Sentenza 23 novembre 2022
Accoglimento
Sentenza 24 aprile 2025
Massime • 1
In tema di regime penitenziario differenziato previsto dall'art. 41-bis ord. pen., non sussiste il diritto soggettivo del detenuto all'invio all'esterno di pacchi postali, in quanto a quest'ultimo è riconosciuto il solo diritto alla corrispondenza, sicchè non è esperibile il rimedio di cui all'art. 35-bis ord. pen. avverso il diniego dell'amministrazione penitenziaria alla trasmissione di pacchi postali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2022, n. 15153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15153 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
Testo completo
" 15153-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3462/2022 -Presidente - MONICA BONI CC 23/11/2022- DOMENICO FIORDALISI R.G.N. 8891/2022 LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO RAFFAELLO MAGI -Relatore - FRANCESCO ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI LE nato a [...] il [...] RM avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG M.F. Loy, de les concluso per es deceprestoring di imperenissibilite del ricorso;
udito il difensore 亦 -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 19 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha affermato, su reclamo proposto da AS ES, l'assenza di un diritto soggettivo del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen., di inviare pacchi postali ad una terza persona (nel caso di specie la tutrice). L'assenza di tale diritto comporta la impossibilità di azionare il rimedio di cui all'art.35 bis ord.pen. essendo detta disposizione posta a presidio della tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore - AS ES, deducendo erronea applicazione di legge.
2.1 Secondo la difesa la normativa primaria non prevede il divieto del detenuto sottoposto al regime differenziato di inviare pacchi postali e lo stesso non potrebbe essere desunto dalla previsione di legge di cui all'art.41 bis comma 2 quater lett. a) ord.pen. . La stessa circolare DAP del 2017 all'art. 20 regolamenta espressamente le modalità di ricezione di pacchi dall'esterno e nulla dice circa l'invio. Non può, pertanto ritenersi che l'invio del pacco sia in quanto tale vietato. RM 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Il Tribunale di Sorveglianza, secondo una ragionata lettura del provvedimento, non ha affermato l'esistenza di un generale divieto alla trasmissione di pacchi dal soggetto detenuto verso l'esterno, quanto la inesistenza - sul punto di un diritto soggettivo, sicchè a fronte del diniego della Direzione non sarebbe esperibile il rimedio giurisdizionale di cui all'art.35 bis ord.pen.. 3.2 Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di osservare la riforma del sistema di tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei soggetti reclusi - adottata con d.l. n. 146 del 2013 e, successivamente, con il d.l. n.92 del 2014 - non ha introdotto < nuovi diritti » ma ha rafforzato le modalità di tutela di quelli già riconosciuti come tali secondo la antecedente elaborazione giurisprudenziale. In effetti, nel nuovo sistema di tutela ad essere « riscritte » sono le forme procedimentali di tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, attraverso la normativizzazione espressa del relativo procedimento, prima affidato alla 2 avversoelaborazione giurisprudenziale sorta sul terreno del reclamo provvedimento applicativo della sorveglianza particolare (art. 14 ter ord.pen.). A fronte di un sistema 'pre 2013 essenzialmente basato sulle ricadute sistematiche della nota decisione della Corte Costituzionale n. 26 del 1999 (riconoscimento della esistenza di situazioni giuridiche soggettive che, per loro natura, non possono essere attenuate o compresse in virtù della intervenuta restrizione di libertà) che consentiva la proposizione del reclamo giurisdizionale generico per la violazione di diritti soggettivi (sul tema, anche Sez. U n. 25079 del 26.2.2003, rv 224603), si è provveduto a disciplinare normativamente l'intera materia attraverso le modifiche apportate agli articoli 69 e 35 della legge di ordinamento penitenziario (d.l. n.146 del 23.12.2013 conv. con legge n.10 del 21 febbraio 2014 e, successivamente d.l. n. 92 del 26 giugno 2014 conv. in legge n.117 del 11 agosto 2014). Con tali interventi il legislatore ha dichiaratamente preso atto della necessità di realizzare un più adeguato ed effettivo sistema di tutela dei diritti dei soggetti sottoposti a restrizione carceraria, anche in rapporto alle note decisioni degli organi giurisdizionali sovranazionali in tema di lesione dei diritti dei detenuti e RM correlata violazione del divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stesso art. 27 co.3 Cost. (v. la nota decisione CEDU 8 gennaio 2013 nella causa Torregiani ed altri
contro
Italia). E' dunque intervenuta, una espressa regolamentazione normativa, per quanto qui rileva : a) del potere di denunzia, tramite il reclamo giurisdizionale ex art. 35 bis e 69 ord.pen. di condotte della amministrazione inosservanti il contenuto delle disposizioni di legge o regolamento da cui derivi al detenuto un 'attuale e grave' pregiudizio all'esercizio di diritti soggettivi;
b) del modello legale di verifica della fondatezza di tale particolare reclamo e dei poteri di intervento spettanti al Magistrato di Sorveglianza nel caso di accertamento della lesione e del correlato pregiudizio, consistenti nell'ordine di un facere (sì da eliminare la fonte della situazione lesiva) con possibile esecuzione coatta del comportamento imposto in caso di inottemperanza, a tutela della effettività del rimedio. In tal senso, la tutela accordata dal Magistrato di Sorveglianza in sede di reclamo giurisdizionale 'ordinario' (art. 35 bis co.3) da un lato dipende dalla esistenza di un comportamento dell'amministrazione che sia qualificabile come lesivo di un diritto soggettivo» e non di altri generici interessi, dall'altro richiede che il pregiudizio lamentato sia concreto ed attuale (trattandosi di tutela inibitoria/preventiva tesa alla rimozione del limite posto alla fruizione piena del diritto), posto che solo in tal caso si giustifica l'ordine di fare rivolto alla amministrazione e dotato di coercibilità. La riforma del 2014, sul terreno della tutela preventiva/inibitoria, non ha dunque introdotto una descrizione in modo tassativo delle posizioni giuridiche soggettive del soggetto recluso che possano riconscersi in termini di « diritto soggettivo >> 1 ossia di quelle aspirazioni alla fruizione e godimento di beni della vita che restano insensibili» alla restrizione di libertà, in quanto ricollegate funzionalmente a quel residuo di libertà» che (v. Corte Cost. n. 122 del 2017) non può e non deve essere rimesso alla discrezionalità amministrativa espressa dagli organi preposti alla esecuzione della pena, nè ha cancellato - d'altra parte - l'accesso alla tutela non giurisdizionale» realizzabile mediante la proposizione del reclamo «generico» rivolto al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 35 comma 1 n. 5 ord.pen.. Da ciò deriva, da un lato che la identificazione della esistenza - o meno di una 127 - condizione definibile in termini di « diritto soggettivo» suscettibile di essere leso da comportamenti (attivi o omissivi) dell'Amministrazione resta affidata alla concretizzazione giurisprudenziale, secondo le linee interpretative pregresse (tra le molte, Sez. VII n. 23379 del 12.12.2012, rv 255490; Sez.VII n. 23377 del 12.12.2012, rv 255489) che collocano in tale ambito esclusivamente gli interessi che ineriscono a beni essenziali della persona e che rappresentano la proiezione di diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti nella carta fondamentale o in trattati sovranazionali recepiti dallo Stato, dall'altro che lì dove sia manifesta l'assenza di tale carattere della pretesa, la domanda - al di là di come prospettata dalla parte non è idonea ad attivare il nuovo procedimento di tutela giurisdizionale descritto - dall'art. 35 bis ord. pen., posto che tale formalizzazione del procedimento presuppone che alla base - si controverta di un limite posto all'esercizio di un diritto soggettivo».
3.3 Ora, nel caso della esistenza di limitazioni legali ai rapporti con l'esterno per ragioni di sicurezza interna ed esterna all'Istituto (art. 41 bis ord.pen.) ad essere riconosciuto come diritto soggettivo è quello alla corrispondenza (sottoposta a visto di censura) che è cosa diversa dalla trasmissione verso l'esterno di 'pacchi postali'. In tal senso la complessiva regolamentazione legale (tenendo conto della circolare DAP del 2017) prevede esclusivamente la possibilità di inviare ai familiari anche - generi alimentari, dolci e giocattoli, per intuibili esigenze di tramite pacco mantenimento dei profili relazionali della persona reclusa. La disciplina dettata dall'art.20 della Circolare -che regolamenta i controlli sui pacchi inviati dall'esterno non va, pertanto intesa come 'facoltizzante' l'invio di - pacchi verso l'esterno ma, piu semplicemente prende atto della necessità di regolamentare (il controllo del contenuto) ciò che la legge prevede, ossia la 'ricezione' del pacco.
3.4 Può dunque convenirsi - operate tali precisazioni – sul fatto che la trasmissione di un pacco 'generico', al di fuori delle limitate ipotesi di cui all'art. 7 della suddetta Circolare non è regolamentata perché non è ritenuta espressiva di un diritto soggettivo (ma di un semplice interesse) della persona sottoposta al regime differenziato. Tale assetto, essendo garantita la corrispondenza comune, non appare in contrasto con le previsioni costituzionali e convenzionali e determina l'assenza della giustiziabilità della pretesa. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Monica Boni шайсорый под CORTE SUPREMA DI CASSATIONE Remo 11/04/2023 Do IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GILDIZIARIO Marina Cyflagni 5