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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/12/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1417 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16/12/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BONTEMPI PIETRO il quale si riporta al ricorso, chiede la decisione con vittoria di spese di lite e per Controparte_1
l'avv. ESPOSITO in sostituzione dell'avv. BARONE
[...]
RM la quale si riporta alla propria memoria e insiste per il rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1417 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. BONTEMPI PIETRO ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SPEZIOLI 32 66100 CHIETI con l'avv.
BARONE RM ( ), dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso
RESISTENTE
OGGETTO : esenzione ticket sanitario
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
l' e la , chiedendo di accertare lo stato di CP_1 Controparte_2
invalida civile in misura pari almeno al 67%, ai fini del riconoscimento del suo diritto a beneficiare dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b del DM 1.2.91. Radicato il giudizio si costituiva l' eccependo nel merito la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato.
La rimaneva contumace. Controparte_3 CP_2
Espletata una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
L'eccezione preliminare dell' è infondata e va respinta. CP_1
Infatti la legittimazione passiva dell' discende dall'applicazione del DPCM CP_1
30.3.07 che, in esecuzione della l. 248/05, ha reso operativo il trasferimento in capo all' delle funzioni in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, CP_1
handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Nel merito occorre rilevare che il CTU dott. ha accertato che “Il Sig. Per_1
è da considerarsi soggetto invalido civile, con conseguente Parte_1
riduzione della capacità lavorativa pari al 75% (valore calcolato in base ai criteri del D.M. 5/2/92); può pertanto essergli riconosciuto il beneficio dell'esenzione dal pagamento del ticket secondo quanto espresso dalla L. 118/71 e successive modifiche ed integrazioni, con data di decorrenza: 12 Novembre del 2024; opportuna inoltre visita di revisione dopo 24 mesi da tale data”.
Tali conclusioni appaiono condivisibili in quanto fondate sull'esame della documentazione medica in atti.
Ne consegue che la ricorrente ha diritto di ottenere le prestazioni sanitarie con esenzione dalla quota di partecipazione alle spese, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b del DM 1.2.91.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate per quanto riguarda la Contr competente atteso che oggetto del giudizio è stata la valutazione dell'invalidità fatta dalla Commissione INPS. Le spese di lite sono quindi invece compensate nella misura del 50% nei confronti dell' attesa la decorrenza differita del requisito sanitarioo e liquidate come in CP_1
dispositivo.
P.Q.M.
respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza:
-dichiara che il ricorrente è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% con decorrenza dal 12.11.2024 (con ulteriore revisione dopo
24 mesi da tale data) e ha diritto di ottenere le prestazioni sanitarie con esenzione dalla quota di partecipazione alle spese, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b del DM
1.2.91;
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte CP_1
ricorrente, del 50% delle spese di lite liquidate per la quota in €. 900,00 oltre rimborso spese forfettario, cassa previdenza ed IVA;
compensa il residuo 50 % delle spese di lite;
- compensa le spese di lite nei confronti della Parte_2
- pone le spese di ctu a carico dell' CP_1
Avezzano 16.12.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza