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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/07/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4147/2017 vertente tra con sede in Messina, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, C.F. , elettivamente domiciliata in Messina, P.IVA_1
Via Caldara Polidoro, 4, presso lo studio dell'Avv. Giampiero BRONZETTI, che la rappresenta sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Iolanda BORZÌ, come da procura in atti;
opponente
E
con sede in Messina, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro–tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ketty Favazzo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Messina,
Via Ghibellina n° 48;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il precetto con cui la società le
[...] CP_1
aveva intimato il pagamento di una determinata somma in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace dell'undici settembre 2015 che aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 1096/2014.
Eccepiva, fra l'altro, la nullità del precetto per i motivi meglio specificati in atti.
Si costituiva la società opposta che replicava e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il processo veniva interrotto e, quindi, riassunto.
Il Giudice formulava una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., nei seguenti termini: dichiarazione di cessazione della materia del contendere, stante la revoca del titolo esecutivo fondante il precetto opposto e compensazione delle spese di lite.
Le parti aderivano.
All'udienza del 7 luglio 2025, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi e ribadivano la richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali.
Il Giudice poneva la causa in decisione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza, in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale -costituito, nel nostro caso, dalla citata sentenza del Giudice di Pace- la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una successiva pronuncia del giudice -nel nostro caso, la allegata sentenza del Tribunale di
Messina del primo dicembre 2022- importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione
(Cass. 9899/2022).
Pertanto, posto che, nel caso in esame, a seguito della richiamata sentenza del
Tribunale di Messina emessa in sede di impugnazione, si è, sostanzialmente, verificata la caducazione del titolo esecutivo in base al quale era stato intimato il precetto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, concordemente richiesta,
peraltro, dalle parti.
In considerazione dell'esito della controversia, le spese processuali possono essere integralmente compensate, come voluto dalle parti.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Messina, 8 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4147/2017 vertente tra con sede in Messina, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, C.F. , elettivamente domiciliata in Messina, P.IVA_1
Via Caldara Polidoro, 4, presso lo studio dell'Avv. Giampiero BRONZETTI, che la rappresenta sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Iolanda BORZÌ, come da procura in atti;
opponente
E
con sede in Messina, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro–tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ketty Favazzo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Messina,
Via Ghibellina n° 48;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il precetto con cui la società le
[...] CP_1
aveva intimato il pagamento di una determinata somma in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace dell'undici settembre 2015 che aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 1096/2014.
Eccepiva, fra l'altro, la nullità del precetto per i motivi meglio specificati in atti.
Si costituiva la società opposta che replicava e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il processo veniva interrotto e, quindi, riassunto.
Il Giudice formulava una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., nei seguenti termini: dichiarazione di cessazione della materia del contendere, stante la revoca del titolo esecutivo fondante il precetto opposto e compensazione delle spese di lite.
Le parti aderivano.
All'udienza del 7 luglio 2025, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi e ribadivano la richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali.
Il Giudice poneva la causa in decisione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza, in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale -costituito, nel nostro caso, dalla citata sentenza del Giudice di Pace- la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una successiva pronuncia del giudice -nel nostro caso, la allegata sentenza del Tribunale di
Messina del primo dicembre 2022- importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione
(Cass. 9899/2022).
Pertanto, posto che, nel caso in esame, a seguito della richiamata sentenza del
Tribunale di Messina emessa in sede di impugnazione, si è, sostanzialmente, verificata la caducazione del titolo esecutivo in base al quale era stato intimato il precetto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, concordemente richiesta,
peraltro, dalle parti.
In considerazione dell'esito della controversia, le spese processuali possono essere integralmente compensate, come voluto dalle parti.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Messina, 8 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo