CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 25/02/2026, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2865/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18056/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi Indirizzo_1 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043124112000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043124112000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043124112000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043124112000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043124112000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043124112000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043124112000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1131/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di liquidazione e le sottostanti cartelle ed eccepiva la prescrizione e decadenza delle stesse per difetto di notifica.
Si costituita l'Ader che controdeduceva la regolarità e tempestività delle notifiche degli atti prodromici e dei successivi preavvisi di fermo e avvisi di intimazione.
In ordine alla c.d. “comunicazione di avvenuta notifica” o C.A.N. era allegata alle proprie memorie e provava la regolarità dela notifica degli atti prodromici.
A fronte della validità della notifica degli atti sottesi all'atto impugnato, chiedeva l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto che riguardavano il merito della pretesa e gli aspetti afferenti alle cartelle di pagamento notificate, nonché i successivi atti di intimazione di pagamento e preavviso di fermo amministrativo concernenti parte dell'intimazione di pagamento n°09720249043124112000, quest'ultima oggetto del presente giudizio.
Si costituiva la Regione Lazio, che impugnava e contestava la domanda attorea, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto stante la notifica degli atti prodromici interruttivi della prescrizione .
Con repliche parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso ritenendo che fosse maturata la prescrizione anche in assenza del ricorso dei prodromici atti non impugnati.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso non merita accoglimento.
Si osserva che gli Uffici costituiti hanno offerto la prova della regolarità e tempestività delle notifiche.
In merito alla notifica per irreperibilità assoluta nulla ha detto parte ricorrente. Nel caso di specie la notifica effettuata per i singoli atti accertativi non impugnati, è valida atteso che è stata inviata una raccomandata dall'agente postale a seguito della consegna di un piego contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal destinatario dell'atto, qualunque essa sia.
Pertanto, in questo caso, l'agente postale con la C.A.N. ha comunicato correttamente al destinatario dell'atto la data in cui lo stesso è stato notificato e la persona alla quale è stato consegnato.L'iter notificatorio è avvenuto correttamente da parte dell'agente postale e tale modalità non necessita della ricevuta di consegna della raccomandata.
Tanto premesso, accertata l'interruzione della prescrizione con la notifica degli atti prodromici, si rigetta il ricorso e si condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 150,00 , oltre oneri di legge se dovuti a favore di ogni parte resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 150,00 , oltre oneri di legge se dovuti , a favore di ogni parte resistente costituita. Roma 26 gennaio 2026 Il Giudice Giorgio Torchia
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18056/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi Indirizzo_1 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043124112000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043124112000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043124112000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043124112000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043124112000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043124112000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043124112000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1131/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di liquidazione e le sottostanti cartelle ed eccepiva la prescrizione e decadenza delle stesse per difetto di notifica.
Si costituita l'Ader che controdeduceva la regolarità e tempestività delle notifiche degli atti prodromici e dei successivi preavvisi di fermo e avvisi di intimazione.
In ordine alla c.d. “comunicazione di avvenuta notifica” o C.A.N. era allegata alle proprie memorie e provava la regolarità dela notifica degli atti prodromici.
A fronte della validità della notifica degli atti sottesi all'atto impugnato, chiedeva l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto che riguardavano il merito della pretesa e gli aspetti afferenti alle cartelle di pagamento notificate, nonché i successivi atti di intimazione di pagamento e preavviso di fermo amministrativo concernenti parte dell'intimazione di pagamento n°09720249043124112000, quest'ultima oggetto del presente giudizio.
Si costituiva la Regione Lazio, che impugnava e contestava la domanda attorea, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto stante la notifica degli atti prodromici interruttivi della prescrizione .
Con repliche parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso ritenendo che fosse maturata la prescrizione anche in assenza del ricorso dei prodromici atti non impugnati.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso non merita accoglimento.
Si osserva che gli Uffici costituiti hanno offerto la prova della regolarità e tempestività delle notifiche.
In merito alla notifica per irreperibilità assoluta nulla ha detto parte ricorrente. Nel caso di specie la notifica effettuata per i singoli atti accertativi non impugnati, è valida atteso che è stata inviata una raccomandata dall'agente postale a seguito della consegna di un piego contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal destinatario dell'atto, qualunque essa sia.
Pertanto, in questo caso, l'agente postale con la C.A.N. ha comunicato correttamente al destinatario dell'atto la data in cui lo stesso è stato notificato e la persona alla quale è stato consegnato.L'iter notificatorio è avvenuto correttamente da parte dell'agente postale e tale modalità non necessita della ricevuta di consegna della raccomandata.
Tanto premesso, accertata l'interruzione della prescrizione con la notifica degli atti prodromici, si rigetta il ricorso e si condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 150,00 , oltre oneri di legge se dovuti a favore di ogni parte resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 150,00 , oltre oneri di legge se dovuti , a favore di ogni parte resistente costituita. Roma 26 gennaio 2026 Il Giudice Giorgio Torchia