Articolo 4 della Legge 30 settembre 1992, n. 405
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 ottobre 1992
Art. 4. 1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti.
Entrata in vigore il 17 ottobre 1992