appalti hanno sempre operato in ossequio alle direttive di ”. Pt_5 La prova che i dipendenti di NL dovessero riferirsi esclusivamente al referente di Italarchivi per qualsiasi attività legata all'appalto è stata confermata in sede giudiziaria, con la sentenza n. 4748/2023 del Tribunale di Roma, del 10 maggio
2023 (cfr. doc. 1 memoria di costituzione NL), laddove è stata riconosciuta come legittima la sanzione disciplinare inflitta dalla Banca ad aprile 2021 al sig.
[...]
consistente nella sospensione dal servizio e dallo stipendio per due giorni, Tes_3 perché in qualità di Responsabile dell'Unità Produttiva per NL, aveva Pt_6 violato le direttive aziendali riguardanti il modo corretto di gestire i rapporti con il
IT e con i dipendenti di Italarchivi.
Nel corso di un altro processo (n. 17210/20) assimilabile a quello che ci occupa — in cui un dipendente di Italarchivi, aveva chiesto di accertare Persona_5 l'illegittimità dell'appalto e il riconoscimento di un rapporto di lavoro con NL — aveva infatti ammesso, durante la sua testimonianza, di essersi rivolto Tes_3 direttamente da un dipendente Italarchivi per l'esecuzione di alcune attività. A questo riguardo parimenti infondate risultano le doglianze espresse nel terzo motivo di censura, connesse al primo, circa il valore probatorio assegnato alle dichiarazioni rese dai testi e dalle quali il giudice di prime cure ha Pt_5 Tes_2 addirittura dichiarato di poter prescindere giungendo comunque a riconoscere come non provati i fatti dedotti dai ricorrenti in ordine al tipo di attività svolta.
Alla luce di quanto precede il Collegio ritiene meritevoli di conferma le conclusioni già raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla insussistenza nel presente caso di specie, in ragione del complessivo contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nella precedente fase del giudizio e del complessivo contenuto della documentazione prodotta in atti, della prospettata somministrazione irregolare di manodopera, conclusioni che trovano infatti puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie sopra riportate.
In relazione alla lamentata omessa valutazione della fungibilità delle mansioni svolte dai ricorrenti formulata, come terzo motivo di censura, questa Corte rileva che la circostanza mai ha formato oggetto di prova nel corso del giudizio di primo grado e, quindi, è rimasta asserzione di parte.
Allo stesso modo non si ritiene siano stati provati gli assunti degli appellanti anche in relazione ai mezzi usati per l'espletamento dell'appalto e, conseguentemente, alla dedotta inesistenza sia di know how che del rischio di impresa della società appaltatrice, come lamentato nel sesto motivo di appello.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte (si veda ad esempio Cass Civ. Sez.
Lav. del 25 giugno 2020 n. 12807 e Cass Civ. Sez. VI. ord. del 26 giugno 2020 n.
12207) è necessario che sussistano in contemporanea tutti i tre requisiti stabiliti dall'art. 1655 c.c. e dell'art. 29 del dlgs 276/2003, quindi l'organizzazione autonoma, il rischio d'impresa e l'esercizio direttivo del personale impiegato nell'appalto da parte dell'appaltatore. Poiché, in taluni casi accertare la sussistenza di tali tre requisiti può costituire un'operazione ardua da svolgersi, in quanto il contratto d'appalto è finalizzato a rendere un servizio ed un'opera a favore del committente, la giurisprudenza con varie sfumature ammette una correlazione tra quest'ultimo e l'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto. Ad esempio, è possibile che l'appaltatore possa utilizzare alcuni strumenti del committente senza che ciò implichi un'assenza di capacità organizzativa (cfr Cass. Civ. Sez. Lav, ord. del 16 marzo 2022 n.8567). La controprova costituisce sempre nel fatto che l'appaltatore, a prescindere dal singolo appalto, sia in grado di fornire un servizio o un appalto. Nel caso in esame conferma che “avevamo i mezzi per trasportare le Pt_5 scatole, il muletto e i pc;
operavamo anche con i pc della banca;
i taglierini per aprire le buste, i tagliacarte, i levapunti, e ditali di gomma li fornivamo tutti noi così come tutta la cancelleria. Il Dweb 838 è un sistema di Italarchivi;
Gaf portal invece
è un sistema operativo di NL sul quale avevamo delle credenziali. non lo Pt_2 usava ma per un breve periodo sì, forse per uno o due mesi.” Conferma Parte_1 poi che l'orario era di otto ore al giorno più un'ora di pausa e che le modalità per chiedere ferie e permessi erano quelle relative alla sola Italarchivi. Il capitolo confermato dal teste così era formulato: “Le comunicazioni relative a malattie, così come le richieste di fruizione di permessi o di ferie sono state sempre inviate dai ricorrenti a mezzo email al referente (cfr doc.7a) ed inserite su un apposito Pt_5 programma Italarchivi definito “Some Times”, che consente ad ogni dipendente Italarchivi di poter accedere (mediante inserimento di user e password) ad un applicativo web e richiedere al proprio responsabile la relativa autorizzazione (cfr doc. 7a e 7b)”. In sostanza, quindi, le prove hanno dimostrato la ricorrenza del requisito della capacità organizzativa non smentita nemmeno dall'uso del portale di NL che era funzionale all'attività di data entry prevista nel contratto di appalto. È stato inoltre dimostrato che i ricorrenti siano stati formati da Italarchivi attraverso corsi base erogati periodicamente ai propri dipendenti, come risulta dalla documentazione versata in atti.
Né a sostegno delle censure mosse dagli appellanti giova il richiamo alla sentenza resa nel giudizio di appello rg 2013/2021 definita negativamente per la banca appellata in quanto riferita ad altra vicenda giudiziaria, tra società diverse con le quali NL aveva stipulato contratti di appalto aventi ad oggetto servizi diversi da quelli della presente controversia.
Nella sentenza richiamata, infatti, la mancata produzione in giudizio degli accordi tra le società appaltatrici e subappaltatrici, la produzione di contratti di appalto non aventi ad oggetto le sedi ove il ricorrente reclamava di aver svolto la propria attività lavorativa, hanno indotto il Tribunale a ritenere insussistente una genuina intermediazione di manodopera, tenuto conto dell'insegnamento della Suprema Corte contenuto nella pronuncia n. 29889 del 2019: “il giudice di legittimità ha, in particolare, ritenuto – nell'ambito della funzione nomofilattica che le è propria - essere onere del datore di lavoro dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto o di somministrazione), laddove la riscontrata assenza di accordi tra la società utilizzatrice della prestazione dei lavoratori e la società intermediaria che ha proceduto alle assunzioni, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa, in base alla norma inderogabile dettata dall'arrt. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione “nell'impresa” alle dipendenze dell'”imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione”. Appare palese che, nel caso all'esame di questa Corte i presupposti di fatto emersi dall'istruttoria non possano giustificare l'applicazione degli stessi principi enunciati dalla sentenza richiamata dagli appellanti. Alla stregua delle esposte considerazioni l'appello dovrà pertanto essere respinto. L'esito complessivo della lite e la natura delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite. Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228,
per il raddoppio del contributo unificato se dovuto
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 22.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa