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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1056 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avvocato RUSSO LUCA Parte_1 appellante
CONTRO on il patrocinio dell'avv. SIGNORELLO GIULIO Controparte_1 appellata
Controparte_2
Appellata-contumace
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: «Voglia la Corte d'Appello di Palermo Ad Integrale Riforma Della Sentenza N. 2108/2021 emessa il 17.05.21 dal Tribunale Civile di Palermo, nel giudizio iscritto al numero di Rg. 15289/2016, non notificata. Per i motivi tutti sopra spiegati: Ritenere e dichiarare unico responsabile del sinistro per cui è causa, il conducente dell'autovettura Fiat Tg DX877VG di proprietà della convenuta , Sig.
, conseguentemente condannare quest'ultima , in solido con la società di assicurazione , in Controparte_2 Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore , al pronto pagamento in favore dell'attore sig , della somma complessiva di € Parte_1 43.232,00 , come risulta dalla consulenza medicolegale effettuata dalla convenuta , che ha riconosciuto una invalidità permanente CP_1C in misura pari al 13% oltre a giorni 35 + 15 + 15 + 25 di , quantificata mediante riferimento alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano. Il
1 tutto con gli interessi legali e la svalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. -Condannare quindi la convenuta CP_1[..
, alla refusione delle spese legali, del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 cpc, che dichiara di nulla aver ricevuto, già richiesta in atto introduttivo. In subordine accertare e dichiarare, accertandone il grado, il concorso di colpa delle parti, nella verificazione del sinistro. Accertare e dichiarare eccessiva la condanna del sig al pagamento delle spese legali, stante la Parte_1 avvenuta accettazione della proposta conciliativa.»
Conclusioni per l'appellato: « Piaccia alla Corte di Appello di Palermo: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la Sentenza n. 2108/2021 del Tribunale di Palermo.
2. In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della verificazione del sinistro per cui è causa, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta nei limiti della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. e, per l'effetto, rideterminare le richieste di risarcimento dei danni avanzate dall'appellante nella misura ritenuta di giustizia;
3. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16 settembre 2016, il sig. ha premesso che il Parte_1
5 novembre 2014, alle ore 18:00, mentre percorreva la carreggiata di destra del Viale
Michelangelo a Palermo, in direzione Borgo Nuovo, alla guida del proprio motociclo Piaggio
Beverly, targato DG99800, è stato coinvolto in un incidente con un veicolo Fiat Fiorino, targato DX877VG. Il suddetto veicolo, dopo essersi affiancato al motociclo sul lato sinistro, si è improvvisamente spostato verso destra, urtando il motociclo sul fianco sinistro e provocandone la caduta a terra. A seguito dell'incidente, il sig. ha riportato gravi Pt_1 lesioni personali e danni materiali, con postumi permanenti stimati al 13%. Per quanto accaduto, il sig. ha chiesto al Tribunale di Palermo di accertare e dichiarare l'esclusiva Pt_1 responsabilità del conducente del Fiat Fiorino, targato DX877VG, per il sinistro in questione, e di condannare i convenuti al risarcimento integrale dei danni subiti, quantificati in € 609,44 per i danni materiali e €45.332,50 per i danni fisici, oltre agli accessori di legge.
Si costituiva la società la quale contestava l'esistenza Controparte_5 stessa del sinistro, la dinamica dell'incidente, l'attribuzione di responsabilità alla conducente del Fiat Fiorino, nonché l'entità dei danni asseritamente subiti dal Sig. ritenuti non Pt_1 dipendenti dall'incidente e ingiustificati.
In subordine, sosteneva che la responsabilità fosse da ascriversi Controparte_5
2 alla condotta di guida del Sig. il quale, nell'effettuare il sorpasso sulla destra del Pt_1 veicolo assicurato, avrebbe violato l'art. 148 del Codice della Strada. La conducente del Fiat
Fiorino, infatti, aveva dichiarato di essersi dovuta spostare leggermente sulla destra per evitare un altro veicolo posto alla sua sinistra, mentre il motociclo sorpassava sulla destra.
La causa veniva istruita tramite prova testimoniale, con l'audizione del Sig.
[...]
, e con la produzione di documentazione. Tes_1
La causa veniva quindi decisa sulla base delle conclusioni delle parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Con sentenza n. 2108/2021, pubblicata il 17 maggio 2021, il Tribunale di Palermo rigettava le domande proposte da e lo condannava al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di liquidate in complessivi €3.972,00, oltre spese CP_1 generali, IVA e C.P.A., nella misura legalmente dovuta.
Il Tribunale ha ritenuto infondate le richieste risarcitorie avanzate dal Sig. in quanto Pt_1 ha ritenuto che non fosse stata fornita prova sufficiente del verificarsi del sinistro nella modalità descritta nell'atto di citazione. Il Tribunale ha sottolineato, in particolare, che il
Sig. al primo contatto con il personale sanitario del Pronto Soccorso, avvenuto alle Pt_1 ore 18:50, nell'immediatezza dei fatti, aveva dichiarato di essere caduto accidentalmente dalla moto. Solo diverse ore dopo, alle 23:09, ha chiesto che venisse annotato che le lesioni erano conseguenza di uno scontro con un'autovettura. Il Tribunale ha ritenuto poco credibile tale modifica della versione dei fatti, escludendo che potesse trattarsi di un errore o di una dichiarazione resa in stato di scarsa lucidità, atteso che i sanitari lo avevano descritto come “lucido e orientato” al momento dell'accesso in ospedale. Il Tribunale ha inoltre rilevato l'assenza di danni visibili sulla fiancata destra del veicolo Fiat Fiorino, contrariamente a quanto sostenuto da che aveva riferito di essere stato urtato proprio Pt_1 da quella parte dell'autovettura. In questo contesto, il Tribunale ha ritenuto che le lesioni riportate – ovvero frattura pluriframmentaria della clavicola sinistra, fratture costali multiple dalla I alla IX costa sinistra e versamento pleurico sinistro – fossero compatibili
3 con una semplice caduta dalla moto, ma non direttamente riconducibili a un impatto con il veicolo indicato. Infine, il Tribunale ha giudicato non attendibile la deposizione del teste
, escusso in udienza il 6 novembre 2018, poiché la testimonianza è Testimone_1 risultata generica, lacunosa e priva di elementi concreti utili a confermare la dinamica dei fatti così come rappresentata dall'attore.
Con atto di citazione notificato il 10 giugno 2021, il Sig. ha proposto appello contro la Pt_1 sentenza, chiedendone la riforma.
Si è costituita che ha chiesto di rigettare l'appello e in subordine, in caso di Controparte_1 accertamento della verificazione del sinistro, di limitare la condanna al risarcimento nei limiti della presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.05.2024 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c
Con l'atto di appello, il sig. lamenta la "carente, insufficiente e contraddittoria Pt_1 valutazione delle prove espletate", ai sensi degli artt. 2697, 2730, 2734 c.c., sostenendo che il Tribunale non ha correttamente valutato le risultanze istruttorie.
Tuttavia, l'appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ovvero: l'effettivo accadimento del sinistro;
la sua dinamica;
la responsabilità del convenuto;
la riconducibilità delle lesioni/danni all'evento descritto.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non risulta assolto dall'attore.
1.Sulla contraddittorietà delle dichiarazioni rese al Pronto Soccorso
È emerso in atti che l'attore ha inizialmente dichiarato al personale sanitario del Pronto
Soccorso dell'Ospedale Villa Sofia di essere caduto accidentalmente dalla moto, salvo poi modificare la versione dei fatti diverse ore dopo, affermando che le lesioni derivavano da un sinistro stradale. Tale circostanza indebolisce la credibilità soggettiva dell'attore,
4 configurando una grave incertezza sull'origine delle lesioni.
2. Sull'inattendibilità della prova testimoniale
L'unica prova orale introdotta in giudizio è rappresentata dalla deposizione del Sig.
. Tes_1
La testimonianza è, tuttavia, gravemente lacunosa e contraddittoria, poiché: il teste si trovava a circa 150 metri di distanza dal luogo del fatto;
non ha saputo descrivere i danni ai veicoli, né fornire dettagli concreti sulla dinamica;
non ha ricordato se l'attore indossasse o meno il casco protettivo, elemento rilevante in termini di sicurezza e credibilità del racconto;
ha fornito una descrizione approssimativa della presunta “investitrice”, senza riconoscerne il veicolo, né fornire elementi utili all'identificazione; ha dichiarato di riconoscere l'attore solo perché “padre di un amico”, elemento che non garantisce reale terzietà o precisione nella percezione dei fatti.
3. Sull'assenza di danni sul veicolo convenuto.
Il veicolo asseritamente responsabile del sinistro, il Fiat Fiorino targato DX 877 VG, non è stato messo a disposizione per le verifiche da parte della compagnia di assicurazioni. La compagnia di assicurazioni ha potuto dunque produrre in giudizio due foto del veicolo assicurato Fiat Fiorino targato DX877YC di proprietà di scattate Controparte_2 dall'investigatore, dalle quali risulta che nella parte laterale dell'autovettura non si rinviene alcun segno riconducibile ad un impatto anche leggero con il motociclo.
Tale circostanza, contraddice l'asserita dinamica dell'impatto laterale con il motociclo.
Inoltre, se la macchina avesse colpito il motociclo sul lato sinistro, la caduta e la proiezione del motociclista sarebbero stati tipicamente verso destra, con danni concentrati su quella parte del corpo, mentre invece l'appellante ha riportato: Frattura pluriframmentaria scomposta della clavicola sinistra;
Fratture costali multiple dalla I alla IX costa a sinistra;
Versamento pleurico sinistro, poco compatibili con il sinistro di cui è causa.
Alla luce delle contraddizioni nelle dichiarazioni dell'attore, dell'estrema genericità della
5 prova testimoniale, nonché dell'assenza di riscontri oggettivi, deve ritenersi non raggiunta la prova del fatto storico costitutivo della domanda.
Priva di fondamento è anche la censura con cui l'appellante lamenta il Tribunale ha prima formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., in cui veniva ipotizzata una responsabilità dell'autovettura convenuta e abbia poi contraddittoriamente rigettato la domanda.
Tuttavia, si osserva che: la proposta transattiva ha natura puramente eventuale e non vincolante;
essa costituisce una mera ipotesi formulata dal giudice a scopo conciliativo, e non implica in alcun modo un'anticipazione del giudizio di merito;
la proposta non assume rilievo nella successiva decisione del merito, che deve fondarsi sulle prove acquisite.
Pertanto, il rigetto della domanda attorea, nonostante l'avvenuta formulazione della proposta conciliativa, è perfettamente legittimo, ove il quadro probatorio risulti incerto, contraddittorio o insufficiente, come nel caso di specie.
Conseguentemente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 147 del 2022, vigenti pro tempore, in euro 4.500,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge.
Si compensano le spese tra l'appellante e la che non si è costituita e non ha svolto CP_2 attività difensiva.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 2108/2021 emessa in Parte_1
6 data 17.05.2021 dal Tribunale di Palermo;
2.condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
3. compensa le spese tra le altre parti del giudizio;
4.dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 10/04/2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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