TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3288/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELE Parte_1 C.F._1 AMATO e dell'avv. ANTONIO AMATO, elettivamente domiciliata in VIA MARAGLIANO 122 FIRENZE presso il difensore avv. AMATO RAFFAELE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCECO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE, presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di essere attualmente docente fino al termine delle attività didattiche e di aver sottoscritto con il convenuto contratti a tempo determinato relativamente agli anni scolastici CP_1
2020/2021 e 2023/2024 e di avere maturato – per ciascun anno scolastico – un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale e rispetto a quanto effettivamente fruito, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
domandando la condanna del medesimo al pagamento della complessiva somma di €
[...]
1.913,09 a titolo di indennità per ferie non godute.
Il , regolarmente costituitosi, ha contestato nell'an e nel quantum Controparte_1
la domanda, deducendo che la ricorrente ha interamente usufruito delle ferie spettanti durante il periodo di sospensione delle lezioni;
ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
*** Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1, comma 54 ss., L. 228/12.
In particolare, il comma 54 stabilisce “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 (che ha modificato l'art. 5, comma 8, DL 95/2012 conv. da L. 135/2012) prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ancora, l'art. 1, comma 56, L. 228/2012 ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1' settembre 2013”.
Discende dalla lettura di tali disposizioni che:
- i docenti devono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, pur potendone fruire nella restante parte dell'anno scolastico, ma solo nei limiti di 6 giorni e laddove possano essere sostituiti;
- i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato hanno diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale di cui all'art. 5, comma 8, DL 95/2012, la monetizzazione delle ferie non godute, ma “limitatamente alla differenze tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il diritto in questione trova riconoscimento, dunque, ove il docente precario abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica.
Come già rilevato da questo Tribunale (sent. n. 226/2023, dott.ssa Davia), le disposizioni in esame devono comunque essere lette in conformità alle norme del diritto dell'Unione per come interpretate dalla Corte di Giustizia, secondo cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto) è conforme all'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, purché il lavoratore (che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite) abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
E' onere del datore di lavoro, quindi, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il ristoro delle energie psico-fisiche cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. (cfr. sentenze rese nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa
C-684/16).
Da quanto detto deriva che:
- a norma dall'art. 1, comma 54 ss., L. 228/12 i docenti (di ruolo e non) sono posti in ferie ex lege nel periodo di sospensione delle lezioni;
- nei periodi nei quali le lezioni sono in corso possono usufruire al massimo di 6 giorni di ferie, se la loro sostituzione non comporta aggravi di spesa;
- negli altri periodi, compresi quelli di sospensione delle lezioni ma non dell'attività didattica (dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni al 30 settembre) i docenti possono fruire delle ferie senza particolari restrizioni.
Nel caso dei docenti a tempo determinato con contratto con scadenza al 30 giugno il diritto alla monetizzazione delle ferie sussiste ove il docente abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni.
Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso, alla luce dei principi comunitari di cui si è detto, solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia altresì invitato ad esercitarlo.
Nel caso in esame, a fronte della puntuale deduzione della ricorrente di non essere stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, il convenuto non CP_1 ha fornito alcuna prova dell'adempimento.
Pertanto, la ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite nei termini che seguono.
E' dovuta anche l'indennità di sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale ex art. 1 comma 1 lett. a) L. n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario di cui seguono la disciplina ai sensi del comma 2 (CFR. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), parimenti da ricomprendersi entro l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva 2003/2008 CE regolante le ferie annuali.
Ciò posto, nel caso di specie:
- per l'anno 2020/2021, la ricorrente ha maturato 22,00 giorni di ferie, ne ha goduti 12 (per effetto della sospensione stabilita dal calendario scolastico regionale) e ha 2 giorni di festività soppresse, così da avere diritto alla monetizzazione di 12,00 giorni di ferie, residui e non goduti, per complessivi € 812,64
(€ 67,72 x 12);
- per l'anno 2023/2024, la ricorrente ha maturato 25,25 giorni di ferie, ne ha goduti 12 (per effetto della sospensione stabilita dal calendario scolastico regionale) e ha 3 giorni di festività soppresse, così da avere diritto alla monetizzazione di 16,25 giorni di ferie, residui e non goduti, per complessivi €
1.100,45 (€ 67,72 x 16,25).
Per contro, non possono decurtarsi anche i giorni di sospensione deliberati dal Consiglio di Istituto, in quanto essi non possono considerarsi in automatico giorni di assenze per ferie, in difetto di prova (non fornita dal resistente) di aver inviato inutilmente il dipendente a goderne (cfr., Cass., CP_1
16715/2024).
Le risultanze di cui sopra non sono contraddette dalla documentazione allegata dal e, in CP_1 particolare, dalla relazione del Dirigente Scolastico dell' per l'a.s. 2023/2024, ove anzi i Parte_2
giorni di ferie spettanti sono indicati in 26,67 (anziché 25,25 come indicato in ricorso) e sono indicati come giorni di ferie fruiti giornate che non possono considerarsi tali (in quanto relative a sospensione delle lezioni). Il è inoltre tenuto al pagamento di interessi e la AL MO , per la parte CP_1 CP_2
eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991 e 22 comma 36 della legge 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiarato che la ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie/festività Parte_1
soppresse non godute negli aa.ss. 2020/2021 e 2023/2024 nei termini di cui in motivazione, condanna il al pagamento in favore della medesima ricorrente della somma Controparte_1 complessiva di € 1.913,09, maggiorata degli interessi legali e la AL MO , per la CP_2
parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna altresì il al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in € 1.030,00 per competenze professionali, € 49,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv.ti Raffaele Amato ed Antonio Amato, dichiaratisi antistatari.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 8 maggio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3288/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELE Parte_1 C.F._1 AMATO e dell'avv. ANTONIO AMATO, elettivamente domiciliata in VIA MARAGLIANO 122 FIRENZE presso il difensore avv. AMATO RAFFAELE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCECO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE, presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di essere attualmente docente fino al termine delle attività didattiche e di aver sottoscritto con il convenuto contratti a tempo determinato relativamente agli anni scolastici CP_1
2020/2021 e 2023/2024 e di avere maturato – per ciascun anno scolastico – un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale e rispetto a quanto effettivamente fruito, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
domandando la condanna del medesimo al pagamento della complessiva somma di €
[...]
1.913,09 a titolo di indennità per ferie non godute.
Il , regolarmente costituitosi, ha contestato nell'an e nel quantum Controparte_1
la domanda, deducendo che la ricorrente ha interamente usufruito delle ferie spettanti durante il periodo di sospensione delle lezioni;
ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
*** Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1, comma 54 ss., L. 228/12.
In particolare, il comma 54 stabilisce “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 (che ha modificato l'art. 5, comma 8, DL 95/2012 conv. da L. 135/2012) prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ancora, l'art. 1, comma 56, L. 228/2012 ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1' settembre 2013”.
Discende dalla lettura di tali disposizioni che:
- i docenti devono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, pur potendone fruire nella restante parte dell'anno scolastico, ma solo nei limiti di 6 giorni e laddove possano essere sostituiti;
- i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato hanno diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale di cui all'art. 5, comma 8, DL 95/2012, la monetizzazione delle ferie non godute, ma “limitatamente alla differenze tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il diritto in questione trova riconoscimento, dunque, ove il docente precario abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica.
Come già rilevato da questo Tribunale (sent. n. 226/2023, dott.ssa Davia), le disposizioni in esame devono comunque essere lette in conformità alle norme del diritto dell'Unione per come interpretate dalla Corte di Giustizia, secondo cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto) è conforme all'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, purché il lavoratore (che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite) abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
E' onere del datore di lavoro, quindi, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il ristoro delle energie psico-fisiche cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. (cfr. sentenze rese nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa
C-684/16).
Da quanto detto deriva che:
- a norma dall'art. 1, comma 54 ss., L. 228/12 i docenti (di ruolo e non) sono posti in ferie ex lege nel periodo di sospensione delle lezioni;
- nei periodi nei quali le lezioni sono in corso possono usufruire al massimo di 6 giorni di ferie, se la loro sostituzione non comporta aggravi di spesa;
- negli altri periodi, compresi quelli di sospensione delle lezioni ma non dell'attività didattica (dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni al 30 settembre) i docenti possono fruire delle ferie senza particolari restrizioni.
Nel caso dei docenti a tempo determinato con contratto con scadenza al 30 giugno il diritto alla monetizzazione delle ferie sussiste ove il docente abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni.
Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso, alla luce dei principi comunitari di cui si è detto, solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia altresì invitato ad esercitarlo.
Nel caso in esame, a fronte della puntuale deduzione della ricorrente di non essere stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, il convenuto non CP_1 ha fornito alcuna prova dell'adempimento.
Pertanto, la ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite nei termini che seguono.
E' dovuta anche l'indennità di sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale ex art. 1 comma 1 lett. a) L. n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario di cui seguono la disciplina ai sensi del comma 2 (CFR. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), parimenti da ricomprendersi entro l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva 2003/2008 CE regolante le ferie annuali.
Ciò posto, nel caso di specie:
- per l'anno 2020/2021, la ricorrente ha maturato 22,00 giorni di ferie, ne ha goduti 12 (per effetto della sospensione stabilita dal calendario scolastico regionale) e ha 2 giorni di festività soppresse, così da avere diritto alla monetizzazione di 12,00 giorni di ferie, residui e non goduti, per complessivi € 812,64
(€ 67,72 x 12);
- per l'anno 2023/2024, la ricorrente ha maturato 25,25 giorni di ferie, ne ha goduti 12 (per effetto della sospensione stabilita dal calendario scolastico regionale) e ha 3 giorni di festività soppresse, così da avere diritto alla monetizzazione di 16,25 giorni di ferie, residui e non goduti, per complessivi €
1.100,45 (€ 67,72 x 16,25).
Per contro, non possono decurtarsi anche i giorni di sospensione deliberati dal Consiglio di Istituto, in quanto essi non possono considerarsi in automatico giorni di assenze per ferie, in difetto di prova (non fornita dal resistente) di aver inviato inutilmente il dipendente a goderne (cfr., Cass., CP_1
16715/2024).
Le risultanze di cui sopra non sono contraddette dalla documentazione allegata dal e, in CP_1 particolare, dalla relazione del Dirigente Scolastico dell' per l'a.s. 2023/2024, ove anzi i Parte_2
giorni di ferie spettanti sono indicati in 26,67 (anziché 25,25 come indicato in ricorso) e sono indicati come giorni di ferie fruiti giornate che non possono considerarsi tali (in quanto relative a sospensione delle lezioni). Il è inoltre tenuto al pagamento di interessi e la AL MO , per la parte CP_1 CP_2
eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991 e 22 comma 36 della legge 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiarato che la ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie/festività Parte_1
soppresse non godute negli aa.ss. 2020/2021 e 2023/2024 nei termini di cui in motivazione, condanna il al pagamento in favore della medesima ricorrente della somma Controparte_1 complessiva di € 1.913,09, maggiorata degli interessi legali e la AL MO , per la CP_2
parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna altresì il al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in € 1.030,00 per competenze professionali, € 49,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv.ti Raffaele Amato ed Antonio Amato, dichiaratisi antistatari.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 8 maggio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.