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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 7495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7495 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14851/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14851/2025 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 8 ottobre 2025 ad ore 9.00 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. PIERACCI ALBERTO GIUSEPPE NELLO in proprio ex art. 82 Parte_1 c.p.c. discute oralmente la causa riportandosi al ricorso introduttivo e precisa le conclusioni come da ricorso con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Per nessuno è presente Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14851/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ex art. 86 c.p.c. e con elezione di Parte_2
domicilio in LARGO DELLA CROCETTA 1 20122 MILANO presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avvocato con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., proposto a norma degli artt. ex art. Parte_1
84,170 d.p.r.115/2002 e art. 15. Dlgs n. 150/2011 nei confronti del , si è Controparte_1 opposto al decreto reso dal Giudice di Pace di Milano in data 15.3.2025 nell'ambito del giudizio r.g.n.
pagina 2 di 4 46097/2019 con il quale è stato liquidato il compenso al difensore in regime di gratuito patrocinio nella somma di euro 250,00 ed ha chiesto di liquidarsi le competenze nella somma di euro 1.000, oltre accessori di legge, ovvero a norma del d.m. 55/2014, ovvero, in subordine, in conformità al Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di immigrazione avanti il Giudice di Pace di Milano sottoscritto il 29.1.2025, con vittoria di spese.
Nessuno si è costituito per il cui è stato regolarmente notificato il ricorso ed il decreto di CP_1 fissazione dell'udienza presso l'Avvocatura dello Stato del distretto di Milano.
Il ricorrente ha documentato l'attività svolta che è consistita nella proposizione di ricorso avverso il decreto di espulsione n. 20816/2019 emesso dal Prefetto della Provincia di Milano nei confronti di
; il procedimento si è concluso dopo diverse udienze con Controparte_2
l'annullamento del provvedimento impugnato ( cfr documenti prodotti sub. 1 ).
I compensi spettanti al difensore d'ufficio vengono liquidati applicando il protocollo concordato con l'Ordine degli avvocati di Milano per la liquidazione dei compensi avanti il Giudice di Pace sottoscritto il 29.1.2025, vigente al momento in cui si è conclusa l'attività difensiva con l'emissione della sentenza n. 1800/2025 pronunciata dal Giudice di Pace il 15.3.2025, nella somma di euro 784,00
( determinata applicando lo scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile compreso tra 5.200 e 26.000 nei valori medi tariffari, ridotto del 50% a norma dell'art. 130 del dpr
115/2002 ) oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ed accessori di legge.
Di conseguenza va revocato il decreto di liquidazione dei compensi emesso il 15.3.2025 e vanno determinati i compensi spettanti al difensore nella somma indicata.
A norma dell'art. 142 d.lgs 115/2002 i compensi sono a carico dell'erario.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) le spese del giudizio vanno poste a carico della parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, a norma del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, applicati in compensi medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella di trattazione e decisionale, avuto riguardo alle peculiarità del rito ed all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: revoca il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Giudice di Pace di Milano il 15.3.2025,
pagina 3 di 4 liquida i compensi spettanti al ricorrente nella somma di euro 784,00, oltre rimborso forfettario del
15% per spese generali ed accessori di legge ponendone il pagamento a carico dell'erario, condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 462,00 per compensi , oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14851/2025 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 8 ottobre 2025 ad ore 9.00 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. PIERACCI ALBERTO GIUSEPPE NELLO in proprio ex art. 82 Parte_1 c.p.c. discute oralmente la causa riportandosi al ricorso introduttivo e precisa le conclusioni come da ricorso con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Per nessuno è presente Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14851/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ex art. 86 c.p.c. e con elezione di Parte_2
domicilio in LARGO DELLA CROCETTA 1 20122 MILANO presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avvocato con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., proposto a norma degli artt. ex art. Parte_1
84,170 d.p.r.115/2002 e art. 15. Dlgs n. 150/2011 nei confronti del , si è Controparte_1 opposto al decreto reso dal Giudice di Pace di Milano in data 15.3.2025 nell'ambito del giudizio r.g.n.
pagina 2 di 4 46097/2019 con il quale è stato liquidato il compenso al difensore in regime di gratuito patrocinio nella somma di euro 250,00 ed ha chiesto di liquidarsi le competenze nella somma di euro 1.000, oltre accessori di legge, ovvero a norma del d.m. 55/2014, ovvero, in subordine, in conformità al Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di immigrazione avanti il Giudice di Pace di Milano sottoscritto il 29.1.2025, con vittoria di spese.
Nessuno si è costituito per il cui è stato regolarmente notificato il ricorso ed il decreto di CP_1 fissazione dell'udienza presso l'Avvocatura dello Stato del distretto di Milano.
Il ricorrente ha documentato l'attività svolta che è consistita nella proposizione di ricorso avverso il decreto di espulsione n. 20816/2019 emesso dal Prefetto della Provincia di Milano nei confronti di
; il procedimento si è concluso dopo diverse udienze con Controparte_2
l'annullamento del provvedimento impugnato ( cfr documenti prodotti sub. 1 ).
I compensi spettanti al difensore d'ufficio vengono liquidati applicando il protocollo concordato con l'Ordine degli avvocati di Milano per la liquidazione dei compensi avanti il Giudice di Pace sottoscritto il 29.1.2025, vigente al momento in cui si è conclusa l'attività difensiva con l'emissione della sentenza n. 1800/2025 pronunciata dal Giudice di Pace il 15.3.2025, nella somma di euro 784,00
( determinata applicando lo scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile compreso tra 5.200 e 26.000 nei valori medi tariffari, ridotto del 50% a norma dell'art. 130 del dpr
115/2002 ) oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ed accessori di legge.
Di conseguenza va revocato il decreto di liquidazione dei compensi emesso il 15.3.2025 e vanno determinati i compensi spettanti al difensore nella somma indicata.
A norma dell'art. 142 d.lgs 115/2002 i compensi sono a carico dell'erario.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) le spese del giudizio vanno poste a carico della parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, a norma del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, applicati in compensi medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella di trattazione e decisionale, avuto riguardo alle peculiarità del rito ed all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: revoca il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Giudice di Pace di Milano il 15.3.2025,
pagina 3 di 4 liquida i compensi spettanti al ricorrente nella somma di euro 784,00, oltre rimborso forfettario del
15% per spese generali ed accessori di legge ponendone il pagamento a carico dell'erario, condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 462,00 per compensi , oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 4 di 4