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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 463/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
VASATURO IMMACOLATARI, RE
PICCIRILLI DU RI, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5563/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240020223987000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 505/2025 depositato il 28/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'11/07/2024 all'Agenzia delle Entrate - DP di Salerno ed all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Salerno, depositato il 02/08/2024 ed iscritto al n. 5563/2024 del RGR, il sig.
Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 10020240020223987000 notificata in data 12/06/2024 in seguito al controllo ex art. 36-ter del DPR 600/73 del modello 730/2020x2019 ed alla comunicazione degli esiti del controllo del 18/7/2023, con la quale l'agente della riscossione aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 9.058,56 per omesso versamento di IRPEF e relative addizionali.
Il ricorrente rappresentava preliminarmente che il modello 730/2020, cui si riferiva la pretesa, non era stato da lui né redatto, né sottoscritto, e ne disconosceva integralmente il contenuto;
inoltre, documentava di aver presentato l'8/7/2024 denuncia contro ignoti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torre
Annunciata, non avendo mai percepito il rimborso di cui al 730 in questione e sostenendo che era stato effettuato un utilizzo fraudolento dello spid e/o codice personale, ossia un furto di identità o comunque un utilizzo fraudolento della propria identità digitale.
Quindi, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- carenza di motivazione;
- infondatezza della pretesa per mancata percezione nell'anno 2020 dei redditi oggetto di tassazione,
- intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi,
con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio solo l'Agenzia delle Entrate – Dp di Salerno, che controdeduceva, evidenziando in particolare che:
- il modello 730/2020x2019 era stato presentato direttamene dal contribuente e liquidato, e gli esiti di rimborso comunicati al datore di lavoro/sostituto a mezzo mod. 730/4;
- era stata poi inviata al contribuente, ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/73, comunicazione con la richiesta di presentare documentazione al fine di giustificare gli oneri indicati nella propria dichiarazione 730, ed in assenza di presentazione della documentazione, l'U.T. di Pagani aveva provveduto a notificare la comunicazione degli esiti del controllo formale, ricevuta dal contribuente in data 12.9.2023 ed allegata agli atti del giudizio.
- la querela per uso fraudolento delle proprie credenziali presentata in data 8.7.2024 dal ricorrente non poteva essere presa in considerazione finché non vi fosse stata una sentenza passata in giudicato a conclusione del procedimento penale innescato.
- in ogni caso, in merito al mancato percepimento del rimborso richiesto col 730 in oggetto, parte del recupero iscritto a ruolo, il ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato il mancato percepimento, a mezzo buste paghe anno 2020 (il 730 per il 2019 era stato presentato e liquidato nel 2020) o dichiarazione sostitutiva nel datore di lavoro che avrebbe potuto dichiarare di non aver mai rimborsato alcuna somma derivante dalla liquidazione del 730 in oggetto. Il datore, invero, non aveva fornito alcun dato sul rimborso (o sul mancato rimborso) nella C.U. 2021x2020.
- nessuna decadenza era intervenuta poiché la cartella era stata notificata nei termini previsti per gli esiti da 36-ter, ovvero entro il 31.12 del 4° anno dalla presentazione della dichiarazione.
Per conto dell'AdER, evidenziava che sussisteva la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in relazione ai motivi di impugnativa che non afferivano vizi propri della cartella bensì la debenza dei tributi;
in ogni caso il credito erariale, soggetto a prescrizione decennale, non era prescritto alla data di notifica della cartella, effettuata nei termini di legge.
Infine, non sussisteva il vizio di motivazione della cartella, posto che la stessa faceva ampio riferimento al controllo ex art.36-ter del dpr 600/1973 ed aveva posto il ricorrente nella condizione di esercitare il suo diritto alla difesa.
L'A.F. dunque concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
L'eccezione di carenza di motivazione va respinta poiché la cartella è un atto a contenuto vincolato, redatto secondo il modello approvato dal Mef e contenente gli estremi dell'atto prodromico che non deve essere allegato, conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità. Del resto il ricorrente ha ben compreso che l'iscrizione a ruolo è scaturita dal controllo effettuato ai sensi dell'art.36-ter del dpr 600/73 del suo modello
730/2020x2019 ai fini del recupero dell'imposta indebitamente rimborsata, né ha contestato l'omesso invio della comunicazione degli esiti del controllo da parte dell'Ufficio.
Quanto al secondo motivo di doglianza, il ricorrente si è limitato a sostenere, ma non ha dimostrato, di non aver percepito il suddetto rimborso da 730: ben avrebbe potuto esibire, come rilevato dall'Ufficio, documentazione probatoria quali le buste paga 2020, una dichiarazione sostitutiva del datore di lavoro o altro.
Né è intervenuta alcuna decadenza dell'Ufficio, giacché la cartella è stata notificata in data 12/06/2024, ossia entro il termine di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), del dpr 602/1973, secondo il quale “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo …., a pena di decadenza, …. entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973”. Nel caso di specie il termine sarebbe scaduto il 31/12/2024, dunque la notifica
è stata tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE LIQUIDATE IN EURO
1.000,00 IN FAVORE DELL' ADE DP DI SALERNO.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
VASATURO IMMACOLATARI, RE
PICCIRILLI DU RI, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5563/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240020223987000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 505/2025 depositato il 28/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'11/07/2024 all'Agenzia delle Entrate - DP di Salerno ed all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Salerno, depositato il 02/08/2024 ed iscritto al n. 5563/2024 del RGR, il sig.
Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 10020240020223987000 notificata in data 12/06/2024 in seguito al controllo ex art. 36-ter del DPR 600/73 del modello 730/2020x2019 ed alla comunicazione degli esiti del controllo del 18/7/2023, con la quale l'agente della riscossione aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 9.058,56 per omesso versamento di IRPEF e relative addizionali.
Il ricorrente rappresentava preliminarmente che il modello 730/2020, cui si riferiva la pretesa, non era stato da lui né redatto, né sottoscritto, e ne disconosceva integralmente il contenuto;
inoltre, documentava di aver presentato l'8/7/2024 denuncia contro ignoti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torre
Annunciata, non avendo mai percepito il rimborso di cui al 730 in questione e sostenendo che era stato effettuato un utilizzo fraudolento dello spid e/o codice personale, ossia un furto di identità o comunque un utilizzo fraudolento della propria identità digitale.
Quindi, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- carenza di motivazione;
- infondatezza della pretesa per mancata percezione nell'anno 2020 dei redditi oggetto di tassazione,
- intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi,
con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio solo l'Agenzia delle Entrate – Dp di Salerno, che controdeduceva, evidenziando in particolare che:
- il modello 730/2020x2019 era stato presentato direttamene dal contribuente e liquidato, e gli esiti di rimborso comunicati al datore di lavoro/sostituto a mezzo mod. 730/4;
- era stata poi inviata al contribuente, ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/73, comunicazione con la richiesta di presentare documentazione al fine di giustificare gli oneri indicati nella propria dichiarazione 730, ed in assenza di presentazione della documentazione, l'U.T. di Pagani aveva provveduto a notificare la comunicazione degli esiti del controllo formale, ricevuta dal contribuente in data 12.9.2023 ed allegata agli atti del giudizio.
- la querela per uso fraudolento delle proprie credenziali presentata in data 8.7.2024 dal ricorrente non poteva essere presa in considerazione finché non vi fosse stata una sentenza passata in giudicato a conclusione del procedimento penale innescato.
- in ogni caso, in merito al mancato percepimento del rimborso richiesto col 730 in oggetto, parte del recupero iscritto a ruolo, il ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato il mancato percepimento, a mezzo buste paghe anno 2020 (il 730 per il 2019 era stato presentato e liquidato nel 2020) o dichiarazione sostitutiva nel datore di lavoro che avrebbe potuto dichiarare di non aver mai rimborsato alcuna somma derivante dalla liquidazione del 730 in oggetto. Il datore, invero, non aveva fornito alcun dato sul rimborso (o sul mancato rimborso) nella C.U. 2021x2020.
- nessuna decadenza era intervenuta poiché la cartella era stata notificata nei termini previsti per gli esiti da 36-ter, ovvero entro il 31.12 del 4° anno dalla presentazione della dichiarazione.
Per conto dell'AdER, evidenziava che sussisteva la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in relazione ai motivi di impugnativa che non afferivano vizi propri della cartella bensì la debenza dei tributi;
in ogni caso il credito erariale, soggetto a prescrizione decennale, non era prescritto alla data di notifica della cartella, effettuata nei termini di legge.
Infine, non sussisteva il vizio di motivazione della cartella, posto che la stessa faceva ampio riferimento al controllo ex art.36-ter del dpr 600/1973 ed aveva posto il ricorrente nella condizione di esercitare il suo diritto alla difesa.
L'A.F. dunque concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
L'eccezione di carenza di motivazione va respinta poiché la cartella è un atto a contenuto vincolato, redatto secondo il modello approvato dal Mef e contenente gli estremi dell'atto prodromico che non deve essere allegato, conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità. Del resto il ricorrente ha ben compreso che l'iscrizione a ruolo è scaturita dal controllo effettuato ai sensi dell'art.36-ter del dpr 600/73 del suo modello
730/2020x2019 ai fini del recupero dell'imposta indebitamente rimborsata, né ha contestato l'omesso invio della comunicazione degli esiti del controllo da parte dell'Ufficio.
Quanto al secondo motivo di doglianza, il ricorrente si è limitato a sostenere, ma non ha dimostrato, di non aver percepito il suddetto rimborso da 730: ben avrebbe potuto esibire, come rilevato dall'Ufficio, documentazione probatoria quali le buste paga 2020, una dichiarazione sostitutiva del datore di lavoro o altro.
Né è intervenuta alcuna decadenza dell'Ufficio, giacché la cartella è stata notificata in data 12/06/2024, ossia entro il termine di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), del dpr 602/1973, secondo il quale “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo …., a pena di decadenza, …. entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973”. Nel caso di specie il termine sarebbe scaduto il 31/12/2024, dunque la notifica
è stata tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE LIQUIDATE IN EURO
1.000,00 IN FAVORE DELL' ADE DP DI SALERNO.