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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2024, n. 11568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11568 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di De EO GI, nato a [...] il [...], PO VA, nato a [...] [...], OS NT, nato a [...] il [...], AP GI, nato a [...] il [...], contro la sentenza ELla Corte di Appello di Milano EL 26.6.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria EL Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di PO, OS ed AP ed il rigetto EL ricorso di De EO. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11568 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato, per quel che interessa in questa sede, la sentenza EL 31.3.2022 con cui il Tribunale EL capoluogo lombardo aveva riconosciuto GI De EO responsabile dei reati a lui ascritti ai capi B) e C) ELla rubrica e, ritenuto tra di essi il vincolo ELla continuazione, esclusa la pur contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione;
aveva riconosciuto VA PO responsabile, a sua volta, EL fatto di cui al capo C) ELla rubrica e lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione;
aveva infine riconosciuto NT OS responsabile EL ELitto di cui al capo C) e, esclusa la contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione subordinando il beneficio ELla sospensione condizionale ELla pena all'avvenuto risarcimento EL danno e riconoscendo in ogni caso all'imputato il beneficio ELla non menzione ELla condanna nel certificato penale spedito su richiesta di privati;
aveva riconosciuto responsabile EL fatto di cui al capo C) anche GI AP che aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione;
aveva inoltre condannato gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile per il ELitto di cui al capo C), liquidati in complessivi euro 2.000, oltre alle spese;
2. ricorrono per cassazione il De EO, il PO, il OS e l'AP a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia che deducono, rispettivamente: 2.1 l'Avv. Paolo Toscano, nell'interesse di GI De EO: 2.1.1 violazione di legge in relazione agli artt. 63, 198, comma 2, cod. proc. pen. e 391-bis cod. proc. pen.: segnala che la Corte d'appello ha respinto le eccezioni sollevate dalla difesa in merito alla inutilizzabilità ELle dichiarazioni ELl'imputato rese agli investigatori ELla SEA INVESTIGAZIONI cui la compagnia assicuratrice aveva conferito un incarico chiaramente finalizzato non già alla ricostruzione dei sinistro, già oggetto di un precedente incarico conferito ad altro istituto di investigazioni, ma alla ricerca di elementi di rilevanza penale;
ribadisce, pertanto, la violazione EL combinato disposto degli artt. 73, 198, comma 2 e 391- bis cod. proc. pen.; 2.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione per totale insufficiente ELla prova ai fini ELl'affermazione ELla penale responsabilità EL ricorrente per i capi B) e C): rileva che, con riguardo al capo B), la Corte d'appello si è limitata a replicare la motivazione ELla sentenza di primo grado che aveva fondato la condanna EL ricorrente sul fatto che costui, dopo oltre un anno e mezzo, aveva riferito che la signora DR fosse in bicicletta e non a piedi e di un orario EL sinistro diverso da quello reale;
segnala che analogamente ripetitiva e congetturale è la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado in relazione al capo C) non potendo, in particolare, collegarsi la loro fittizietà al numero di sinistri in cui la vettura EL ricorrente era rimasta coinvolta tra il 2016 ed il 2018; 2.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62- bis e 133 cod. pen.: lamenta infatti difetto di motivazione circa l'esercizio EL potere discrezionale pur riconosciuto al giudice di merito nella individuazione ELla pena e nel riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche per negare le quali la Corte ha rimandato all'avviso EL GUP secondo il quale non vi erano elementi positivamente a tal fine valutabili;
2.2 l'Avv. NT Del Vecchio, nell'interesse di VA PO e di NT OS: 2.2.1 violazione di legge in relazione all'art. 642 cod. pen. e illogicità e contraddittorietà ELla motivazione in punto di responsabilità: rileva, infatti, che la sentenza ha di fatto eluso le doglianze articolate con l'atto di appello;
segnala che il giudizio di responsabilità per il capo C) è stato fondato sulle plurime difformità nella ricostruzione EL sinistro, sulla incompatibilità ELla dinamica descritta con le lesioni subite dal PO, sulla mancata messa a disposizione dei veicoli coinvolti;
evidenzia, tuttavia, che proprio la difformità tra le diverse ricostruzioni dimostra l'assenza di un disegno truffaldino che avrebbe dovuto semmai riposare su una previa intesa sul loro contenuto;
aggiunge che la stessa incompatibilità ELle lesioni EL PO con la dinamica denunziata, avrebbe dovuto scontare il carattere estremamente sintetico EL contenuto EL referto EL Pronto Soccorso genericamente riferito ad un sinistro stradale in cui, comunque, è riconducibile la caduta EL PO;
2.2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.: segnala che la motivazione con cui la Corte ha respinto la sollecitazione difensiva ha erroneamente fatto ricorso alla categoria ELla offensività laddove l'elemento di valutazione rilevante è quello EL complessivo disvalore ELla condotta che non deve corrispondere alla assoluta inoffensività ma al carattere minimale ELla aggressione al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice che, nel caso di specie, è a "tutela anticipata", il che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a valutare, in via preventiva, l'entità ELla offesa;
2.2.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., mancanza o illogicità ELla motivazione: rileva che la Corte d'appello ha confermato l'avviso EL primo giudice circa la impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche limitandosi a riportare la motivazione ELla 3 sentenza di primo grado senza confrontarsi e dar conto degli elementi addotti dalla difesa sia a tal fine che per giustificare il contenimento ELla pena nei minimi edittali;
2.2.4 (per il solo OS) violazione di legge con riferimento all'art. 110 cod. pen.: segnala la violazione ELla norma penale sostanziale in cui sono incorsi i giudici di merito nel fondare la responsabilità concorsuale EL OS sulle dichiarazioni da costui rese successivamente al momento in cui il reato era stato consumato e, in particolare, alla presentazione ELla richiesta di risarcimento cui era stata allegata soltanto la dichiarazione resa dall'AP; aggiunge che il concorso EL ricorrente non poteva nemmeno fondarsi sulla esistenza di un previo accordo di cui non vi alcuna prova;
2.3 l'Avv. Leopoldo Perone, nell'interesse di GI AP: 2.3.1 carenza e/o contraddittorietà ELla motivazione EL provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo C): rileva che la Corte d'appello non ha preso in alcuna considerazione le argomentazioni difensive sviluppate con l'atto di gravame;
evidenzia come i giudici di merito avessero valorizzato le dichiarazioni EL teste Senatore circa il fatto che il Comune indicato nella richiesta di risarcimento (Napoli) era diverso da quello indicato nel referto (Barra) non considerando che Barra era stato Comune autonomo soltanto sino al 1925 da quando era divenuto un quartiere di Napoli;
aggiunge che la Corte ha valorizzato la versione parzialmente differente ELl'AP rispetto a quella EL OS non considerando che il ricorrente ne aveva riferito dopo diciassette mesi dal fatto e che proprio le differenze nel narrato rappresentano la migliore riprova ELla sua buona fede;
2.3.2 vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione ELla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.: rileva che, anche su questo punto, la Corte d'appello si è limitata a replicare le considerazioni svolte dal giudice di primo grado omettendo, di fatto, di motivare sulle ragioni per le quali la vicenda non potesse qualificarsi di "particolare" tenuità; 2.3.3 violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all'art. 62 n. 4 cod. pen.: richiamati i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla attenuante in parola, rileva che la Corte d'appello ha totalmente glissato sulla questione posta dalla difesa valorizzando esclusivamente la presunta falsità ELle dichiarazioni rese dal ricorrente;
2.3.4 violazione di legge con riguardo alla pena ed alle circostanze attenuanti generiche: rileva che la Corte d'appello ha reso, sul punto, una 4 motivazione EL tutto apodittica che ha tradito la funzione di adeguamento ELla pena al caso concreto assegnata loro dal legislatore;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi ELl'art. 23, comma 8, EL DL 137 EL 2020 concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di PO, OS ed AP e per il rigetto di quello proposto nell'interesse di De EO: 1) De EO: rileva che correttamente i giudici di merito hanno giudicato utilizzabili le dichiarazioni rese all'investigatore incaricato dalla compagnia assicuratrice essendo, inoltre, infondate le doglianza relative al giudizio di responsabilità e che si risolvono in apprezzamenti di merito;
2) CC e OS: rileva la infondatezza ELle censure in punto di responsabilità e che, pure si risolvono in non consentiti apprezzamenti di merito che attengono anche alla valutazione ELla sussistenza dei presupposti ELla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., su cui la Corte ha adeguatamente motivato;
segnala, quanto alla posizione EL OS, che la censura non tiene conto ELla disciplina in materia di concorso di persone nel reato;
3) AP: rileva che le censure in punto di responsabilità si risolvono, anche in tal caso, in valutazioni di merito risultando inoltre adeguatamente motivati il diniego ELla causa di non punibilità ed il trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. Il primo motivo EL ricorso proposto nell'interesse di GI De EO è manifestamente infondato. La difesa EL ricorrente, infatti, reitera in questa sede l'eccezione di inutilizzabilità ELle dichiarazioni rese dal De EO agli incaricati ELla agenzia di investigazioni private SEA INVESTIGAZIONI, incaricata dalla compagnia assicurativa di verificare la veridicità ELle denunzie di sinistro che sarebbero state poi oggetto ELle condotte ascritte agli imputati. Al di là ELla pur pertinente osservazione ELla Corte d'appello sulla genericità EL ricorso nella misura in cui non viene nemmeno allegata la decisività ELle dichiarazioni asseritamente inutilizzabili, l'eccezione è stata correttamente disattesa. E' stato più volte ribadito, da questa Corte, che l'attivazione ELlo statuto codicistico previsto per la regolazione ELle attività di investigazione difensiva 5 preventiva (ex artt. 391-nonies e 327-bis, cod. proc. pen.) è rimesso alla volontà EL soggetto, avendo natura EL tutto facoltativa;
sulla scorta di tale premessa, si è quindi ritenuta legittima l'attività svolta da un investigatore privato, prima ancora ELl'iscrizione ELla notizia di reato, al di fuori ELl'ambito applicativo ELl'art. 391-nonies, cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 4 - , n. 13110 EL 08/0A1/2019, Ghisalberti, Rv. 275286 - 01; conf., Sez. 2, Sentenza n. 1731 EL 21.12.2017, dep. 16.01.2018, Colella, Rv. 272674, in motivazione;
conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 37658 EL 27.6.2023, Persia;
Sez. 2, n. 17577 EL 23.3.2023, Carpino). Tanto premesso sulla natura ELl'attività svolta dall'investigatore privato prima e fuori EL processo, ne deriva che, in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall'art. 642 cod. pen., le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato, ELegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole EL mezzo di prova che le immette nel processo (cfr., Sez. 2, n. 1731 EL 21/12/2017, Colella, Rv. 272674 - 01; conf., tra le più recenti, non massimate, Sez. 2, n. 39743 ELl'8.9.2023, Villani;
Sez. 2, n. 37658 EL 27.6.2023, Persia;
Sez. 2, n. 33559 EL 9.6.2023, Ferrara;
Sez. 2, n. 24293 EL 2.3.2023, Casali). 2. I motivi sulla responsabilità. 2.1 Il secondo motivo EL ricorso proposto nell'interesse EL De EO come il primo motivo EL ricorso proposto nell'interesse EL PO e EL OS ed il primo motivo EL ricorso proposto nell'interesse ELl'AP, che hanno ad oggetto la sussistenza ELla ipotesi ELittuosa ascritta agli imputati e la responsabilità, sono articolati in termini non consentiti in questa sede. Rileva il collegio che, tuttavia, lungi dal prospettare un vizio di legittimità, i suindicati motivi di ricorso finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme ELle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere l'ipotesi accusatoria riscontrata nella ricostruzione ELla concreta vicenda processuale. Il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la riconducibilità EL fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta ELineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentissero o meno di ricostruire 6 la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale: operazione, questa, che è, invece, propria EL giudizio di merito. Quanto, poi, al vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile sottolineare che il sindacato di legittimità sulla motivazione EL provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base ELla decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione ELle regole ELla logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti EL processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno EL ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 EL 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 EL 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 EL 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione EL processo;
sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti ELl'attendibilità, ELla credibilità, ELlo spessore ELla valenza probatoria EL singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 EL 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 EL 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). In particolare, le doglianze articolate in termini di violazione ELl'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni ELl'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) ELla medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità ELla motivazione, quando il vizio risulti dal testo EL provvedimento impugnato ovvero da altri atti 7 specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Pecorelli;
conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo). Tanto premesso va ad ogni modo segnalato che, nel caso di specie, si è in presenza, in punto di responsabilità, di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, sono pervenute - su questo aspetto - a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione ELle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione ELle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , n. 37295 EL 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 EL 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, n. 44418 EL 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 2.2 Le due sentenze di merito hanno restituito una ricostruzione ELle vicende che non presta il fianco alle censure articolate in questa sede. Il capo B) ELla rubrica, di cui è stato riconosciuto responsabile il De EO (in concorso con NA DR) riguarda un sinistro che sarebbe intervenuto alle ore 21.00 EL giorno 25.7.2017 denunziato ad Axa Global in data 19.3.2018 cui era stato segnalato l'investimento di NA DR, che procedeva a piedi su via Diaz in Portici, ad opera di una Smart, condotta dal De EO, a velocità sostenuta. Le due sentenze di merito hanno convenuto sulla "falsità" ELla denunzia di furto (in quanto, in definitiva, riferita ad un sinistro mai avvenuto), sulla scorta di una serie di elementi indiziari congruamente apprezzati nella loro univoca convergenza e sulla scorta di una valutazione "in fatto" non manifestamente illogica o contraddittoria, rispetto alla quale la difesa non ha potuto evidenziare profili di legittimità limitandosi a denunziare la percorribilità di soluzioni alternative rispetto a quella per la quale aveva optato il Tribunale con argomentazioni condivise dalla Corte d'appello. I giudici di primo e secondo grado hanno infatti evidenziato che la richiesta ELle compagnia di fornire la documentazione medica relative alle lesioni patite dalla DR era rimasta inspiegabilmente inevasa;
per altro verso, che il De EO e la DR, sentiti dagli incaricati ELla compagnia di assicurazioni, avevano fornito versioni assolutamente inconciliabili con riguardo, in particolare, 8 all'orario EL sinistro che era stato collocato nella mattinata dal De EO e in serata dalla DR che, contrariamente al primo, che aveva riferito che la donna era in bicicletta, aveva riferito andare a piedi;
il tutto, inoltre, alla luce EL coinvolgimento ELla Smart EL De EO in nove sinistri tra il 2016 ed il 2018 che lasciava ipotizzare la disponibilità, sopravvenuta a distanza di tempo, ELl'odierno ricorrente a figurare come responsabile ELle frattura al piede patita dalla DR. Il capo C), EL quale sono stati riconosciuti responsabili tutti gli odierni ricorrenti, riguarda la denunzia, ricevuta da Axa Global in data 29.10.2018, inoltrata da VA PO e relativa ad un sinistro che si sarebbe verificato alle 7,20 EL giorno 28.7.2017. Anche in tal caso, i giudici di merito hanno potuto valorizzare una serie di elementi indiziari univocamente convergenti nel senso ELla falsità ELla denunzia in quanto relativa ad un sinistro mai verificatosi ovvero verificatosi con modalità diverse e, soprattutto, non imputabile alla vettura NN EL De EO. A partire, anche in tal caso, dalla assoluta inconciliabilità ELle versioni EL sinistro fornite dai protagonisti e dai presenti rispetto al contenuto ELla denunzia secondo cui la Smart di De EO avrebbe urtato in retromarcia l'autocarro di NT OS provocando la caduta di VA PO, il quale si sarebbe procurato, nell'occasione, una "frattura ingranata di entrambi i calcagni", giudicata incompatibile con la dinamica ivi esposta. Secondo le risultanze EL verbale di P.S. il PO sarebbe stato invece investito da una autovettura alla presenza ELl'AP quale testimone ELl'episodio e che, agli incaricati ELla compagnia, aveva riferito che il fatto si era verificato intorno alle 7.30 quando la Smart EL De EO, in retromarcia, aveva urtato il camion nella disponibilità EL OS facendo cadere a terra il PO, che era sulla cabina;
questa versione, confermata dal PO e dall'AP, era incompatibilmente differente rispetto a quella propinata dal De EO, ovvero dall'investitore, che aveva collocato il sinistro alle 17,00, assolutamente diverso tanto da non poter essere il frutto di un cattivo o inesatto ricordo. La Corte d'appello ha congruamente dato rilievo anche alla impossibilità, per la compagnia di assicurazione, nonostante le numerose sollecitazioni e richieste ai proprietari, di visionare i due veicoli coinvolti. 2.3 II quarto motivo EL ricorso proposto nell'interesse EL PO e EL OS con cui la difesa censura la sentenza impugnata per non aver evidenziato gli elementi idonei a radicare la responsabilità concorsuale di quest'ultimo il quale avrebbe reso dichiarazioni sul sinistro solo successivamente al suo verificarsi, è 9 precluso: questa questione, infatti, non era stata minimamente sollevata con l'atto di appello, anch'esso redatto nel comune interesse EL OS e EL PO e nel quale il profilo ELla responsabilità concorsuale EL primo non era stata per nulla toccata non potendo perciò formare oggetto di ricorso per cassazione dove non è consentito sollevare questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (cfr., tra le altre, Sez. 2 - , n. 26721 EL 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 02; Sez. 2, n. 13826 EL 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 01; Sez. 2, n. 6131 EL 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 - 01). 3. Il secondo motivo EL ricorso proposto nell'interesse EL PO e EL OS come il secondo motivo EL ricorso proposto nell'interesse ELl'AP, formulati con riguardo al diniego ELla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati. La Corte d'appello, infatti, ha puntualmente ed insindacabilmente motivato, sul punto, rilevando che "... la richiesta ... deve essere rigettata condividendosi le argomentazioni EL Tribunale" in quanto "... i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. da valutare ai fini ELla sussistenza ELla causa di non punibilità invocata, non consentono di ritenere l'offesa tenue" poiché "... le modalità ELla condotta, con particolare riferimento al numero di soggetti coinvolti nella falsa denuncia di sinistro nonché la tipologia ELle lesioni per le quali si richiese il risarcimento e le spese sostenute per accertare l'effettività EL sinistro, unitamente all'intensità EL dolo resa evidente dalla preordinazione, escludono la tenuità ELl'offesa" (cfr., pag. 9 ELla sentenza). Si tratta di una valutazione che non è censurabile sotto il profilo né ELla violazione di legge né EL vizio di motivazione atteso che, ai fini ELl'applicabilità ELla causa di esclusione ELla punibilità per particolare tenuità EL fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità ELl'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., tra le altre, Sez. 6 - , n. 55107 EL 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). 4. In senso analogo deve concludersi con riguardo al terzo motivo EL ricorso ELl'AP, formulato in punto di diniego ELla attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. avendo la Corte territoriale, sull'omologa sollecitazione contenuta nell'atto d'appello, motivato in termini EL tutto corretti: ha affermato, infatti, che "... la tenuità EL danno che può essere ritenuta solo quando il pregiudizio cagionato sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo a tutti gli effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza 1 0 EL reato, senza che rilevi, invece, la capacità EL soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato" (cfr., ivi). 4. Manifestamente infondati, infine, sono i motivi articolati sul diniego ELle circostanze attenuanti generiche avendo anche in tal caso la Corte d'appello puntualmente motivato con riguardo alla posizione di ciascuno degli odierni ricorrenti (cfr., pagg.
8-9 ELla sentenza). D'altro canto "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" EL giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi ELl'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini ELla quantificazione ELla pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 EL 14.3.2017, Musumeci;
Sez. 2, n. 30228 EL 5.6.2014, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione ELle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore ELl'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione EL giudice, possano convincerlo ELla fondatezza e legittimità ELl'istanza, l'onere di motivazione EL diniego ELl'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento EL beneficio" (cfr., Sez. 3, n. 9836 EL 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460 - 01; Sez. 3 - , n. 54179 EL 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01); il giudice di merito, nel motivare il diniego ELla concessione ELle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 EL 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 2; Sez. 3 - , n. 1913 EL 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 3; Sez. 5, n. 43952 EL 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 EL 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01). 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e, ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen., ELla somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno, in favore ELla Cassa ELle Ammende.
P.Q.M.
11 dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle Ammende. Così deciso in Roma, il 18.1.2024
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria EL Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di PO, OS ed AP ed il rigetto EL ricorso di De EO. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11568 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato, per quel che interessa in questa sede, la sentenza EL 31.3.2022 con cui il Tribunale EL capoluogo lombardo aveva riconosciuto GI De EO responsabile dei reati a lui ascritti ai capi B) e C) ELla rubrica e, ritenuto tra di essi il vincolo ELla continuazione, esclusa la pur contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione;
aveva riconosciuto VA PO responsabile, a sua volta, EL fatto di cui al capo C) ELla rubrica e lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione;
aveva infine riconosciuto NT OS responsabile EL ELitto di cui al capo C) e, esclusa la contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione subordinando il beneficio ELla sospensione condizionale ELla pena all'avvenuto risarcimento EL danno e riconoscendo in ogni caso all'imputato il beneficio ELla non menzione ELla condanna nel certificato penale spedito su richiesta di privati;
aveva riconosciuto responsabile EL fatto di cui al capo C) anche GI AP che aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione;
aveva inoltre condannato gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile per il ELitto di cui al capo C), liquidati in complessivi euro 2.000, oltre alle spese;
2. ricorrono per cassazione il De EO, il PO, il OS e l'AP a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia che deducono, rispettivamente: 2.1 l'Avv. Paolo Toscano, nell'interesse di GI De EO: 2.1.1 violazione di legge in relazione agli artt. 63, 198, comma 2, cod. proc. pen. e 391-bis cod. proc. pen.: segnala che la Corte d'appello ha respinto le eccezioni sollevate dalla difesa in merito alla inutilizzabilità ELle dichiarazioni ELl'imputato rese agli investigatori ELla SEA INVESTIGAZIONI cui la compagnia assicuratrice aveva conferito un incarico chiaramente finalizzato non già alla ricostruzione dei sinistro, già oggetto di un precedente incarico conferito ad altro istituto di investigazioni, ma alla ricerca di elementi di rilevanza penale;
ribadisce, pertanto, la violazione EL combinato disposto degli artt. 73, 198, comma 2 e 391- bis cod. proc. pen.; 2.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione per totale insufficiente ELla prova ai fini ELl'affermazione ELla penale responsabilità EL ricorrente per i capi B) e C): rileva che, con riguardo al capo B), la Corte d'appello si è limitata a replicare la motivazione ELla sentenza di primo grado che aveva fondato la condanna EL ricorrente sul fatto che costui, dopo oltre un anno e mezzo, aveva riferito che la signora DR fosse in bicicletta e non a piedi e di un orario EL sinistro diverso da quello reale;
segnala che analogamente ripetitiva e congetturale è la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado in relazione al capo C) non potendo, in particolare, collegarsi la loro fittizietà al numero di sinistri in cui la vettura EL ricorrente era rimasta coinvolta tra il 2016 ed il 2018; 2.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62- bis e 133 cod. pen.: lamenta infatti difetto di motivazione circa l'esercizio EL potere discrezionale pur riconosciuto al giudice di merito nella individuazione ELla pena e nel riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche per negare le quali la Corte ha rimandato all'avviso EL GUP secondo il quale non vi erano elementi positivamente a tal fine valutabili;
2.2 l'Avv. NT Del Vecchio, nell'interesse di VA PO e di NT OS: 2.2.1 violazione di legge in relazione all'art. 642 cod. pen. e illogicità e contraddittorietà ELla motivazione in punto di responsabilità: rileva, infatti, che la sentenza ha di fatto eluso le doglianze articolate con l'atto di appello;
segnala che il giudizio di responsabilità per il capo C) è stato fondato sulle plurime difformità nella ricostruzione EL sinistro, sulla incompatibilità ELla dinamica descritta con le lesioni subite dal PO, sulla mancata messa a disposizione dei veicoli coinvolti;
evidenzia, tuttavia, che proprio la difformità tra le diverse ricostruzioni dimostra l'assenza di un disegno truffaldino che avrebbe dovuto semmai riposare su una previa intesa sul loro contenuto;
aggiunge che la stessa incompatibilità ELle lesioni EL PO con la dinamica denunziata, avrebbe dovuto scontare il carattere estremamente sintetico EL contenuto EL referto EL Pronto Soccorso genericamente riferito ad un sinistro stradale in cui, comunque, è riconducibile la caduta EL PO;
2.2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.: segnala che la motivazione con cui la Corte ha respinto la sollecitazione difensiva ha erroneamente fatto ricorso alla categoria ELla offensività laddove l'elemento di valutazione rilevante è quello EL complessivo disvalore ELla condotta che non deve corrispondere alla assoluta inoffensività ma al carattere minimale ELla aggressione al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice che, nel caso di specie, è a "tutela anticipata", il che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a valutare, in via preventiva, l'entità ELla offesa;
2.2.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., mancanza o illogicità ELla motivazione: rileva che la Corte d'appello ha confermato l'avviso EL primo giudice circa la impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche limitandosi a riportare la motivazione ELla 3 sentenza di primo grado senza confrontarsi e dar conto degli elementi addotti dalla difesa sia a tal fine che per giustificare il contenimento ELla pena nei minimi edittali;
2.2.4 (per il solo OS) violazione di legge con riferimento all'art. 110 cod. pen.: segnala la violazione ELla norma penale sostanziale in cui sono incorsi i giudici di merito nel fondare la responsabilità concorsuale EL OS sulle dichiarazioni da costui rese successivamente al momento in cui il reato era stato consumato e, in particolare, alla presentazione ELla richiesta di risarcimento cui era stata allegata soltanto la dichiarazione resa dall'AP; aggiunge che il concorso EL ricorrente non poteva nemmeno fondarsi sulla esistenza di un previo accordo di cui non vi alcuna prova;
2.3 l'Avv. Leopoldo Perone, nell'interesse di GI AP: 2.3.1 carenza e/o contraddittorietà ELla motivazione EL provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo C): rileva che la Corte d'appello non ha preso in alcuna considerazione le argomentazioni difensive sviluppate con l'atto di gravame;
evidenzia come i giudici di merito avessero valorizzato le dichiarazioni EL teste Senatore circa il fatto che il Comune indicato nella richiesta di risarcimento (Napoli) era diverso da quello indicato nel referto (Barra) non considerando che Barra era stato Comune autonomo soltanto sino al 1925 da quando era divenuto un quartiere di Napoli;
aggiunge che la Corte ha valorizzato la versione parzialmente differente ELl'AP rispetto a quella EL OS non considerando che il ricorrente ne aveva riferito dopo diciassette mesi dal fatto e che proprio le differenze nel narrato rappresentano la migliore riprova ELla sua buona fede;
2.3.2 vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione ELla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.: rileva che, anche su questo punto, la Corte d'appello si è limitata a replicare le considerazioni svolte dal giudice di primo grado omettendo, di fatto, di motivare sulle ragioni per le quali la vicenda non potesse qualificarsi di "particolare" tenuità; 2.3.3 violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all'art. 62 n. 4 cod. pen.: richiamati i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla attenuante in parola, rileva che la Corte d'appello ha totalmente glissato sulla questione posta dalla difesa valorizzando esclusivamente la presunta falsità ELle dichiarazioni rese dal ricorrente;
2.3.4 violazione di legge con riguardo alla pena ed alle circostanze attenuanti generiche: rileva che la Corte d'appello ha reso, sul punto, una 4 motivazione EL tutto apodittica che ha tradito la funzione di adeguamento ELla pena al caso concreto assegnata loro dal legislatore;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi ELl'art. 23, comma 8, EL DL 137 EL 2020 concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di PO, OS ed AP e per il rigetto di quello proposto nell'interesse di De EO: 1) De EO: rileva che correttamente i giudici di merito hanno giudicato utilizzabili le dichiarazioni rese all'investigatore incaricato dalla compagnia assicuratrice essendo, inoltre, infondate le doglianza relative al giudizio di responsabilità e che si risolvono in apprezzamenti di merito;
2) CC e OS: rileva la infondatezza ELle censure in punto di responsabilità e che, pure si risolvono in non consentiti apprezzamenti di merito che attengono anche alla valutazione ELla sussistenza dei presupposti ELla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., su cui la Corte ha adeguatamente motivato;
segnala, quanto alla posizione EL OS, che la censura non tiene conto ELla disciplina in materia di concorso di persone nel reato;
3) AP: rileva che le censure in punto di responsabilità si risolvono, anche in tal caso, in valutazioni di merito risultando inoltre adeguatamente motivati il diniego ELla causa di non punibilità ed il trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. Il primo motivo EL ricorso proposto nell'interesse di GI De EO è manifestamente infondato. La difesa EL ricorrente, infatti, reitera in questa sede l'eccezione di inutilizzabilità ELle dichiarazioni rese dal De EO agli incaricati ELla agenzia di investigazioni private SEA INVESTIGAZIONI, incaricata dalla compagnia assicurativa di verificare la veridicità ELle denunzie di sinistro che sarebbero state poi oggetto ELle condotte ascritte agli imputati. Al di là ELla pur pertinente osservazione ELla Corte d'appello sulla genericità EL ricorso nella misura in cui non viene nemmeno allegata la decisività ELle dichiarazioni asseritamente inutilizzabili, l'eccezione è stata correttamente disattesa. E' stato più volte ribadito, da questa Corte, che l'attivazione ELlo statuto codicistico previsto per la regolazione ELle attività di investigazione difensiva 5 preventiva (ex artt. 391-nonies e 327-bis, cod. proc. pen.) è rimesso alla volontà EL soggetto, avendo natura EL tutto facoltativa;
sulla scorta di tale premessa, si è quindi ritenuta legittima l'attività svolta da un investigatore privato, prima ancora ELl'iscrizione ELla notizia di reato, al di fuori ELl'ambito applicativo ELl'art. 391-nonies, cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 4 - , n. 13110 EL 08/0A1/2019, Ghisalberti, Rv. 275286 - 01; conf., Sez. 2, Sentenza n. 1731 EL 21.12.2017, dep. 16.01.2018, Colella, Rv. 272674, in motivazione;
conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 37658 EL 27.6.2023, Persia;
Sez. 2, n. 17577 EL 23.3.2023, Carpino). Tanto premesso sulla natura ELl'attività svolta dall'investigatore privato prima e fuori EL processo, ne deriva che, in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall'art. 642 cod. pen., le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato, ELegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole EL mezzo di prova che le immette nel processo (cfr., Sez. 2, n. 1731 EL 21/12/2017, Colella, Rv. 272674 - 01; conf., tra le più recenti, non massimate, Sez. 2, n. 39743 ELl'8.9.2023, Villani;
Sez. 2, n. 37658 EL 27.6.2023, Persia;
Sez. 2, n. 33559 EL 9.6.2023, Ferrara;
Sez. 2, n. 24293 EL 2.3.2023, Casali). 2. I motivi sulla responsabilità. 2.1 Il secondo motivo EL ricorso proposto nell'interesse EL De EO come il primo motivo EL ricorso proposto nell'interesse EL PO e EL OS ed il primo motivo EL ricorso proposto nell'interesse ELl'AP, che hanno ad oggetto la sussistenza ELla ipotesi ELittuosa ascritta agli imputati e la responsabilità, sono articolati in termini non consentiti in questa sede. Rileva il collegio che, tuttavia, lungi dal prospettare un vizio di legittimità, i suindicati motivi di ricorso finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme ELle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere l'ipotesi accusatoria riscontrata nella ricostruzione ELla concreta vicenda processuale. Il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la riconducibilità EL fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta ELineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentissero o meno di ricostruire 6 la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale: operazione, questa, che è, invece, propria EL giudizio di merito. Quanto, poi, al vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile sottolineare che il sindacato di legittimità sulla motivazione EL provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base ELla decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione ELle regole ELla logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti EL processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno EL ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 EL 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 EL 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 EL 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione EL processo;
sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti ELl'attendibilità, ELla credibilità, ELlo spessore ELla valenza probatoria EL singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 EL 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 EL 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). In particolare, le doglianze articolate in termini di violazione ELl'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni ELl'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) ELla medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità ELla motivazione, quando il vizio risulti dal testo EL provvedimento impugnato ovvero da altri atti 7 specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Pecorelli;
conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo). Tanto premesso va ad ogni modo segnalato che, nel caso di specie, si è in presenza, in punto di responsabilità, di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, sono pervenute - su questo aspetto - a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione ELle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione ELle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , n. 37295 EL 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 EL 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, n. 44418 EL 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 2.2 Le due sentenze di merito hanno restituito una ricostruzione ELle vicende che non presta il fianco alle censure articolate in questa sede. Il capo B) ELla rubrica, di cui è stato riconosciuto responsabile il De EO (in concorso con NA DR) riguarda un sinistro che sarebbe intervenuto alle ore 21.00 EL giorno 25.7.2017 denunziato ad Axa Global in data 19.3.2018 cui era stato segnalato l'investimento di NA DR, che procedeva a piedi su via Diaz in Portici, ad opera di una Smart, condotta dal De EO, a velocità sostenuta. Le due sentenze di merito hanno convenuto sulla "falsità" ELla denunzia di furto (in quanto, in definitiva, riferita ad un sinistro mai avvenuto), sulla scorta di una serie di elementi indiziari congruamente apprezzati nella loro univoca convergenza e sulla scorta di una valutazione "in fatto" non manifestamente illogica o contraddittoria, rispetto alla quale la difesa non ha potuto evidenziare profili di legittimità limitandosi a denunziare la percorribilità di soluzioni alternative rispetto a quella per la quale aveva optato il Tribunale con argomentazioni condivise dalla Corte d'appello. I giudici di primo e secondo grado hanno infatti evidenziato che la richiesta ELle compagnia di fornire la documentazione medica relative alle lesioni patite dalla DR era rimasta inspiegabilmente inevasa;
per altro verso, che il De EO e la DR, sentiti dagli incaricati ELla compagnia di assicurazioni, avevano fornito versioni assolutamente inconciliabili con riguardo, in particolare, 8 all'orario EL sinistro che era stato collocato nella mattinata dal De EO e in serata dalla DR che, contrariamente al primo, che aveva riferito che la donna era in bicicletta, aveva riferito andare a piedi;
il tutto, inoltre, alla luce EL coinvolgimento ELla Smart EL De EO in nove sinistri tra il 2016 ed il 2018 che lasciava ipotizzare la disponibilità, sopravvenuta a distanza di tempo, ELl'odierno ricorrente a figurare come responsabile ELle frattura al piede patita dalla DR. Il capo C), EL quale sono stati riconosciuti responsabili tutti gli odierni ricorrenti, riguarda la denunzia, ricevuta da Axa Global in data 29.10.2018, inoltrata da VA PO e relativa ad un sinistro che si sarebbe verificato alle 7,20 EL giorno 28.7.2017. Anche in tal caso, i giudici di merito hanno potuto valorizzare una serie di elementi indiziari univocamente convergenti nel senso ELla falsità ELla denunzia in quanto relativa ad un sinistro mai verificatosi ovvero verificatosi con modalità diverse e, soprattutto, non imputabile alla vettura NN EL De EO. A partire, anche in tal caso, dalla assoluta inconciliabilità ELle versioni EL sinistro fornite dai protagonisti e dai presenti rispetto al contenuto ELla denunzia secondo cui la Smart di De EO avrebbe urtato in retromarcia l'autocarro di NT OS provocando la caduta di VA PO, il quale si sarebbe procurato, nell'occasione, una "frattura ingranata di entrambi i calcagni", giudicata incompatibile con la dinamica ivi esposta. Secondo le risultanze EL verbale di P.S. il PO sarebbe stato invece investito da una autovettura alla presenza ELl'AP quale testimone ELl'episodio e che, agli incaricati ELla compagnia, aveva riferito che il fatto si era verificato intorno alle 7.30 quando la Smart EL De EO, in retromarcia, aveva urtato il camion nella disponibilità EL OS facendo cadere a terra il PO, che era sulla cabina;
questa versione, confermata dal PO e dall'AP, era incompatibilmente differente rispetto a quella propinata dal De EO, ovvero dall'investitore, che aveva collocato il sinistro alle 17,00, assolutamente diverso tanto da non poter essere il frutto di un cattivo o inesatto ricordo. La Corte d'appello ha congruamente dato rilievo anche alla impossibilità, per la compagnia di assicurazione, nonostante le numerose sollecitazioni e richieste ai proprietari, di visionare i due veicoli coinvolti. 2.3 II quarto motivo EL ricorso proposto nell'interesse EL PO e EL OS con cui la difesa censura la sentenza impugnata per non aver evidenziato gli elementi idonei a radicare la responsabilità concorsuale di quest'ultimo il quale avrebbe reso dichiarazioni sul sinistro solo successivamente al suo verificarsi, è 9 precluso: questa questione, infatti, non era stata minimamente sollevata con l'atto di appello, anch'esso redatto nel comune interesse EL OS e EL PO e nel quale il profilo ELla responsabilità concorsuale EL primo non era stata per nulla toccata non potendo perciò formare oggetto di ricorso per cassazione dove non è consentito sollevare questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (cfr., tra le altre, Sez. 2 - , n. 26721 EL 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 02; Sez. 2, n. 13826 EL 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 01; Sez. 2, n. 6131 EL 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 - 01). 3. Il secondo motivo EL ricorso proposto nell'interesse EL PO e EL OS come il secondo motivo EL ricorso proposto nell'interesse ELl'AP, formulati con riguardo al diniego ELla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati. La Corte d'appello, infatti, ha puntualmente ed insindacabilmente motivato, sul punto, rilevando che "... la richiesta ... deve essere rigettata condividendosi le argomentazioni EL Tribunale" in quanto "... i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. da valutare ai fini ELla sussistenza ELla causa di non punibilità invocata, non consentono di ritenere l'offesa tenue" poiché "... le modalità ELla condotta, con particolare riferimento al numero di soggetti coinvolti nella falsa denuncia di sinistro nonché la tipologia ELle lesioni per le quali si richiese il risarcimento e le spese sostenute per accertare l'effettività EL sinistro, unitamente all'intensità EL dolo resa evidente dalla preordinazione, escludono la tenuità ELl'offesa" (cfr., pag. 9 ELla sentenza). Si tratta di una valutazione che non è censurabile sotto il profilo né ELla violazione di legge né EL vizio di motivazione atteso che, ai fini ELl'applicabilità ELla causa di esclusione ELla punibilità per particolare tenuità EL fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità ELl'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., tra le altre, Sez. 6 - , n. 55107 EL 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). 4. In senso analogo deve concludersi con riguardo al terzo motivo EL ricorso ELl'AP, formulato in punto di diniego ELla attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. avendo la Corte territoriale, sull'omologa sollecitazione contenuta nell'atto d'appello, motivato in termini EL tutto corretti: ha affermato, infatti, che "... la tenuità EL danno che può essere ritenuta solo quando il pregiudizio cagionato sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo a tutti gli effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza 1 0 EL reato, senza che rilevi, invece, la capacità EL soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato" (cfr., ivi). 4. Manifestamente infondati, infine, sono i motivi articolati sul diniego ELle circostanze attenuanti generiche avendo anche in tal caso la Corte d'appello puntualmente motivato con riguardo alla posizione di ciascuno degli odierni ricorrenti (cfr., pagg.
8-9 ELla sentenza). D'altro canto "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" EL giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi ELl'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini ELla quantificazione ELla pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 EL 14.3.2017, Musumeci;
Sez. 2, n. 30228 EL 5.6.2014, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione ELle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore ELl'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione EL giudice, possano convincerlo ELla fondatezza e legittimità ELl'istanza, l'onere di motivazione EL diniego ELl'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento EL beneficio" (cfr., Sez. 3, n. 9836 EL 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460 - 01; Sez. 3 - , n. 54179 EL 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01); il giudice di merito, nel motivare il diniego ELla concessione ELle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 EL 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 2; Sez. 3 - , n. 1913 EL 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 3; Sez. 5, n. 43952 EL 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 EL 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01). 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e, ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen., ELla somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno, in favore ELla Cassa ELle Ammende.
P.Q.M.
11 dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle Ammende. Così deciso in Roma, il 18.1.2024