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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/11/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 300/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 20/11/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 300/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Roberto Russino,
- attore -
contro
:
, cod. fisc. rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Giuseppe Sacco,
- convenuto - avente ad oggetto: mutuo.
Sono presenti l'Avv. Roberto Russino, nell'interesse di , e Parte_1
l'Avv. Alberto Di Mario, per delega dell'Avv. Giuseppe Sacco, nell'interesse di
Precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, CP_1
insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione. Parte convenuta insiste per il rigetto della domanda con revoca dell'ordinanza ex art. 186-ter del codice di procedura civile. Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – , tentata infruttuosamente la mediazione Parte_1
stragiudiziale, ha agito nei confronti di per ottenere la restituzione CP_1 della somma complessiva di € 115.000,00, elargita al convenuto in tre tranche, a mezzo di bonifico, a titolo di mutuo. In via subordinata, in ragione delle difese articolate dalla controparte in comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto la condanna del medesimo alla restituzione della stessa somma, trattenuta senza titolo.
La causa è stata trattata nella resistenza di per essere decisa CP_1
come segue.
2. – La domanda principale è infondata.
2.1. – Risulta pacifico che abbia corrisposto in favore Parte_1 del convenuto, in tre diverse occasioni, la complessiva cifra di € 115.000,00. Il thema dispuntandum ruota intorno al titolo sotteso alla traditio.
2.2. – Come noto, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001, n.
13533). 2.3. – Orbene, l'attore non ha fornito dimostrazione dell'invocato contratto di mutuo, la cui sussistenza è stata espressamente contestata dalla controparte, determinando l'inapplicabilità dell'art. 115 del codice di rito.
3. – La domanda subordinata, formulata nella prima memoria ex art. 171-ter
c.p.c. è fondata.
3.1. – Il convenuto, nel confermare la ricezione della somma in questione, ha allegato che il versamento sarebbe avvenuto, nella misura di € 100.000,00, a titolo di acconto ovvero di caparra per la cessione di quote societarie e sia stato, dappoi, trattenuto quale penale “non solo per la mancata conclusione del contratto di cessione delle azioni della ma anche per compensare il mancato accordo con Parte_2 la dovuto proprio all'ingresso del nelle trattative” (cfr. pag. Parte_3 Parte_1
5 della comparsa di costituzione e risposta). I rimanenti € 15.000,00, invece, sarebbero stati versati a titolo di «rimborso di parte delle spese anticipate personalmente dall'Arch. per il procedimento arbitrale ed il successivo giudizio, spese che il CP_1 Parte_1 avendo fatto saltare l'accordo con la , aveva assunto a suo carico» Parte_3
(cfr. pag. 6 della memoria responsiva).
3.2. – La diversa fonte contrattuale allegata dal convenuto, contestata dall'attore, è del tutto sguarnita di prova documentale.
Non assume rilievo decisivo, sul punto, la causale (peraltro generica: “acconto in futura vendita”) riportata negli ordini dei due bonifici da € 50.000,00.
Il bonifico è nient'altro che una modalità di pagamento di una somma di denaro, ossia l'atto esecutivo di un obbligo la cui fonte dev'essere dimostrata in giudizio. L'indicazione della causa costituisce un indizio di un rapporto giuridico diverso dal mutuo, ma non è di per sé idonea a dimostrarlo, in difetto di altri indizi gravi, precisi e concordanti (come recita l'art. 2729, comma 1, c.c.). La mera enunciazione dello scopo del versamento nella causale del bonifico è, pertanto, un mero indizio (della conclusione di un contratto) non confermato in giudizio. Del resto, la causale, di per sé, non è espressiva del contenuto del regolamento contrattuale e, dunque, degli accordi tra le parti.
Non senza considerare che non è ammessa la prova indiretta laddove la legge esclude la prova per testimoni (art. 2729, comma 2, c.c.). Ed è indubbio che nella fattispecie non possa dimostrarsi per testimoni un contratto della complessità e del valore indicato dal convenuto, alla luce del divieto di cui all'art. 2721, comma
1, c.c. (oltre al fatto che le circostanze di cui al capitolato di prova sarebbero comunque irrilevanti, posto che – anche laddove confermate – non sono idonee a dimostrare la causa giustificativa dei versamenti in denaro).
3.3. – A fronte delle difese del convenuto, , in sede di Parte_1 prima memoria integrativa, ha dunque rimodulato, in via subordinata, la domanda, chiedendo la restituzione delle somme trattenute da a CP_1
titolo di acconto in futura vendita, evidenziando come la stessa non si sia mai concretizzata. Invero, egli ha testualmente chiesto “il rimborso di tutte le somme prestate e/o versate” (cfr. pag. 5) e la condanna della controparte “con qualsivoglia statuizione” (ibidem).
In punto di ammissibilità della precisazione della domanda, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al previgente art. 183 c.p.c., «ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica "complanarità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio» (Cass. Civ., sez. VI-1, ord.
7 settembre 2020, n. 18546). La domanda così precisata può essere sussunta sotto l'art. 2041 c.c. nella misura in cui, sia pur in via subordinata, l'attore non ha contestato che il pagamento sia stato effettuato in virtù di idonea causa adquirendi (vendita futura di quote). Motivo per cui si è al di fuori del perimetro dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), che invece presuppone che il pagamento sia stato eseguito per errore e in assenza di titolo.
L'attore ha, quindi, provato l'altrui arricchimento ed il conseguente proprio impoverimento, allegando l'assenza di giusta causa retinendi.
3.4. – La difesa del convenuto ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per difetto del requisito della sussidiarietà.
3.5. – A composizione del dibattito in ordine a come intendere il requisito della sussidiarietà, la giurisprudenza di legittimità, in sede nomofilattica, ne ha accolto una nozione astratta temperata dalla considerazione che “nei casi in cui
l'azione contrattuale è stata rigettata per inesistenza del titolo, sarebbe contraddittorio sostenere che la proposizione di una azione, che presuppone la non esistenza di un contratto, possa essere impedita da una pronuncia che abbia per l'appunto dichiarato la non esistenza di un contratto,
e ciò anche perché, se al rigetto del rimedio contrattuale, determinato dall'inesistenza del titolo, potesse conseguire l'improponibilità del rimedio sussidiario, costituito dall'azione di arricchimento, l'avente diritto sarebbe privato di qualsiasi strumento processuale per ottenere il rimborso del pregiudizio subito” (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 5 dicembre 2023, n.
33954).
Invero, la ratio giustificativa della previsione di sussidiarietà riposa nell'evitare che “per l'inerzia colpevole dello stesso impoverito, vi sarebbe spazio per l'azione in esame”
(ibidem), ossia impedire che l'impoverito ottenga per altra via ciò di cui non ha diritto in via ordinaria.
Premesso che l'ordinamento ripugna uno spostamento patrimoniale privo di causa, laddove l'arricchimento sia derivato da una prestazione pecuniaria ingiustificata, non si pone il problema della possibile elusione del disposto normativo, posto che la misura dell'impoverimento che l'attore vuole recuperare
è commisurata alla somma pagata.
3.6. – Ciò posto, l'accipiens non ha soddisfatto l'onere della prova posto a proprio carico, non giustificando – come già visto – la ritenzione della somma ricevuta.
3.7. – L'eccezione di prescrizione, sollevata soltanto con l'istanza di modifica o revoca dell'ordinanza del 13 ottobre 2025, ben oltre le preclusioni di rito, è inammissibile per tardività.
Invero, a seguito del deposito della prima memoria integrativa, la parte avrebbe dovuto “replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti”
(art. 171-ter, n. 2, c.p.c.).
Nella fattispecie non può evidentemente essere negato che tale domanda, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica e dall'identico petitum di quella principale, fosse già stata tempestivamente introdotta, in via subordinata, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter, n. 1, c.p.c. (cfr. pagina 5, paragrafo
III).
3.8. – L'attore ha pertanto diritto al rimborso della somma richiesta, oltreché degli interessi.
Sulla somma di € 50.000,00, corrisposta in data 9 novembre 2011, spetta l'importo di € 8.658,07 a titolo di interessi legali, al saggio dell'art. 1284, comma
1, c.c., calcolati dalla data del pagamento alla data di notifica dell'atto di citazione
(10 marzo 2025); in relazione agli ulteriori € 50.000,00, corrisposti il successivo
11 novembre 2011, sono dovuti € 8.653,96 di accessori, secondo la decorrenza di cui sopra;
infine, quanto ai € 15.000,00 pagati il 27 dicembre 2013, spetta all'attore l'ulteriore importo di € 6.061,50.
Sulla complessiva somma (€ 138.373,53), ottenuta addizionando il capitale (€
115.000,00) agli accessori maturati (€ 23.373,53), sono dovuti, ex art. 1283 c.c., gli interessi moratori al saggio dell'art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della notifica dell'atto di citazione (10 marzo 2025) al soddisfo. 4. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., parte convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge (art. 93
c.p.c.).
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
260.000,00, in ragione della natura documentale del giudizio e della non particolare complessità dell'attività difensiva svolta (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo
2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 300/2025 R.G.A.C., rigettata e assorbita ogni altra richiesta, così provvede: condanna al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1 somma di € 138.373,53, oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 10 marzo 2025 al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore della controparte, delle spese CP_1
processuali che liquida in € 798,80 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Roberto Russino.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 20/11/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 300/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Roberto Russino,
- attore -
contro
:
, cod. fisc. rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Giuseppe Sacco,
- convenuto - avente ad oggetto: mutuo.
Sono presenti l'Avv. Roberto Russino, nell'interesse di , e Parte_1
l'Avv. Alberto Di Mario, per delega dell'Avv. Giuseppe Sacco, nell'interesse di
Precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, CP_1
insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione. Parte convenuta insiste per il rigetto della domanda con revoca dell'ordinanza ex art. 186-ter del codice di procedura civile. Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – , tentata infruttuosamente la mediazione Parte_1
stragiudiziale, ha agito nei confronti di per ottenere la restituzione CP_1 della somma complessiva di € 115.000,00, elargita al convenuto in tre tranche, a mezzo di bonifico, a titolo di mutuo. In via subordinata, in ragione delle difese articolate dalla controparte in comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto la condanna del medesimo alla restituzione della stessa somma, trattenuta senza titolo.
La causa è stata trattata nella resistenza di per essere decisa CP_1
come segue.
2. – La domanda principale è infondata.
2.1. – Risulta pacifico che abbia corrisposto in favore Parte_1 del convenuto, in tre diverse occasioni, la complessiva cifra di € 115.000,00. Il thema dispuntandum ruota intorno al titolo sotteso alla traditio.
2.2. – Come noto, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001, n.
13533). 2.3. – Orbene, l'attore non ha fornito dimostrazione dell'invocato contratto di mutuo, la cui sussistenza è stata espressamente contestata dalla controparte, determinando l'inapplicabilità dell'art. 115 del codice di rito.
3. – La domanda subordinata, formulata nella prima memoria ex art. 171-ter
c.p.c. è fondata.
3.1. – Il convenuto, nel confermare la ricezione della somma in questione, ha allegato che il versamento sarebbe avvenuto, nella misura di € 100.000,00, a titolo di acconto ovvero di caparra per la cessione di quote societarie e sia stato, dappoi, trattenuto quale penale “non solo per la mancata conclusione del contratto di cessione delle azioni della ma anche per compensare il mancato accordo con Parte_2 la dovuto proprio all'ingresso del nelle trattative” (cfr. pag. Parte_3 Parte_1
5 della comparsa di costituzione e risposta). I rimanenti € 15.000,00, invece, sarebbero stati versati a titolo di «rimborso di parte delle spese anticipate personalmente dall'Arch. per il procedimento arbitrale ed il successivo giudizio, spese che il CP_1 Parte_1 avendo fatto saltare l'accordo con la , aveva assunto a suo carico» Parte_3
(cfr. pag. 6 della memoria responsiva).
3.2. – La diversa fonte contrattuale allegata dal convenuto, contestata dall'attore, è del tutto sguarnita di prova documentale.
Non assume rilievo decisivo, sul punto, la causale (peraltro generica: “acconto in futura vendita”) riportata negli ordini dei due bonifici da € 50.000,00.
Il bonifico è nient'altro che una modalità di pagamento di una somma di denaro, ossia l'atto esecutivo di un obbligo la cui fonte dev'essere dimostrata in giudizio. L'indicazione della causa costituisce un indizio di un rapporto giuridico diverso dal mutuo, ma non è di per sé idonea a dimostrarlo, in difetto di altri indizi gravi, precisi e concordanti (come recita l'art. 2729, comma 1, c.c.). La mera enunciazione dello scopo del versamento nella causale del bonifico è, pertanto, un mero indizio (della conclusione di un contratto) non confermato in giudizio. Del resto, la causale, di per sé, non è espressiva del contenuto del regolamento contrattuale e, dunque, degli accordi tra le parti.
Non senza considerare che non è ammessa la prova indiretta laddove la legge esclude la prova per testimoni (art. 2729, comma 2, c.c.). Ed è indubbio che nella fattispecie non possa dimostrarsi per testimoni un contratto della complessità e del valore indicato dal convenuto, alla luce del divieto di cui all'art. 2721, comma
1, c.c. (oltre al fatto che le circostanze di cui al capitolato di prova sarebbero comunque irrilevanti, posto che – anche laddove confermate – non sono idonee a dimostrare la causa giustificativa dei versamenti in denaro).
3.3. – A fronte delle difese del convenuto, , in sede di Parte_1 prima memoria integrativa, ha dunque rimodulato, in via subordinata, la domanda, chiedendo la restituzione delle somme trattenute da a CP_1
titolo di acconto in futura vendita, evidenziando come la stessa non si sia mai concretizzata. Invero, egli ha testualmente chiesto “il rimborso di tutte le somme prestate e/o versate” (cfr. pag. 5) e la condanna della controparte “con qualsivoglia statuizione” (ibidem).
In punto di ammissibilità della precisazione della domanda, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al previgente art. 183 c.p.c., «ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica "complanarità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio» (Cass. Civ., sez. VI-1, ord.
7 settembre 2020, n. 18546). La domanda così precisata può essere sussunta sotto l'art. 2041 c.c. nella misura in cui, sia pur in via subordinata, l'attore non ha contestato che il pagamento sia stato effettuato in virtù di idonea causa adquirendi (vendita futura di quote). Motivo per cui si è al di fuori del perimetro dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), che invece presuppone che il pagamento sia stato eseguito per errore e in assenza di titolo.
L'attore ha, quindi, provato l'altrui arricchimento ed il conseguente proprio impoverimento, allegando l'assenza di giusta causa retinendi.
3.4. – La difesa del convenuto ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per difetto del requisito della sussidiarietà.
3.5. – A composizione del dibattito in ordine a come intendere il requisito della sussidiarietà, la giurisprudenza di legittimità, in sede nomofilattica, ne ha accolto una nozione astratta temperata dalla considerazione che “nei casi in cui
l'azione contrattuale è stata rigettata per inesistenza del titolo, sarebbe contraddittorio sostenere che la proposizione di una azione, che presuppone la non esistenza di un contratto, possa essere impedita da una pronuncia che abbia per l'appunto dichiarato la non esistenza di un contratto,
e ciò anche perché, se al rigetto del rimedio contrattuale, determinato dall'inesistenza del titolo, potesse conseguire l'improponibilità del rimedio sussidiario, costituito dall'azione di arricchimento, l'avente diritto sarebbe privato di qualsiasi strumento processuale per ottenere il rimborso del pregiudizio subito” (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 5 dicembre 2023, n.
33954).
Invero, la ratio giustificativa della previsione di sussidiarietà riposa nell'evitare che “per l'inerzia colpevole dello stesso impoverito, vi sarebbe spazio per l'azione in esame”
(ibidem), ossia impedire che l'impoverito ottenga per altra via ciò di cui non ha diritto in via ordinaria.
Premesso che l'ordinamento ripugna uno spostamento patrimoniale privo di causa, laddove l'arricchimento sia derivato da una prestazione pecuniaria ingiustificata, non si pone il problema della possibile elusione del disposto normativo, posto che la misura dell'impoverimento che l'attore vuole recuperare
è commisurata alla somma pagata.
3.6. – Ciò posto, l'accipiens non ha soddisfatto l'onere della prova posto a proprio carico, non giustificando – come già visto – la ritenzione della somma ricevuta.
3.7. – L'eccezione di prescrizione, sollevata soltanto con l'istanza di modifica o revoca dell'ordinanza del 13 ottobre 2025, ben oltre le preclusioni di rito, è inammissibile per tardività.
Invero, a seguito del deposito della prima memoria integrativa, la parte avrebbe dovuto “replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti”
(art. 171-ter, n. 2, c.p.c.).
Nella fattispecie non può evidentemente essere negato che tale domanda, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica e dall'identico petitum di quella principale, fosse già stata tempestivamente introdotta, in via subordinata, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter, n. 1, c.p.c. (cfr. pagina 5, paragrafo
III).
3.8. – L'attore ha pertanto diritto al rimborso della somma richiesta, oltreché degli interessi.
Sulla somma di € 50.000,00, corrisposta in data 9 novembre 2011, spetta l'importo di € 8.658,07 a titolo di interessi legali, al saggio dell'art. 1284, comma
1, c.c., calcolati dalla data del pagamento alla data di notifica dell'atto di citazione
(10 marzo 2025); in relazione agli ulteriori € 50.000,00, corrisposti il successivo
11 novembre 2011, sono dovuti € 8.653,96 di accessori, secondo la decorrenza di cui sopra;
infine, quanto ai € 15.000,00 pagati il 27 dicembre 2013, spetta all'attore l'ulteriore importo di € 6.061,50.
Sulla complessiva somma (€ 138.373,53), ottenuta addizionando il capitale (€
115.000,00) agli accessori maturati (€ 23.373,53), sono dovuti, ex art. 1283 c.c., gli interessi moratori al saggio dell'art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della notifica dell'atto di citazione (10 marzo 2025) al soddisfo. 4. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., parte convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge (art. 93
c.p.c.).
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
260.000,00, in ragione della natura documentale del giudizio e della non particolare complessità dell'attività difensiva svolta (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo
2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 300/2025 R.G.A.C., rigettata e assorbita ogni altra richiesta, così provvede: condanna al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1 somma di € 138.373,53, oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 10 marzo 2025 al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore della controparte, delle spese CP_1
processuali che liquida in € 798,80 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Roberto Russino.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti