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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/07/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 883/2025 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, n.q. di procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., difesa Controparte_1 dall'Avv. GIORDANO SALVATORE, elett. dom.ta presso il suo studio in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_2 procura depositata insieme alla memoria di costituzione, dall'avv. PELLE ANTONIO, presso il cui studio elettivamente domicilia,
Opposti
Avente ad oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/02/2025, parte opponente impugnava la cartella di pagamento n. 07120240169701450000, notificata in data 28/01/2025, emessa per l'importo di € 40.245,16 e relativa a contributi forensi per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2024. Eccepiva la prescrizione quinquennale ex l. 335/1995, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo prima della notifica della cartella. Chiedeva l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese. Si costituiva la che chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che il termine prescrizionale per i contributi CP_1 da corrispondere alla è di dieci anni, decorrenti dalle date di presentazione della dichiarazione dei redditi, CP_1 spese vinte. Il ricorso veniva notificato anche all' , che eccepiva l'incompetenza territoriale e il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva;
contestava la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva conseguentemente il rigetto, atteso il termine di prescrizione decennale ex l. 247/2012, con vittoria di spese. All'udienza odierna a seguito del deposito di note, la causa è stata decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente va evidenziato che nel caso di specie la cartella esattoriale oggetto dell'intimazione di pagamento ha ad oggetto crediti della dal 2015 al 2024, relativi a contributi previdenziali, e interessi su contributi e sanzioni. CP_1
1 L'opponente ha contestato l'esistenza di un fatto estintivo del credito (la prescrizione). Quindi l'azione in esame è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non assoggettata ai termini di decadenza di cui agli artt. 24, D. Lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c. CP_ L' eccepiva l'incompetenza territoriale di questo Tribunale a favore del Tribunale di Roma ex art 444 co. 3 cpc. essa non è fondata. Invero, le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono di competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore, ex art 442 cpc, che richiama l'art. 444 co.
1. Cpc. eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'eccezione è fondata, atteso che l'opponente contesta esclusivamente l'an della pretesa creditoria, in relazione alla quale unico legittimato passivo è l'ente creditore, ovvero la Cassa Forense (Cass. SSUU n. 7415/22). L' opponente, nell'eccepire il decorso della prescrizione, ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge
335/95 che, notoriamente, ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
La eccepiva che la prescrizione è decennale ex l. 247/2012 e non quinquennale, ed evidenziava che nel CP_1 ruolo 2024 era stata iscritta contribuzione soggettiva e integrativa dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018, oltre sanzioni ed interessi ed interessi di rateazione a seguito della decadenza dal piano rateale richiesto dalla professionista, la contribuzione soggettiva e integrativa dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2019 e 2020, nonché la contribuzione minima soggettiva ed il contributo di maternità dovuti per gli anni 2019 e 2010, oltre sanzioni ed interessi, per l'importo complessivo di € 40.239,19. Evidenziava altresì che aveva contestato alla ricorrente le dette omissioni contributive mediante la nota ricevuta in data 24.02.2022, a seguito della quale la ricorrente aveva inoltrato istanza di rateazione, che era stata approvata, con comunicazione del piano di rateazione in cinque anni con scadenza a decorrere dal 31.10.2022. Tuttavia, a causa del mancato pagamento delle rate di cui al menzionato piano di rateazione, ha iscritto la prima rata non versata nel ruolo del 2023, comunicando alla ricorrente con CP_1 successiva nota, ricevuta in data 23.12.2024, la decadenza dalla rateazione, iscrivendo l'intero importo dovuto nel ruolo del 2024, impugnato dalla ricorrente nel presente giudizio.
Ciò premesso, l'opposizione non è fondata.
Invero, si rileva che la disciplina della prescrizione, originariamente decennale ex art. 19 l. 576/80, poi quinquennale ex art 3 l. 335/95 (ritenuta applicabile alle Casse come da costante giurisprudenza di legittimità) è stata modificata dalla l. 247/12 art. 66, che ha di nuovo introdotto la prescrizione decennale, mantenendo la decorrenza dal momento della trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente. In ordine al dies a quo del decorso del termine prescrizionale, va tenuto in considerazione quanto disposto dall'art. 19, comma 2, L. 576/80, norma che stabilisce quanto segue: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”. CP_1 La norma si applica dal momento della sua entrata in vigore (02/02/2013). Riguardo alla durata del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie di causa, deve rilevarsi l' art. 66 stabilisce che "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, non si applica alle contribuzioni dovute alla ". Secondo la sentenza della Parte_2 Cass. n. 6729/13 (conforme Cass. 18953/2014), l'art. 66 non opera un'interpretazione autentica della norma, perché non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione in tal senso della disciplina del 1995. Pertanto, sempre secondo la già menzionata decisione della Corte, “la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”. Quindi, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, la disciplina introdotta dall'art. 66 della L. 247/12 si applica alle ipotesi non solo successive all'entrata in vigore della legge ma anche a quelle riguardanti contribuzioni che, alla data del 2/2/13 (di entrata in vigore della norma), non risultano prescritte in base al termine quinquennale di cui alla L. 335/95. La prescrizione dei contributi decorre dalla data di presentazione del modello 5, contenente i dati della dichiarazione dei redditi, ovvero, nel caso che occupa, dal 23/07/2016 data di presentazione da parte dell'opponente del primo modello 5 per gli anni in contestazione, ovvero per l'anno 2015, come emerge dalla documentazione depositata dalla Si CP_1 evince invero che l'opponente aveva inviato il modello 5, così come l'aveva inviato negli anni successivi.
Inoltre l'opponente aveva presentato, nel 2022, istanza di rateazione del debito contributivo. Essa ha efficacia interruttiva del decorso della prescrizione.
2 Invero, “Il riconoscimento dell'altrui diritto al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. Lav., 7 settembre 2007, n. 18904) (Cass., Sez. Lav., 1 marzo 2021, n. 5549). Secondo la Cassazione (Cass., Sez.
6-Lav., 29 dicembre 2015, n. 26013; Cass., Sez. Lav., 26 aprile 2017, n. 10327; Cass.,
Sez. Lav., 15 luglio 2021, n. 20260 e, da ultimo, Cass 3414/2024 e Cass. sez. trib. 32679/2024) l'istanza di rateazione del debito contributivo ha efficacia interruttiva della prescrizione. Pertanto la prescrizione per i contributi anni dal 2015 al 2024, e relativi interessi e sanzioni, non è decorsa.
Per quanto riguarda le sanzioni, occorre procedere ad una preliminare distinzione tra le sanzioni derivanti dall'inosservanza degli obblighi dichiarativi (mancato o ritardato invio del Mod. 5) di cui agli artt. 7 ss. del Regolamento Unico della Previdenza Forense e quelle originate da omissioni di carattere contributivo. In proposito, come ribadito nella pronuncia n. 35873/2021, secondo la Corte di Cassazione mentre le prime hanno natura amministrativa, con conseguente applicazione del regime di prescrizione quinquennale, diversamente deve affermarsi per le sanzioni scaturenti dal mancato versamento dei contributi previdenziali, le quali, in ragione di un rapporto di dipendenza funzionale, condividono la medesima natura civilistica dei crediti contributivi cui ineriscono e l'assoggettamento allo stesso termine di prescrizione decennale (Cassazione civile , sez. lav. , 02/07/2018 , n. 17258: “La sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall' art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980 , per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito professionale entro Parte_2 trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994; ne consegue che tale sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale prescritta dall' art. 19, comma 1, della l. n. 576 del 1980 , che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori.”).
Ciò posto, i crediti indicati nella cartella esattoriale n. cartella di pagamento n. 07120240169701450000 notificata in data 28/01/2025 per l'importo di € 40.245,16 relativa a contributi forensi per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2024 non sono prescritti e il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di fase istruttoria, secondo i valori minimi in considerazione della semplicità delle questioni.
P.Q.M
Il giudice
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_3
2. Rigetta il ricorso.
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore delle altre parti processuali, che liquida in complessivi euro 3.200,00, con attribuzione se richiesta, oltre accessori come per legge se dovuti.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dr.ssa Cristina Giusti
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 883/2025 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, n.q. di procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., difesa Controparte_1 dall'Avv. GIORDANO SALVATORE, elett. dom.ta presso il suo studio in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_2 procura depositata insieme alla memoria di costituzione, dall'avv. PELLE ANTONIO, presso il cui studio elettivamente domicilia,
Opposti
Avente ad oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/02/2025, parte opponente impugnava la cartella di pagamento n. 07120240169701450000, notificata in data 28/01/2025, emessa per l'importo di € 40.245,16 e relativa a contributi forensi per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2024. Eccepiva la prescrizione quinquennale ex l. 335/1995, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo prima della notifica della cartella. Chiedeva l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese. Si costituiva la che chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che il termine prescrizionale per i contributi CP_1 da corrispondere alla è di dieci anni, decorrenti dalle date di presentazione della dichiarazione dei redditi, CP_1 spese vinte. Il ricorso veniva notificato anche all' , che eccepiva l'incompetenza territoriale e il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva;
contestava la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva conseguentemente il rigetto, atteso il termine di prescrizione decennale ex l. 247/2012, con vittoria di spese. All'udienza odierna a seguito del deposito di note, la causa è stata decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente va evidenziato che nel caso di specie la cartella esattoriale oggetto dell'intimazione di pagamento ha ad oggetto crediti della dal 2015 al 2024, relativi a contributi previdenziali, e interessi su contributi e sanzioni. CP_1
1 L'opponente ha contestato l'esistenza di un fatto estintivo del credito (la prescrizione). Quindi l'azione in esame è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non assoggettata ai termini di decadenza di cui agli artt. 24, D. Lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c. CP_ L' eccepiva l'incompetenza territoriale di questo Tribunale a favore del Tribunale di Roma ex art 444 co. 3 cpc. essa non è fondata. Invero, le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono di competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore, ex art 442 cpc, che richiama l'art. 444 co.
1. Cpc. eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'eccezione è fondata, atteso che l'opponente contesta esclusivamente l'an della pretesa creditoria, in relazione alla quale unico legittimato passivo è l'ente creditore, ovvero la Cassa Forense (Cass. SSUU n. 7415/22). L' opponente, nell'eccepire il decorso della prescrizione, ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge
335/95 che, notoriamente, ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
La eccepiva che la prescrizione è decennale ex l. 247/2012 e non quinquennale, ed evidenziava che nel CP_1 ruolo 2024 era stata iscritta contribuzione soggettiva e integrativa dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018, oltre sanzioni ed interessi ed interessi di rateazione a seguito della decadenza dal piano rateale richiesto dalla professionista, la contribuzione soggettiva e integrativa dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2019 e 2020, nonché la contribuzione minima soggettiva ed il contributo di maternità dovuti per gli anni 2019 e 2010, oltre sanzioni ed interessi, per l'importo complessivo di € 40.239,19. Evidenziava altresì che aveva contestato alla ricorrente le dette omissioni contributive mediante la nota ricevuta in data 24.02.2022, a seguito della quale la ricorrente aveva inoltrato istanza di rateazione, che era stata approvata, con comunicazione del piano di rateazione in cinque anni con scadenza a decorrere dal 31.10.2022. Tuttavia, a causa del mancato pagamento delle rate di cui al menzionato piano di rateazione, ha iscritto la prima rata non versata nel ruolo del 2023, comunicando alla ricorrente con CP_1 successiva nota, ricevuta in data 23.12.2024, la decadenza dalla rateazione, iscrivendo l'intero importo dovuto nel ruolo del 2024, impugnato dalla ricorrente nel presente giudizio.
Ciò premesso, l'opposizione non è fondata.
Invero, si rileva che la disciplina della prescrizione, originariamente decennale ex art. 19 l. 576/80, poi quinquennale ex art 3 l. 335/95 (ritenuta applicabile alle Casse come da costante giurisprudenza di legittimità) è stata modificata dalla l. 247/12 art. 66, che ha di nuovo introdotto la prescrizione decennale, mantenendo la decorrenza dal momento della trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente. In ordine al dies a quo del decorso del termine prescrizionale, va tenuto in considerazione quanto disposto dall'art. 19, comma 2, L. 576/80, norma che stabilisce quanto segue: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”. CP_1 La norma si applica dal momento della sua entrata in vigore (02/02/2013). Riguardo alla durata del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie di causa, deve rilevarsi l' art. 66 stabilisce che "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, non si applica alle contribuzioni dovute alla ". Secondo la sentenza della Parte_2 Cass. n. 6729/13 (conforme Cass. 18953/2014), l'art. 66 non opera un'interpretazione autentica della norma, perché non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione in tal senso della disciplina del 1995. Pertanto, sempre secondo la già menzionata decisione della Corte, “la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”. Quindi, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, la disciplina introdotta dall'art. 66 della L. 247/12 si applica alle ipotesi non solo successive all'entrata in vigore della legge ma anche a quelle riguardanti contribuzioni che, alla data del 2/2/13 (di entrata in vigore della norma), non risultano prescritte in base al termine quinquennale di cui alla L. 335/95. La prescrizione dei contributi decorre dalla data di presentazione del modello 5, contenente i dati della dichiarazione dei redditi, ovvero, nel caso che occupa, dal 23/07/2016 data di presentazione da parte dell'opponente del primo modello 5 per gli anni in contestazione, ovvero per l'anno 2015, come emerge dalla documentazione depositata dalla Si CP_1 evince invero che l'opponente aveva inviato il modello 5, così come l'aveva inviato negli anni successivi.
Inoltre l'opponente aveva presentato, nel 2022, istanza di rateazione del debito contributivo. Essa ha efficacia interruttiva del decorso della prescrizione.
2 Invero, “Il riconoscimento dell'altrui diritto al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. Lav., 7 settembre 2007, n. 18904) (Cass., Sez. Lav., 1 marzo 2021, n. 5549). Secondo la Cassazione (Cass., Sez.
6-Lav., 29 dicembre 2015, n. 26013; Cass., Sez. Lav., 26 aprile 2017, n. 10327; Cass.,
Sez. Lav., 15 luglio 2021, n. 20260 e, da ultimo, Cass 3414/2024 e Cass. sez. trib. 32679/2024) l'istanza di rateazione del debito contributivo ha efficacia interruttiva della prescrizione. Pertanto la prescrizione per i contributi anni dal 2015 al 2024, e relativi interessi e sanzioni, non è decorsa.
Per quanto riguarda le sanzioni, occorre procedere ad una preliminare distinzione tra le sanzioni derivanti dall'inosservanza degli obblighi dichiarativi (mancato o ritardato invio del Mod. 5) di cui agli artt. 7 ss. del Regolamento Unico della Previdenza Forense e quelle originate da omissioni di carattere contributivo. In proposito, come ribadito nella pronuncia n. 35873/2021, secondo la Corte di Cassazione mentre le prime hanno natura amministrativa, con conseguente applicazione del regime di prescrizione quinquennale, diversamente deve affermarsi per le sanzioni scaturenti dal mancato versamento dei contributi previdenziali, le quali, in ragione di un rapporto di dipendenza funzionale, condividono la medesima natura civilistica dei crediti contributivi cui ineriscono e l'assoggettamento allo stesso termine di prescrizione decennale (Cassazione civile , sez. lav. , 02/07/2018 , n. 17258: “La sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall' art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980 , per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito professionale entro Parte_2 trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994; ne consegue che tale sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale prescritta dall' art. 19, comma 1, della l. n. 576 del 1980 , che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori.”).
Ciò posto, i crediti indicati nella cartella esattoriale n. cartella di pagamento n. 07120240169701450000 notificata in data 28/01/2025 per l'importo di € 40.245,16 relativa a contributi forensi per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2024 non sono prescritti e il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di fase istruttoria, secondo i valori minimi in considerazione della semplicità delle questioni.
P.Q.M
Il giudice
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_3
2. Rigetta il ricorso.
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore delle altre parti processuali, che liquida in complessivi euro 3.200,00, con attribuzione se richiesta, oltre accessori come per legge se dovuti.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dr.ssa Cristina Giusti
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