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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/03/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 12408/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Caravaggio n. 64, presso lo studio dell'avv. Filomena
Persico, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
CP_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
Controparte_2
rappresentata e difesa come in atti
- Atra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Provincia di al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile per l'iscrizione al CP_2 collocamento mirato e l'iscrizione nel citato elenco.
In particolare, quindi, parte ricorrente ha dedotto:
- Di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato di invalido utile per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato;
- Di essere stato sottoposto a visita medica;
- Che con verbale del 28/04/23 l' ha rigettato la domanda ritenendo non sussistente il CP_1
requisito sanitario;
- Che tale determinazione è illegittima.
Ritualmente citate in giudizio, le resistenti si sono costituite ed hanno chiesto il rigetto del ricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La domanda risulta inammissibile in ragione del difetto di legittimazione passiva degli enti convenuti.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
18637/2012; cfr. anche Cass. 10538/2008) secondo cui “in materia di collocamento obbligatorio,
l'art. 6, comma 2, lett. b, del d.lg. n. 469 del 1997 ha attribuito alle province i compiti relativi all'iscrizione nelle liste di collocamento, nonché quelli di verifica delle condizioni sanitarie richieste a tal fine, in quanto ha istituito, all'interno dell'organismo provinciale, un comitato tecnico di esperti nella materia dell'inabilità, che devono espressamente valutare le residue capacità lavorative degli interessati;
ne consegue che la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, o il permanere delle relative condizioni sanitarie, è ritualmente promossa nei confronti della provincia”.
Rispetto a tale previsione normativa, poi, è sopraggiunta la lg. 54/14 che ha determinato una redistribuzione delle competenze delle Province ed il successivo d.lgs. che hanno attribuito la competenza in materia di collocamento mirato alle Regioni.
Ed infatti “Per il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste speciali dei centri per l'impiego per l'assunzione agevolata al lavoro ex art 8 della legge 68/1999 in caso di riduzione della capacità lavorativa in misura almeno non inferiore al 46%, oggi la legittimazione passiva spetta alla Regione Campania, per effetto della normativa vigente in cui la non ha alcun Parte_2
ruolo nella fase amministrativa dell'accertamento e della verifica dello status di invalidità e tenuto conto altresì che la gestione dei Servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro non rientra tra le funzioni fondamentali della;
la conseguenza è che anche la è sfornita della Parte_2 Parte_2
legittimazione a contraddire avverso la pretesa avanzata da parte attrice.
Infatti, con Legge 7 aprile 2014 n. 56 si è definito il quadro delle disposizioni relative all'ordinamento delle Città Metropolitane, delle Province e delle unioni e fusioni di Comuni in attuazione degli art. 3,4,35 e 38 della Costituzione. Con successivo Decreto Legislativo
n.150/15 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10/12/14 n. 183”, si è previsto all'art. 11 comma 1 che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipula con ogni Regione e con le
Province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o della Provincia autonoma.
Tanto premesso, tra il Ministero del Lavoro e la Regione Controparte_3
Campania, si è stipulata apposita Convenzione, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 722 del 16/12/15.
Con la menzionata Convenzione, all'art. 5 si è statuito che spetta alla Regione Campania la competenza in materia di gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche ad esse preposte (CPI) secondo le modalità previste dall'art. 2.
Dunque, la gestione dei servizi per il lavoro è stata assegnata alle Regioni, sebbene essa sia stata svolta sino al 31 maggio 2018 dalla Provincia di Ca. solo in regime di avvalimento, mediante apposita convenzione;
inoltre, il personale già in servizio presso i centri per l'impiego della
Provincia di Ca. e dichiarato soprannumerario è stato definitivamente trasferito alle dipendenze della Regione Campania a decorrere dal 1 giugno 2018.
Per tale motivo, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della sola Regione in merito alla domanda relativa all'iscrizione negli elenchi degli invalidi civili per l'avviamento obbligatorio al lavoro, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Ente Previdenziale oggi evocato in giudizio” (cfr. Tribunale S.Maria Capua V. sez. I, 06/06/2022, n.1465).
Per tale ragione, dunque, deve essere rigettato il ricorso.
Le spese di lite devono essere compensate alla luce della natura della pronuncia, delle questioni trattate e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso per difetto di legittimazione passiva delle resistenti;
- compensa le spese;
Si comunichi.
Aversa, 15.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo