Art. 2.
Alla maggiore spesa di 1.000 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1969, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.800 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla maggiore spesa di 1.000 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1969, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.800 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.