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29 dicembre 1989
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25 novembre 2014
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Art. 5. Borse di studio per il perfezionamento all'estero 1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge ((presso le universita' separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari)) del Consiglio universitario nazionale ((. . .)) .
2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati ((. . .)) di eta' non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.
3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2 ((sono stabilite con apposito regolamento da ciascuna universita', nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore)) .
4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da ((professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di professore ordinario, che le presiede)) . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161)) .
2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati ((. . .)) di eta' non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.
3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2 ((sono stabilite con apposito regolamento da ciascuna universita', nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore)) .
4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da ((professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di professore ordinario, che le presiede)) . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161)) .
Commentario • 1
- 1. Legge Europea 2013 bis in GazzettaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 novembre 2014 · 1.5441097
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Roma, sentenza 10/07/2024, n. 11785Provvedimento: N. R.G. 10501/2023 Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile All'udienza del 09/07/2024, innanzi al giudice dott. Alberto Cianfarini chiamata la causa 10501/2023, sono comparsi: - Parte_1 per la parte attrice; Il Giudice invita le parti alla discussione della lite. Il procuratore discute la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio. Il Giudice All'esito della discussione in trattazione scritta, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e deposito. Il Giudice Dott. Alberto …Leggi di più...
- prescrizione quinquennale·
- compensazione spese processuali·
- interessi moratori·
- diritto a remunerazione adeguata·
- giurisdizione TAR·
- risarcimento danni·
- interpretazione adeguatrice diritto interno·
- responsabilità dello Stato per mancata attuazione direttive comunitarie·
- art. 281 sexies c.p.c.