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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1599/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5243/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170011614673501 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170033130126501 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180023300312501 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 17.5.2024 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona del legale rappresentante pro tempore, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 18.3.2024, (di pagamento della somma di € 839,59 dovuta per tasse auto non versate negli anni 2012, 2013 e 2014, comprensiva di interessi ed oneri di riscossione, di cui alle 3 cartelle presupposte ivi indicate), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento;
2. per omessa notifica delle cartelle presupposte;
3. per intervenuta conseguente decadenza dal potere impositivo;
4. per intervenuta conseguente prescrizione dei crediti azionati, anche successiva alla asserita notifica delle carelle in questione;
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
All'udienza del 6.11.2025 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore,
a norma dell'articolo 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, previo esame della memoria illustrativa del 27.10.2025 versata in atti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Eccepisce anzitutto parte ricorrente l'omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento.
L'eccezione è infondata alla luce della documentazione prodotta da ADER, da cui si desume che le cartelle in questione sono state ritualmente notificate alla ricorrente, rispettivamente, in data 6.12.2021.
Con memoria del 27.10.2025 la ricorrente solleva ulteriori eccezioni, con cui fa valere nuovi profili di invalidità della notifica delle cartelle presupposte, (dolendosi in particolare del fatto che la notifica prodotta da controparte non sarebbe valida, in quanto priva dell'invio della prescritta raccomandata informativa).
Trattasi tuttavia, a giudizio del collegio, di eccezioni tardive, siccome non dedotte con la formale proposizione di motivi aggiunti, in quanto tali inammissibili, secondo condiviso consolidato assunto giurisprudenziale della
Suprema Corte.
Sul punto si osserva che la deduzione dell'omessa notifica di dette cartelle presupposte – svolta, sia pure sinteticamente, in ricorso - non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica degli atti presupposti – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal gennaio 2024).
La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge, peraltro, materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (cfr. Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Ciò posto, va rilevato che, poiché le cartelle presupposte, ritualmente notificate, non sono state impugnate nel termine di decadenza di 60 giorni successivi alla predetta notifica, va ritenuta decaduta la contribuente dal potere di sollevare in questa sede, censure che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, avrebbero dovute essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza e che pertanto il credito relativo è diventato definitivo e non più contestabile.
Ne consegue che, qualsiasi eccezione sollevata, quale quella relativa all'omessa notifica degli atti prodromici di accertamento, ovvero all'intervenuta prescrizione e/o decadenza, deve intendersi tardivamente proposta e quindi inammissibile a norma dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Ritiene inoltre il collegio che la prescrizione dei crediti per cui si procede non è maturata neppure nel periodo successivo alla predetta notifica in data 6.12.2021 delle cartelle presupposte, atteso che risulta documentalmente provato che il decorso del termine prescrizionale triennale di legge è stato in concreto interrotto dalla notifica in data 18.3.2024 dell'intimazione opposta per cui di procede, ed è inoltre venuto a spostarsi in avanti il decorso del termine prescrizionale finale, in forza del periodo di sospensione, (corrente dall'8.03.2020 al 31.12.2023), imposto dalla normativa emergenziale tesa ad impedire il diffondersi della epidemia da COVID 19, (cfr. decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, c.d. “Decreto Cura Italia,” decreto legge n. 34 del 19.05.2020, c.d. “Decreto Rilancio”, decreto legge n. 14.08.2020, c.d. “Decreto Agosto”, decreto legge n. 125/2020, c.d. “Decreto Ristori” convertito con modificazioni nella legge n. 176/2020, “Decreto
Sostegni”).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ADER resistente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 150,00, oltre IVA ed accessori come per legge;
• nulla per le spese, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non costituita in giudizio.
Così deciso in data 19.2.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5243/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170011614673501 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170033130126501 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180023300312501 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 17.5.2024 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona del legale rappresentante pro tempore, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 18.3.2024, (di pagamento della somma di € 839,59 dovuta per tasse auto non versate negli anni 2012, 2013 e 2014, comprensiva di interessi ed oneri di riscossione, di cui alle 3 cartelle presupposte ivi indicate), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento;
2. per omessa notifica delle cartelle presupposte;
3. per intervenuta conseguente decadenza dal potere impositivo;
4. per intervenuta conseguente prescrizione dei crediti azionati, anche successiva alla asserita notifica delle carelle in questione;
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
All'udienza del 6.11.2025 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore,
a norma dell'articolo 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, previo esame della memoria illustrativa del 27.10.2025 versata in atti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Eccepisce anzitutto parte ricorrente l'omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento.
L'eccezione è infondata alla luce della documentazione prodotta da ADER, da cui si desume che le cartelle in questione sono state ritualmente notificate alla ricorrente, rispettivamente, in data 6.12.2021.
Con memoria del 27.10.2025 la ricorrente solleva ulteriori eccezioni, con cui fa valere nuovi profili di invalidità della notifica delle cartelle presupposte, (dolendosi in particolare del fatto che la notifica prodotta da controparte non sarebbe valida, in quanto priva dell'invio della prescritta raccomandata informativa).
Trattasi tuttavia, a giudizio del collegio, di eccezioni tardive, siccome non dedotte con la formale proposizione di motivi aggiunti, in quanto tali inammissibili, secondo condiviso consolidato assunto giurisprudenziale della
Suprema Corte.
Sul punto si osserva che la deduzione dell'omessa notifica di dette cartelle presupposte – svolta, sia pure sinteticamente, in ricorso - non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica degli atti presupposti – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal gennaio 2024).
La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge, peraltro, materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (cfr. Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Ciò posto, va rilevato che, poiché le cartelle presupposte, ritualmente notificate, non sono state impugnate nel termine di decadenza di 60 giorni successivi alla predetta notifica, va ritenuta decaduta la contribuente dal potere di sollevare in questa sede, censure che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, avrebbero dovute essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza e che pertanto il credito relativo è diventato definitivo e non più contestabile.
Ne consegue che, qualsiasi eccezione sollevata, quale quella relativa all'omessa notifica degli atti prodromici di accertamento, ovvero all'intervenuta prescrizione e/o decadenza, deve intendersi tardivamente proposta e quindi inammissibile a norma dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Ritiene inoltre il collegio che la prescrizione dei crediti per cui si procede non è maturata neppure nel periodo successivo alla predetta notifica in data 6.12.2021 delle cartelle presupposte, atteso che risulta documentalmente provato che il decorso del termine prescrizionale triennale di legge è stato in concreto interrotto dalla notifica in data 18.3.2024 dell'intimazione opposta per cui di procede, ed è inoltre venuto a spostarsi in avanti il decorso del termine prescrizionale finale, in forza del periodo di sospensione, (corrente dall'8.03.2020 al 31.12.2023), imposto dalla normativa emergenziale tesa ad impedire il diffondersi della epidemia da COVID 19, (cfr. decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, c.d. “Decreto Cura Italia,” decreto legge n. 34 del 19.05.2020, c.d. “Decreto Rilancio”, decreto legge n. 14.08.2020, c.d. “Decreto Agosto”, decreto legge n. 125/2020, c.d. “Decreto Ristori” convertito con modificazioni nella legge n. 176/2020, “Decreto
Sostegni”).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ADER resistente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 150,00, oltre IVA ed accessori come per legge;
• nulla per le spese, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non costituita in giudizio.
Così deciso in data 19.2.2026