CASS
Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2024, n. 19613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19613 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GI MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 20 maggio 2021, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Di VA SI alla pena dì anni uno e mesi sei di reclusione ed C 400,00 di multa, in ordine ai reati di furto (aggravato dal nesso teleologico) e di indebito utilizzo di carte di credito. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto Penale Sent. Sez. 5 Num. 19613 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 15/02/2024 all'imputato le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. Con sentenza emessa il 27 settembre 2023, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo prevalenti le generiche sull'aggravante e rideterminando la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione ed C 300,00 di multa. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato si sarebbe impossessato del portafogli appartenente a De MO Fulvio, all'interno del quale si trovavano (oltre ai documenti personali e a una somma di denaro) una carta di debito "Maestro" e alcuni foglietti sui quali erano annotati i codici pin per il suo utilizzo. In particolare, l'imputato, dopo avere occasionalmente assistito a un sinistro stradale in cui perdeva la vita il De MO, avvedendosi della presenza sul manto stradale del portafogli di quest'ultimo, se ne impossessava. Utilizzava poi la carta di debito e i codici pin per effettuare due illeciti prelievi presso l'ATM della banca "Unicredit". 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 61, n. 2, cod. pen. Contesta l'applicazione dell'aggravante, sostenendo che non potrebbe configurarsi il nesso teleologico tra reati, in quanto l'imputato, solo dopo la commissione del furto, si accorgeva della presenza, all'interno del portafogli, della carta di debito e dei codici pin annotati sui foglietti e solo in quel momento programmava il reato previsto dall'art. 493-ter cod. pen. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe «priva dell'elemento di chiarezza in ogni sua parte». In particolare, sostiene che la sentenza sarebbe del tutto incomprensibile nella parte relativa al giudizio di bilanciamento delle circostanze e al calcolo della pena. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. Anixia Torti, per l'imputato, ha presentato ha presentato una memoria scritta, con la quale ha presentato due motivi aggiunti e ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. 2 4.1. Con il primo motivo aggiunto, in realtà, la difesa si limita ad argomentare ulteriormente il primo motivo del ricorso originario, sostenendo che per ritenere sussistente l'aggravante contestata sarebbe stato necessario dimostrare «l'unicità del disegno criminoso, in cui il reato-mezzo sia stato compiuto al solo fine di commettere il reato-scopo». 4.2. Analogamente, con il secondo motivo aggiunto, la difesa si limita a sostenere la fondatezza del secondo motivo del ricorso originario, in quanto la sentenza di secondo grado sarebbe «priva dell'elemento della chiarezza in ogni sua parte». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante contestata, deve essere annullata senza rinvio e, limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. 1.1. Il primo motivo è fondato. Al riguardo, va ricordato che «la circostanza aggravante del nesso teleologico può essere affermata se risulta che la volontà dell'agente, al momento della consumazione del reato-mezzo, fosse effettivamente diretta alla commissione del reato-scopo e che quest'ultimo sia stato oggetto di rappresentazione da parte dello stesso agente con chiarezza tale da consentire almeno l'identificazione della sua fisionomia giuridica» (Sez. 6, n. 48552 del 18/11/2009, Ponci, Rv. 245342; Sez. 5, n. 38399 del 10/07/2017, E F., Rv. 271211). Ebbene, nel caso in esame, dalla stessa descrizione del fatto contenuta nell'imputazione, emerge che il Di VA aveva approfittato della triste vicenda alla quale aveva occasionalmente assistito: mentre transitava a bordo di un autocarro, assisteva al sinistro stradale in cui perdeva la vita il De MO;
dopodiché, avvedendosi della presenza del portafogli sul manto stradale, se ne impossessava. Dalla ricostruzione del fatto, si deduce che l'imputato, prima di impossessarsi del portafogli, non sapeva che al suo interno vi fossero la carta di debito e anche i codici pin per utilizzarla, annotati su dei foglietti. Al momento della consumazione del presunto reato-mezzo (il furto), dunque, l'imputato, non sapendo cosa ci fosse all'interno del portafogli, non poteva rappresentarsi concretamente la successiva utilizzazione della carta di debito per gli indebiti prelievi e la sua volontà, conseguentemente, non poteva essere diretta alla commissione del reato-scopo. 3 La circostanza aggravante, pertanto, deve essere eliminata e la sentenza impugnata, sul punto, deve essere annullata senza rinvio. 1.2. Il secondo motivo è parzialmente fondato. La censura relativa all'assoluta mancanza di chiarezza della sentenza «in ogni sua parte» si presenta del tutto generica. Risulta, invece, specifica e fondata la censura relativa al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, invero, ha calcolato la pena in modo poco comprensibile, senza neppure indicare la pena base. Va, inoltre, rilevato che risulta errato anche il calcolo della riduzione della pena per la scelta del rito. La Corte territoriale, infatti, ha ridotto, per la scelta del rito, la pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 450,00 di multa ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa, quando, invece, la diminuzione di un terzo avrebbe dovuto portare la pena detentiva a un anno e due mesi di reclusione. La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo esame sul punto, che va effettuato tenendo conto anche dell'eliminazione dell'aggravante.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., che elimina. Annulla la medesima sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso, il 15 febbraio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 20 maggio 2021, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Di VA SI alla pena dì anni uno e mesi sei di reclusione ed C 400,00 di multa, in ordine ai reati di furto (aggravato dal nesso teleologico) e di indebito utilizzo di carte di credito. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto Penale Sent. Sez. 5 Num. 19613 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 15/02/2024 all'imputato le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. Con sentenza emessa il 27 settembre 2023, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo prevalenti le generiche sull'aggravante e rideterminando la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione ed C 300,00 di multa. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato si sarebbe impossessato del portafogli appartenente a De MO Fulvio, all'interno del quale si trovavano (oltre ai documenti personali e a una somma di denaro) una carta di debito "Maestro" e alcuni foglietti sui quali erano annotati i codici pin per il suo utilizzo. In particolare, l'imputato, dopo avere occasionalmente assistito a un sinistro stradale in cui perdeva la vita il De MO, avvedendosi della presenza sul manto stradale del portafogli di quest'ultimo, se ne impossessava. Utilizzava poi la carta di debito e i codici pin per effettuare due illeciti prelievi presso l'ATM della banca "Unicredit". 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 61, n. 2, cod. pen. Contesta l'applicazione dell'aggravante, sostenendo che non potrebbe configurarsi il nesso teleologico tra reati, in quanto l'imputato, solo dopo la commissione del furto, si accorgeva della presenza, all'interno del portafogli, della carta di debito e dei codici pin annotati sui foglietti e solo in quel momento programmava il reato previsto dall'art. 493-ter cod. pen. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe «priva dell'elemento di chiarezza in ogni sua parte». In particolare, sostiene che la sentenza sarebbe del tutto incomprensibile nella parte relativa al giudizio di bilanciamento delle circostanze e al calcolo della pena. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. Anixia Torti, per l'imputato, ha presentato ha presentato una memoria scritta, con la quale ha presentato due motivi aggiunti e ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. 2 4.1. Con il primo motivo aggiunto, in realtà, la difesa si limita ad argomentare ulteriormente il primo motivo del ricorso originario, sostenendo che per ritenere sussistente l'aggravante contestata sarebbe stato necessario dimostrare «l'unicità del disegno criminoso, in cui il reato-mezzo sia stato compiuto al solo fine di commettere il reato-scopo». 4.2. Analogamente, con il secondo motivo aggiunto, la difesa si limita a sostenere la fondatezza del secondo motivo del ricorso originario, in quanto la sentenza di secondo grado sarebbe «priva dell'elemento della chiarezza in ogni sua parte». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante contestata, deve essere annullata senza rinvio e, limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. 1.1. Il primo motivo è fondato. Al riguardo, va ricordato che «la circostanza aggravante del nesso teleologico può essere affermata se risulta che la volontà dell'agente, al momento della consumazione del reato-mezzo, fosse effettivamente diretta alla commissione del reato-scopo e che quest'ultimo sia stato oggetto di rappresentazione da parte dello stesso agente con chiarezza tale da consentire almeno l'identificazione della sua fisionomia giuridica» (Sez. 6, n. 48552 del 18/11/2009, Ponci, Rv. 245342; Sez. 5, n. 38399 del 10/07/2017, E F., Rv. 271211). Ebbene, nel caso in esame, dalla stessa descrizione del fatto contenuta nell'imputazione, emerge che il Di VA aveva approfittato della triste vicenda alla quale aveva occasionalmente assistito: mentre transitava a bordo di un autocarro, assisteva al sinistro stradale in cui perdeva la vita il De MO;
dopodiché, avvedendosi della presenza del portafogli sul manto stradale, se ne impossessava. Dalla ricostruzione del fatto, si deduce che l'imputato, prima di impossessarsi del portafogli, non sapeva che al suo interno vi fossero la carta di debito e anche i codici pin per utilizzarla, annotati su dei foglietti. Al momento della consumazione del presunto reato-mezzo (il furto), dunque, l'imputato, non sapendo cosa ci fosse all'interno del portafogli, non poteva rappresentarsi concretamente la successiva utilizzazione della carta di debito per gli indebiti prelievi e la sua volontà, conseguentemente, non poteva essere diretta alla commissione del reato-scopo. 3 La circostanza aggravante, pertanto, deve essere eliminata e la sentenza impugnata, sul punto, deve essere annullata senza rinvio. 1.2. Il secondo motivo è parzialmente fondato. La censura relativa all'assoluta mancanza di chiarezza della sentenza «in ogni sua parte» si presenta del tutto generica. Risulta, invece, specifica e fondata la censura relativa al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, invero, ha calcolato la pena in modo poco comprensibile, senza neppure indicare la pena base. Va, inoltre, rilevato che risulta errato anche il calcolo della riduzione della pena per la scelta del rito. La Corte territoriale, infatti, ha ridotto, per la scelta del rito, la pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 450,00 di multa ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa, quando, invece, la diminuzione di un terzo avrebbe dovuto portare la pena detentiva a un anno e due mesi di reclusione. La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo esame sul punto, che va effettuato tenendo conto anche dell'eliminazione dell'aggravante.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., che elimina. Annulla la medesima sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso, il 15 febbraio 2024.