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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 19/01/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 549/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3935/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16730/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla Corte di I° grado di Napoli la originaria parte ricorrente oggi appellante impugnava la intimazione di pagamento n. 07120249018761737/000, notificata in data 24.6.2024 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, intimante il pagamento dell'importo complessivo ivi indicato ed avente ad oggetto
IRPEF, relative addizionali regionali e comunali, oltre interessi e sanzioni per l'anno 2013 per il complessivo importo di € 5.801,26.
Eccepiva unicamente la illegittima duplicazione della pretesa in quanto il credito era stato già integralmente soddisfatto all'esito della procedura esecutiva mobiliare R.G. n. 154/2020 esperita presso il Tribunale di Nola conclusasi con ordinanza di assegnazione del credito dovuto in favore dell'amministrazione finanziaria del
17.11.2021.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP di Napoli II che prendeva atto dell'intervenuto pagamento di quanto dovuto e concludeva per la declaratoria di cessata materia del contendere.
La parte ricorrente depositava memorie illustrative in cui chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione del riconoscimento da parte dell'Ufficio delle ragioni esposte nel ricorso, ma insisteva per la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di giudizio.
Con sentenza n. 16730//2024 depositata in data 25/11/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sez. 1, così statuiva: dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna le resistenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite, che liquida in € 600,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso Cut se versato, Iva e Cp come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Avverso tale sentenza propone quindi appello la contribuente contestando la sola misura della condanna alle spese disposta dal giudice di primo grado in quanto avrebbe violato il combinato disposto degli art. 15, commi 2-ter e 2-quinquies, d.lgs. 546/92 ed il D.M. n. 55/2004, art. 4, come modificato dal D.M. 147/2022, unitamente alla tabella n. 23 dei parametri ad esso allegata, liquidando le spese di lite in violazione dei minimi e medi tariffari.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata in parte qua e la condanna al pagamento in favore dell'istante delle spese e competenze professionali del giudizio di primo grado pari ad € 1.736,00.
Resisteva in questo grado di giudizio l'Agenzia delle Entrate DP di Napoli II che sosteneva la legittimità delle statuizioni del primo giudice adito in quanto la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa (c.d. parametri medi), non richiede una specifica motivazione. Con successiva memoria difensiva in data 02.01.2026 la difesa istane replicava alla costituzione dell'Ufficio
e ribadiva la violazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 (come integrato dal D.M. 147/2022) applicabili ratione temporis.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il giudicante come non si pongano questioni di decadenza dall'azione nel merito, il ricorso, infatti, deve ritenersi correttamente introdotto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa di riferimento ed è pertanto ammissibile.
L'appello è solo parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti che seguono.
Osserva, infatti, questa Corte come la sentenza impugnata, sul punto oggetto di doglianza, abbia espressamente statuito che “Quanto alla regolazione delle spese processuali, va applicato il criterio della soccombenza virtuale e, pertanto, le stesse vanno poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento delle pretesa attorea e della circostanza che il riconoscimento della pretesa attorea è avvenuta solo dopo l'avvenuta costituzione in giudizio della istante decorso del termine per la mediazione ex art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 e in prossimità della celebrazione dell'udienza”.
Rileva, allora, questa Corte adita come sul punto controverso la S.C. abbia ancora da ultimo chiarito che
“salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012” (cfr.
Cass., 26 giugno 2024, n. 17613, ma nello stesso senso anche Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023).
Osserva, dunque, questa Corte come la sentenza appellata debba essere riformata nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in misura inferiore rispetto ai minimi di legge.
Si legge, infatti, nel relativo capo di condanna al pagamento delle spese “Condanna le resistenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite, che liquida in € 600,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso Cut se versato, Iva e Cp come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario” mentre, per lo scaglione relativo alla controversia in questione, il valore minimo liquidabile ammonta effettivamente ad € 1.736,00.
Osserva, tuttavia, questa Corte del gravame come a tale valore minimo -evidentemente- sia stata fatta correttamente applicazione altresì della riduzione prevista per le pronunce unicamente in rito, quale quella in esame ed infatti la Corte di primo grado, senza affatto pronunciarsi nel merito della pretesa tributaria azionata ha così statuito: “dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere”.
Rileva allora questo Collegio del gravame come per tale tipologia di pronuncia sia prevista la riduzione del
50% del compenso liquidabile e pertanto l'importo spettante al netto delle riduzioni risulta essere pari ad
€ 868,00.
Il primo Collegio, dunque, pur avendo correttamente fatto riferimento alla ipotesi di riduzione normativamente prevista per il caso di specie, ha poi errato esclusivamente nel computare i valori minimi liquidabili all'esito della corretta riduzione applicata.
Conclusivamente, alla parte istante spettano, quali compensi derivanti dalla estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e per effetto del principio della soccombenza virtuale, in applicazione dei parametri minimi e della disposta riduzione derivante dalla pronuncia unicamente in rito, € 868,00 in luogo di € 600,00 liquidati dalla Corte di I°.
Venendo, infine, alle spese di lite di questo grado, tenuto conto dell'accoglimento della domanda avanzata in questa sede solo in misura assolutamente marginale e residuale, valutato altresì il valore pressoché insignificante del presente giudizio ed ancora la qualità delle parti ed il loro complessivo comportamento processuale, appaiono sussistere i richiesti motivi perché le stesse rimangano interamente compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva;
in parziale riforma della sentenza gravata condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite del primo grado che liquida in euro 868,00 oltre rimborso contributo unificato se dovuto, IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% con attribuzione al difensore istante;
compensa le spese del presente grado.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3935/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16730/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla Corte di I° grado di Napoli la originaria parte ricorrente oggi appellante impugnava la intimazione di pagamento n. 07120249018761737/000, notificata in data 24.6.2024 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, intimante il pagamento dell'importo complessivo ivi indicato ed avente ad oggetto
IRPEF, relative addizionali regionali e comunali, oltre interessi e sanzioni per l'anno 2013 per il complessivo importo di € 5.801,26.
Eccepiva unicamente la illegittima duplicazione della pretesa in quanto il credito era stato già integralmente soddisfatto all'esito della procedura esecutiva mobiliare R.G. n. 154/2020 esperita presso il Tribunale di Nola conclusasi con ordinanza di assegnazione del credito dovuto in favore dell'amministrazione finanziaria del
17.11.2021.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP di Napoli II che prendeva atto dell'intervenuto pagamento di quanto dovuto e concludeva per la declaratoria di cessata materia del contendere.
La parte ricorrente depositava memorie illustrative in cui chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione del riconoscimento da parte dell'Ufficio delle ragioni esposte nel ricorso, ma insisteva per la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di giudizio.
Con sentenza n. 16730//2024 depositata in data 25/11/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sez. 1, così statuiva: dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna le resistenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite, che liquida in € 600,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso Cut se versato, Iva e Cp come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Avverso tale sentenza propone quindi appello la contribuente contestando la sola misura della condanna alle spese disposta dal giudice di primo grado in quanto avrebbe violato il combinato disposto degli art. 15, commi 2-ter e 2-quinquies, d.lgs. 546/92 ed il D.M. n. 55/2004, art. 4, come modificato dal D.M. 147/2022, unitamente alla tabella n. 23 dei parametri ad esso allegata, liquidando le spese di lite in violazione dei minimi e medi tariffari.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata in parte qua e la condanna al pagamento in favore dell'istante delle spese e competenze professionali del giudizio di primo grado pari ad € 1.736,00.
Resisteva in questo grado di giudizio l'Agenzia delle Entrate DP di Napoli II che sosteneva la legittimità delle statuizioni del primo giudice adito in quanto la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa (c.d. parametri medi), non richiede una specifica motivazione. Con successiva memoria difensiva in data 02.01.2026 la difesa istane replicava alla costituzione dell'Ufficio
e ribadiva la violazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 (come integrato dal D.M. 147/2022) applicabili ratione temporis.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il giudicante come non si pongano questioni di decadenza dall'azione nel merito, il ricorso, infatti, deve ritenersi correttamente introdotto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa di riferimento ed è pertanto ammissibile.
L'appello è solo parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti che seguono.
Osserva, infatti, questa Corte come la sentenza impugnata, sul punto oggetto di doglianza, abbia espressamente statuito che “Quanto alla regolazione delle spese processuali, va applicato il criterio della soccombenza virtuale e, pertanto, le stesse vanno poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento delle pretesa attorea e della circostanza che il riconoscimento della pretesa attorea è avvenuta solo dopo l'avvenuta costituzione in giudizio della istante decorso del termine per la mediazione ex art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 e in prossimità della celebrazione dell'udienza”.
Rileva, allora, questa Corte adita come sul punto controverso la S.C. abbia ancora da ultimo chiarito che
“salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012” (cfr.
Cass., 26 giugno 2024, n. 17613, ma nello stesso senso anche Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023).
Osserva, dunque, questa Corte come la sentenza appellata debba essere riformata nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in misura inferiore rispetto ai minimi di legge.
Si legge, infatti, nel relativo capo di condanna al pagamento delle spese “Condanna le resistenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite, che liquida in € 600,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso Cut se versato, Iva e Cp come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario” mentre, per lo scaglione relativo alla controversia in questione, il valore minimo liquidabile ammonta effettivamente ad € 1.736,00.
Osserva, tuttavia, questa Corte del gravame come a tale valore minimo -evidentemente- sia stata fatta correttamente applicazione altresì della riduzione prevista per le pronunce unicamente in rito, quale quella in esame ed infatti la Corte di primo grado, senza affatto pronunciarsi nel merito della pretesa tributaria azionata ha così statuito: “dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere”.
Rileva allora questo Collegio del gravame come per tale tipologia di pronuncia sia prevista la riduzione del
50% del compenso liquidabile e pertanto l'importo spettante al netto delle riduzioni risulta essere pari ad
€ 868,00.
Il primo Collegio, dunque, pur avendo correttamente fatto riferimento alla ipotesi di riduzione normativamente prevista per il caso di specie, ha poi errato esclusivamente nel computare i valori minimi liquidabili all'esito della corretta riduzione applicata.
Conclusivamente, alla parte istante spettano, quali compensi derivanti dalla estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e per effetto del principio della soccombenza virtuale, in applicazione dei parametri minimi e della disposta riduzione derivante dalla pronuncia unicamente in rito, € 868,00 in luogo di € 600,00 liquidati dalla Corte di I°.
Venendo, infine, alle spese di lite di questo grado, tenuto conto dell'accoglimento della domanda avanzata in questa sede solo in misura assolutamente marginale e residuale, valutato altresì il valore pressoché insignificante del presente giudizio ed ancora la qualità delle parti ed il loro complessivo comportamento processuale, appaiono sussistere i richiesti motivi perché le stesse rimangano interamente compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva;
in parziale riforma della sentenza gravata condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite del primo grado che liquida in euro 868,00 oltre rimborso contributo unificato se dovuto, IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% con attribuzione al difensore istante;
compensa le spese del presente grado.