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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/10/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 845/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria NN CA Presidente
Dott. SC Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/03/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N.2 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. FILIPPI ANGELA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.2 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BERGAMO FEDERICA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in TI IN (Venezuela) il giorno 22/03/2019 (trascritto sub atto n. 236, P. II, S. C, anno 2020). Con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione con obbligo di reciproco rispetto;
2. Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori.
3. Collocamento prevalente e residenza anagrafica della figlia presso la madre.
4. Assegnazione della casa familiare sita a Trieste in piazza Giambattista Vico n.2 alla signora Pt_1
, la quale subentrerà nel relativo contratto di locazione assumendosene i relativi oneri, e ciò anche
[...] qualora non fosse possibile il subentro, con obbligo del signor di rilasciare il predetto Controparte_1 bene libero dai propri effetti personali entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
5. La figlia minore frequenterà il padre permanendo con lui tutti i fine settimana Persona_1 dal venerdì pomeriggio (dalla fine della scuola o in caso di sospensione/cessazione delle lezioni dalle 16:00) alla domenica pomeriggio ore 16:00. Fatti salvi diversi accordi tra i coniugi da concordarsi preventivamente tenendo conto delle rispettive esigenze professionali e dei bisogni della minore.
6. La minore trascorrerà altresì un periodo anche non continuativo di 30 giorni con ciascun genitore in corrispondenza delle vacanze estive e un periodo continuativo di 7 giorni durante la sospensione scolastica nel periodo natalizio, metà periodo con ciascun genitore durante le vacanze pasquali. Festività e relativi ponti alternati tra i genitori. Fatti salvi diversi accordi tra i coniugi da concordarsi preventivamente tenendo conto delle rispettive esigenze professionali e dei bisogni della minore.
7. Entrambi i genitori provvederanno direttamente alle esigenze della figlia nei rispettivi tempi di compresenza. Inoltre, il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando alla madre mensilmente entro il giorno 20 del mese in via anticipata la somma di € 400,00, somma rivalutabile ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.05.2015, nonché il 50% della mensa, della retta della scuola privata e del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.
8. L'assegno unico universale per la figlia minore sarà percepito interamente dalla madre.
9. Eventuali rimborsi e sussidi INPS e/o regionali per la prole verranno suddivisi al 50% tra i genitori e richiesti in autonomia dalla madre che provvederà al successivo rimborso al padre.
10. Nulla a titolo di mantenimento per i coniugi che dichiarano di essere autonomi ed autosufficienti.
11. I genitori si autorizzano reciprocamente alla richiesta di rilascio/rinnovo in autonomia dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore, precisando sin d'ora che l'espatrio della minore a seguito dei genitori in Paesi extra UE dovrà essere di volta in volta autorizzato dai genitori medesimi. 12. Con la sottoscrizione del presente atto i signori e Parte_1 Parte_2 dichiarano di aver rimesso le denunce querele sporte reciprocamente alla data odierna, dichiarano di rimettere anche ai sensi dell'art 152, comma 2, c.p.p. tutte le querele, anche quelle loro non note, ad oggi sporte reciprocamente, rinunciando alla costituzione di parte civile e alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti ai fatti denunciati nelle predette denunce querele.
13. Spese di lite compensate.
14. I procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà ex L.P.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in TI IN (Venezuela) il Parte_2
22/03/2019;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trieste, il 10 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
SC Ajello Gloria NN CA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria NN CA Presidente
Dott. SC Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/03/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N.2 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. FILIPPI ANGELA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.2 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. BERGAMO FEDERICA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in TI IN (Venezuela) il giorno 22/03/2019 (trascritto sub atto n. 236, P. II, S. C, anno 2020). Con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione con obbligo di reciproco rispetto;
2. Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori.
3. Collocamento prevalente e residenza anagrafica della figlia presso la madre.
4. Assegnazione della casa familiare sita a Trieste in piazza Giambattista Vico n.2 alla signora Pt_1
, la quale subentrerà nel relativo contratto di locazione assumendosene i relativi oneri, e ciò anche
[...] qualora non fosse possibile il subentro, con obbligo del signor di rilasciare il predetto Controparte_1 bene libero dai propri effetti personali entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
5. La figlia minore frequenterà il padre permanendo con lui tutti i fine settimana Persona_1 dal venerdì pomeriggio (dalla fine della scuola o in caso di sospensione/cessazione delle lezioni dalle 16:00) alla domenica pomeriggio ore 16:00. Fatti salvi diversi accordi tra i coniugi da concordarsi preventivamente tenendo conto delle rispettive esigenze professionali e dei bisogni della minore.
6. La minore trascorrerà altresì un periodo anche non continuativo di 30 giorni con ciascun genitore in corrispondenza delle vacanze estive e un periodo continuativo di 7 giorni durante la sospensione scolastica nel periodo natalizio, metà periodo con ciascun genitore durante le vacanze pasquali. Festività e relativi ponti alternati tra i genitori. Fatti salvi diversi accordi tra i coniugi da concordarsi preventivamente tenendo conto delle rispettive esigenze professionali e dei bisogni della minore.
7. Entrambi i genitori provvederanno direttamente alle esigenze della figlia nei rispettivi tempi di compresenza. Inoltre, il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando alla madre mensilmente entro il giorno 20 del mese in via anticipata la somma di € 400,00, somma rivalutabile ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.05.2015, nonché il 50% della mensa, della retta della scuola privata e del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.
8. L'assegno unico universale per la figlia minore sarà percepito interamente dalla madre.
9. Eventuali rimborsi e sussidi INPS e/o regionali per la prole verranno suddivisi al 50% tra i genitori e richiesti in autonomia dalla madre che provvederà al successivo rimborso al padre.
10. Nulla a titolo di mantenimento per i coniugi che dichiarano di essere autonomi ed autosufficienti.
11. I genitori si autorizzano reciprocamente alla richiesta di rilascio/rinnovo in autonomia dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore, precisando sin d'ora che l'espatrio della minore a seguito dei genitori in Paesi extra UE dovrà essere di volta in volta autorizzato dai genitori medesimi. 12. Con la sottoscrizione del presente atto i signori e Parte_1 Parte_2 dichiarano di aver rimesso le denunce querele sporte reciprocamente alla data odierna, dichiarano di rimettere anche ai sensi dell'art 152, comma 2, c.p.p. tutte le querele, anche quelle loro non note, ad oggi sporte reciprocamente, rinunciando alla costituzione di parte civile e alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti ai fatti denunciati nelle predette denunce querele.
13. Spese di lite compensate.
14. I procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà ex L.P.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in TI IN (Venezuela) il Parte_2
22/03/2019;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trieste, il 10 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
SC Ajello Gloria NN CA